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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1889 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
il Dott. Nominativo_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'iscrizione di ipoteca tributaria, avente n. di Registro Generale 23659 e n. di Registro Particolar 2188, richiesta da Agenzia Entrate di Taranto il 6.10.1992, su un immobile di proprietà sito in Manduria. Spiegava di avere appreso solo per caso e di recente dell'esistenza dell'iscrizione, di cui non aveva mai ricevuto la prescritta comunicazione preventiva, sicché invocava l'annullamento della misura, perché adottata in violazione di legge e dei propri diritti di difesa. Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non risulta documentata in alcun modo la notifica della obbligatoria comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, che, per legge, costituisce presupposto di legittimità dell'iscrizione e diritto di difesa del contribuente, ai fini dell'impugnazione. In effetti,l'agenzia convenuta si è limitata ad eccepire la prescrizione dell'azione, cioè del diritto di richiedere ed ottenere un accertamento negativo dell'altrui pretesa, tenuto conto del lungo tempo trascorso. L'eccezione appare piuttosto suggestiva. In realtà, qui si intrecciano principi di diritto tributario ed amministrativo, con carattere di specialità. Va considerato che, oggetto del ricorso, non
è la pretesa sostanziale sottesa alla misura cautelare, ma la violazione del rigore procedimentale che la disciplina, con specifico riferimento alla comunicazione preventiva, che, in tema di ipoteca, è l'unico atto portato obbligatoriamente a diretta conoscenza del contribuente, ad evidenti fini di controllo difensivo.Ora,
l'omessa notifica o la mancata prova della rituale notifica della comunicazione preventiva comporta, come inevitabile conseguenza logico-giuridica, che il dies a quo per proporre ricorso avverso la stessa non abbia mai potuto iniziare a decorrere e che, quindi, il diritto ad impugnarla sia perdurante, ove non si dimostri che l'interessato ne abbia avuto conoscenza e contezza da più di 60 giorni. Se questo è il quadro normativo,
l'eccezione di prescrizione del diritto di impugnazione è del tutto in conferente, dal momento che, in difetto di una comunicazione preventiva notificata, tale diritto non poteva essere esercitato,per la semplice ragione che non era ancora sorto. Diritto in questo caso soggetto, semmai, a decadenza e non a prescrizione.
Di conseguenza, il ricorso va accolto. La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'iscrizione di ipoteca specificata in ricorso e ne ordina la cancellazione.
Spese compensate. Taranto, 14.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1889 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
il Dott. Nominativo_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'iscrizione di ipoteca tributaria, avente n. di Registro Generale 23659 e n. di Registro Particolar 2188, richiesta da Agenzia Entrate di Taranto il 6.10.1992, su un immobile di proprietà sito in Manduria. Spiegava di avere appreso solo per caso e di recente dell'esistenza dell'iscrizione, di cui non aveva mai ricevuto la prescritta comunicazione preventiva, sicché invocava l'annullamento della misura, perché adottata in violazione di legge e dei propri diritti di difesa. Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non risulta documentata in alcun modo la notifica della obbligatoria comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, che, per legge, costituisce presupposto di legittimità dell'iscrizione e diritto di difesa del contribuente, ai fini dell'impugnazione. In effetti,l'agenzia convenuta si è limitata ad eccepire la prescrizione dell'azione, cioè del diritto di richiedere ed ottenere un accertamento negativo dell'altrui pretesa, tenuto conto del lungo tempo trascorso. L'eccezione appare piuttosto suggestiva. In realtà, qui si intrecciano principi di diritto tributario ed amministrativo, con carattere di specialità. Va considerato che, oggetto del ricorso, non
è la pretesa sostanziale sottesa alla misura cautelare, ma la violazione del rigore procedimentale che la disciplina, con specifico riferimento alla comunicazione preventiva, che, in tema di ipoteca, è l'unico atto portato obbligatoriamente a diretta conoscenza del contribuente, ad evidenti fini di controllo difensivo.Ora,
l'omessa notifica o la mancata prova della rituale notifica della comunicazione preventiva comporta, come inevitabile conseguenza logico-giuridica, che il dies a quo per proporre ricorso avverso la stessa non abbia mai potuto iniziare a decorrere e che, quindi, il diritto ad impugnarla sia perdurante, ove non si dimostri che l'interessato ne abbia avuto conoscenza e contezza da più di 60 giorni. Se questo è il quadro normativo,
l'eccezione di prescrizione del diritto di impugnazione è del tutto in conferente, dal momento che, in difetto di una comunicazione preventiva notificata, tale diritto non poteva essere esercitato,per la semplice ragione che non era ancora sorto. Diritto in questo caso soggetto, semmai, a decadenza e non a prescrizione.
Di conseguenza, il ricorso va accolto. La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'iscrizione di ipoteca specificata in ricorso e ne ordina la cancellazione.
Spese compensate. Taranto, 14.1.2026 Il Presidente estensore