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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 22/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5940/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Anna Giallella, come da procura speciale alle CP_1 liti in atti,
RESISTENTE - OPPOSTO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 541/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2020 l'Istituto ricorrente in epigrafe indicato, premesso che CP_1
aveva ottenuto il d.i. n. 541/2020 di condanna al pagamento della somma di euro 206,60, a
[...] titolo di arretrati per assegno nucleo familiare sulla pensione di invalidità civile in godimento cat. IO n.
15045057, per il periodo da luglio 2019 a giugno 2020; che in relazione ai due componenti del nucleo familiare, nonché ai redditi posseduti nell'anno 2018, pari a complessivi euro 17.571,86 euro - di cui pagina 1 di 2 euro 7.238,00 per redditi da pensioni e redditi per abitazione principale, euro 7.508,36 per arretrati sulla pensione di invalidità con decorrenza al 3/2016 liquidati il 31/03/2018 ed euro 2.825,50 per i rimanenti ratei della pensione di invalidità relativi da aprile a dicembre 2018 - l' aveva applicato la seconda Pt_1 fascia reddituale ed aveva liquidato il beneficio in oggetto per il corrispondente importo di euro 25,82 mensili;
tanto premesso, ha adito questo Tribunale al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'erroneità del calcolo reddituale dichiarato in sede monitoria, pari a euro 7.238,00 rispetto alla maggiore somma corrisposta al resistente. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, parte opposta ha dedotto di aver correttamente dichiarato a titolo di redditi posseduti per l'anno 2018 la somma di euro 7.238,00, rientrando nei limiti di legge per la concessione del beneficio in oggetto nella diversa misura di euro 46,48 mensili ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Vinte le spese di lite.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.1.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
L'opposizione è fondata.
Giova osservare, in via assorbente ogni ulteriore profilo, che la parte opposta, in sede di costituzione, si
è limitata ad osservare che le indicazioni date dall' non sono “conformi alla dichiarazione dei redditi” e Pt_1 che “non vi è prova agli atti che il Sig. non abbia i requisiti di reddito per beneficiare del trattamento richiesto CP_1 nella misura computata”, senza tuttavia specificamente contestare il pagamento, da parte dell' né Pt_1 degli arretrati indicati nella nota del 27.2.2018, pari ad € 7.508,36, né delle mensilità da aprile a dicembre
(comprese di tredicesima) per l'anno 2018, pari ad ulteriori € 2.825,50.
Ne deriva la corretta liquidazione degli anf operata dall' sulla base della Tabella 21A2019, per Pt_1
l'importo di € 25,82.
Per le ragioni suesposte, l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5940/2020, proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , Pt_1 CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 541/2020; nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci) pagina 2 di 2