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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/08/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 153 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. NICCOLI ALFONSO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. NACCARATO MARCO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio si propone opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 183/20, R.G. lavoro n. 3527/20, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore dell'istante
, per la causale indicata in ricorso, la somma di euro 10.240,00 CP_1 oltre interessi e rivalutazione come richiesti, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 550,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Contr Sostiene l che le somme rivendicate dal dr. , in sede CP_1 monitoria, non siano dovute in mancanza di prova circa lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive invocate.
Si è costituito l'opposto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
§§§
L'opposizione non può essere accolta.
È documentato che:
- il dr. , come da stato di servizio, allegato al fascicolo monitorio CP_1
(doc. 1 fascicolo monitorio), è stato dirigente medico di I livello con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la U.O. di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza presso il P.O. di Corigliano Calabro dal 19 Luglio 2007 al 29 Gennaio 2020;
- in data 29 Ottobre 2018 veniva deliberato con deliberazione del direttore generale n. 1663 (doc. 2 fascicolo monitorio), da parte dell'allora direttore in carica dell dott. , il ricorso a prestazioni Parte_2 CP_3 aggiuntive da parte dei dirigenti medici dei reparti di anestesia e rianimazione, di pronto soccorso e di pediatria, per assicurare i livelli essenziali di assistenza negli ospedali qualificati come disagiati della provincia di tra i quali Pt_1 rientrava anche il P.O. di Corigliano - in seguito alla succitata delibera n. 1663 del 29 Ottobre 2018, i dirigenti medici, tra i quali era compreso l'odierno opposto, quale dirigente medico del servizio di pronto soccorso P.O. di Corigliano, venivano autorizzati a svolgere prestazioni aggiuntive, al di fuori dell'orario di servizio, prevalentemente nei turni notturni e nei giorni festivi e prefestivi, mediante accessi che man mano venivano concordati tra il Direttore Medico dell'Unità Operativa di pronto soccorso del
Presidio Ospedaliero di Corigliano e i Dirigente Sanitari Medici dello stesso;
- la prova dello svolgimento di prestazioni aggiuntive, in concreto, nel caso di specie, è data dai documenti depositati nel fascicolo monitorio “QUADRO
RIPEPILOGATIVO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” (e non per ore di lavoro Contr straordinario, come l sostiene). Nei predetti documenti sono indicate le ore svolte per prestazioni aggiuntive, sia singolarmente da ciascun medico che complessivamente dai medici indicati nella griglia. E' altresì indicato il compenso aggiuntivo previsto per ora, pari ad € 40,00. I documenti riportano il timbro Contr dell e sono altresì sottoscritti dal responsabile, sicchè attestano, sotto la Contr responsabilità, di chi li ha firmati in nome e per conto dell lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive e il relativo compenso.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.q.m.
IL Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, per la somma di euro 10.240,00, oltre interessi e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
Contr
- condanna l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Marco Naccarato.
Castrovillari, 17/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. NICCOLI ALFONSO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. NACCARATO MARCO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio si propone opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 183/20, R.G. lavoro n. 3527/20, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore dell'istante
, per la causale indicata in ricorso, la somma di euro 10.240,00 CP_1 oltre interessi e rivalutazione come richiesti, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 550,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Contr Sostiene l che le somme rivendicate dal dr. , in sede CP_1 monitoria, non siano dovute in mancanza di prova circa lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive invocate.
Si è costituito l'opposto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
§§§
L'opposizione non può essere accolta.
È documentato che:
- il dr. , come da stato di servizio, allegato al fascicolo monitorio CP_1
(doc. 1 fascicolo monitorio), è stato dirigente medico di I livello con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la U.O. di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza presso il P.O. di Corigliano Calabro dal 19 Luglio 2007 al 29 Gennaio 2020;
- in data 29 Ottobre 2018 veniva deliberato con deliberazione del direttore generale n. 1663 (doc. 2 fascicolo monitorio), da parte dell'allora direttore in carica dell dott. , il ricorso a prestazioni Parte_2 CP_3 aggiuntive da parte dei dirigenti medici dei reparti di anestesia e rianimazione, di pronto soccorso e di pediatria, per assicurare i livelli essenziali di assistenza negli ospedali qualificati come disagiati della provincia di tra i quali Pt_1 rientrava anche il P.O. di Corigliano - in seguito alla succitata delibera n. 1663 del 29 Ottobre 2018, i dirigenti medici, tra i quali era compreso l'odierno opposto, quale dirigente medico del servizio di pronto soccorso P.O. di Corigliano, venivano autorizzati a svolgere prestazioni aggiuntive, al di fuori dell'orario di servizio, prevalentemente nei turni notturni e nei giorni festivi e prefestivi, mediante accessi che man mano venivano concordati tra il Direttore Medico dell'Unità Operativa di pronto soccorso del
Presidio Ospedaliero di Corigliano e i Dirigente Sanitari Medici dello stesso;
- la prova dello svolgimento di prestazioni aggiuntive, in concreto, nel caso di specie, è data dai documenti depositati nel fascicolo monitorio “QUADRO
RIPEPILOGATIVO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” (e non per ore di lavoro Contr straordinario, come l sostiene). Nei predetti documenti sono indicate le ore svolte per prestazioni aggiuntive, sia singolarmente da ciascun medico che complessivamente dai medici indicati nella griglia. E' altresì indicato il compenso aggiuntivo previsto per ora, pari ad € 40,00. I documenti riportano il timbro Contr dell e sono altresì sottoscritti dal responsabile, sicchè attestano, sotto la Contr responsabilità, di chi li ha firmati in nome e per conto dell lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive e il relativo compenso.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.q.m.
IL Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, per la somma di euro 10.240,00, oltre interessi e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
Contr
- condanna l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Marco Naccarato.
Castrovillari, 17/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO