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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 194/2024 RG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente est. dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Maria Elena Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22.1.2024 tra
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore p.t. con il patrocinio dell'Avv. Stefano Fagetti (c.f. ) C.F._1 elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC nonché Email_1 presso il suo studio in Como, via A Volta n.66
-appellante-
Contro
C.F./P.I.V.A.: ), in persona del l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_2
RD LL ( ) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio C.F._2 in Como, Via Volta n. 38 nonché all'indirizzo PEC Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1387/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Como il 13 dicembre 2023 e notificata il 21.12.2023
CONCLUSIONI: pagina 1 di 14 L'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, così giudicare:
NEL MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte adita, contraris rejectis, accogliere i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3967/2023 pronunciata ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 13.12.2023 dal Tribunale di Como, sez. I civile, G.O.P. dott.ssa Claudia
Porrini, notificata il 21.12.2023:
1) Rigettare ogni domanda ed eccezione svolta da nei confronti con CP_1 Parte_1 vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2) Accertare e dichiarare l'importo esatto dovuto pro-quota da per il solo rifacimento Pt_1 della copertura del tetto dell'edificio sito in via Asiago n. 41, Como.
3) Accertare e dichiarare l'esatto importo del credito d'imposta di cui beneficia in CP_1 persona del rappresentante legale pro-tempore, in luogo di per i lavori di Parte_1 rifacimento del tetto dell'edificio sito in via Asiago n. 41, Como, e, conseguentemente, decurtare/compensare tale importo da/con quanto eventualmente dovuto da Parte_1
4) Accertare i danni patiti da in conseguenza della rottura dei tubi idrici di Parte_1 proprietà di dell'edificio sito in via Asiago n. 41, Como, e conseguentemente CP_1 condannare in persona del rappresentante legale protempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma di euro 4.000,00 o nella diversa maggiore o minor somma Parte_1 che risulterà ad esito del giudizio, il tutto maggiorato degli interessi dal dovuto e sino al saldo effettivo;
5) Accertare e dichiarare che ha leso il decoro architettonico dell'edificio sito in CP_1 via Asiago n. 41, Como, in conseguenza della sostituzione degli infissi nel locale al primo piano
e conseguentemente condannare in persona del rappresentante legale pro- CP_1 tempore, alla riduzione in pristino degli infissi ricostituendo gli stessi come in origine;
6) In via subordinata, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto precedente n. 5), condannare in persona del rappresentante legale pro tempore, a CP_1 rimuovere i vetri trasparenti degli infissi posti al primo piano dell'edificio sito in via Asiago n.
41, Como, sostituendoli con vetri satinati come i preesistenti che impediscano la vista all'esterno sulla proprietà Parte_1
7) In ogni caso, in accoglimento delle sopra esposte domande ai punti n. 5 e/o 6, condannare in persona del rappresentante legale pro-tempore, al risarcimento, in favore di CP_1
pagina 2 di 14 del danno derivante dalla lesione del decoro architettonico dell'edificio da Parte_1 liquidarsi in via equitativa;
8) Accertare, dichiarare e condannare in persona del rappresentante legale CP_1 protempore a rimuovere la struttura/tettoia insistente sul cortile di proprietà di e CP_1 come descritta in atti;
9) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio e solo in via subordinata con compensazione delle stesse.”
L'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione e deduzione, domanda ed istanza disattese, denegata l'accettazione del contraddittorio su qualsiasi nuova domanda, e/o eccezione eventualmente ex adverso dedotte,
I) ACCERTATI i) l'obbligo di in qualità di Comproprietaria nel Condominio Parte_1 minimo costituito dall'edificio di Via Asiago n. 41, in Como, di concorrere per la quota di metà
a tutte le spese di manutenzione e conservazione delle parti comuni di tale edificio ed in particolare della copertura, e/o tetto;
ii) nonché la conseguente responsabilità a carico di per il ritardo nella esecuzione dei lavori urgenti e per i danni diretti ed indiretti Parte_1 che ne sono derivati ad iii) gli importi dei danni così subiti da;
DATO ATTO CP_1 CP_1 della esecuzione ad integrali cura e spese di degli interventi di messa in sicurezza CP_1
e provvisionali, nonché del totale rifacimento a regola d'arte della copertura del citato edificio, anche per la obbligatoria eliminazione dei materiali contenenti amianto, come analiticamente descritti nella narrativa dell'atto di citazione in primo grado, RIGETTARE tutti i motivi e le domande riproposte da nel giudizio di appello e CONFERMARE integralmente Parte_1 la impugnata sentenza n. 1387/2023 Reg. Sent. in data 13.12.2023 del Tribunale di Como;
II) CONDANNARE altresì , in persona del Curatore e Parte_1
L.R.p.t., a rimborsare ad in persona del L.R.p.t., le spese, ivi compreso il rimborso CP_1 forfettario spese generali al 15%, ed i compensi per il grado di appello, il tutto maggiorato di
I.V.A. e C.P.A. sull'imponibile come da nota depositata agli atti.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di CP_1
Como la ditta per ottenere il rimborso delle somme da lei versate per la Parte_1
pagina 3 di 14 conservazione e manutenzione dell'edificio di Via Asiago n. 41 sito in Como, composto da due unità immobiliari di rispettiva proprietà esclusiva delle parti. In particolare, CP_1 chiedeva il rimborso delle spese della copertura, e/o tetto, il risarcimento dei danni diretti e indiretti derivati per ritardo nell'esecuzione dei lavori di rimozione dell'amianto e di ricostruzione della copertura e per le opere di finitura, il rimborso delle spese sostenute per l'Accertamento tecnico preventivo R.G. n. 5557/2019, introdotto sul presupposto dello stato di urgenza e indifferibilità dei lavori di manutenzione del tetto, nonché il rimborso delle spese per il rifacimento del passo carraio.
Si costituiva chiedendo di rigettare le domande attoree, contestando l'urgenza dei Parte_1 lavori e la richiesta di rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo chiedendo di accertare la sola quota dovuta per il rifacimento del tetto;
in subordine chiedeva l'accertamento dell'esatto importo per l'asfaltatura del passo carraio;
l'accertamento dell'esatto importo del credito d'imposta di cui aveva beneficiato l'accertamento dei danni patiti e CP_1
l'accertamento della lesione del decoro architettonico con il posizionamento dei nuovi infissi da parte di in subordine, chiedeva di ordinare la rimozione dei nuovi vetri trasparenti CP_1 installati da sulle parti di sua proprietà e la sua sostituzione con vetri satinati;
di CP_1 ordinare la rimozione della tettoia e del tubo posato sulla facciata condominiale, di far rimuovere le insegne pubblicitarie, di ordinare il rimborso per la manutenzione dei tombini.
Tale procedimento veniva preceduto dall'accertamento tecnico preventivo RG 5557/2019 instaurato da che ricorreva davanti al Tribunale di Como affinché venisse conferito CP_1 al perito nominato ai sensi degli art.- 696 e segg. c.p.c. l'incarico di rispondere al seguente quesito “I) Esaminati e descritti, nelle forme ritenute più opportune, lo stato e le condizioni della copertura e la struttura del tetto dell'edificio sito in Como, Via asiago n. 41, ACCERTI
e DETERMINI se e quali lavori, e/o interventi, e/o opere siano urgenti e indifferibili per evitare le infiltrazioni di acqua meteorica nelle unità immobiliari sottostanti ed il progressivo ammaloramento e degrado di esse e dell'intero edificio e per contestualmente eliminare e smaltire il cemento-amianto costituente la esistente copertura, secondo le procedure amministrative previste per legge;
II) REDIGA il computo metrico analitico delle opere e degli interventi necessari per l'integrale rifacimento del tetto e la bonifica del cemento-amianto di cui al precedente punto I), ivi compresi tutti gli adempimenti per la eliminazione e lo smaltimento in discarica di amianto, e/o dei materiali contenenti amianto attualmente presenti nelle coperture dell'edificio, secondo le norme e disposizioni di Legge;
III) DETERMINI così il costo complessivo di tali opere e lavori, compresi tutti gli oneri tecnici
e professionali ed ogni altro costo o spesa, richiesti per il miglior risultato di essi, o per la
pagina 4 di 14 esecuzione a regola d'arte, ivi includendo anche le opere provvisionali di copertura del tetto con teli di plastica nel frattempo eseguite a cura e spese di come documentate agli CP_1 atti;
IV) RIPARTISCA il costo dei lavori tra i due e sulla Parte_2 CP_1 base delle rispettive quote di comproprietà degli enti comuni oggetto dell'intervento di cui ai punti I) e II), vale a dire in pari quota, oppure in base ai millesimi di proprietà od ad altro criterio da determinare;
”
Il Tribunale di Como, acquisito il fascicolo dell'ATP, con sentenza non definitiva depositata in data 26.9.2022, così decideva:
“- Rigetta l'eccezione di improcedibilità per nullità della procura nel procedimento di mediazione;
- Rigetta l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da Pt_1
- Dichiara inammissibili perché tardivamente proposte l'accertamento in via incidentale per la domanda di acquisto per destinazione di padre di famiglia di cui al capo III4) e l'eccezione di prescrizione di cui al capo III5) della memoria 183 n 1 cpc di Spese al definitivo. CP_1
- Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.”
Proseguita la causa con l'ammissione ed escussione delle prove orali e disposta la CTU a mezzo della quale il Tribunale aveva richiesto al consulente nominato di esprimersi sul vantaggio fiscale derivante ad per i lavori eseguiti sulle parti comuni, il primo giudice rinviava CP_1 per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2023 e con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. così decideva:
“Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1 di di euro 19.253,75 oltre interessi e rivalutazione dalla data degli esborsi al saldo;
CP_1 rigetta le ulteriori domande avanzate da Condanna al pagamento a CP_1 CP_1 Pt_1
[... di euro 1000,00 per danni da infiltrazioni;
rigetta tutte le altre domande riconvenzionali proposte da Compensa integralmente le Pt_1 spese legali e tecniche dell'ATP, ponendo le spese di CTU dell'ATP a carico delle parti al 50%.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempo al pagamenti delle spese Parte_1 legali in favore di per euro 2.500,00 oltre iva, ca e spese generali oltre euro 115,00 CP_1 per esborsi oltre euro 250,00 per la fase di mediazione.
Pone definitivamente le spese di CTU del Dott per euro 2.845,00 oltre accessori Persona_1 di legge a carico di condannandola al pagamento.” Parte_1
pagina 5 di 14 In particolare, il primo giudice, dopo avere accertato l'esistenza di un condominio minimo tra e riteneva sussistenti ex art. 1134 c.c. i presupposti per la ripetizione
CP_1 Parte_1 pro quota delle spese per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da sul tetto
CP_1 dell'edificio comune e condannava al pagamento della somma di €19.253,75 (pari Parte_1 al 50% di complessivi Euro 38.507,00, documentati e provati da;
CP_1 quanto all'indebito vantaggio fiscale asseritamente beneficiato da in danno di
CP_1 per i lavori straordinari al tetto dell'edificio, il Tribunale aderiva alle conclusioni Parte_1 del CTU secondo il quale “i bilanci di da cui emerge la materia imponibile per usufruire
CP_1 del credito d'imposta ed il doc 67 attoreo non sono però prova sufficiente a sostenere che abbia effettivamente beneficiato del credito.”
CP_1
Il Tribunale, inoltre, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
con condanna di al versamento di €1.000,00 a titolo di risarcimento per danni
[...] CP_1 da infiltrazioni provocate dalla rottura di una tubatura dell'impianto di e rigettava CP_1 tutte le ulteriori domande avanzate da entrambe le parti, comprese quelle relative alla rimozione di manufatti, insegne e impianti e di risarcimento danni in quanto non adeguatamente provate.
Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza ha interposto appello affidandolo a sei motivi con i quali Parte_1 ripropone le tesi svolte in primo grado e lamenta l'illegittimità, l'illogicità e la contraddittorietà della decisione.
Deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenerla gravata da un onere economico derivante da una valutazione errata e contraddittoria dei mezzi istruttori, da cui ne sarebbe conseguita un'interpretazione altrettanto errata della fattispecie concreta (mancanza dei caratteri dell'urgenza dei lavori eseguiti senza consenso). si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
All'udienza del 3 dicembre 2024, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., il
Consigliere istruttore, rilevato che aveva prodotto dispositivo della sentenza CP_1
n.275/2024 resa in data 22/29 luglio 2024 dal Tribunale di Como con cui era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di (di seguito, ) e che entrambi Parte_1 CP_2
i procuratori delle parti insistevano per la dichiarazione di interruzione del processo, disponeva in conformità.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c., la , ha riassunto nei termini la causa d'appello CP_2 interrotta, successivamente il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 15.4.2025 per la pagina 6 di 14 prosecuzione del processo avanti a sé e si è nuovamente costituita ribadendo la CP_1 posizione già espressa con la prima costituzione in appello.
All'udienza del 30.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e discussa nella camera di consiglio del 6.10.2025.
Con il primo motivo deduce la “violazione e falsa applicazione di legge dell'art. CP_2
1134 c.c., art. 113 cpc, difetto di motivazione ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie” e sostiene che, in assenza del consenso preventivamente prestato all'esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto provarne ex art. 1134 c.c. l'urgenza, urgenza che nel caso di CP_1 specie non è stata dimostrata e lamenta pertanto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha così ritenuto: “Parte attrice nella fattispecie ha dato prova non solo di aver fatto eseguire i lavori al tetto ma anche dell'urgenza degli stessi. Già nel luglio 2019 risultava lo stato di degrado della copertura ma parte attrice ha dato prova che i lavori straordinari alla manutenzione del tetto si sono resi necessari a causa di forti precipitazioni dei mesi di novembre-dicembre 2019, precipitazioni che hanno causato allagamenti e infiltrazioni nei locali di proprietà attorea in locazione da altre società come la Eurekar.”
Secondo , al contrario, l'urgenza dei lavori non sarebbe stata provata né con CP_2 riferimento alle lamentate infiltrazioni, né con riferimento allo stato di pericolosità della copertura in amianto. Quanto al primo profilo, l'appellante richiama la relazione del CTU, redatta a seguito di più sopralluoghi successivi agli eventi climatici indicati da come CP_1 causa delle infiltrazioni (novembre-dicembre 2019), nella parte in cui il consulente nominato dichiara che “non è stato possibile accertare l'urgenza degli interventi provvisori, ad eccezione della zona all'angolo sud-ovest del primo piano commerciale, pari a circa il 10% della superficie oggetto di intervento provvisorio (relazione tecnica CTU Novara: pag. 7, 11)” e pertanto sostiene che la somma eventualmente dovuta sia da calcolarsi sulla parte che è stato possibile accertare, pari al 10% dell'intera superficie interessata dai lavori.
Quanto al secondo profilo attinente alla dedotta pericolosità della copertura in amianto, lamenta come il Tribunale abbia erroneamente avvalorato le testimonianze rese in corso di causa dai dipendenti della (ditta che aveva eseguito i lavori alla copertura dell'edificio), Parte_3 dell'inquilino di e dello stesso sig. procuratore speciale di secondo CP_1 Pt_3 CP_1 il quale “durante i lavori l'operaio mi disse che le particelle di eternit volavano” (verbale udienza 21.02.2023), anziché valorizzare quanto espresso dal perito ing. del Per_2 procedimento di ATP, che aveva effettuato verifiche dirette e aveva escluso la dispersione di pagina 7 di 14 particelle pericolose nell'ambiente, come dichiarato davanti al primo giudice all'udienza del
21.2.2023, ove ha riferito: “Nelle prove che si fanno secondo la normativa ho fatto la prova di spezzare il materiale con una pinza e con la rottura i due lembi del materiale presentavano delle fibre non perfettamente aggregate. Non ho visto particelle in aria né che si infiltravano nel sottotetto, io le prove le ho fatte sul tetto”.
L'appellante dunque sostiene di non dovere il 50% di tutti i costi, per non essere stata provata l'urgenza dei lavori ex art. 1134 c.c. viste anche le risultanze dell'ATP e ribadisce pertanto che la propria quota di spettanza sia pari alla metà della somma necessaria per intervenire sulla parte dell'edificio di cui si è accertata l'urgenza (il 10%), ossia di Euro 93,48 (costo totale €1.869,53
X 10%=186,95:2 = €93,48).
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
È incontestato e deve quindi intendersi coperto da giudicato che si è in presenza di un
“condominio minimo” cui si applicano le norme dettate in tema di condominio, dal che discende che la gestione dei beni comuni e dei lavori da eseguirsi alle parti comuni, devono essere discussi in assemblea regolarmente convocata che deve deliberare in base ai quorum costitutivi e deliberativi richiesti dall'art. 1136 c.c. e in caso di mancato raggiungimento del quorum, che nel condominio minimo costituito da due condomini è dato dall'unanimità, si può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Tuttavia, nel caso in esame non è stata seguita tale procedura con la conseguenza che, il condòmino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa (Cass. 9280/2018).
In applicazione di tale principio, si ritiene privo di fondamento il primo motivo di appello con cui contesta l'urgenza dei lavori e ciò in quanto è stato ampiamente e diffusamente CP_2 documentato da lo stato di deterioramento in cui versava la copertura in Eternit CP_1 dell'edificio condominiale, il rischio di ulteriore peggioramento a causa degli eventi atmosferici, e, in ogni caso, la necessità di rimozione per ottemperare alla normativa regionale e nazionale sull'eliminazione dell'amianto.
Le risultanze della relazione dell'ing. datata luglio 2019 hanno ulteriormente Per_2 confermato la necessità di un solerte intervento considerato che l'indice di degrado (I.D.) della copertura in cemento-amianto risultava pari a 48, e che in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008 per tale indice di degrado vi era la pagina 8 di 14 necessità di procedere alla rimozione della copertura entro 12 mesi (pag.6); inoltre, al contrario dell'interpretazione fornita dall'appellante, la testimonianza resa dall'ing. davanti al Per_2 primo giudice all'udienza del 21.2.2023, non fa che confermare lo stato di urgenza e di gravità del tetto dell'edificio, considerato che, pur non avendo visto delle particelle volare, il perito riferiva di aver “fatto la prova di spezzare il materiale con una pinza e con la rottura i due lembi del materiale presentavano delle fibre non perfettamente aggregate”.
Sulla stretta necessità di tali interventi depongono anche le fotografie prodotte da CP_1 che documentano lo stato del tetto (v.docc. nn. 53-56,57) nonché la relazione dell'ing. Per_2 che descrive in modo preciso e accurato lo stato della copertura, indicando al punto B), denominato “PRESENZA DI FESSURAZIONE/SFALDAMENTI/CREPE” che erano presenti diverse “fessurazioni/sfaldamenti nel tempo chiusi/sigillati con materiale plastico e/o conglomerato bituminoso. Alcuni sfaldamenti superficiali sono ancora visibili” pag. 5 così come dalla foto n. 3 (denominata vista d'insieme della copertura) e 4 (denominata “particolare aree sistemate”).”
Premesso che tali circostanze sono già di per sé idonee a dimostrare la necessità dell'intervento, anche nel rispetto dei tempi celeri stabiliti dalla normativa di settore, si rileva che lo stesso si è ulteriormente reso necessario in seguito al verificarsi di fenomeni piovosi denunciati da CP_1
a con la PEC del 18.11.2019, che hanno ulteriormente sfaldato la copertura
[...] Pt_1 dell'edificio tanto da avere costretto ad un intervento provvisionale, come CP_1 debitamente provato anche dal materiale fotografico prodotto (fasc. primo grado doc. 9-12
e dalle fatture della ditta che ha eseguito i lavori (v. in particolare doc. 13 fasc. primo CP_1 grado che nella voce “descrizione” della fattura indica: 1° INTERVENTO SUL CP_1
TETTO DELLO STABILE DI COMO VIA ASIAGO 41 PER INFILTRAZIONI DI PIOGGIA
NEGLI UFFICI SOTTOSTANTI DI POSA LASTRA DI RESINA DELLA DITTA EUREKA
SRL COME DA FOTO ALLEGATA. OPERAI SPECIALIZZATI N. 2 PER ORE 2,5).
Tutte le presenti circostanze unitamente considerate, valgono a fondare il convincimento del collegio sulla necessità ed urgenza ex art. 1134 c.c. dei lavori eseguiti da al di là CP_1 della questione attinente alle risultanze della CTU disposta dal Tribunale nella parte in cui il perito sig. riferisce di non aver potuto accertare la necessità di un intervento urgente Pt_3 per l'impossibilità di accedere ai locali, avendo contestualmente dato atto dello stato di degrado del tetto accertando che “si trova in uno stato di effettivo degrado avanzato, con le lastre che presentano le fibre in fase di disfacimento con presenza di muschi e funghi;
sono presenti teli impermeabili provvisionali bloccati in copertura da zavorre di sacchi di sabbia come indicato nei quattro interventi d'urgenza affidati, all'impresa Cartocci Strade srl” (pag. 3 CTU).
pagina 9 di 14 Basti infatti pensare che lo stato di accertato e non contestato degrado del tetto (I.D. 48 secondo il protocollo della Regione Lombardia individuato dal Decreto della Direzione Generale della
Sanità n° 13237 del 18/11/2008, che stabilisce per valori I.D. >45 un intervento entro 12 mesi dalla stesura del rapporto tecnico), unitamente al periodo in cui si sono verificati i fatti, caratterizzati dal rischio di arrivo improvviso delle piogge autunnali (già denunciate da CP_1 con la PEC del 18.11.2025) valgono da sole a fondare l'urgenza e la necessità
[...] dell'intervento eseguito da e degli interventi provvisionali precedenti. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione di legge dell'art.
2709 c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie”.
sostiene che (unica intestataria delle fatture) avrebbe beneficiato di una CP_2 CP_1 detrazione fiscale calcolata sull'intero ammontare dei costi sostenuti per l'intervento edilizio, includendo anche la quota astrattamente riferibile a (il 50% dei costi) e censura la CP_2 sentenza nella parte in cui ha escluso il diritto di al rimborso del 50% delle spese di Pt_1 rifacimento del tetto ovvero € 19.253,75 per la mancata prova dell'effettivo utilizzo nelle dichiarazioni di del credito di imposta per l'ecobonus. CP_1
L'appellante censura, pertanto, la sentenza nella parte in cui stabilisce che: “I bilanci di CP_1 da cui emerge la materia imponibile per usufruire del credito d'imposta ed il doc. 67 attore non sono però prova sufficiente a sostenere che abbia effettivamente beneficiato del CP_1 credito”.
Per l'appellante tale conclusione si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall'art. 2709 c.c., secondo cui “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore” oltre al fatto che dalle pratiche di ecobonus redatte da CP_1 non emergerebbe in alcun modo la riferibilità anche a degli interventi realizzati, CP_2 impedendo alla stessa anche di poter accedere ai benefici fiscali;
sostiene pertanto l'appellante che “non è legittimo che pretenda ora il rimborso del 50% dei costi anche da parte CP_1 di come se l'unità di quest'ultima fosse stata inclusa nell'intervento edilizio e nei Parte_1 conseguenti benefici fiscali, in assenza di alcun elemento documentale che supporti tale pretesa”.
inoltre lamenta che il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che CP_2 CP_1 nella pratica dell'ecobonus, al fine di usufruire del 65% di detrazione fiscale sul 100% dei costi
(e non sul 50% dei costi) di coibentazione e rifacimento del tetto ha dichiarato che i lavori hanno interessato solo le tre unità immobiliari di sua proprietà poste al piano primo (e non anche pagina 10 di 14 la quarta unità di proprietà di posta al piano terra che costituisce il 50% dell'intero Parte_1 immobile)
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si evidenzia che il tetto rappresenta una parte comune ex art. 1117 c.c. poiché funge da protezione per l'intero edificio, pertanto la spesa per il suo rifacimento o la manutenzione è una spesa comune che, come detto, era nel caso di specie necessaria e urgente
(per la presenza di eternit e lo stato di degrado) e che, pur avendo fatto riferimento nella CP_1 pratica di istruzione della richiesta di avvalersi del credito di imposta solo ai miglioramenti ed efficientamento energetico, è indubbio che i lavori che i lavori eseguiti , oltre ad essere indivisibili e comuni, avrebbero apportato un vantaggio anche alle unità di proprietà di CP_2
oltre al fatto di conservare l'agibilità amministrativa dei locali.
[...]
Quanto alla doglianza attinente al vantaggio fiscale asseritamente ottenuto da si CP_1 rileva in ogni caso che non ha diritto a godere di tale beneficio in quanto non ha CP_2 sostenuto la relativa spesa, come testualmente dichiarato anche dall'Agenzia delle Entrate "Nel caso di “condomino moroso”, pertanto, l'amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra e condomino, non investe profili di carattere fiscale” CP_3
(Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate). ha pertanto CP_2 perso il proprio diritto a beneficiare della detrazione fiscale, fermo restando che, in ogni caso, si tratta di un beneficio eventuale che si concretizza esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con reddito positivo e quindi con un debito di imposta pari o superiore al rateo di ammortamento per il periodo previsto dalla legge.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge dell'art.
2697 c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie” con riferimento alla liquidazione giudiziale che ha determinato in complessivi € 1.000 l'importo dovuto da a CP_1 [...]
sia per i danni alle pareti dei locali di sia per quelli alle merci CP_2 Controparte_4 danneggiate (scatoloni di carta igienica e tovagliette) sul presupposto che non fosse stata fornita la prova specifica del danno nonostante l'istruttoria avesse accertato che le infiltrazioni d'acqua provenissero dalle tubazioni di circostanza confermata anche dai testi escussi, tra CP_1 cui lo stesso teste/procuratore speciale/socio di sig. all'udienza CP_1 Testimone_1 di escussione testimoniale del 21.2.2023.
pagina 11 di 14 In particolar modo l'appellante richiama le considerazioni del CTU che ha quantificato in Euro
2.250,00 + IVA il solo costo per la tinteggiatura delle pareti danneggiate (relazione CTU ing.
Novara: allegato 2) oltre alle fotografie e documentazione prodotte al fine di dimostrare l'effettivo deterioramento dei beni. Sostiene pertanto che i costi per danni patiti (ritinteggiatura euro 2.250,00 + deterioramento merci euro 1.750,00) siano da rideterminarsi in complessivi
Euro 4.000,00.
In primo luogo, è pacifico e quindi coperto da giudicato l'accertamento dell'episodio di allagamento dei locali di e la responsabilità di a causa della rottura di CP_2 CP_1 un tubo dell'impianto di sua proprietà (confermato dalla stessa appellata: v. memoria di replica
“l'unico episodio di infiltrazioni addebitabile ad era durato pochi minuti”); ciò CP_1 CP_1 che resta da accertare è l'ammontare complessivo del danno-conseguenza prodotto ai locali e alle merci di , che per quanto rileva nel presente giudizio, si limita alle pareti e alle CP_2 merci (tovagliette monouso e carta igienica).
A tal fine preliminarmente si rammenta che la quantificazione dei danni da parte del CTU non era oggetto del quesito;
pertanto, è errata la censura con cui lamenta che “il primo CP_2 giudice non ha tenuto conto della quantificazione dei danni alle pareti”. Ciò detto, alla luce di quanto accaduto, la logica impone di ritenere che le pareti e i beni dell'appellante – carta igienica e tovagliette monouso – siano stati danneggiati dall'allagamento e fossero andati almeno in parte perduti.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria: si ritiene dunque condivisibile l'apprezzamento equitativo raggiunto dal primo giudice sulla base della documentazione fotografica, (che dà contezza del materiale presente) e delle prove testimoniali, nella misura complessiva di € 1.000,00.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge dell'art.
1122 c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie” per avere il Tribunale rigettato la domanda di riduzione in pristino degli infissi a fronte della lamentata lesione da parte di CP_1 del decoro architettonico dell'edificio in violazione dell'art. 1122 c.c. avendo la stessa
[...] sostituito, senza alcuna preventiva comunicazione all'amministratore, i vetri originari satinati, con nuovi vetri trasparenti.
Anche il presente motivo è infondato e non merita accoglimento.
La ratio della norma richiamata dall'appellante è quella di contemperare l'esigenza di ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, di realizzare opere e dall'altro lato impedire pagina 12 di 14 che tali opere rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.
Il proprietario è tenuto soltanto a dare comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministratore, senza però dover attendere il consenso di questi o dell'assemblea, dal momento che gli altri condòmini non possono porre limiti o vincoli agli interventi sulla proprietà esclusiva;
pertanto, la preventiva notizia all'amministratore prevista dal co. 2 dell'art. 1122 c.c. non è condizione di validità delle opere ma è finalizzata a consentire ai condòmini la possibilità di impedire tali lavori laddove sussistano validi e fondati motivi, che, nel caso di specie, non sussistono.
Infatti, pur essendo mancata tale comunicazione, i lavori sono stati svolti nel rispetto dei principi che regolano la materia condominiale e si condivide l'apprezzamento compiuto dal primo giudice che ha correttamente verificato se l'opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie l'installazione di infissi nuovi, avesse pregiudicato in modo apprezzabile il decoro architettonico dell'edificio.
Al riguardo, il decoro è correlato non solo all'estetica - che è data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato imprimendogli una determinata armonia complessiva- ma anche all'aspetto di singoli elementi o di singole parti dell'edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano suscettibili per sé di considerazione autonoma (Cass. sent. n.
1076/2005).
Nel caso di spece si tratta di un capannone ad uso industriale di cui una parte dei finestroni vetrati sono stati sostituiti con nuove finestre che mantengono le stesse dimensioni e la stessa struttura delle precedenti, con la sola differenza della tipologia di vetratura, che, in ogni caso, come risulta dalle fotografie in atti (v. sub docc. nn. 63-64), si inseriscono armonicamente nella facciata, sicché non può concretarsi alcun pregiudizio estetico tale da determinare un'incidenza apprezzabile sull'armonia complessiva dell'edificio, cioè sul complesso delle sue linee e forme.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle istanze istruttorie nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di rimozione della tettoia insistente sull'area esterna di proprietà di ma addossata al muro comune dell'edificio. CP_1
Il motivo non può trovare accoglimento in quanto in tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, peraltro neppure appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso pagina 13 di 14 secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio (v. anche Ordinanza Cass. n.
7870 del 19/03/2021).
Le precedenti considerazioni depongono per l'integrale rigetto dell'appello promosso e assorbono anche l'analisi dell'ultimo motivo, attinente alla liquidazione giudiziale delle spese.
L'esito della lite impone la condanna di al rimborso delle spese del presente grado CP_2 di giudizio in favore di che vengono liquidate come da dispositivo, alla stregua dei CP_1 parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) previsti dal D.M. n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminato) e alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n. 1387/2023 pronunciata Parte_1 CP_1 ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como il 13 dicembre 2023 e notificata il 21.12.2023 ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso in favore di al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese del grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi
€10.313,00 di cui €2.518,00 per la fase di studio, €1.665,00 per la fase introduttiva,
€1.843,00 per la fase di trattazione ed €4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente est. dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Maria Elena Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22.1.2024 tra
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore p.t. con il patrocinio dell'Avv. Stefano Fagetti (c.f. ) C.F._1 elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC nonché Email_1 presso il suo studio in Como, via A Volta n.66
-appellante-
Contro
C.F./P.I.V.A.: ), in persona del l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_2
RD LL ( ) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio C.F._2 in Como, Via Volta n. 38 nonché all'indirizzo PEC Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1387/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Como il 13 dicembre 2023 e notificata il 21.12.2023
CONCLUSIONI: pagina 1 di 14 L'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, così giudicare:
NEL MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte adita, contraris rejectis, accogliere i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3967/2023 pronunciata ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 13.12.2023 dal Tribunale di Como, sez. I civile, G.O.P. dott.ssa Claudia
Porrini, notificata il 21.12.2023:
1) Rigettare ogni domanda ed eccezione svolta da nei confronti con CP_1 Parte_1 vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2) Accertare e dichiarare l'importo esatto dovuto pro-quota da per il solo rifacimento Pt_1 della copertura del tetto dell'edificio sito in via Asiago n. 41, Como.
3) Accertare e dichiarare l'esatto importo del credito d'imposta di cui beneficia in CP_1 persona del rappresentante legale pro-tempore, in luogo di per i lavori di Parte_1 rifacimento del tetto dell'edificio sito in via Asiago n. 41, Como, e, conseguentemente, decurtare/compensare tale importo da/con quanto eventualmente dovuto da Parte_1
4) Accertare i danni patiti da in conseguenza della rottura dei tubi idrici di Parte_1 proprietà di dell'edificio sito in via Asiago n. 41, Como, e conseguentemente CP_1 condannare in persona del rappresentante legale protempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma di euro 4.000,00 o nella diversa maggiore o minor somma Parte_1 che risulterà ad esito del giudizio, il tutto maggiorato degli interessi dal dovuto e sino al saldo effettivo;
5) Accertare e dichiarare che ha leso il decoro architettonico dell'edificio sito in CP_1 via Asiago n. 41, Como, in conseguenza della sostituzione degli infissi nel locale al primo piano
e conseguentemente condannare in persona del rappresentante legale pro- CP_1 tempore, alla riduzione in pristino degli infissi ricostituendo gli stessi come in origine;
6) In via subordinata, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto precedente n. 5), condannare in persona del rappresentante legale pro tempore, a CP_1 rimuovere i vetri trasparenti degli infissi posti al primo piano dell'edificio sito in via Asiago n.
41, Como, sostituendoli con vetri satinati come i preesistenti che impediscano la vista all'esterno sulla proprietà Parte_1
7) In ogni caso, in accoglimento delle sopra esposte domande ai punti n. 5 e/o 6, condannare in persona del rappresentante legale pro-tempore, al risarcimento, in favore di CP_1
pagina 2 di 14 del danno derivante dalla lesione del decoro architettonico dell'edificio da Parte_1 liquidarsi in via equitativa;
8) Accertare, dichiarare e condannare in persona del rappresentante legale CP_1 protempore a rimuovere la struttura/tettoia insistente sul cortile di proprietà di e CP_1 come descritta in atti;
9) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio e solo in via subordinata con compensazione delle stesse.”
L'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione e deduzione, domanda ed istanza disattese, denegata l'accettazione del contraddittorio su qualsiasi nuova domanda, e/o eccezione eventualmente ex adverso dedotte,
I) ACCERTATI i) l'obbligo di in qualità di Comproprietaria nel Condominio Parte_1 minimo costituito dall'edificio di Via Asiago n. 41, in Como, di concorrere per la quota di metà
a tutte le spese di manutenzione e conservazione delle parti comuni di tale edificio ed in particolare della copertura, e/o tetto;
ii) nonché la conseguente responsabilità a carico di per il ritardo nella esecuzione dei lavori urgenti e per i danni diretti ed indiretti Parte_1 che ne sono derivati ad iii) gli importi dei danni così subiti da;
DATO ATTO CP_1 CP_1 della esecuzione ad integrali cura e spese di degli interventi di messa in sicurezza CP_1
e provvisionali, nonché del totale rifacimento a regola d'arte della copertura del citato edificio, anche per la obbligatoria eliminazione dei materiali contenenti amianto, come analiticamente descritti nella narrativa dell'atto di citazione in primo grado, RIGETTARE tutti i motivi e le domande riproposte da nel giudizio di appello e CONFERMARE integralmente Parte_1 la impugnata sentenza n. 1387/2023 Reg. Sent. in data 13.12.2023 del Tribunale di Como;
II) CONDANNARE altresì , in persona del Curatore e Parte_1
L.R.p.t., a rimborsare ad in persona del L.R.p.t., le spese, ivi compreso il rimborso CP_1 forfettario spese generali al 15%, ed i compensi per il grado di appello, il tutto maggiorato di
I.V.A. e C.P.A. sull'imponibile come da nota depositata agli atti.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di CP_1
Como la ditta per ottenere il rimborso delle somme da lei versate per la Parte_1
pagina 3 di 14 conservazione e manutenzione dell'edificio di Via Asiago n. 41 sito in Como, composto da due unità immobiliari di rispettiva proprietà esclusiva delle parti. In particolare, CP_1 chiedeva il rimborso delle spese della copertura, e/o tetto, il risarcimento dei danni diretti e indiretti derivati per ritardo nell'esecuzione dei lavori di rimozione dell'amianto e di ricostruzione della copertura e per le opere di finitura, il rimborso delle spese sostenute per l'Accertamento tecnico preventivo R.G. n. 5557/2019, introdotto sul presupposto dello stato di urgenza e indifferibilità dei lavori di manutenzione del tetto, nonché il rimborso delle spese per il rifacimento del passo carraio.
Si costituiva chiedendo di rigettare le domande attoree, contestando l'urgenza dei Parte_1 lavori e la richiesta di rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo chiedendo di accertare la sola quota dovuta per il rifacimento del tetto;
in subordine chiedeva l'accertamento dell'esatto importo per l'asfaltatura del passo carraio;
l'accertamento dell'esatto importo del credito d'imposta di cui aveva beneficiato l'accertamento dei danni patiti e CP_1
l'accertamento della lesione del decoro architettonico con il posizionamento dei nuovi infissi da parte di in subordine, chiedeva di ordinare la rimozione dei nuovi vetri trasparenti CP_1 installati da sulle parti di sua proprietà e la sua sostituzione con vetri satinati;
di CP_1 ordinare la rimozione della tettoia e del tubo posato sulla facciata condominiale, di far rimuovere le insegne pubblicitarie, di ordinare il rimborso per la manutenzione dei tombini.
Tale procedimento veniva preceduto dall'accertamento tecnico preventivo RG 5557/2019 instaurato da che ricorreva davanti al Tribunale di Como affinché venisse conferito CP_1 al perito nominato ai sensi degli art.- 696 e segg. c.p.c. l'incarico di rispondere al seguente quesito “I) Esaminati e descritti, nelle forme ritenute più opportune, lo stato e le condizioni della copertura e la struttura del tetto dell'edificio sito in Como, Via asiago n. 41, ACCERTI
e DETERMINI se e quali lavori, e/o interventi, e/o opere siano urgenti e indifferibili per evitare le infiltrazioni di acqua meteorica nelle unità immobiliari sottostanti ed il progressivo ammaloramento e degrado di esse e dell'intero edificio e per contestualmente eliminare e smaltire il cemento-amianto costituente la esistente copertura, secondo le procedure amministrative previste per legge;
II) REDIGA il computo metrico analitico delle opere e degli interventi necessari per l'integrale rifacimento del tetto e la bonifica del cemento-amianto di cui al precedente punto I), ivi compresi tutti gli adempimenti per la eliminazione e lo smaltimento in discarica di amianto, e/o dei materiali contenenti amianto attualmente presenti nelle coperture dell'edificio, secondo le norme e disposizioni di Legge;
III) DETERMINI così il costo complessivo di tali opere e lavori, compresi tutti gli oneri tecnici
e professionali ed ogni altro costo o spesa, richiesti per il miglior risultato di essi, o per la
pagina 4 di 14 esecuzione a regola d'arte, ivi includendo anche le opere provvisionali di copertura del tetto con teli di plastica nel frattempo eseguite a cura e spese di come documentate agli CP_1 atti;
IV) RIPARTISCA il costo dei lavori tra i due e sulla Parte_2 CP_1 base delle rispettive quote di comproprietà degli enti comuni oggetto dell'intervento di cui ai punti I) e II), vale a dire in pari quota, oppure in base ai millesimi di proprietà od ad altro criterio da determinare;
”
Il Tribunale di Como, acquisito il fascicolo dell'ATP, con sentenza non definitiva depositata in data 26.9.2022, così decideva:
“- Rigetta l'eccezione di improcedibilità per nullità della procura nel procedimento di mediazione;
- Rigetta l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da Pt_1
- Dichiara inammissibili perché tardivamente proposte l'accertamento in via incidentale per la domanda di acquisto per destinazione di padre di famiglia di cui al capo III4) e l'eccezione di prescrizione di cui al capo III5) della memoria 183 n 1 cpc di Spese al definitivo. CP_1
- Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.”
Proseguita la causa con l'ammissione ed escussione delle prove orali e disposta la CTU a mezzo della quale il Tribunale aveva richiesto al consulente nominato di esprimersi sul vantaggio fiscale derivante ad per i lavori eseguiti sulle parti comuni, il primo giudice rinviava CP_1 per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2023 e con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. così decideva:
“Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1 di di euro 19.253,75 oltre interessi e rivalutazione dalla data degli esborsi al saldo;
CP_1 rigetta le ulteriori domande avanzate da Condanna al pagamento a CP_1 CP_1 Pt_1
[... di euro 1000,00 per danni da infiltrazioni;
rigetta tutte le altre domande riconvenzionali proposte da Compensa integralmente le Pt_1 spese legali e tecniche dell'ATP, ponendo le spese di CTU dell'ATP a carico delle parti al 50%.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempo al pagamenti delle spese Parte_1 legali in favore di per euro 2.500,00 oltre iva, ca e spese generali oltre euro 115,00 CP_1 per esborsi oltre euro 250,00 per la fase di mediazione.
Pone definitivamente le spese di CTU del Dott per euro 2.845,00 oltre accessori Persona_1 di legge a carico di condannandola al pagamento.” Parte_1
pagina 5 di 14 In particolare, il primo giudice, dopo avere accertato l'esistenza di un condominio minimo tra e riteneva sussistenti ex art. 1134 c.c. i presupposti per la ripetizione
CP_1 Parte_1 pro quota delle spese per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da sul tetto
CP_1 dell'edificio comune e condannava al pagamento della somma di €19.253,75 (pari Parte_1 al 50% di complessivi Euro 38.507,00, documentati e provati da;
CP_1 quanto all'indebito vantaggio fiscale asseritamente beneficiato da in danno di
CP_1 per i lavori straordinari al tetto dell'edificio, il Tribunale aderiva alle conclusioni Parte_1 del CTU secondo il quale “i bilanci di da cui emerge la materia imponibile per usufruire
CP_1 del credito d'imposta ed il doc 67 attoreo non sono però prova sufficiente a sostenere che abbia effettivamente beneficiato del credito.”
CP_1
Il Tribunale, inoltre, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
con condanna di al versamento di €1.000,00 a titolo di risarcimento per danni
[...] CP_1 da infiltrazioni provocate dalla rottura di una tubatura dell'impianto di e rigettava CP_1 tutte le ulteriori domande avanzate da entrambe le parti, comprese quelle relative alla rimozione di manufatti, insegne e impianti e di risarcimento danni in quanto non adeguatamente provate.
Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza ha interposto appello affidandolo a sei motivi con i quali Parte_1 ripropone le tesi svolte in primo grado e lamenta l'illegittimità, l'illogicità e la contraddittorietà della decisione.
Deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenerla gravata da un onere economico derivante da una valutazione errata e contraddittoria dei mezzi istruttori, da cui ne sarebbe conseguita un'interpretazione altrettanto errata della fattispecie concreta (mancanza dei caratteri dell'urgenza dei lavori eseguiti senza consenso). si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
All'udienza del 3 dicembre 2024, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., il
Consigliere istruttore, rilevato che aveva prodotto dispositivo della sentenza CP_1
n.275/2024 resa in data 22/29 luglio 2024 dal Tribunale di Como con cui era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di (di seguito, ) e che entrambi Parte_1 CP_2
i procuratori delle parti insistevano per la dichiarazione di interruzione del processo, disponeva in conformità.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c., la , ha riassunto nei termini la causa d'appello CP_2 interrotta, successivamente il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 15.4.2025 per la pagina 6 di 14 prosecuzione del processo avanti a sé e si è nuovamente costituita ribadendo la CP_1 posizione già espressa con la prima costituzione in appello.
All'udienza del 30.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e discussa nella camera di consiglio del 6.10.2025.
Con il primo motivo deduce la “violazione e falsa applicazione di legge dell'art. CP_2
1134 c.c., art. 113 cpc, difetto di motivazione ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie” e sostiene che, in assenza del consenso preventivamente prestato all'esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto provarne ex art. 1134 c.c. l'urgenza, urgenza che nel caso di CP_1 specie non è stata dimostrata e lamenta pertanto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha così ritenuto: “Parte attrice nella fattispecie ha dato prova non solo di aver fatto eseguire i lavori al tetto ma anche dell'urgenza degli stessi. Già nel luglio 2019 risultava lo stato di degrado della copertura ma parte attrice ha dato prova che i lavori straordinari alla manutenzione del tetto si sono resi necessari a causa di forti precipitazioni dei mesi di novembre-dicembre 2019, precipitazioni che hanno causato allagamenti e infiltrazioni nei locali di proprietà attorea in locazione da altre società come la Eurekar.”
Secondo , al contrario, l'urgenza dei lavori non sarebbe stata provata né con CP_2 riferimento alle lamentate infiltrazioni, né con riferimento allo stato di pericolosità della copertura in amianto. Quanto al primo profilo, l'appellante richiama la relazione del CTU, redatta a seguito di più sopralluoghi successivi agli eventi climatici indicati da come CP_1 causa delle infiltrazioni (novembre-dicembre 2019), nella parte in cui il consulente nominato dichiara che “non è stato possibile accertare l'urgenza degli interventi provvisori, ad eccezione della zona all'angolo sud-ovest del primo piano commerciale, pari a circa il 10% della superficie oggetto di intervento provvisorio (relazione tecnica CTU Novara: pag. 7, 11)” e pertanto sostiene che la somma eventualmente dovuta sia da calcolarsi sulla parte che è stato possibile accertare, pari al 10% dell'intera superficie interessata dai lavori.
Quanto al secondo profilo attinente alla dedotta pericolosità della copertura in amianto, lamenta come il Tribunale abbia erroneamente avvalorato le testimonianze rese in corso di causa dai dipendenti della (ditta che aveva eseguito i lavori alla copertura dell'edificio), Parte_3 dell'inquilino di e dello stesso sig. procuratore speciale di secondo CP_1 Pt_3 CP_1 il quale “durante i lavori l'operaio mi disse che le particelle di eternit volavano” (verbale udienza 21.02.2023), anziché valorizzare quanto espresso dal perito ing. del Per_2 procedimento di ATP, che aveva effettuato verifiche dirette e aveva escluso la dispersione di pagina 7 di 14 particelle pericolose nell'ambiente, come dichiarato davanti al primo giudice all'udienza del
21.2.2023, ove ha riferito: “Nelle prove che si fanno secondo la normativa ho fatto la prova di spezzare il materiale con una pinza e con la rottura i due lembi del materiale presentavano delle fibre non perfettamente aggregate. Non ho visto particelle in aria né che si infiltravano nel sottotetto, io le prove le ho fatte sul tetto”.
L'appellante dunque sostiene di non dovere il 50% di tutti i costi, per non essere stata provata l'urgenza dei lavori ex art. 1134 c.c. viste anche le risultanze dell'ATP e ribadisce pertanto che la propria quota di spettanza sia pari alla metà della somma necessaria per intervenire sulla parte dell'edificio di cui si è accertata l'urgenza (il 10%), ossia di Euro 93,48 (costo totale €1.869,53
X 10%=186,95:2 = €93,48).
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
È incontestato e deve quindi intendersi coperto da giudicato che si è in presenza di un
“condominio minimo” cui si applicano le norme dettate in tema di condominio, dal che discende che la gestione dei beni comuni e dei lavori da eseguirsi alle parti comuni, devono essere discussi in assemblea regolarmente convocata che deve deliberare in base ai quorum costitutivi e deliberativi richiesti dall'art. 1136 c.c. e in caso di mancato raggiungimento del quorum, che nel condominio minimo costituito da due condomini è dato dall'unanimità, si può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Tuttavia, nel caso in esame non è stata seguita tale procedura con la conseguenza che, il condòmino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa (Cass. 9280/2018).
In applicazione di tale principio, si ritiene privo di fondamento il primo motivo di appello con cui contesta l'urgenza dei lavori e ciò in quanto è stato ampiamente e diffusamente CP_2 documentato da lo stato di deterioramento in cui versava la copertura in Eternit CP_1 dell'edificio condominiale, il rischio di ulteriore peggioramento a causa degli eventi atmosferici, e, in ogni caso, la necessità di rimozione per ottemperare alla normativa regionale e nazionale sull'eliminazione dell'amianto.
Le risultanze della relazione dell'ing. datata luglio 2019 hanno ulteriormente Per_2 confermato la necessità di un solerte intervento considerato che l'indice di degrado (I.D.) della copertura in cemento-amianto risultava pari a 48, e che in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008 per tale indice di degrado vi era la pagina 8 di 14 necessità di procedere alla rimozione della copertura entro 12 mesi (pag.6); inoltre, al contrario dell'interpretazione fornita dall'appellante, la testimonianza resa dall'ing. davanti al Per_2 primo giudice all'udienza del 21.2.2023, non fa che confermare lo stato di urgenza e di gravità del tetto dell'edificio, considerato che, pur non avendo visto delle particelle volare, il perito riferiva di aver “fatto la prova di spezzare il materiale con una pinza e con la rottura i due lembi del materiale presentavano delle fibre non perfettamente aggregate”.
Sulla stretta necessità di tali interventi depongono anche le fotografie prodotte da CP_1 che documentano lo stato del tetto (v.docc. nn. 53-56,57) nonché la relazione dell'ing. Per_2 che descrive in modo preciso e accurato lo stato della copertura, indicando al punto B), denominato “PRESENZA DI FESSURAZIONE/SFALDAMENTI/CREPE” che erano presenti diverse “fessurazioni/sfaldamenti nel tempo chiusi/sigillati con materiale plastico e/o conglomerato bituminoso. Alcuni sfaldamenti superficiali sono ancora visibili” pag. 5 così come dalla foto n. 3 (denominata vista d'insieme della copertura) e 4 (denominata “particolare aree sistemate”).”
Premesso che tali circostanze sono già di per sé idonee a dimostrare la necessità dell'intervento, anche nel rispetto dei tempi celeri stabiliti dalla normativa di settore, si rileva che lo stesso si è ulteriormente reso necessario in seguito al verificarsi di fenomeni piovosi denunciati da CP_1
a con la PEC del 18.11.2019, che hanno ulteriormente sfaldato la copertura
[...] Pt_1 dell'edificio tanto da avere costretto ad un intervento provvisionale, come CP_1 debitamente provato anche dal materiale fotografico prodotto (fasc. primo grado doc. 9-12
e dalle fatture della ditta che ha eseguito i lavori (v. in particolare doc. 13 fasc. primo CP_1 grado che nella voce “descrizione” della fattura indica: 1° INTERVENTO SUL CP_1
TETTO DELLO STABILE DI COMO VIA ASIAGO 41 PER INFILTRAZIONI DI PIOGGIA
NEGLI UFFICI SOTTOSTANTI DI POSA LASTRA DI RESINA DELLA DITTA EUREKA
SRL COME DA FOTO ALLEGATA. OPERAI SPECIALIZZATI N. 2 PER ORE 2,5).
Tutte le presenti circostanze unitamente considerate, valgono a fondare il convincimento del collegio sulla necessità ed urgenza ex art. 1134 c.c. dei lavori eseguiti da al di là CP_1 della questione attinente alle risultanze della CTU disposta dal Tribunale nella parte in cui il perito sig. riferisce di non aver potuto accertare la necessità di un intervento urgente Pt_3 per l'impossibilità di accedere ai locali, avendo contestualmente dato atto dello stato di degrado del tetto accertando che “si trova in uno stato di effettivo degrado avanzato, con le lastre che presentano le fibre in fase di disfacimento con presenza di muschi e funghi;
sono presenti teli impermeabili provvisionali bloccati in copertura da zavorre di sacchi di sabbia come indicato nei quattro interventi d'urgenza affidati, all'impresa Cartocci Strade srl” (pag. 3 CTU).
pagina 9 di 14 Basti infatti pensare che lo stato di accertato e non contestato degrado del tetto (I.D. 48 secondo il protocollo della Regione Lombardia individuato dal Decreto della Direzione Generale della
Sanità n° 13237 del 18/11/2008, che stabilisce per valori I.D. >45 un intervento entro 12 mesi dalla stesura del rapporto tecnico), unitamente al periodo in cui si sono verificati i fatti, caratterizzati dal rischio di arrivo improvviso delle piogge autunnali (già denunciate da CP_1 con la PEC del 18.11.2025) valgono da sole a fondare l'urgenza e la necessità
[...] dell'intervento eseguito da e degli interventi provvisionali precedenti. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione di legge dell'art.
2709 c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie”.
sostiene che (unica intestataria delle fatture) avrebbe beneficiato di una CP_2 CP_1 detrazione fiscale calcolata sull'intero ammontare dei costi sostenuti per l'intervento edilizio, includendo anche la quota astrattamente riferibile a (il 50% dei costi) e censura la CP_2 sentenza nella parte in cui ha escluso il diritto di al rimborso del 50% delle spese di Pt_1 rifacimento del tetto ovvero € 19.253,75 per la mancata prova dell'effettivo utilizzo nelle dichiarazioni di del credito di imposta per l'ecobonus. CP_1
L'appellante censura, pertanto, la sentenza nella parte in cui stabilisce che: “I bilanci di CP_1 da cui emerge la materia imponibile per usufruire del credito d'imposta ed il doc. 67 attore non sono però prova sufficiente a sostenere che abbia effettivamente beneficiato del CP_1 credito”.
Per l'appellante tale conclusione si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall'art. 2709 c.c., secondo cui “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore” oltre al fatto che dalle pratiche di ecobonus redatte da CP_1 non emergerebbe in alcun modo la riferibilità anche a degli interventi realizzati, CP_2 impedendo alla stessa anche di poter accedere ai benefici fiscali;
sostiene pertanto l'appellante che “non è legittimo che pretenda ora il rimborso del 50% dei costi anche da parte CP_1 di come se l'unità di quest'ultima fosse stata inclusa nell'intervento edilizio e nei Parte_1 conseguenti benefici fiscali, in assenza di alcun elemento documentale che supporti tale pretesa”.
inoltre lamenta che il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che CP_2 CP_1 nella pratica dell'ecobonus, al fine di usufruire del 65% di detrazione fiscale sul 100% dei costi
(e non sul 50% dei costi) di coibentazione e rifacimento del tetto ha dichiarato che i lavori hanno interessato solo le tre unità immobiliari di sua proprietà poste al piano primo (e non anche pagina 10 di 14 la quarta unità di proprietà di posta al piano terra che costituisce il 50% dell'intero Parte_1 immobile)
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si evidenzia che il tetto rappresenta una parte comune ex art. 1117 c.c. poiché funge da protezione per l'intero edificio, pertanto la spesa per il suo rifacimento o la manutenzione è una spesa comune che, come detto, era nel caso di specie necessaria e urgente
(per la presenza di eternit e lo stato di degrado) e che, pur avendo fatto riferimento nella CP_1 pratica di istruzione della richiesta di avvalersi del credito di imposta solo ai miglioramenti ed efficientamento energetico, è indubbio che i lavori che i lavori eseguiti , oltre ad essere indivisibili e comuni, avrebbero apportato un vantaggio anche alle unità di proprietà di CP_2
oltre al fatto di conservare l'agibilità amministrativa dei locali.
[...]
Quanto alla doglianza attinente al vantaggio fiscale asseritamente ottenuto da si CP_1 rileva in ogni caso che non ha diritto a godere di tale beneficio in quanto non ha CP_2 sostenuto la relativa spesa, come testualmente dichiarato anche dall'Agenzia delle Entrate "Nel caso di “condomino moroso”, pertanto, l'amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra e condomino, non investe profili di carattere fiscale” CP_3
(Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate). ha pertanto CP_2 perso il proprio diritto a beneficiare della detrazione fiscale, fermo restando che, in ogni caso, si tratta di un beneficio eventuale che si concretizza esclusivamente nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con reddito positivo e quindi con un debito di imposta pari o superiore al rateo di ammortamento per il periodo previsto dalla legge.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge dell'art.
2697 c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie” con riferimento alla liquidazione giudiziale che ha determinato in complessivi € 1.000 l'importo dovuto da a CP_1 [...]
sia per i danni alle pareti dei locali di sia per quelli alle merci CP_2 Controparte_4 danneggiate (scatoloni di carta igienica e tovagliette) sul presupposto che non fosse stata fornita la prova specifica del danno nonostante l'istruttoria avesse accertato che le infiltrazioni d'acqua provenissero dalle tubazioni di circostanza confermata anche dai testi escussi, tra CP_1 cui lo stesso teste/procuratore speciale/socio di sig. all'udienza CP_1 Testimone_1 di escussione testimoniale del 21.2.2023.
pagina 11 di 14 In particolar modo l'appellante richiama le considerazioni del CTU che ha quantificato in Euro
2.250,00 + IVA il solo costo per la tinteggiatura delle pareti danneggiate (relazione CTU ing.
Novara: allegato 2) oltre alle fotografie e documentazione prodotte al fine di dimostrare l'effettivo deterioramento dei beni. Sostiene pertanto che i costi per danni patiti (ritinteggiatura euro 2.250,00 + deterioramento merci euro 1.750,00) siano da rideterminarsi in complessivi
Euro 4.000,00.
In primo luogo, è pacifico e quindi coperto da giudicato l'accertamento dell'episodio di allagamento dei locali di e la responsabilità di a causa della rottura di CP_2 CP_1 un tubo dell'impianto di sua proprietà (confermato dalla stessa appellata: v. memoria di replica
“l'unico episodio di infiltrazioni addebitabile ad era durato pochi minuti”); ciò CP_1 CP_1 che resta da accertare è l'ammontare complessivo del danno-conseguenza prodotto ai locali e alle merci di , che per quanto rileva nel presente giudizio, si limita alle pareti e alle CP_2 merci (tovagliette monouso e carta igienica).
A tal fine preliminarmente si rammenta che la quantificazione dei danni da parte del CTU non era oggetto del quesito;
pertanto, è errata la censura con cui lamenta che “il primo CP_2 giudice non ha tenuto conto della quantificazione dei danni alle pareti”. Ciò detto, alla luce di quanto accaduto, la logica impone di ritenere che le pareti e i beni dell'appellante – carta igienica e tovagliette monouso – siano stati danneggiati dall'allagamento e fossero andati almeno in parte perduti.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria: si ritiene dunque condivisibile l'apprezzamento equitativo raggiunto dal primo giudice sulla base della documentazione fotografica, (che dà contezza del materiale presente) e delle prove testimoniali, nella misura complessiva di € 1.000,00.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta la “Violazione e falsa applicazione di legge dell'art.
1122 c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie” per avere il Tribunale rigettato la domanda di riduzione in pristino degli infissi a fronte della lamentata lesione da parte di CP_1 del decoro architettonico dell'edificio in violazione dell'art. 1122 c.c. avendo la stessa
[...] sostituito, senza alcuna preventiva comunicazione all'amministratore, i vetri originari satinati, con nuovi vetri trasparenti.
Anche il presente motivo è infondato e non merita accoglimento.
La ratio della norma richiamata dall'appellante è quella di contemperare l'esigenza di ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, di realizzare opere e dall'altro lato impedire pagina 12 di 14 che tali opere rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.
Il proprietario è tenuto soltanto a dare comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministratore, senza però dover attendere il consenso di questi o dell'assemblea, dal momento che gli altri condòmini non possono porre limiti o vincoli agli interventi sulla proprietà esclusiva;
pertanto, la preventiva notizia all'amministratore prevista dal co. 2 dell'art. 1122 c.c. non è condizione di validità delle opere ma è finalizzata a consentire ai condòmini la possibilità di impedire tali lavori laddove sussistano validi e fondati motivi, che, nel caso di specie, non sussistono.
Infatti, pur essendo mancata tale comunicazione, i lavori sono stati svolti nel rispetto dei principi che regolano la materia condominiale e si condivide l'apprezzamento compiuto dal primo giudice che ha correttamente verificato se l'opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie l'installazione di infissi nuovi, avesse pregiudicato in modo apprezzabile il decoro architettonico dell'edificio.
Al riguardo, il decoro è correlato non solo all'estetica - che è data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato imprimendogli una determinata armonia complessiva- ma anche all'aspetto di singoli elementi o di singole parti dell'edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano suscettibili per sé di considerazione autonoma (Cass. sent. n.
1076/2005).
Nel caso di spece si tratta di un capannone ad uso industriale di cui una parte dei finestroni vetrati sono stati sostituiti con nuove finestre che mantengono le stesse dimensioni e la stessa struttura delle precedenti, con la sola differenza della tipologia di vetratura, che, in ogni caso, come risulta dalle fotografie in atti (v. sub docc. nn. 63-64), si inseriscono armonicamente nella facciata, sicché non può concretarsi alcun pregiudizio estetico tale da determinare un'incidenza apprezzabile sull'armonia complessiva dell'edificio, cioè sul complesso delle sue linee e forme.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle istanze istruttorie nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di rimozione della tettoia insistente sull'area esterna di proprietà di ma addossata al muro comune dell'edificio. CP_1
Il motivo non può trovare accoglimento in quanto in tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, peraltro neppure appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso pagina 13 di 14 secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio (v. anche Ordinanza Cass. n.
7870 del 19/03/2021).
Le precedenti considerazioni depongono per l'integrale rigetto dell'appello promosso e assorbono anche l'analisi dell'ultimo motivo, attinente alla liquidazione giudiziale delle spese.
L'esito della lite impone la condanna di al rimborso delle spese del presente grado CP_2 di giudizio in favore di che vengono liquidate come da dispositivo, alla stregua dei CP_1 parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) previsti dal D.M. n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminato) e alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n. 1387/2023 pronunciata Parte_1 CP_1 ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como il 13 dicembre 2023 e notificata il 21.12.2023 ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso in favore di al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese del grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi
€10.313,00 di cui €2.518,00 per la fase di studio, €1.665,00 per la fase introduttiva,
€1.843,00 per la fase di trattazione ed €4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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