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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa IL De NZ lette le note scritte depositate dalle parti;
preso atto della comune richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta transazione della lite;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per disporre il mutamento del rito e la decisione della causa conformemente alle conclusioni delle parti;
letto l'art. 281 sexies, comma 1 c.p.c.
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
IL De NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 2528 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, in qualità di tutore, giusta nomina del Tribunale di Cosenza della minore Parte_1
, nata in [...] il [...], e , con il Persona_1 Parte_2 patrocinio dell'avvocato URSO MASSIMO
ATTORI OPPONENTI
E
Avv. PONTIERI GIUSY, rappresentata e difesa da sè medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, , in qualità di tutore, giusta nomina del Tribunale Parte_1 di Cosenza della minore nata in [...] il [...], e Persona_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 636/2024 (R.G. 730/2024), emesso dall'intestato Tribunale in data 02.07.2024 e notificato in data 15.07.2023, con cui è stato ad essi intimato il pagamento, quali eredi di della somma di euro 13.635,00, oltre interessi e Persona_2 spese del monitorio, in favore dell'avvocato Giusy Pontieri a titolo di onorari professionali per l'attività defensionale svolta dall'opposta in nome e per conto del de cuius nell'ambito del giudizio civile n. 557/2017 (sezione Lavoro – Tribunale di Cosenza) e n. 842/2019 RG (sezione Lavoro –
Corte d'Appello di Catanzaro).
Hanno, in particolare, eccepito gli opponenti: 1) l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda contenuta del decreto ingiuntivo opposto per indebito frazionamento del credito da parte del legale;
2) l'inadempimento ex art. 1460 c.c. della prestazione professionale da parte del procuratore per tardiva costituzione in giudizio e conseguenti decadenze processuali;
3) la sproporzione delle somme richieste in pagamento.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, l'avvocato Pontieri ha resistito all'opposizione deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto, vinti onorari e spese di lite.
Nel corso del presente giudizio, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, definendo, con verbale di conciliazione giudiziale del 4 marzo 2025 stipulato nel procedimento n. 2530/2024
RG, depositato in atti.
Hanno, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo gravato e compensazione delle spese di lite.
*****
La richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere è fondata.
Le parti hanno, infatti, depositato, all'udienza cartolare del 26 novembre 2025, verbale di conciliazione del 4 marzo 2025, stipulato nell'ambito del procedimento n. 2530/2024 RG pendente davanti al Tribunale di Cosenza.
Dal verbale risulta che, a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti, avente ad oggetto tutti i giudizi tra loro pendenti, l'avvocato Pontieri ha rinunciato, per quel che qui interessa, al decreto ingiuntivo n. 636/2024, oggetto del presente processo, e che gli attori hanno, a loro volta, rinunciato alla relativa opposizione, concordando sulla compensazione integrale delle rispettive spese di lite.
Ne consegue che, avendo le parti realizzato e soddisfatto le rispettive pretese, il provvedimento di merito qui inizialmente richiesto sarebbe inutiliter datum.
In ragione della rinuncia del creditore all'ingiunzione, accettata ritualmente dai debitori intimati, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Alla definizione bonaria della causa consegue, conformemente alla espressa richiesta delle parti,
l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Cosenza, 27/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa IL De NZ