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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa DR MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 , nella causa iscritta al n. 3081 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Parte_1
NI ed elett.te dom.ta in Benevento alla via Giustiniani n. 11, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano e Tiziana Tecce con domicilio eletto presso Benevento Via Mascellaro 1;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha esposto:
-di essere dipendente della quale dirigente medico in servizio presso il Parte_2
Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio, Dirigente Responsabile dell'UOS Fasce Deboli;
-di avere svolto nel corso della campagna vaccinale anni 2021/2022 attività medica di somministrazione Vaccini Covid-19 per numero 220 ore di lavoro per prestazioni aggiuntive, debitamente autorizzate dall'Ente ;
-che l' ha corrisposto per le menzionate ore di lavoro per prestazioni aggiuntive la CP_1 somma complessiva di € 6.223,18 erroneamente applicando l'aliquota oraria di € 27,81 corrispondente a quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva di settore per il lavoro straordinario diurno feriale, e l'aliquota oraria di € 31,43 corrispondente a quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva di settore per il lavoro straordinario festivo;
-che a mente dell'art.1 comma 464, della Legge 30 dicembre 2020, n.178 disciplinante le attività della campagna vaccinale Covid19 tali prestazioni andavano correttamente remunerata in misura di € 80 ad ora.
Tanto premesso ha chiesto di: “➢ accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto del ricorrente al giusto compenso per le 220 ore di prestazioni aggiuntive per Emergenza Covid effettuate nel periodo febbraio 2021/ gennaio 2022 come determinato in € 80 ad ora in conformità all'art. 1 comma 464 legge 178/2020, e per l'effetto condannare la
al pagamento della somma di € 11.376,82 , come risultante dalla differenza Parte_2 tra quanto dovuto ( € 17.600,00) e quanto corrisposto (€ 6.223,18), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino al soddisfo;
➢ con vittoria si spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione.”.
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Parte_2
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
In punto di fatto, incontestato risulta lo svolgimento da parte della ricorrente di ore di lavoro straordinario, nella quantità indicata in ricorso e ricavabile dal contenuto delle buste paga prodotte;
dette ore risultano retribuite quali il lavoro straordinario diurno feriale o lavoro straordinario festivo.
Parte La ricorrente deduce l'illegittimità della decisione dell' di retribuire le prestazioni aggiuntive svolte nel corso della campagna vaccinale anni 2021/2022 come lavoro straordinario anziché come previsto dell'art.1 comma 464, della Legge 30 dicembre 2020, n.178 disciplinante le attività della campagna vaccinale Covid19.
Parte L' sostiene di aver correttamente remunerato il personale alla luce della dell'avviso interno prot.n.36801 del 29.3.2021 secondo cui tale attività sarebbe stata remunerata sotto forma di indennità di lavoro straordinario e che la ricorrente era ben consapevole, prima di iniziare l'attività, che le ore sarebbero state remunerate a titolo di lavoro straordinario. Ebbene ai sensi dell'art.1 comma 464, della Legge 30 dicembre 2020, “464. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre
2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
La norma precisa che l'incremento opera esclusivamente con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese per le attività previste dai commi 457 ss. ovvero per l'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
In merito ad analoga questione si è pronunciata la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.1210/2024 che si richiama ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c.
La piana lettura della disposizione rende evidente che, con riferimento, per quel che qui ne occupa, alle attività di vaccinazione, l'istituto contrattuale di riferimento è l'art. 115 del contratto collettivo per il triennio 2016/2018 e non anche l'art. 30 del medesimo contratto. Il corrispettivo dovuto, però, è elevato ad € 80,00 lordi all'ora in luogo dei 60 previsti dallo stesso contratto collettivo né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Azienda, si ha riguardo ad un incremento facoltativo. L'utilizzo del verbo potere, infatti, è all'evidenza riferito alla deroga concessa rispetto alla funzione propria del compenso contrattuale. L'art. 115, infatti, limita il ricorso alle prestazioni aggiuntive alle ipotesi in cui, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale,… allo scopo di ridurre le liste di attesa
o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, sia necessario raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati. Nel corso dell'emergenza pandemica, per contro, si è reso possibile il ricorso alle prestazioni aggiuntive per fini diversi da quelli individuati dal contratto. Dunque, quando il sanitario dipendente di enti o aziende dal servizio sanitario nazionale abbia prestato attività di medico vaccinatore non potrà che essere retribuito come previsto dalla norma di legge considerato che l'attività medesima esula dai compiti ordinari assegnati ai dirigenti di primo e secondo livello dal contratto collettivo. Né poteva farsi ricorso all'istituto del lavoro straordinario posto che a mente dell'art. 30 del contratto collettivo le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali … relativamente ai servizi di guardia e di pronta disponibilità. Conclusivamente, ad avviso della Corte, l'attività espletata dal medico costituisce una prestazione aggiuntiva con caratteristiche assolutamente peculiari che non poteva essere richiesta ove non fosse stato espressamente previsto in una norma primaria e non poteva essere compensata con modalità o tariffe diverse da quelle dettate dal comma 464. Del resto, la ventilata facoltatività del corrispettivo previsto per legge e la possibilità di retribuire una attività estranea a quelle disciplinate con il contratto di lavoro con gli strumenti previsti per le prestazioni di lavoro straordinario risulterebbe in contrasto con uno dei principi cardine del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la parità di trattamento stabilita dall'art. 45 del D. Lvo 165/2001. Né può attribuirsi valore determinante alle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore generale con il quale è stato disposto il reclutamento del personale. Il riferimento allo straordinario COVID 19, infatti, risulta sicuramente atecnico ed impreciso poiché l'art. 30 del contratto di comparto che disciplina il lavoro straordinario propriamente definito non contiene alcuna previsione per la pandemia mentre il comma 464, come già detto, consente di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la ricorrente, avendo svolto prestazioni aggiuntive presso i centri vaccinali per l'attuazione del piano vaccinale, abbia diritto al pagamento del relativo compenso nella misura di 80 euro lordi omnicomprensivi, come previsto dall'art. 1, comma 464, della legge 30/12/2020 n. 178.
In ordine al “quantum” richiesto per le ore di lavoro qui considerate quali
“prestazioni aggiuntive”, va osservato che il conteggio allegato al ricorso non è stato contestato da parte resistente.
Si rammenta che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità 3 la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cass. 12 agosto 2019, n. 21302).Nel caso di specie tale specifica contestazione non è avvenuta.
Pertanto, va affermato il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario Covid-19 come specificate in ricorso;
ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle somme dovute a tale suddetto titolo, pari a complessivi € 11.376,82, oltre accessori, considerato divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese nella misura del 50% stante l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi . Il residuo viene liquidato nella misura indicata in dispositivo in misura minima stante la serialità
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, Parte_1 comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario Covid-19 come specificate in ricorso;
2) condanna la convenuta a pagare alla ricorrente le somme dovute a tale suddetto titolo, pari a complessivi € 11.376,82 oltre accessori come da motivazione;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della Parte_2 ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1054,50 oltre rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario..
Si comunichi.
Benevento, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa DR MA
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa DR MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 , nella causa iscritta al n. 3081 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Parte_1
NI ed elett.te dom.ta in Benevento alla via Giustiniani n. 11, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano e Tiziana Tecce con domicilio eletto presso Benevento Via Mascellaro 1;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha esposto:
-di essere dipendente della quale dirigente medico in servizio presso il Parte_2
Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio, Dirigente Responsabile dell'UOS Fasce Deboli;
-di avere svolto nel corso della campagna vaccinale anni 2021/2022 attività medica di somministrazione Vaccini Covid-19 per numero 220 ore di lavoro per prestazioni aggiuntive, debitamente autorizzate dall'Ente ;
-che l' ha corrisposto per le menzionate ore di lavoro per prestazioni aggiuntive la CP_1 somma complessiva di € 6.223,18 erroneamente applicando l'aliquota oraria di € 27,81 corrispondente a quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva di settore per il lavoro straordinario diurno feriale, e l'aliquota oraria di € 31,43 corrispondente a quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva di settore per il lavoro straordinario festivo;
-che a mente dell'art.1 comma 464, della Legge 30 dicembre 2020, n.178 disciplinante le attività della campagna vaccinale Covid19 tali prestazioni andavano correttamente remunerata in misura di € 80 ad ora.
Tanto premesso ha chiesto di: “➢ accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto del ricorrente al giusto compenso per le 220 ore di prestazioni aggiuntive per Emergenza Covid effettuate nel periodo febbraio 2021/ gennaio 2022 come determinato in € 80 ad ora in conformità all'art. 1 comma 464 legge 178/2020, e per l'effetto condannare la
al pagamento della somma di € 11.376,82 , come risultante dalla differenza Parte_2 tra quanto dovuto ( € 17.600,00) e quanto corrisposto (€ 6.223,18), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino al soddisfo;
➢ con vittoria si spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione.”.
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Parte_2
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
In punto di fatto, incontestato risulta lo svolgimento da parte della ricorrente di ore di lavoro straordinario, nella quantità indicata in ricorso e ricavabile dal contenuto delle buste paga prodotte;
dette ore risultano retribuite quali il lavoro straordinario diurno feriale o lavoro straordinario festivo.
Parte La ricorrente deduce l'illegittimità della decisione dell' di retribuire le prestazioni aggiuntive svolte nel corso della campagna vaccinale anni 2021/2022 come lavoro straordinario anziché come previsto dell'art.1 comma 464, della Legge 30 dicembre 2020, n.178 disciplinante le attività della campagna vaccinale Covid19.
Parte L' sostiene di aver correttamente remunerato il personale alla luce della dell'avviso interno prot.n.36801 del 29.3.2021 secondo cui tale attività sarebbe stata remunerata sotto forma di indennità di lavoro straordinario e che la ricorrente era ben consapevole, prima di iniziare l'attività, che le ore sarebbero state remunerate a titolo di lavoro straordinario. Ebbene ai sensi dell'art.1 comma 464, della Legge 30 dicembre 2020, “464. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre
2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
La norma precisa che l'incremento opera esclusivamente con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese per le attività previste dai commi 457 ss. ovvero per l'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
In merito ad analoga questione si è pronunciata la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.1210/2024 che si richiama ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c.
La piana lettura della disposizione rende evidente che, con riferimento, per quel che qui ne occupa, alle attività di vaccinazione, l'istituto contrattuale di riferimento è l'art. 115 del contratto collettivo per il triennio 2016/2018 e non anche l'art. 30 del medesimo contratto. Il corrispettivo dovuto, però, è elevato ad € 80,00 lordi all'ora in luogo dei 60 previsti dallo stesso contratto collettivo né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Azienda, si ha riguardo ad un incremento facoltativo. L'utilizzo del verbo potere, infatti, è all'evidenza riferito alla deroga concessa rispetto alla funzione propria del compenso contrattuale. L'art. 115, infatti, limita il ricorso alle prestazioni aggiuntive alle ipotesi in cui, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale,… allo scopo di ridurre le liste di attesa
o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, sia necessario raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati. Nel corso dell'emergenza pandemica, per contro, si è reso possibile il ricorso alle prestazioni aggiuntive per fini diversi da quelli individuati dal contratto. Dunque, quando il sanitario dipendente di enti o aziende dal servizio sanitario nazionale abbia prestato attività di medico vaccinatore non potrà che essere retribuito come previsto dalla norma di legge considerato che l'attività medesima esula dai compiti ordinari assegnati ai dirigenti di primo e secondo livello dal contratto collettivo. Né poteva farsi ricorso all'istituto del lavoro straordinario posto che a mente dell'art. 30 del contratto collettivo le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali … relativamente ai servizi di guardia e di pronta disponibilità. Conclusivamente, ad avviso della Corte, l'attività espletata dal medico costituisce una prestazione aggiuntiva con caratteristiche assolutamente peculiari che non poteva essere richiesta ove non fosse stato espressamente previsto in una norma primaria e non poteva essere compensata con modalità o tariffe diverse da quelle dettate dal comma 464. Del resto, la ventilata facoltatività del corrispettivo previsto per legge e la possibilità di retribuire una attività estranea a quelle disciplinate con il contratto di lavoro con gli strumenti previsti per le prestazioni di lavoro straordinario risulterebbe in contrasto con uno dei principi cardine del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la parità di trattamento stabilita dall'art. 45 del D. Lvo 165/2001. Né può attribuirsi valore determinante alle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore generale con il quale è stato disposto il reclutamento del personale. Il riferimento allo straordinario COVID 19, infatti, risulta sicuramente atecnico ed impreciso poiché l'art. 30 del contratto di comparto che disciplina il lavoro straordinario propriamente definito non contiene alcuna previsione per la pandemia mentre il comma 464, come già detto, consente di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la ricorrente, avendo svolto prestazioni aggiuntive presso i centri vaccinali per l'attuazione del piano vaccinale, abbia diritto al pagamento del relativo compenso nella misura di 80 euro lordi omnicomprensivi, come previsto dall'art. 1, comma 464, della legge 30/12/2020 n. 178.
In ordine al “quantum” richiesto per le ore di lavoro qui considerate quali
“prestazioni aggiuntive”, va osservato che il conteggio allegato al ricorso non è stato contestato da parte resistente.
Si rammenta che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità 3 la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cass. 12 agosto 2019, n. 21302).Nel caso di specie tale specifica contestazione non è avvenuta.
Pertanto, va affermato il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario Covid-19 come specificate in ricorso;
ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle somme dovute a tale suddetto titolo, pari a complessivi € 11.376,82, oltre accessori, considerato divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese nella misura del 50% stante l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi . Il residuo viene liquidato nella misura indicata in dispositivo in misura minima stante la serialità
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, Parte_1 comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario Covid-19 come specificate in ricorso;
2) condanna la convenuta a pagare alla ricorrente le somme dovute a tale suddetto titolo, pari a complessivi € 11.376,82 oltre accessori come da motivazione;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della Parte_2 ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1054,50 oltre rimborso C.U., I.VA., C.P.A., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario..
Si comunichi.
Benevento, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa DR MA