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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI AN, Presidente
CIAMPI AN RI, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - ON
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720229002108506 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: --------------
Resistente/Appellato: ---------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato il 27/10/2022 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione emessa da ADER per la riscossione della somma di € 30.226,30 frutto dell'omesso pagamento della cartella n. 047 2012
0024591242 001, ruolo n. 294/2012 formato da ADE per il recupero dell'imposta di registro per trasferimenti terreni
A sostegno della domanda la ricorrente lamentava e chiedeva accertarsi:
1. La nullità della procedura di riscossione e dell'intimazione impugnata per omessa notifica della cartella presupposta;
2. Per l'effetto, l'inesigibilità dei crediti per prescrizione;
3. Sempre per l'effetto la decadenza, in capo ad ADER, dal potere di riscossione.
4. La illegittimità dell'intimazione gravata per omessa allegazione della cartella presupposta;
5. La nullità dell'intimazione n. 047 2022 9002108506 000 per omessa specificazione del calcolo degli interessi;
6. In subordine, la nullità dell'intimazione impugnata per illegittima applicazione interessi moratori e da ritardata iscrizione a ruolo anche nel periodo emergenziale da Covid-19.
Ciò posto, la sig.ra Ricorrente_1 concludeva per l'integrale accoglimento dei motivi esplicitati con condanna alle spese ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. .
La ricorrente ritiene ingiusta e illegittima la procedura di riscossione asserendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella n. 047 2012 0024591242 001 e di successivi atti interruttivi. Pertanto la pretesa vantata da ADER sarebbe inesigibile per prescrizione ed affetta da nullità pe intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
I relativi motivi sono infondfati. La cartella impugnata è stata infatti regolarmente notifica alla sig.ra Ricorrente_1, mediante consegna diretta del plico al destinatario, in data 01/08/2012 a mezzo raccomandata a/r n. 67096487886-4 (cfr. doc. all. 6 di parte resistewnte). Avverso tale atto non e' stata proposta alcuna impugnazione né esercitato, in qualsivoglia modo, il diritto di difesa. Per l'effetto la pretesa si cristallizzava divenendo irretrattabile. ADER, rilevato il mancato versamento del dovuto da parte della sig.ra Ricorrente_1 e volendo tutelare il proprio diritto di credito, in data 13/01/2017, notificava l'intimazione n. 047 2016 9005717824 000, a mezzo raccomandata a/r n. 78983463373-0 consegnata direttamente al destinatario (doc. all. 7), così interrompendo il decorso del termine prescrizionale e rinnovando la richiesta di pagamento della cartella.
Anche in tal caso l'inerzia della Arcadi, astenutasi da qualsivoglia forma di impugnazione e/o contestazione, determinava la definitività dell'atto con conseguente nuovo decorso del termine prescrizionale che sarebbe quindi spirato il 13/01/2027, nella parte relativa all'Imposta omessa, ed il 13/01/2022 per la parte relativa a sanzioni ed interessi. Il credito vantato da ADER risulta pienamente esigibile anche alla luce dell'intervenuta sospensione dell'attività di riscossione (dal 08/03/2020 al 31/08/2021) disposta dal Legislatore, con plurimi interventi normativi, per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Quanto all'eccezione di omessa allegazione della cartella presupposta all'intimazione impugnata si osserva: lì'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, poiché “… redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto (nella specie ritualmente notofiocato)
In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
A ciò si aggiunga poi che l'art. 7 L. n. 212/2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione
Finanziaria e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione (cfr. Corte di Cassazione n. 15221 del 12 settembre 2012).
Del resto la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417/2017 ha ribadito che “…questa Corte (cfr., tra le altre,
Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”.
Quanto alla dedotta omessa specificazione del calcolo degli interessi. va osservato come l'intimazione di pagamento, così come la cartella, è un atto a natura vincolata, che in base al disposto dell'art. 50 DPR
602/1973, viene redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze ossia il
Dm 28/06/1999 – rubricato “Approvazione modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 del DPR 602/1973”.
Inoltre, gli interessi e sanzioni di cui parte ricorrente si duole erano già previsti ed indicati dettagliatamente negli atti esattoriali pregressi e regolarmente notificati, per cui non possono essere più contestati in questa sede.
Peraltro, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 è volto a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella che la ha preceduta, decorso il termine annuale di relativa validità, per i motivi, le causali e gli importi indicati in seno al medesimo avviso già conosciuto.
Gli interessi invece successivi alla notifica delle cartelle, ed al loro omesso pagamento nei termini di legge, costituiscono attuazione dell'art. 30 D.P.R. n. 602/73 il quale prevede che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Tali interessi non possono essere calcolati in seno alla cartella perché l'applicazione decorre trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica.
La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 8613 del 15.4.2011 ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. applicazione degli interessi moratori e da ritardata iscrizione a ruolo nel periodo di sospensione dei termini a causa dell'emergenza da Covid-19:
Quanto agli interessi di mora, ADER ha correrttamente quindi applicato la normativa vigente, ivi compresa la sospensione della maturazione degli interessi durante il blocco disposto a causa del Covid-19.
Ciò posto l'eccezione formulata da Controparte difetta del requisito di specificità essendo del tutto generica e non in grado di identificare le somme che ADER avrebbe illegittimamente richiesto a titolo di interessi applicati in spregio alla normativa vigente. Nel caso di specie, la Ricorrente si è limitata ad una mera asserzione non corroborata da alcun elemento fattuale e/o probatorio teso a dimostrare l'illegittima richiesta da parte di ADER.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la spccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favoredel resistente che liquida in euro 1.000,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI AN, Presidente
CIAMPI AN RI, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - ON
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720229002108506 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: --------------
Resistente/Appellato: ---------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato il 27/10/2022 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione emessa da ADER per la riscossione della somma di € 30.226,30 frutto dell'omesso pagamento della cartella n. 047 2012
0024591242 001, ruolo n. 294/2012 formato da ADE per il recupero dell'imposta di registro per trasferimenti terreni
A sostegno della domanda la ricorrente lamentava e chiedeva accertarsi:
1. La nullità della procedura di riscossione e dell'intimazione impugnata per omessa notifica della cartella presupposta;
2. Per l'effetto, l'inesigibilità dei crediti per prescrizione;
3. Sempre per l'effetto la decadenza, in capo ad ADER, dal potere di riscossione.
4. La illegittimità dell'intimazione gravata per omessa allegazione della cartella presupposta;
5. La nullità dell'intimazione n. 047 2022 9002108506 000 per omessa specificazione del calcolo degli interessi;
6. In subordine, la nullità dell'intimazione impugnata per illegittima applicazione interessi moratori e da ritardata iscrizione a ruolo anche nel periodo emergenziale da Covid-19.
Ciò posto, la sig.ra Ricorrente_1 concludeva per l'integrale accoglimento dei motivi esplicitati con condanna alle spese ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. .
La ricorrente ritiene ingiusta e illegittima la procedura di riscossione asserendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella n. 047 2012 0024591242 001 e di successivi atti interruttivi. Pertanto la pretesa vantata da ADER sarebbe inesigibile per prescrizione ed affetta da nullità pe intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
I relativi motivi sono infondfati. La cartella impugnata è stata infatti regolarmente notifica alla sig.ra Ricorrente_1, mediante consegna diretta del plico al destinatario, in data 01/08/2012 a mezzo raccomandata a/r n. 67096487886-4 (cfr. doc. all. 6 di parte resistewnte). Avverso tale atto non e' stata proposta alcuna impugnazione né esercitato, in qualsivoglia modo, il diritto di difesa. Per l'effetto la pretesa si cristallizzava divenendo irretrattabile. ADER, rilevato il mancato versamento del dovuto da parte della sig.ra Ricorrente_1 e volendo tutelare il proprio diritto di credito, in data 13/01/2017, notificava l'intimazione n. 047 2016 9005717824 000, a mezzo raccomandata a/r n. 78983463373-0 consegnata direttamente al destinatario (doc. all. 7), così interrompendo il decorso del termine prescrizionale e rinnovando la richiesta di pagamento della cartella.
Anche in tal caso l'inerzia della Arcadi, astenutasi da qualsivoglia forma di impugnazione e/o contestazione, determinava la definitività dell'atto con conseguente nuovo decorso del termine prescrizionale che sarebbe quindi spirato il 13/01/2027, nella parte relativa all'Imposta omessa, ed il 13/01/2022 per la parte relativa a sanzioni ed interessi. Il credito vantato da ADER risulta pienamente esigibile anche alla luce dell'intervenuta sospensione dell'attività di riscossione (dal 08/03/2020 al 31/08/2021) disposta dal Legislatore, con plurimi interventi normativi, per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Quanto all'eccezione di omessa allegazione della cartella presupposta all'intimazione impugnata si osserva: lì'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, poiché “… redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto (nella specie ritualmente notofiocato)
In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
A ciò si aggiunga poi che l'art. 7 L. n. 212/2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione
Finanziaria e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione (cfr. Corte di Cassazione n. 15221 del 12 settembre 2012).
Del resto la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417/2017 ha ribadito che “…questa Corte (cfr., tra le altre,
Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”.
Quanto alla dedotta omessa specificazione del calcolo degli interessi. va osservato come l'intimazione di pagamento, così come la cartella, è un atto a natura vincolata, che in base al disposto dell'art. 50 DPR
602/1973, viene redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze ossia il
Dm 28/06/1999 – rubricato “Approvazione modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 del DPR 602/1973”.
Inoltre, gli interessi e sanzioni di cui parte ricorrente si duole erano già previsti ed indicati dettagliatamente negli atti esattoriali pregressi e regolarmente notificati, per cui non possono essere più contestati in questa sede.
Peraltro, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 è volto a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella che la ha preceduta, decorso il termine annuale di relativa validità, per i motivi, le causali e gli importi indicati in seno al medesimo avviso già conosciuto.
Gli interessi invece successivi alla notifica delle cartelle, ed al loro omesso pagamento nei termini di legge, costituiscono attuazione dell'art. 30 D.P.R. n. 602/73 il quale prevede che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Tali interessi non possono essere calcolati in seno alla cartella perché l'applicazione decorre trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica.
La stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 8613 del 15.4.2011 ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. applicazione degli interessi moratori e da ritardata iscrizione a ruolo nel periodo di sospensione dei termini a causa dell'emergenza da Covid-19:
Quanto agli interessi di mora, ADER ha correrttamente quindi applicato la normativa vigente, ivi compresa la sospensione della maturazione degli interessi durante il blocco disposto a causa del Covid-19.
Ciò posto l'eccezione formulata da Controparte difetta del requisito di specificità essendo del tutto generica e non in grado di identificare le somme che ADER avrebbe illegittimamente richiesto a titolo di interessi applicati in spregio alla normativa vigente. Nel caso di specie, la Ricorrente si è limitata ad una mera asserzione non corroborata da alcun elemento fattuale e/o probatorio teso a dimostrare l'illegittima richiesta da parte di ADER.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la spccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favoredel resistente che liquida in euro 1.000,00.