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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 537/2021 R.G.,
PROMOSSA DA nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Aurelio Faro;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale CP_1 P.IVA_1
procuratrice di (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti, dagli avvocati Alessandro Barbaro e Andrea Aloi;
APPELLATA
E CONTRO
1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 551/2015 emesso dal Tribunale di Catania in data 9/2/2015, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_3
dell'importo di €. 17.031,36, oltre ad interessi e spese, dovuto: quanto ad €.
[...]
5.487,81, in forza del contratto di conto corrente n. 1364257 assistito da apertura di credito;
quanto al residuo, in virtù del contratto di finanziamento stipulato il 15/6/2009.
L'opponente eccepiva: la “nullità delle clausole poste in violazione dell'art. 1341 c.c.”;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, stante l'inesistenza dell'uso normativo;
la nullità della clausola afferente la commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e per la violazione dell'art. 1469 bis c.c., nonchè per il superamento dei valori stabiliti dalla Banca d'Italia; l'illegittima applicazione dei giorni di valuta, in difetto di espressa pattuizione sui criteri ed i parametri di calcolo.
Chiedeva la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_3
l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio interveniva e per essa la procuratrice Controparte_2
cessionaria del credito dedotto in lite. CP_1
Con sentenza n. 4404 del 23/12/2020 il Tribunale adito rigettava l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese in favore di Controparte_3
Le spese venivano compensate nel rapporto con il terzo interveniente.
[...]
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di quattro Parte_1
motivi.
Si è costituita in giudizio procuratrice di resistendo CP_1 Controparte_2
al gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore originario, trasferito ad altro ufficio, la causa,
2 sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_4
per azioni, non costituitasi in giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a
[...]
parteciparvi.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto generiche le contestazioni contenute nell'atto di opposizione, senza tuttavia considerare che “la perizia giurata prodotta costituisce prova diretta delle motivazioni di opposizione proposte dall'odierno appellante nel 1° grado del giudizio, la stessa è stata elaborata dal
CTP sulla documentazione facente parte del fascicolo, adottata dall'opponente nella redazione dei motivi di opposizione e più volte richiamata in giudizio, quale fonte di prova documentale su cui si è fondata l'opposizione”; che il consulente di parte aveva riscontrato la “mancata specifica approvazione per iscritto del correntista della clausola anatocistica”; che il Tribunale aveva omesso ogni motivazione “sulla perizia giurata posta a fondamento di tutte le contestazioni riportate nell'atto introduttivo”, e si era limitato “ad indicare come
“generici” i motivi di opposizione, quando, invece, gli stessi sono stati indicati con precisazione dei fatti (indicati nella perizia giurata), con richiamo dei motivi di diritto”.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Ed invero, il Tribunale ha motivato nel senso che “Per quanto attiene genericamente alla mancata sottoscrizione delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si osserva che l'opponente ha specificamente sottoscritto e approvato la clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, prevista in condizioni di reciprocità. Per quanto attiene alle altre clausole contrattuali, l'opponente ha omesso di indicare quali sarebbero le clausole non specificamente sottoscritte che avrebbero l'effetto di incidere sulla determinazione dell'importo ingiunto, limitandosi alla formulazione di una doglianza generica”.
Motivazione, questa, con la quale l'appellante non si confronta, posto che non solo il primo giudice ha dato atto della sottoscrizione specifica della clausola afferente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma ha ritenuto generiche le ulteriori contestazioni.
L'appellante, poi, mostra di ignorare che l'esame sulla completezza delle allegazioni
3 precede logicamente l'esame delle prove poste a fondamento della domanda, e che nel caso di specie, siffatta completezza era del tutto assente, né poteva essere colmata dal mero, generico richiamo della perizia in atti, cui l'opponente si affidava per la determinazione del saldo asseritamente dovuto.
Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove.
Assume l'appellante che l'efficacia dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs.
385/93 è limitata alla sola fase monitoria e che, nel caso di specie, “gli estratti conto prodotti difettano in sede di certificazione delle operazioni successiva al 02/04/2014 (data di revoca dell'affidamento), seppure sono state registrate operazioni sino al 30/06/2014”.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, non si confronta con la motivazione del Tribunale, il quale ha ritenuto che
ha documentato l'esistenza e la fondatezza del Controparte_3
credito preteso attraverso il procedimento monitorio avente ad oggetto il saldo debitore del conto corrente con la produzione del contratto di conto corrente allo scoperto n. 1364257 del 15/06/2009 intestato a e da quest'ultimo sottoscritto, degli estratti conto Parte_1 dall'apertura del rapporto al passaggio a sofferenza;
delle modifiche contrattuali comunicate nel corso del rapporto dalla Banca opposta;
della comunicazione al debitore del recesso dal rapporto. Con riferimento alla pretesa avente ad oggetto le rate non corrisposte, il residuo capitale e gli interessi di mora del prestito chirografario stipulato in data 15/06/2009, parte opposta ha prodotto già in sede monitoria il contratto sottoscritto, il piano di ammortamento con l'indicazione delle rate e la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine”.
Inoltre, la deduzione afferente la mancata certificazione per le operazioni comprese fra il 2/4/2014 ed il 30/6/2014 è assolutamente nuova, e dunque insuscettibile di esame, ove si consideri che nel giudizio di primo grado non era neppure contestata la corretta indicazione delle poste, se non sotto il profilo della nullità delle clausole.
Con il terzo motivo viene censurata la mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è palesemente infondato, attesa l'irrilevanza del mezzo istruttorio, a fronte della palese infondatezza dell'opposizione proposta.
Infondato, conseguentemente, è l'ultimo motivo del gravame, afferente le spese, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza.
Ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex
4 art. 96, terzo comma, c.p.c.
La norma richiamata prevede che la condanna del soccombente - a prescindere dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale - possa essere riconosciuta anche d'ufficio dal giudice.
Essa non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio (v. per tutte, Cass. n. 22405/2018, resa a sezioni unite).
Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, causano ex se danni patrimoniali e non (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente) (v., in proposito, Cass. n. 24645/2007).
In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
E poiché l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può calibrare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (v. Cass. nn. 26435/20, 22405/2018, 20732/2016).
Ora, nel caso di specie, è stato proposto un appello in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato, avendo l'appellante posto in essere una condotta processuale assolutamente abusiva.
Si ritiene equo, in considerazione di quanto detto sopra, liquidare ai sensi dell'art. 96,
5 terzo comma, c.p.c., a favore dell'appellato costituito, l'importo, già attualizzato, e dunque comprensivo tanto di rivalutazione monetaria, quanto degli interessi, corrispondente a quello oggetto della condanna alle spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente alla posizione dell'appellato contumace, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 4404/2020 in data 23/12/2020 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata costituita, le spese del grado, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, dell'importo di €.
4.000,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 2 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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