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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1955/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1955/25, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nt. a Codogno (LO) il 26/09/1983, e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nt. a Codogno (LO) il 29/11/1983. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BARONI MARIA INGRID e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
, hanno chiesto al tribunale congiuntamente di disporre la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
In particolare, consta che le parti sono genitori di (c.f. Persona_1
), nt. a Codogno (LO) il 28.11.2016. C.F._3
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Pag. 1 *.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
L'assetto individuato, quanto ai rapporti con , non presenta profili di contrarietà Per_1 all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto del minore, tenuto conto della sua età e dei contenuti dell'accordo, deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.).
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare ad condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del Per_1 tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Nulla sulle spese, essendosi le parti avvalse di comune difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1) La sig.ra e il sig.ra continueranno a vivere separati Parte_1 Parte_3 nel reciproco e mutuo rispetto.
2) Il figlio sarà affidato congiuntamente ai genitori, mantenendo la residenza Per_1 presso la madre.
3) Il collocamento di sarà paritetico, trascorrendo lo stesso i seguenti periodi con Per_1 ciascun genitore:
− un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
− nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre, quest'ultimo terrà presso di sé , infrasettimanalmente nella giornata del mercoledì, dopo lo sport Per_1 riaccompagnandolo a scuola il giovedì mattina;
− nella settimana in cui il week end sarà di competenza materna, il padre terrà con sé il figlio infrasettimanalmente dal martedì dopo lo sport, accompagnandolo a scuola il mercoledì mattina e riprendendolo il mercoledì dopo lo sport, quando lo terrà a dormire fino al giovedì mattina e lo riprenderà dalla casa della mamma alle ore 19,00 tenendolo a dormire fino al venerdì mattina;
− il minore, tutti gli altri giorni, starà presso la madre, la quale ultima si occuperà del figlio anche per le attività delle giornate infrasettimanali che termineranno con il pernottamento presso il papà;
Pag. 2 − durante il periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei genitori Per_1 tre settimane, di cui due consecutive, da concordarsi entro il mese di febbraio di ogni anno;
− la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno di Natale con la madre, nonché una settimana delle vacanze natalizie con ogni genitore, alternando ogni anno la prima (fino al 30/12) e la seconda (dal 31/12 al 06/01);
− le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, con la suddivisione dei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
− ponti scolastici (intendendosi quelli del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre) alternati, specificando che qualora il ponte cada nel fine settimana di un genitore sarà assorbito dal fine settimana.
Resta inteso che i genitori potranno concordare delle modifiche per la gestione del minore in ragione di comprovate necessità lavorative o familiari.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per il tempo in cui lo Per_1 avrà presso di sé, concordando le parti che il signor corrisponda alla signora Per_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno perequativo, la somma di € 150,00, Parte_1 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) I genitori concordano che sarà la signora a percepire in via esclusiva Parte_1
l'assegno unico in favore di . Per_1
6) Saranno a carico di ciascuno dei due genitori, in misura del 50%, le spese straordinarie, da sostenersi in favore del figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Milano: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
Pag. 3 richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. dovrà farne richiesta scritta all'altro, con preavviso di almeno 10 giorni.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori suddivideranno al 50% anche la spesa della mensa .
7) Le parti danno atto che il sig. sta rimborsando alla signora la somma Per_1 Parte_1 di € 750,00, pari al 50% di quanto la stessa ha anticipato alla Banca Credit Agricole per la chiusura anticipata del finanziamento collegato al mutuo illo tempore acceso da entrambi, in tre rate mensili: 30 Aprile 2025 (già corrisposta), 31/05/2025 e 30/06/2025, obbligandosi altresì a completare la chiusura del conto corrente comune (la signora ha già Parte_1 provveduto alla sottoscrizione della chiusura).
8) I genitori prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti del figlio, anche quelli validi per l'espatrio
9) Le parti danno atto di avere previamente risolto ogni altro loro rapporto patrimoniale e di più nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto riportato nel presente accordo. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra i ricorrenti”.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025
Pag. 4 Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1955/25, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nt. a Codogno (LO) il 26/09/1983, e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nt. a Codogno (LO) il 29/11/1983. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BARONI MARIA INGRID e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
, hanno chiesto al tribunale congiuntamente di disporre la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
In particolare, consta che le parti sono genitori di (c.f. Persona_1
), nt. a Codogno (LO) il 28.11.2016. C.F._3
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Pag. 1 *.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
L'assetto individuato, quanto ai rapporti con , non presenta profili di contrarietà Per_1 all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto del minore, tenuto conto della sua età e dei contenuti dell'accordo, deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.).
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare ad condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del Per_1 tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Nulla sulle spese, essendosi le parti avvalse di comune difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1) La sig.ra e il sig.ra continueranno a vivere separati Parte_1 Parte_3 nel reciproco e mutuo rispetto.
2) Il figlio sarà affidato congiuntamente ai genitori, mantenendo la residenza Per_1 presso la madre.
3) Il collocamento di sarà paritetico, trascorrendo lo stesso i seguenti periodi con Per_1 ciascun genitore:
− un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
− nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre, quest'ultimo terrà presso di sé , infrasettimanalmente nella giornata del mercoledì, dopo lo sport Per_1 riaccompagnandolo a scuola il giovedì mattina;
− nella settimana in cui il week end sarà di competenza materna, il padre terrà con sé il figlio infrasettimanalmente dal martedì dopo lo sport, accompagnandolo a scuola il mercoledì mattina e riprendendolo il mercoledì dopo lo sport, quando lo terrà a dormire fino al giovedì mattina e lo riprenderà dalla casa della mamma alle ore 19,00 tenendolo a dormire fino al venerdì mattina;
− il minore, tutti gli altri giorni, starà presso la madre, la quale ultima si occuperà del figlio anche per le attività delle giornate infrasettimanali che termineranno con il pernottamento presso il papà;
Pag. 2 − durante il periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei genitori Per_1 tre settimane, di cui due consecutive, da concordarsi entro il mese di febbraio di ogni anno;
− la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno di Natale con la madre, nonché una settimana delle vacanze natalizie con ogni genitore, alternando ogni anno la prima (fino al 30/12) e la seconda (dal 31/12 al 06/01);
− le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, con la suddivisione dei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
− ponti scolastici (intendendosi quelli del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre) alternati, specificando che qualora il ponte cada nel fine settimana di un genitore sarà assorbito dal fine settimana.
Resta inteso che i genitori potranno concordare delle modifiche per la gestione del minore in ragione di comprovate necessità lavorative o familiari.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per il tempo in cui lo Per_1 avrà presso di sé, concordando le parti che il signor corrisponda alla signora Per_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno perequativo, la somma di € 150,00, Parte_1 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) I genitori concordano che sarà la signora a percepire in via esclusiva Parte_1
l'assegno unico in favore di . Per_1
6) Saranno a carico di ciascuno dei due genitori, in misura del 50%, le spese straordinarie, da sostenersi in favore del figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Milano: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
Pag. 3 richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. dovrà farne richiesta scritta all'altro, con preavviso di almeno 10 giorni.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori suddivideranno al 50% anche la spesa della mensa .
7) Le parti danno atto che il sig. sta rimborsando alla signora la somma Per_1 Parte_1 di € 750,00, pari al 50% di quanto la stessa ha anticipato alla Banca Credit Agricole per la chiusura anticipata del finanziamento collegato al mutuo illo tempore acceso da entrambi, in tre rate mensili: 30 Aprile 2025 (già corrisposta), 31/05/2025 e 30/06/2025, obbligandosi altresì a completare la chiusura del conto corrente comune (la signora ha già Parte_1 provveduto alla sottoscrizione della chiusura).
8) I genitori prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti del figlio, anche quelli validi per l'espatrio
9) Le parti danno atto di avere previamente risolto ogni altro loro rapporto patrimoniale e di più nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto riportato nel presente accordo. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra i ricorrenti”.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025
Pag. 4 Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
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