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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5295 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5295 /2021, proveniente da rinvio della
Corte di Cassazione, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCONI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LUCONI MASSIMO;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
(C.F. , contumace;
Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
contumace; Controparte_4
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 17630/14
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado e hanno premesso di essere Controparte_4 Controparte_3
proprietari di un appartamento sito in Roma, via Pietro Sensini n. 34, per acquisto intervenuto il 23.10.1990 con atto a rogito Notaio di Roma. Persona_1
Hanno dedotto di aver concesso l'immobile in locazione ad uso abitativo a far data dal mese di gennaio 1998 e di essere rientrati nella piena disponibilità dell'immobile stesso nel mese di luglio 2009, a seguito di riconsegna da parte dei conduttori.
Hanno esposto di aver ricevuto in data 14.10.2009 comunicazione dall'istituto Banca
Nuova Gruppo Banca Popolare di Vicenza a mezzo della quale avevano appreso dell'esistenza ed intestazione a loro nome di conto corrente bancario n. 0230471, con indicazioni relative a movimenti finanziari per importi rilevanti.
Hanno esposto di non aver mai intrattenuto rapporti con la succitata e di aver Pt_1
sporto denuncia querela contro ignoti.
Hanno esposto di aver appreso, dopo aver eseguito una visura presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, che l'immobile sito in Roma, via Pietro Sensini n.
34 era stato alienato da essi stessi alla sig.ra , per atto Notaio Controparte_2 CP_1
di Roma, in data 23.07.2009, rep. 60637, racc. 36744.
Hanno dedotto che dall'atto di compravendita risultava che parte del prezzo era stata pagato dall'acquirente con il netto ricavato del mutuo che la sig.ra Controparte_2
aveva stipulato con il in data 23.07.2009, con atto a Parte_1
rogito notaio di Roma, rep. 60638, racc. 36745 garantito da ipoteca CP_1
regolarmente iscritta sull'immobile oggetto della compravendita.
Hanno esposto di aver acquisito la documentazione presso lo studio del notaio e di aver preso atto che le persone comparse dinanzi allo stesso in data CP_1
23.07.2009 avevano presentato documenti vistosamente falsi e che il Notaio CP_1
2 non aveva effettuato i necessari accertamenti per l'identificazione dei soggetti comparsi dinanzi a sé, poi rivelatisi degli impostori.
Hanno chiesto, in ragione di ciò, l'accertamento della nullità del contratto di compravendita stipulato tra i sedicenti e e la sedicente CP_4 CP_3 [...]
avente ad oggetto l'immobile di via Pietro Sensini, 34 in Roma, con CP_2
conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile stesso, nonché dichiararsi la responsabilità del notaio per non aver diligentemente Controparte_1
adempiuto alle proprie funzioni di pubblico ufficiale.
Hanno così concluso:
«Piaccia al Tribunale Ecc.mo ...
1) Accertare e dichiarare che alcuna volontà è stata mai manifestata dagli istanti e , tesa alla compravendita dell'immobile di Controparte_4 Controparte_3
loro proprietà sito in Roma alla Via Pietro Sensini n. 34 piano II scala B interno 8, censito al NCEU Foglio 628 Part. 785 Sub. 23 ... Classe 2 vani 4 ..., per non essere i medesimi mai comparsi avanti il Notaio il giorno 23.07.2009 in cui Controparte_1
è stato rogitato l'Atto Pubblico Rep. N. 60637 Racc. N. 36744 registrato il 30.07.2009
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in favore dell'acquirente ; Controparte_2
2) In dipendenza di quanto sopra dichiarare la nullità del Contratto di Compravendita di cui al Capo 1 delle conclusioni che precedono, ai sensi dell'art. 1418 secondo comma Codice Civile, in relazione all'art. 1325 Codice Civile, per mancanza assoluta del requisito essenziale dell'accordo delle parti, in assenza assoluta di volontà della parte acquirente;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto Dott. CP_1
per avere quale Pubblico Ufficiale rogante 1'Atto di Compravendita in data
[...]
23.07.2009 Rep. 60637 Racc. N. 36744, registrato il 30.07.2009 e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in favore della convenuta
[...]
, agito con colpa grave nella identificazione personale dei soggetti CP_2
asseritamente avanti a lui comparsi, avendo omesso la verificazione di almeno due
3 documenti identificativi delle parti, avendo con grave negligenza omesso di rilevare la evidente falsità delle carte di Identità a lui esibite ed avendo ancora omesso la presenza dei testimoni previsti dalla legge, in assenza di espressa autorizzazione elle parti contraenti;
4) In dipendenza della accertata e dichiarata responsabilità del convenuto Dott.
condannare il medesimo al risarcimento dei danni tutti, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dall'istante, liquidarsi nella somma non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella diversa minore o maggiore somma che risulterà accertata a seguito della espletando istruttoria;
5) Ordinare Conservatore di Registri Immobiliari di Roma 1° di procedere con esonero di sue responsabilità alla trascrizione della emananda Sentenza e per l'effetto conseguire ogni utile e necessaria annotazione tesa a conseguire nei Pubblici Registri le risultanze della disposta nullità con conseguente cancellazione dell'atto nullo e della relativa ipoteca a favore del;
Parte_1
6) Disporre la cancellazione della ipoteca iscritta sull'immobile di cui alle conclusioni del precedente punto 1, concessa dalla convenuta in favore del Controparte_2
dei Paschi di Siena con a IT TA in data Pt_1 Parte_2 Controparte_1
23.07.2009 Rep. 60638 Racc. N. 36745, quale conseguenza della dichiarata nullità dell'Atto di Compravendita a IT del medesimo Notaio, in pari data Rep. n. 60637
Racc. N. 36744, risultando la convenuta sfornita del diritto di Controparte_2
proprietà dell'immobile sul quale la garanzia reale risulta essere stata concessa;
7) Condannare i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, opportunamente maggiorati del 2% per CPA, del 20% per IVA e del 12,5% ex art. l5 L.P.» (cfr. All. 3 fascicolo di primo grado depositato nel fascicolo di appello – doc. 4).
Si è costituita la che ha rilevato che gli attori Parte_1
avevano proposto nei confronti della Banca esclusivamente la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della garanzia ipotecaria iscritta sull'immobile oggetto del giudizio, prestata a favore del suddetto istituto di credito da CP_2
4 , acquirente dello stesso bene in virtù della compravendita asseritamente nulla e CP_2
non anche una qualche pretesa risarcitoria o restitutoria, invece avanzata solo nei confronti del Notaio rogante;
Ha esposto che l'unico soggetto che aveva subìto un danno esattamente quantificabile era la Banca mutuante che in data 23 luglio 2009 aveva erogato la somma di €
160.000,00 a nata a [...] il [...], sulla base del Controparte_2
presupposto che costei fosse effettivamente la proprietaria dell'immobile costituente la garanzia per la restituzione dell'importo mutuato, in virtù dell'atto di acquisto dai sigg.
e con la compravendita a rogito per Notaio in data CP_4 CP_3 CP_1
23.7.2009.
Ha esposto che l'acquisto da parte della mutuante e costituente in garanzia doveva essere qualificato come acquisto “a non domino” e la non avrebbe avuto più Pt_1
alcuna garanzia ipotecaria per la restituzione della somma mutuata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: rigettare, in quanto inaccoglibile e infondata, la domanda attrice avente ad oggetto la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite;
Pt_1
nella ipotesi venissero accolte le domande attrici di nullità della iscrizione ipotecaria a favore della a garanzia del mutuo erogato a , accertare e Pt_1 Controparte_2
dichiarare la nullità e/o risoluzione del medesimo contratto di mutuo rogato per Notaio in data 23.7.2009 (rep. 60638, racc. 36745) nonché dichiarare, ai sensi e CP_1
per gli effetti artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 1453, 2043 c.c., dell'art. 47, D.P.R. n.
380/2001, e degli artt. 28 e 47 della Legge n. 89/1913, la responsabilità di CP_2
, nata a [...] il [...] (cod. fiscale ,
[...] C.F._2
residente in [...], e del Notaio per i Controparte_1
motivi tutti di cui alla premessa del presente atto, per i danni patiendi dalla
[...]
in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle Parte_1
domande attrici e, per l'effetto, condannare ed il Notaio Controparte_2 CP_1
a risarcire detti danni alla da liquidarsi in € 160.000,00, somma
[...] Pt_1
5 corrispondente al capitale residuo al 24 febbraio 2010, del mutuo n. 741447025/74, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2010; condannare, in ogni caso, , nata a [...] il [...] (cod. Controparte_2
fiscale , residente in [...], nonché il C.F._2
Notaio domiciliato in Roma al Viale Bastioni di Michelangelo n. Controparte_1
5/A a manlevare il medesimo Istituto da tutte le somme che dovesse essere condannato a pagare agli attori, nella denegata ipotesi, in conseguenza dell'accoglimento delle domande attrici;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali”.
Si è costituito il Notaio convenuto che ha chiesto il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 17630/2014 ha così deciso:
“1) accerta e dichiara la nullità dell'atto di compravendita a nome di
[...]
e quali venditori e quale acquirente CP_4 Controparte_3 Controparte_2
rogato dal notaio in data 23.7.2009, rep. n° 60637, racc. n° 36744, Controparte_1
ed ai sensi dell'art. 2684 n°6 cod. civ. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della presente pronuncia ed ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.
l'annotazione a margine dell'atto dichiarato nullo;
2) accerta e dichiara la nullità consequenziale del contratto di mutuo fondiario concluso dalla con a rogito Parte_1 Controparte_2
del notaio in data 23.7.2009, rep. n° 60638, racc. n° 36745, e la Controparte_1
nullità consequenziale dell'ipoteca iscritta sull'appartamento sito in Roma, via Pietro
Sensini n. 34, scala B, interno 8, censito nel NCEU di Roma alla partita 249154, foglio
628, particella 785, sub 23, di proprietà di e , Controparte_4 Controparte_3
ed ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Roma la trascrizione della presente pronuncia a margine dell'iscrizione ipotecaria effettuata in base al suddetto contratto di mutuo fondiario;
3) riconosce la responsabilità professionale del Notaio per Controparte_1
negligente identificazione delle parti del contratto di compravendita di cui al capo 1,
6 ma rigetta le domande di risarcimento danni avanzate da e Controparte_4
nei confronti di;
Controparte_3 Controparte_1
4) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni avanzata dalla
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
5) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
6) condanna in solido la e Parte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
delle spese processuali, liquidate in € 850,00 per spese vive ed € 14.447,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
7) dichiara compensate le spese processuali tra la Parte_1
ed ;
[...] Controparte_1
8) dichiara irripetibili le spese processuali della Parte_1
nei confronti di ”
[...] Controparte_2
La ha proposto appello avverso il solo capo n. Parte_1
5) («rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla Parte_1
nei confronti di »)
[...] Controparte_1
Ha sollevato due motivi di appello:
Con il primo motivo ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'Istituto di credito responsabile per non aver correttamente identificato il mutuatario in sede di istruttoria del mutuo e affermato che detta responsabilità non potesse essere imputata esclusivamente al Notaio, difettando un nesso causale tra il danno lamentato e la condotta colposa del pubblico ufficiale.
Ha esposto che nella sentenza era stato erroneamente affermato che l' appellante Pt_3
fosse onerato per legge a compiere l'attività identificativa delle parti, come se lo stesso avesse un potere fidefacente simile a quello del Notaio.
Ha specificato che la ha istruito la pratica di mutuo, raccogliendo i dati Pt_1
identificativi del soggetto richiedente ed effettuando una verifica preliminare e sommaria sull'autenticità dei documenti prodotti a sostegno ma che l'accertamento
7 finale e definitivo sull'identità dei sottoscrittori il rogito e, soprattutto, sulla genuinità dei documenti esibiti incombeva esclusivamente e specificamente sul Notaio rogante, posto che nessuna norma di legge impone tale onere identificativo in capo alla Pt_1
Quale secondo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui – escludendo la responsabilità del Notaio nei confronti della – ha condannato la Pt_1
in solido con il Notaio al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1 CP_1
degli attori
La Corte di appello ha respinto l'appello.
La ha proposto ricorso in Corte di Cassazione, Parte_1
la quale ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
3. Il primo mezzo denuncia contraddittorietà nonché violazione c/o falsa applicazione degli articoli 2909 c.c., 112, 115, 116, 324 с.р.с., degli articoli 1175, 1176, 1218, 1223,
1227, 2043 c.c., degli articoli 28, 47 e 49 della legge numero 89 del 1913 e 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 4, c.p.c., per avere la
Corte territoriale valutato ai fini del decidere una questione passata in giudicato, vale a dire la falsità del documento di , nonostante si trattasse di fatto non Controparte_2
contestato ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. e non oggetto di impugnazione ex articolo
324 c.p.c., escludendo, conseguentemente, il nesso causale tra la condotta del notaio e il danno patrimoniale subito dalla banca per irrecuperabilità della somma mutuata.
Il secondo mezzo denuncia violazione c/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, e
116 c.p.c., dell'articolo 40 c.p., degli articoli 7 e 8 del capitolato allegato al contratto di mutuo, degli articoli 1176, 1218, 1223, 1227, 2043, 2729 e 2697 c.c., degli articoli
28, 47 e 49 della legge numero 89 del 1913 e dell'articolo 2056 c.c., ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la banca non avesse fornito la prova dell'irrecuperabilità della somma mutuata.
Il ricorso è manifestamente fondato.
1 due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono di fatto fondati.
8 La vicenda oggetto del contendere, riassunta nei suoi termini essenziali, si risolve in ciò, che e , proprietari di un appartamento in Controparte_4 Controparte_3
Roma, hanno ad un dato momento appreso che l'immobile risultava essere stato venduto per atto rogato dal notaio da due persone che si erano Controparte_1
spacciate per essi in favore di tale , la quale Parte_4 Controparte_2
aveva acquistato, anche avvalendosi di un mutuo ipotecario, per l'importo di €
160.000,00, gravante sull'immobile, concesso dalla banca odierna ricorrente. Dopo che i hanno agito in giudizio nei confronti della banca, del notaio Parte_4
e della , chiedendo accertarsi che essi attori non avevano affatto venduto, e che CP_2
cioè l'immobile apparteneva tuttora loro, con i danni, la banca ha tra l'altro spiegato domanda risarcitoria nei confronti del notaio, addebitandogli di non aver provveduto alla corretta identificazione dei contraenti, con ulteriore conseguenza che essa banca si trovava ad avere elargito l'importo mutuato senza la copertura della garanzia ipotecaria, che i non avevano difatti rilasciato. Parte_4
Accolta per quanto di ragione la domanda principale (in termini che qui non mette conto riassumere in dettaglio) e respinta detta domanda risarcitoria della banca nei confronti del notaio in primo grado, il rigetto è staro confermato dalla Corte d'appello, investita dell'impugnazione dalla sola banca.
La Corte territoriale ha in breve ritenuto:
-) che, mentre era indubbio che i sedicenti , presentatisi all'atto di Parte_4
compravendita in veste di venditori, si fossero avvalsi di documenti falsi, non altrettanto poteva dirsi per la , non risultando dimostrato che Controparte_2
quest'ultima fosse partecipe dell'operazione truffaldina in discorso, sicché doveva ritenersi che il notaio avesse correttamente identificato la medesima attraverso la carta d'identità della quale, al contrario di quelle esibite dai venditori, non può essere predicata la falsità;
-) che conseguentemente non poteva dirsi provato il danno, non avendo la banca agito nei confronti della per il pagamento dell'importo mutuato. CP_2
9 E, tuttavia, la soluzione adottata dalla Corte territoriale oltre ad infrangersi contro un elementare argomento logico, giacché, se una vera e reale avesse Controparte_2
creduto di avere acquistato un appartamento, sostenendo il pagamento del prezzo ed indebitandosi con la banca, sarebbe inspiegabile il suo comportamento consistito nel non partecipare al giudizio per far valere le sue ragioni, sottraendosi anzi alla chiamata della banca giacché attinta da notificazione effettuata col rito degli irreperibili, si pone in contrasto con l'accertamento già effettuato dal giudice di primo grado con autorità di giudicato, in mancanza di impugnazione sul punto, secondo cui:
«nello stesso giorno il notaio ha rogato ben quattro atti consecutivi nei quali, fatta eccezione per i rappresentanti della banca concedente il mutuo ipotecario sono comparse ben sei persone che non corrispondevano all'identità delle parti contrattuali
, e Controparte_4 Controparte_3 Persona_2
Di guisa che doveva ritenersi la negligenza del notaio che non aveva provveduto all'identificazione dei contraenti «essendo pacifico che tale contratto non sia stato sottoscritto da , e . bensi da Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
terzi soggetti sulle cui responsabilità penali pende dibattimento in sede penale. Di contro a cio, la Corte d'appello ha viceversa affermato, inspiegabilmente, che «mentre
è pacifico che gli altri due soggetti, allo stato ignoti. coinvolti nell'operazione quali venditori hanno utilizzato documenti d'identità falsi, una tale affermazione non può essere in alcun modo predicata nei confronti della detta AJ RA
Ora, non è il caso qui di dilungarsi sulla nozione entro certi limiti dibattuta di parte di sentenza» contenuta nell'articolo 329, secondo comma, c.p.c.: nel caso in esame siamo al cospetto dell'accertamento fondamentale che ha retto l'accoglimento della domanda principale spiegata dai , dal momento che il Tribunale, avendo Parte_4
ritenuto che il notaio avesse mancato nell'identificazione dei contraenti, ha poi dichiarato la nullità dell'atto di compravendita e, conseguentemente, del mutuo ipotecario che vi accedeva. Sicché non è revocabile in dubbio che detto accertamento, come si è detto, non impugnato, fosse coperto da giudicato interno.
10 E, naturalmente, caduta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui all'atto di compravendita avrebbe partecipato la vera , cade con Controparte_2
essa anche la consequenziale affermazione in forza della quale la banca avrebbe dovuto rivolgersi ad essa per farsi pagare.
La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte
d'appello di Roma in diversa composizione.
Il Giudizio è stato riassunto della che, alla luce Parte_1
della sentenza della Cassazione, ha richiamato i motivi di appello, respinti, sostenendo che poteva ritenersi certo che:
- il Notaio aveva erroneamente identificato anche la sedicente CP_1 [...]
parte acquirente e mutuataria, che aveva declinato false generalità; CP_2
- il presupposto della domanda risarcitoria della vale a dire la scorretta Pt_1
identificazione della sig.ra ed il venir meno dalla figura stessa del Controparte_2
mutuatario, era idoneo a costituire prova della sussistenza del danno e del nesso causale;
- la ha provato il danno subito, da un lato, in quanto la mutuataria aveva omesso Pt_1
il pagamento delle rate di mutuo (come dimostrato dalla mediante il deposito Pt_1
dell'all. 3 nel fascicolo di primo grado, vale a dire la copia del conteggio del debito residuo del mutuo), trattandosi di danno emergente;
dall'altro lato, in quanto, in considerazione dello status di irreperibile della sig.ra sin dal 2012, le Controparte_2
eventuali richieste di pagamento del dovuto non avrebbero raggiunto il destinatario
(appunto irreperibile) e in quanto la nullità dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto successivo conseguente, sicché il danno avrebbe dovuto essere ravvisato nell'iscrizione di garanzia ipotecaria sulla base di un negozio nullo;
11 - sussiste la responsabilità del Notaio nei confronti della per aver erroneamente Pt_1
identificato i contraenti in sede di stipula del contratto di compravendita, inducendo in errore l'istituto di credito sull'effettivo proprietario del bene e determinando, in tal modo, il prodursi di un danno patrimoniale, avendo la erogato somme in virtù Pt_1
di un negozio nullo in favore di soggetto irreperibile e comunque di cui si ignora la vera identità, atteso che la condotta negligente del Notaio in sede di identificazione delle parti costituisce antecedente logico-necessario ai fini della produzione del danno.
Ha chiesto anche la restituzione delle somme versate a titolo delle spese di lite in esecuzione della sentenza di secondo grado in favore del Notaio
Ha concluso così:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in virtù dell'ordinanza n. 12956/2021 della Corte di Cassazione, pubblicata il 13/5/2021, che ha accolto il ricorso per cassazione proposto dalla cassando la Parte_1
sentenza n. 5705/2017 della Corte d'Appello di Roma nella parte in cui ha ritenuto che
, parte acquirente e mutuataria, non avesse dichiarato false Controparte_2
generalità e che il Notaio avesse correttamente identificato la medesima CP_1
come la “vera” e nella parte in cui ha escluso la sussistenza del Controparte_2
danno patito dalla a causa della condotta del Notaio per l'importo Pt_1 CP_1
di € 160.000,00 oltre interessi, in accoglimento dell'atto di appello spiegato dalla ed iscritto al R.G. n. 1561/2015 e in riforma della sentenza n. 17630/2014 del Pt_1
Tribunale di Roma, pubblicata il 29/8/2014:
In via principale:
i)accertare, ai sensi e per gli effetti artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 1453, 2043 c.c., nonché dell'art. 47, D.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 28, 47 e 49 della Legge n. 89/1913, la responsabilità del Notaio per i motivi tutti di cui alla premessa Controparte_1
del presente atto, sussistendo nesso di causalità tra la condotta colposa del notaio ed i danni patiendi dalla in conseguenza Parte_1
dell'accoglimento delle domande attrici e, per l'effetto, condannare il Notaio CP_1
a risarcire detti danni alla da liquidarsi in € 160.000,00, somma
[...] Pt_1
12 corrispondente al capitale non pagato al 24 febbraio 2010, del mutuo n.
741447025/74, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2010 al soddisfo;
ii)accertata e dichiarata la responsabilità del Notaio nei confronti della CP_1
condannare il Notaio a rifondere alla le spese processuali versate dalla Pt_1 Pt_1
stessa in favore degli attori in primo grado, nella misura del 50% sull'intera somma liquidata in sentenza- ivi inclusi gli accessori di legge -, in quanto non dovute dalla ai sigg. e;
Pt_1 CP_4 CP_3
iii)condannare il Notaio alla restituzione delle spese del secondo grado di CP_1
giudizio liquidate in suo favore a mezzo assegno non trasferibile n. 903 6077936539-
2 emesso in data 21/9/2017 per l'importo di € 19.895,10; iv)condannare il Notaio al pagamento delle spese del triplo grado di giudizio
Gli appellati notaio Dott. e per litis denuntiatio la Sig.ra Controparte_1 CP_2
, , per litis denuntiatio la Sig.ra sono
[...] Controparte_4 Controparte_3
rimasti contumaci.
L'appello di è fondato. Parte_5
All'esito del giudizio di legittimità può ritenersi accertato in via definitiva che il giorno del rogito innanzi al notaio non erano comparse persone che corrispondessero all'identità delle parti contrattuali , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
e di conseguenza doveva ritenersi accertata la negligenza del notaio che non CP_2
aveva provveduto all'identificazione dei contraenti «essendo pacifico che tale contratto non sia stato sottoscritto da , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
. CP_2
La Corte di Cassazione ha anche affermato che “caduta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui all'atto di compravendita avrebbe partecipato la vera
, cade con essa anche la consequenziale affermazione in forza della Controparte_2
quale la banca avrebbe dovuto rivolgersi ad essa per farsi pagare”
Dando pertanto acclarato con forza di giudicato la negligenza del notaio, restano da accertare i danni sofferti in conseguenza dalla appellante. Pt_1
13 É evidente che la negligenza del notaio ha portato la banca ad erogare un mutuo ad un soggetto non esistente e irreperibile, collegato ad un contratto dichiarato nullo.
Gli importi mutuati non sono stati restituiti cosicché il relativo importo costituisce sicuramente un danno emergente in collegamento causale con la condotta colpevole del professionista, posto che con una corretta procedura di identificazione dei soggetti il mutuo non sarebbe stato erogato.
Ne consegue che l'appellato notaio deve essere condannato al pagamento in CP_1
favore della parte appellante della somma di € 160.000,00, somma corrispondente al capitale non pagato al 24 febbraio 2010, del mutuo n. 741447025/74, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2010 al soddisfo.
Analogamente, deve essere accolta la domanda volta ad ottenere la rifusione, in favore della Banca appellante, delle spese processuali corrisposte dalla medesima ai Pt_1
sigg. e , attori nel giudizio di primo grado. CP_4 CP_3
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., infatti, la regolamentazione delle spese processuali è informata al criterio della soccombenza, in forza del quale esse, di regola, vengono poste a carico della parte risultata soccombente all'esito del giudizio.
Proprio in applicazione di tale principio, la sentenza di primo grado – successivamente confermata in appello con sentenza n. 5705/2017– ha condannato l'odierna appellante al pagamento in solido delle spese processuali, sul presupposto dell'affermata responsabilità concorrente della medesima e del sig. nella omessa Pt_1 CP_1
identificazione dei soggetti contraenti, ritenuti entrambi soccombenti.
Tuttavia, alla luce della richiamata ordinanza della Corte di Cassazione che ha escluso nella fattispecie in esame qualsiasi concorrente responsabilità della appellante Pt_1
e, per converso, ha affermato la responsabilità esclusiva del notaio – unico soggetto deputato, secondo la diligenza propria del suo ufficio, all'identificazione delle parti contrattuali–deve ritenersi che le somme versate dalla agli attori del primo grado Pt_1
a titolo di spese processuali costituiscano prestazioni indebitamente corrisposte.
Ne deriva, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado, il sig. deve CP_1
essere condannato alla rifusione, in favore della delle spese processuali da Pt_1
14 questa ultime sostenute nei confronti degli attori del primo grado, nella misura del 50% dell'intero importo liquidato in sentenza – ivi compresi gli accessori di legge – trattandosi di somme non dovute dalla appellante. Pt_1
Per le medesime ragioni, cassata la sentenza della Corte d'Appello n. 5705/2017 ed esclusa ogni forma di responsabilità della Banca in relazione alla mancata identificazione delle parti contraenti, il sig. va altresì condannato alla CP_1
restituzione delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in suo favore e corrisposte dalla Banca mediante assegno non trasferibile n. 903 6077936539-2, emesso in data 21 settembre 2017 per l'importo di € 19.895,10.
Per le medesime motivazioni e in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite dei quattro gradi di giudizio devono essere poste integralmente a carico del sig. CP_1
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17630/2014, a seguito di rinvio della Corte di
Cassazione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
l pagamento in favore della a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 160.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2010 al saldo;
2) condanna l pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della somma di €. 10.964,95 pari al 50% delle spese del primo Parte_1
grado di giudizio;
3) condanna lla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
della somma di euro 19.895,10, versate quali spese del Parte_1
secondo grado di giudizio (come da sentenza della Corte di Appello n. 5705/2017);
15 4)condanna pagare alla Controparte_1 Parte_1
e spese dei quattro gradi di giudizio, che liquida come segue: per il primo grado
[...]
euro 14.103,00 per compensi;
per il secondo grado euro 9.991,00, per compensi;
per il giudizio di Cassazione: euro 7.655,00, per compensi;
per il giudizio di appello in sede di rinvio: euro 9.991,00, per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
N.B. Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Roberta Donizzetti
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5295 /2021, proveniente da rinvio della
Corte di Cassazione, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCONI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LUCONI MASSIMO;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
(C.F. , contumace;
Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
contumace; Controparte_4
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 17630/14
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado e hanno premesso di essere Controparte_4 Controparte_3
proprietari di un appartamento sito in Roma, via Pietro Sensini n. 34, per acquisto intervenuto il 23.10.1990 con atto a rogito Notaio di Roma. Persona_1
Hanno dedotto di aver concesso l'immobile in locazione ad uso abitativo a far data dal mese di gennaio 1998 e di essere rientrati nella piena disponibilità dell'immobile stesso nel mese di luglio 2009, a seguito di riconsegna da parte dei conduttori.
Hanno esposto di aver ricevuto in data 14.10.2009 comunicazione dall'istituto Banca
Nuova Gruppo Banca Popolare di Vicenza a mezzo della quale avevano appreso dell'esistenza ed intestazione a loro nome di conto corrente bancario n. 0230471, con indicazioni relative a movimenti finanziari per importi rilevanti.
Hanno esposto di non aver mai intrattenuto rapporti con la succitata e di aver Pt_1
sporto denuncia querela contro ignoti.
Hanno esposto di aver appreso, dopo aver eseguito una visura presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, che l'immobile sito in Roma, via Pietro Sensini n.
34 era stato alienato da essi stessi alla sig.ra , per atto Notaio Controparte_2 CP_1
di Roma, in data 23.07.2009, rep. 60637, racc. 36744.
Hanno dedotto che dall'atto di compravendita risultava che parte del prezzo era stata pagato dall'acquirente con il netto ricavato del mutuo che la sig.ra Controparte_2
aveva stipulato con il in data 23.07.2009, con atto a Parte_1
rogito notaio di Roma, rep. 60638, racc. 36745 garantito da ipoteca CP_1
regolarmente iscritta sull'immobile oggetto della compravendita.
Hanno esposto di aver acquisito la documentazione presso lo studio del notaio e di aver preso atto che le persone comparse dinanzi allo stesso in data CP_1
23.07.2009 avevano presentato documenti vistosamente falsi e che il Notaio CP_1
2 non aveva effettuato i necessari accertamenti per l'identificazione dei soggetti comparsi dinanzi a sé, poi rivelatisi degli impostori.
Hanno chiesto, in ragione di ciò, l'accertamento della nullità del contratto di compravendita stipulato tra i sedicenti e e la sedicente CP_4 CP_3 [...]
avente ad oggetto l'immobile di via Pietro Sensini, 34 in Roma, con CP_2
conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile stesso, nonché dichiararsi la responsabilità del notaio per non aver diligentemente Controparte_1
adempiuto alle proprie funzioni di pubblico ufficiale.
Hanno così concluso:
«Piaccia al Tribunale Ecc.mo ...
1) Accertare e dichiarare che alcuna volontà è stata mai manifestata dagli istanti e , tesa alla compravendita dell'immobile di Controparte_4 Controparte_3
loro proprietà sito in Roma alla Via Pietro Sensini n. 34 piano II scala B interno 8, censito al NCEU Foglio 628 Part. 785 Sub. 23 ... Classe 2 vani 4 ..., per non essere i medesimi mai comparsi avanti il Notaio il giorno 23.07.2009 in cui Controparte_1
è stato rogitato l'Atto Pubblico Rep. N. 60637 Racc. N. 36744 registrato il 30.07.2009
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in favore dell'acquirente ; Controparte_2
2) In dipendenza di quanto sopra dichiarare la nullità del Contratto di Compravendita di cui al Capo 1 delle conclusioni che precedono, ai sensi dell'art. 1418 secondo comma Codice Civile, in relazione all'art. 1325 Codice Civile, per mancanza assoluta del requisito essenziale dell'accordo delle parti, in assenza assoluta di volontà della parte acquirente;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto Dott. CP_1
per avere quale Pubblico Ufficiale rogante 1'Atto di Compravendita in data
[...]
23.07.2009 Rep. 60637 Racc. N. 36744, registrato il 30.07.2009 e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in favore della convenuta
[...]
, agito con colpa grave nella identificazione personale dei soggetti CP_2
asseritamente avanti a lui comparsi, avendo omesso la verificazione di almeno due
3 documenti identificativi delle parti, avendo con grave negligenza omesso di rilevare la evidente falsità delle carte di Identità a lui esibite ed avendo ancora omesso la presenza dei testimoni previsti dalla legge, in assenza di espressa autorizzazione elle parti contraenti;
4) In dipendenza della accertata e dichiarata responsabilità del convenuto Dott.
condannare il medesimo al risarcimento dei danni tutti, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dall'istante, liquidarsi nella somma non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella diversa minore o maggiore somma che risulterà accertata a seguito della espletando istruttoria;
5) Ordinare Conservatore di Registri Immobiliari di Roma 1° di procedere con esonero di sue responsabilità alla trascrizione della emananda Sentenza e per l'effetto conseguire ogni utile e necessaria annotazione tesa a conseguire nei Pubblici Registri le risultanze della disposta nullità con conseguente cancellazione dell'atto nullo e della relativa ipoteca a favore del;
Parte_1
6) Disporre la cancellazione della ipoteca iscritta sull'immobile di cui alle conclusioni del precedente punto 1, concessa dalla convenuta in favore del Controparte_2
dei Paschi di Siena con a IT TA in data Pt_1 Parte_2 Controparte_1
23.07.2009 Rep. 60638 Racc. N. 36745, quale conseguenza della dichiarata nullità dell'Atto di Compravendita a IT del medesimo Notaio, in pari data Rep. n. 60637
Racc. N. 36744, risultando la convenuta sfornita del diritto di Controparte_2
proprietà dell'immobile sul quale la garanzia reale risulta essere stata concessa;
7) Condannare i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, opportunamente maggiorati del 2% per CPA, del 20% per IVA e del 12,5% ex art. l5 L.P.» (cfr. All. 3 fascicolo di primo grado depositato nel fascicolo di appello – doc. 4).
Si è costituita la che ha rilevato che gli attori Parte_1
avevano proposto nei confronti della Banca esclusivamente la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della garanzia ipotecaria iscritta sull'immobile oggetto del giudizio, prestata a favore del suddetto istituto di credito da CP_2
4 , acquirente dello stesso bene in virtù della compravendita asseritamente nulla e CP_2
non anche una qualche pretesa risarcitoria o restitutoria, invece avanzata solo nei confronti del Notaio rogante;
Ha esposto che l'unico soggetto che aveva subìto un danno esattamente quantificabile era la Banca mutuante che in data 23 luglio 2009 aveva erogato la somma di €
160.000,00 a nata a [...] il [...], sulla base del Controparte_2
presupposto che costei fosse effettivamente la proprietaria dell'immobile costituente la garanzia per la restituzione dell'importo mutuato, in virtù dell'atto di acquisto dai sigg.
e con la compravendita a rogito per Notaio in data CP_4 CP_3 CP_1
23.7.2009.
Ha esposto che l'acquisto da parte della mutuante e costituente in garanzia doveva essere qualificato come acquisto “a non domino” e la non avrebbe avuto più Pt_1
alcuna garanzia ipotecaria per la restituzione della somma mutuata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: rigettare, in quanto inaccoglibile e infondata, la domanda attrice avente ad oggetto la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite;
Pt_1
nella ipotesi venissero accolte le domande attrici di nullità della iscrizione ipotecaria a favore della a garanzia del mutuo erogato a , accertare e Pt_1 Controparte_2
dichiarare la nullità e/o risoluzione del medesimo contratto di mutuo rogato per Notaio in data 23.7.2009 (rep. 60638, racc. 36745) nonché dichiarare, ai sensi e CP_1
per gli effetti artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 1453, 2043 c.c., dell'art. 47, D.P.R. n.
380/2001, e degli artt. 28 e 47 della Legge n. 89/1913, la responsabilità di CP_2
, nata a [...] il [...] (cod. fiscale ,
[...] C.F._2
residente in [...], e del Notaio per i Controparte_1
motivi tutti di cui alla premessa del presente atto, per i danni patiendi dalla
[...]
in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle Parte_1
domande attrici e, per l'effetto, condannare ed il Notaio Controparte_2 CP_1
a risarcire detti danni alla da liquidarsi in € 160.000,00, somma
[...] Pt_1
5 corrispondente al capitale residuo al 24 febbraio 2010, del mutuo n. 741447025/74, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2010; condannare, in ogni caso, , nata a [...] il [...] (cod. Controparte_2
fiscale , residente in [...], nonché il C.F._2
Notaio domiciliato in Roma al Viale Bastioni di Michelangelo n. Controparte_1
5/A a manlevare il medesimo Istituto da tutte le somme che dovesse essere condannato a pagare agli attori, nella denegata ipotesi, in conseguenza dell'accoglimento delle domande attrici;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali”.
Si è costituito il Notaio convenuto che ha chiesto il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 17630/2014 ha così deciso:
“1) accerta e dichiara la nullità dell'atto di compravendita a nome di
[...]
e quali venditori e quale acquirente CP_4 Controparte_3 Controparte_2
rogato dal notaio in data 23.7.2009, rep. n° 60637, racc. n° 36744, Controparte_1
ed ai sensi dell'art. 2684 n°6 cod. civ. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della presente pronuncia ed ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.
l'annotazione a margine dell'atto dichiarato nullo;
2) accerta e dichiara la nullità consequenziale del contratto di mutuo fondiario concluso dalla con a rogito Parte_1 Controparte_2
del notaio in data 23.7.2009, rep. n° 60638, racc. n° 36745, e la Controparte_1
nullità consequenziale dell'ipoteca iscritta sull'appartamento sito in Roma, via Pietro
Sensini n. 34, scala B, interno 8, censito nel NCEU di Roma alla partita 249154, foglio
628, particella 785, sub 23, di proprietà di e , Controparte_4 Controparte_3
ed ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Roma la trascrizione della presente pronuncia a margine dell'iscrizione ipotecaria effettuata in base al suddetto contratto di mutuo fondiario;
3) riconosce la responsabilità professionale del Notaio per Controparte_1
negligente identificazione delle parti del contratto di compravendita di cui al capo 1,
6 ma rigetta le domande di risarcimento danni avanzate da e Controparte_4
nei confronti di;
Controparte_3 Controparte_1
4) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni avanzata dalla
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
5) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
6) condanna in solido la e Parte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
delle spese processuali, liquidate in € 850,00 per spese vive ed € 14.447,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
7) dichiara compensate le spese processuali tra la Parte_1
ed ;
[...] Controparte_1
8) dichiara irripetibili le spese processuali della Parte_1
nei confronti di ”
[...] Controparte_2
La ha proposto appello avverso il solo capo n. Parte_1
5) («rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla Parte_1
nei confronti di »)
[...] Controparte_1
Ha sollevato due motivi di appello:
Con il primo motivo ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'Istituto di credito responsabile per non aver correttamente identificato il mutuatario in sede di istruttoria del mutuo e affermato che detta responsabilità non potesse essere imputata esclusivamente al Notaio, difettando un nesso causale tra il danno lamentato e la condotta colposa del pubblico ufficiale.
Ha esposto che nella sentenza era stato erroneamente affermato che l' appellante Pt_3
fosse onerato per legge a compiere l'attività identificativa delle parti, come se lo stesso avesse un potere fidefacente simile a quello del Notaio.
Ha specificato che la ha istruito la pratica di mutuo, raccogliendo i dati Pt_1
identificativi del soggetto richiedente ed effettuando una verifica preliminare e sommaria sull'autenticità dei documenti prodotti a sostegno ma che l'accertamento
7 finale e definitivo sull'identità dei sottoscrittori il rogito e, soprattutto, sulla genuinità dei documenti esibiti incombeva esclusivamente e specificamente sul Notaio rogante, posto che nessuna norma di legge impone tale onere identificativo in capo alla Pt_1
Quale secondo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui – escludendo la responsabilità del Notaio nei confronti della – ha condannato la Pt_1
in solido con il Notaio al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1 CP_1
degli attori
La Corte di appello ha respinto l'appello.
La ha proposto ricorso in Corte di Cassazione, Parte_1
la quale ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
3. Il primo mezzo denuncia contraddittorietà nonché violazione c/o falsa applicazione degli articoli 2909 c.c., 112, 115, 116, 324 с.р.с., degli articoli 1175, 1176, 1218, 1223,
1227, 2043 c.c., degli articoli 28, 47 e 49 della legge numero 89 del 1913 e 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 4, c.p.c., per avere la
Corte territoriale valutato ai fini del decidere una questione passata in giudicato, vale a dire la falsità del documento di , nonostante si trattasse di fatto non Controparte_2
contestato ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. e non oggetto di impugnazione ex articolo
324 c.p.c., escludendo, conseguentemente, il nesso causale tra la condotta del notaio e il danno patrimoniale subito dalla banca per irrecuperabilità della somma mutuata.
Il secondo mezzo denuncia violazione c/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, e
116 c.p.c., dell'articolo 40 c.p., degli articoli 7 e 8 del capitolato allegato al contratto di mutuo, degli articoli 1176, 1218, 1223, 1227, 2043, 2729 e 2697 c.c., degli articoli
28, 47 e 49 della legge numero 89 del 1913 e dell'articolo 2056 c.c., ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la banca non avesse fornito la prova dell'irrecuperabilità della somma mutuata.
Il ricorso è manifestamente fondato.
1 due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono di fatto fondati.
8 La vicenda oggetto del contendere, riassunta nei suoi termini essenziali, si risolve in ciò, che e , proprietari di un appartamento in Controparte_4 Controparte_3
Roma, hanno ad un dato momento appreso che l'immobile risultava essere stato venduto per atto rogato dal notaio da due persone che si erano Controparte_1
spacciate per essi in favore di tale , la quale Parte_4 Controparte_2
aveva acquistato, anche avvalendosi di un mutuo ipotecario, per l'importo di €
160.000,00, gravante sull'immobile, concesso dalla banca odierna ricorrente. Dopo che i hanno agito in giudizio nei confronti della banca, del notaio Parte_4
e della , chiedendo accertarsi che essi attori non avevano affatto venduto, e che CP_2
cioè l'immobile apparteneva tuttora loro, con i danni, la banca ha tra l'altro spiegato domanda risarcitoria nei confronti del notaio, addebitandogli di non aver provveduto alla corretta identificazione dei contraenti, con ulteriore conseguenza che essa banca si trovava ad avere elargito l'importo mutuato senza la copertura della garanzia ipotecaria, che i non avevano difatti rilasciato. Parte_4
Accolta per quanto di ragione la domanda principale (in termini che qui non mette conto riassumere in dettaglio) e respinta detta domanda risarcitoria della banca nei confronti del notaio in primo grado, il rigetto è staro confermato dalla Corte d'appello, investita dell'impugnazione dalla sola banca.
La Corte territoriale ha in breve ritenuto:
-) che, mentre era indubbio che i sedicenti , presentatisi all'atto di Parte_4
compravendita in veste di venditori, si fossero avvalsi di documenti falsi, non altrettanto poteva dirsi per la , non risultando dimostrato che Controparte_2
quest'ultima fosse partecipe dell'operazione truffaldina in discorso, sicché doveva ritenersi che il notaio avesse correttamente identificato la medesima attraverso la carta d'identità della quale, al contrario di quelle esibite dai venditori, non può essere predicata la falsità;
-) che conseguentemente non poteva dirsi provato il danno, non avendo la banca agito nei confronti della per il pagamento dell'importo mutuato. CP_2
9 E, tuttavia, la soluzione adottata dalla Corte territoriale oltre ad infrangersi contro un elementare argomento logico, giacché, se una vera e reale avesse Controparte_2
creduto di avere acquistato un appartamento, sostenendo il pagamento del prezzo ed indebitandosi con la banca, sarebbe inspiegabile il suo comportamento consistito nel non partecipare al giudizio per far valere le sue ragioni, sottraendosi anzi alla chiamata della banca giacché attinta da notificazione effettuata col rito degli irreperibili, si pone in contrasto con l'accertamento già effettuato dal giudice di primo grado con autorità di giudicato, in mancanza di impugnazione sul punto, secondo cui:
«nello stesso giorno il notaio ha rogato ben quattro atti consecutivi nei quali, fatta eccezione per i rappresentanti della banca concedente il mutuo ipotecario sono comparse ben sei persone che non corrispondevano all'identità delle parti contrattuali
, e Controparte_4 Controparte_3 Persona_2
Di guisa che doveva ritenersi la negligenza del notaio che non aveva provveduto all'identificazione dei contraenti «essendo pacifico che tale contratto non sia stato sottoscritto da , e . bensi da Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
terzi soggetti sulle cui responsabilità penali pende dibattimento in sede penale. Di contro a cio, la Corte d'appello ha viceversa affermato, inspiegabilmente, che «mentre
è pacifico che gli altri due soggetti, allo stato ignoti. coinvolti nell'operazione quali venditori hanno utilizzato documenti d'identità falsi, una tale affermazione non può essere in alcun modo predicata nei confronti della detta AJ RA
Ora, non è il caso qui di dilungarsi sulla nozione entro certi limiti dibattuta di parte di sentenza» contenuta nell'articolo 329, secondo comma, c.p.c.: nel caso in esame siamo al cospetto dell'accertamento fondamentale che ha retto l'accoglimento della domanda principale spiegata dai , dal momento che il Tribunale, avendo Parte_4
ritenuto che il notaio avesse mancato nell'identificazione dei contraenti, ha poi dichiarato la nullità dell'atto di compravendita e, conseguentemente, del mutuo ipotecario che vi accedeva. Sicché non è revocabile in dubbio che detto accertamento, come si è detto, non impugnato, fosse coperto da giudicato interno.
10 E, naturalmente, caduta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui all'atto di compravendita avrebbe partecipato la vera , cade con Controparte_2
essa anche la consequenziale affermazione in forza della quale la banca avrebbe dovuto rivolgersi ad essa per farsi pagare.
La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte
d'appello di Roma in diversa composizione.
Il Giudizio è stato riassunto della che, alla luce Parte_1
della sentenza della Cassazione, ha richiamato i motivi di appello, respinti, sostenendo che poteva ritenersi certo che:
- il Notaio aveva erroneamente identificato anche la sedicente CP_1 [...]
parte acquirente e mutuataria, che aveva declinato false generalità; CP_2
- il presupposto della domanda risarcitoria della vale a dire la scorretta Pt_1
identificazione della sig.ra ed il venir meno dalla figura stessa del Controparte_2
mutuatario, era idoneo a costituire prova della sussistenza del danno e del nesso causale;
- la ha provato il danno subito, da un lato, in quanto la mutuataria aveva omesso Pt_1
il pagamento delle rate di mutuo (come dimostrato dalla mediante il deposito Pt_1
dell'all. 3 nel fascicolo di primo grado, vale a dire la copia del conteggio del debito residuo del mutuo), trattandosi di danno emergente;
dall'altro lato, in quanto, in considerazione dello status di irreperibile della sig.ra sin dal 2012, le Controparte_2
eventuali richieste di pagamento del dovuto non avrebbero raggiunto il destinatario
(appunto irreperibile) e in quanto la nullità dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto successivo conseguente, sicché il danno avrebbe dovuto essere ravvisato nell'iscrizione di garanzia ipotecaria sulla base di un negozio nullo;
11 - sussiste la responsabilità del Notaio nei confronti della per aver erroneamente Pt_1
identificato i contraenti in sede di stipula del contratto di compravendita, inducendo in errore l'istituto di credito sull'effettivo proprietario del bene e determinando, in tal modo, il prodursi di un danno patrimoniale, avendo la erogato somme in virtù Pt_1
di un negozio nullo in favore di soggetto irreperibile e comunque di cui si ignora la vera identità, atteso che la condotta negligente del Notaio in sede di identificazione delle parti costituisce antecedente logico-necessario ai fini della produzione del danno.
Ha chiesto anche la restituzione delle somme versate a titolo delle spese di lite in esecuzione della sentenza di secondo grado in favore del Notaio
Ha concluso così:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in virtù dell'ordinanza n. 12956/2021 della Corte di Cassazione, pubblicata il 13/5/2021, che ha accolto il ricorso per cassazione proposto dalla cassando la Parte_1
sentenza n. 5705/2017 della Corte d'Appello di Roma nella parte in cui ha ritenuto che
, parte acquirente e mutuataria, non avesse dichiarato false Controparte_2
generalità e che il Notaio avesse correttamente identificato la medesima CP_1
come la “vera” e nella parte in cui ha escluso la sussistenza del Controparte_2
danno patito dalla a causa della condotta del Notaio per l'importo Pt_1 CP_1
di € 160.000,00 oltre interessi, in accoglimento dell'atto di appello spiegato dalla ed iscritto al R.G. n. 1561/2015 e in riforma della sentenza n. 17630/2014 del Pt_1
Tribunale di Roma, pubblicata il 29/8/2014:
In via principale:
i)accertare, ai sensi e per gli effetti artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 1453, 2043 c.c., nonché dell'art. 47, D.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 28, 47 e 49 della Legge n. 89/1913, la responsabilità del Notaio per i motivi tutti di cui alla premessa Controparte_1
del presente atto, sussistendo nesso di causalità tra la condotta colposa del notaio ed i danni patiendi dalla in conseguenza Parte_1
dell'accoglimento delle domande attrici e, per l'effetto, condannare il Notaio CP_1
a risarcire detti danni alla da liquidarsi in € 160.000,00, somma
[...] Pt_1
12 corrispondente al capitale non pagato al 24 febbraio 2010, del mutuo n.
741447025/74, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2010 al soddisfo;
ii)accertata e dichiarata la responsabilità del Notaio nei confronti della CP_1
condannare il Notaio a rifondere alla le spese processuali versate dalla Pt_1 Pt_1
stessa in favore degli attori in primo grado, nella misura del 50% sull'intera somma liquidata in sentenza- ivi inclusi gli accessori di legge -, in quanto non dovute dalla ai sigg. e;
Pt_1 CP_4 CP_3
iii)condannare il Notaio alla restituzione delle spese del secondo grado di CP_1
giudizio liquidate in suo favore a mezzo assegno non trasferibile n. 903 6077936539-
2 emesso in data 21/9/2017 per l'importo di € 19.895,10; iv)condannare il Notaio al pagamento delle spese del triplo grado di giudizio
Gli appellati notaio Dott. e per litis denuntiatio la Sig.ra Controparte_1 CP_2
, , per litis denuntiatio la Sig.ra sono
[...] Controparte_4 Controparte_3
rimasti contumaci.
L'appello di è fondato. Parte_5
All'esito del giudizio di legittimità può ritenersi accertato in via definitiva che il giorno del rogito innanzi al notaio non erano comparse persone che corrispondessero all'identità delle parti contrattuali , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
e di conseguenza doveva ritenersi accertata la negligenza del notaio che non CP_2
aveva provveduto all'identificazione dei contraenti «essendo pacifico che tale contratto non sia stato sottoscritto da , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
. CP_2
La Corte di Cassazione ha anche affermato che “caduta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui all'atto di compravendita avrebbe partecipato la vera
, cade con essa anche la consequenziale affermazione in forza della Controparte_2
quale la banca avrebbe dovuto rivolgersi ad essa per farsi pagare”
Dando pertanto acclarato con forza di giudicato la negligenza del notaio, restano da accertare i danni sofferti in conseguenza dalla appellante. Pt_1
13 É evidente che la negligenza del notaio ha portato la banca ad erogare un mutuo ad un soggetto non esistente e irreperibile, collegato ad un contratto dichiarato nullo.
Gli importi mutuati non sono stati restituiti cosicché il relativo importo costituisce sicuramente un danno emergente in collegamento causale con la condotta colpevole del professionista, posto che con una corretta procedura di identificazione dei soggetti il mutuo non sarebbe stato erogato.
Ne consegue che l'appellato notaio deve essere condannato al pagamento in CP_1
favore della parte appellante della somma di € 160.000,00, somma corrispondente al capitale non pagato al 24 febbraio 2010, del mutuo n. 741447025/74, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2010 al soddisfo.
Analogamente, deve essere accolta la domanda volta ad ottenere la rifusione, in favore della Banca appellante, delle spese processuali corrisposte dalla medesima ai Pt_1
sigg. e , attori nel giudizio di primo grado. CP_4 CP_3
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., infatti, la regolamentazione delle spese processuali è informata al criterio della soccombenza, in forza del quale esse, di regola, vengono poste a carico della parte risultata soccombente all'esito del giudizio.
Proprio in applicazione di tale principio, la sentenza di primo grado – successivamente confermata in appello con sentenza n. 5705/2017– ha condannato l'odierna appellante al pagamento in solido delle spese processuali, sul presupposto dell'affermata responsabilità concorrente della medesima e del sig. nella omessa Pt_1 CP_1
identificazione dei soggetti contraenti, ritenuti entrambi soccombenti.
Tuttavia, alla luce della richiamata ordinanza della Corte di Cassazione che ha escluso nella fattispecie in esame qualsiasi concorrente responsabilità della appellante Pt_1
e, per converso, ha affermato la responsabilità esclusiva del notaio – unico soggetto deputato, secondo la diligenza propria del suo ufficio, all'identificazione delle parti contrattuali–deve ritenersi che le somme versate dalla agli attori del primo grado Pt_1
a titolo di spese processuali costituiscano prestazioni indebitamente corrisposte.
Ne deriva, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado, il sig. deve CP_1
essere condannato alla rifusione, in favore della delle spese processuali da Pt_1
14 questa ultime sostenute nei confronti degli attori del primo grado, nella misura del 50% dell'intero importo liquidato in sentenza – ivi compresi gli accessori di legge – trattandosi di somme non dovute dalla appellante. Pt_1
Per le medesime ragioni, cassata la sentenza della Corte d'Appello n. 5705/2017 ed esclusa ogni forma di responsabilità della Banca in relazione alla mancata identificazione delle parti contraenti, il sig. va altresì condannato alla CP_1
restituzione delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in suo favore e corrisposte dalla Banca mediante assegno non trasferibile n. 903 6077936539-2, emesso in data 21 settembre 2017 per l'importo di € 19.895,10.
Per le medesime motivazioni e in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite dei quattro gradi di giudizio devono essere poste integralmente a carico del sig. CP_1
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17630/2014, a seguito di rinvio della Corte di
Cassazione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
l pagamento in favore della a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 160.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 25 febbraio 2010 al saldo;
2) condanna l pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della somma di €. 10.964,95 pari al 50% delle spese del primo Parte_1
grado di giudizio;
3) condanna lla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
della somma di euro 19.895,10, versate quali spese del Parte_1
secondo grado di giudizio (come da sentenza della Corte di Appello n. 5705/2017);
15 4)condanna pagare alla Controparte_1 Parte_1
e spese dei quattro gradi di giudizio, che liquida come segue: per il primo grado
[...]
euro 14.103,00 per compensi;
per il secondo grado euro 9.991,00, per compensi;
per il giudizio di Cassazione: euro 7.655,00, per compensi;
per il giudizio di appello in sede di rinvio: euro 9.991,00, per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
N.B. Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Roberta Donizzetti
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