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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8409/2022 vertente tra:
doValue S.p.A., quale mandataria con rappresentanza della Belgirate Securitisation s.r.l.
opponente
e
Avv. Alessandro Clemente
opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8409/2022 R.G., vertente tra doValue S.p.A., quale mandataria con rappresentanza della Belgirate Securitisation s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Esposito, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Corso Umberto I n. 259, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Avv. Alessandro Clemente, rappresentato da sé stesso, con domicilio presso il proprio studio in
Caserta alla Via D. Russo, n. 13; opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 14.10.2022, l'Avv. Alessandro Clemente – sulla base della sentenza n. 7681/2022, emessa dal Tribunale di Napoli in data 4-8.10.2022, munita della formula esecutiva in data 11.10.2022 – intimava, altresì, alla Belgirate Securitation s.r.l. il pagamento della somma di € 58.824,42.
2 Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione la doValue S.p.A. nella indicata qualità di mandataria della intimata, la quale - premettendo di aver proposto impugnazione avverso la sentenza azionata – contestava il diritto dell'intimante alla riscossione delle somme liquidate in suo favore nel titolo, in quanto affetto da nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa sanciti dagli artt. 101 II comma c.p.c. e 24 Cost.. (cfr. pag. 3 e ss. atto intoduttivo).
Concludeva, pertanto – previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza – per l'accoglimento della opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.2.2023, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo – respingeva la relativa istanza cautelare e concedeva i chiesti termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
Successivamente, si costituiva in giudizio l'opposto che, contestando l'avverso dedotto, poneva in rilievo che le avverse argomentazioni erano le medesime poste a fondamento della istanza ex art. 283
c.p.c., disattese dalla CdA e concludeva per il rigetto della opposizione. Vinte le spese di lite.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente – ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. – veniva disposto rinvio alla data odierna per la decisione.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le contestazioni svolte dalla parte istante debbano inquadrarsi nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., ponendo in discussione il diritto della società precettante a procedere in executivis.
Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla
3 formazione di esso.
Così delineato il thema decidendum, occorre ribadire che il precetto opposto si fonda su di un titolo di formazione giudiziale e, segnatamente, sentenza n. 7681/2022, emessa dal Tribunale di Napoli in data 4-8.10.2022, munita della formula esecutiva in data 11.10.2022.
Con essa sentenza il Tribunale condannava “… Aliporti s.r.l. e doValue s.p.a. nella qualità di mandataria con rappresentanza di Belgirate Securitisation s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario di parte attrice, per la somma di euro 40.000,00 oltre iva cassa e pese generali ed euro 450,00 per spese oltre iva cassa e spese generali. …”
Ebbene, la parte istante si è limitata ad assumere la illegittimità/erroneità della sentenza sottesa al precetto opposto, senza addurre l'esistenza di fatti estintivi/modificativi successivi alla formazione del titolo.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità che ha sancito la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione,
Sez. III, n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.”, nonché Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/02/2015, n.
3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”).
Se ne ricavano due assunti: a) il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, b) nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi - estintivi sopravvenuti.
Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. Sez. III Sent., 14/10/2011, n. 21293).
Le considerazioni che precedono non possono che condurre al rigetto della opposizione.
4 Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria ed applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8409/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 4.217,00, di cui
€ 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva ed € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8409/2022 vertente tra:
doValue S.p.A., quale mandataria con rappresentanza della Belgirate Securitisation s.r.l.
opponente
e
Avv. Alessandro Clemente
opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8409/2022 R.G., vertente tra doValue S.p.A., quale mandataria con rappresentanza della Belgirate Securitisation s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Esposito, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Corso Umberto I n. 259, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Avv. Alessandro Clemente, rappresentato da sé stesso, con domicilio presso il proprio studio in
Caserta alla Via D. Russo, n. 13; opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 14.10.2022, l'Avv. Alessandro Clemente – sulla base della sentenza n. 7681/2022, emessa dal Tribunale di Napoli in data 4-8.10.2022, munita della formula esecutiva in data 11.10.2022 – intimava, altresì, alla Belgirate Securitation s.r.l. il pagamento della somma di € 58.824,42.
2 Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione la doValue S.p.A. nella indicata qualità di mandataria della intimata, la quale - premettendo di aver proposto impugnazione avverso la sentenza azionata – contestava il diritto dell'intimante alla riscossione delle somme liquidate in suo favore nel titolo, in quanto affetto da nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa sanciti dagli artt. 101 II comma c.p.c. e 24 Cost.. (cfr. pag. 3 e ss. atto intoduttivo).
Concludeva, pertanto – previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza – per l'accoglimento della opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.2.2023, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo – respingeva la relativa istanza cautelare e concedeva i chiesti termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
Successivamente, si costituiva in giudizio l'opposto che, contestando l'avverso dedotto, poneva in rilievo che le avverse argomentazioni erano le medesime poste a fondamento della istanza ex art. 283
c.p.c., disattese dalla CdA e concludeva per il rigetto della opposizione. Vinte le spese di lite.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente – ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. – veniva disposto rinvio alla data odierna per la decisione.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le contestazioni svolte dalla parte istante debbano inquadrarsi nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., ponendo in discussione il diritto della società precettante a procedere in executivis.
Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla
3 formazione di esso.
Così delineato il thema decidendum, occorre ribadire che il precetto opposto si fonda su di un titolo di formazione giudiziale e, segnatamente, sentenza n. 7681/2022, emessa dal Tribunale di Napoli in data 4-8.10.2022, munita della formula esecutiva in data 11.10.2022.
Con essa sentenza il Tribunale condannava “… Aliporti s.r.l. e doValue s.p.a. nella qualità di mandataria con rappresentanza di Belgirate Securitisation s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario di parte attrice, per la somma di euro 40.000,00 oltre iva cassa e pese generali ed euro 450,00 per spese oltre iva cassa e spese generali. …”
Ebbene, la parte istante si è limitata ad assumere la illegittimità/erroneità della sentenza sottesa al precetto opposto, senza addurre l'esistenza di fatti estintivi/modificativi successivi alla formazione del titolo.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità che ha sancito la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione,
Sez. III, n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.”, nonché Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/02/2015, n.
3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”).
Se ne ricavano due assunti: a) il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, b) nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi - estintivi sopravvenuti.
Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. Sez. III Sent., 14/10/2011, n. 21293).
Le considerazioni che precedono non possono che condurre al rigetto della opposizione.
4 Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria ed applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8409/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 4.217,00, di cui
€ 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva ed € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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