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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 27.11.2025, svolta davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta
Artino I., in sostituzione della dott.ssa Serena Andaloro, come da D.P. n. 38/2025 nel giudizio n° 302/2023 R.G. vertente tra
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in S. Stefano di Camastra, via Brancati, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Milia che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
e
, in persona del Ministro pro-tempore, via Arenula n. 70, 00186 Roma, Cod. Controparte_1
Fisc. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, con sede in Via P.IVA_1
Dei Mille, is. 121, n. 65-Messina;
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.: , nei cui Uffici, in Via dei Mille is.227; C.F._2
E' comparso l'avv. Giovanni Milia per parte attrice il quale si riporta agli atti di causa e da ultimo alle note conclusive depositate e chiede la decisione.
IL GOP
Esaurita all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio pronuncia sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
In persona del giudice unico dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A avente a oggetto: opposizione intimazione di pagamento n. 295 2022 90046716 31/000 di euro
7.090,26, sulla base delle cartelle di pagamento n. 295201000050459502000 e n.
29520120028351340000;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice proponeva opposizione all'avviso di intimazione in oggetto relativo agli atti presupposti nn 295201000050459502000, 29520120028351340000, con i quali si chiede il pagamento delle spese processuali per gli anni 2010 e 2012 .e rispetto alle quali sosteneva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione in ragione dell'omessa e/o irregolare notificazione degli atti presupposti e dell'inutile decorso del termine entro il quale far valere la pretesa creditoria, per mancanza di idonei atti interruttivi dello stesso.
Instauratosi il contraddittorio nei confronti dell'Ente incaricato della riscossione, mentre non si costituiva il , il primo eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1 per non essere stati impugnati gli atti presupposti nel termine di legge, nonostante regolarmente notificati in data 16.5.2011 e 15.10.2012, e per non essere maturata la prescrizione in vi rtù della sospensione operata dalla legge di stabilità del 2014 e dalla disciplina emergenziale da OV
19.
La causa dopo la pronunciata ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto del 17.7.2023, veniva rinviata per la decisione e discussione orale sulla base della mera istruzione documentalmente.
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione.
La presente azione va qualificata come opposizione all'esecuzione, per la quale non è previsto un termine decadenziale e rispetto alla quale la legittimazione passiva va rinvenuta in capo ad entrambi gli Enti convenuti, in considerazione dei riflessi che l'esito del procedimento potrebbe comportare nei rapporti fra il concessionario del servizio di riscossione e l'ente che ha provveduto alla formazione del ruolo (Cass., n. 12385/2013).
Come è noto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento negativo in ordine al diritto del creditore opposto di promuovere l'esecuzione forzata, che nel caso di specie sarebbe estinto per intervenuta prescrizione.
Quanto al credito sotteso per ciascuna cartella deve rilevarsi che trattasi di spese rprocessuali che soggiacciono al termine prescrizionale più lungo decennale.
Riguardo la prescrizione delle spese processuali, si ritiene opportuno rammentare quanto segue: 1) il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'articolo
2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo
è divenuto definitivo;
2) la notifica dell'invito al pagamento (articolo 212 Testo Unico - DPR
115/2002) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (articoli 2943 e 1219 del codice civile) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cassazione Civile, sentenza 908/1976); 3) per le spese dovute in soli do,
l'atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (articolo 1310, comma uno del codice civile). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.
Ora come è noto la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Trib Patti n. 267/21; Corte Appello di Messina n.469/24).
Tornando al caso che ci occupa, le spese processuali richieste provengono dal Tribunale di
Mistretta Campione Penale ruolo anno 2010 e anno 2012.
Dagli anni in cui risultano formati i ruoli non sono intervenuti atti idonei di richiesta del relativo pagamento.
In ragione degli atti prodotti dallo stesso agente incaricato della riscossione, come opportunamente rilevato con l'ordinanza del 17.7.2023, Giudice dott.ssa Serena Andaloro,
l'atto esattoriale non può ritenersi avere raggiunto il suo scopo per essere ent rato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, infatti, non sono state notificate direttamente al destinatario, al quale avrebbe dovuto farsi pervenire il relativo avviso, che nel caso di specie reca il riferimento al numero delle cartelle notificate con apposizione a penna.
Non è dato, dunque, ravvisare con certezza il rapporto univoco tra detti avvisi e le rispettive cartelle effettivamente notificate (v. pagg. 1 e 7 all. n. 2 fasc. convenuta) ma ancor di più gli avvisi menzionati non appaiono sottoscritti dall'incaricato alla distribuzione.
Ora secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte dell'agente postale rende inesistente la notifica (cfr. Cass.,
n. 17373/2020 e, successivamente in senso conforme, Cass., n. 9552/2021).
In tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale,
l'avviso di ricevimento, prescritto dall' art. 149, comma 2, c.p.c. , è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante.
Ne deriva, pertanto, non potendosi ritenere validamente notificate le cartelle di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento opposta, che il termine di prescrizione decennale entro il quale poteva farsi valere la pretesa creditoria è abbondantemente decorso.
Gli Enti convenuti non hanno eccepito, né hanno dato prova dell'intervenuta interruzione del termine prescrizionale nel medio tempore.
Il credito sotteso alle cartelle opposte va, pertanto, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 smi nei medi del valore di riferimento, con riduzione del 30% art. 4, comma 4 stesso decreto, per le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con opposizione all'intimazione di pagamento n. 295 2022 90046716 31/000 nei
[...] confronti del e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
– accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell' atto opposto per intervenuta prescrizione del credito vantato;
– condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 di che liquida nell'importo di € 2.627,90, di cui € 250,00 per spese esenti Parte_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 27.11.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Elisabetta Artino Innaria
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 27.11.2025, svolta davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta
Artino I., in sostituzione della dott.ssa Serena Andaloro, come da D.P. n. 38/2025 nel giudizio n° 302/2023 R.G. vertente tra
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in S. Stefano di Camastra, via Brancati, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Milia che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
e
, in persona del Ministro pro-tempore, via Arenula n. 70, 00186 Roma, Cod. Controparte_1
Fisc. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, con sede in Via P.IVA_1
Dei Mille, is. 121, n. 65-Messina;
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.: , nei cui Uffici, in Via dei Mille is.227; C.F._2
E' comparso l'avv. Giovanni Milia per parte attrice il quale si riporta agli atti di causa e da ultimo alle note conclusive depositate e chiede la decisione.
IL GOP
Esaurita all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio pronuncia sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
In persona del giudice unico dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A avente a oggetto: opposizione intimazione di pagamento n. 295 2022 90046716 31/000 di euro
7.090,26, sulla base delle cartelle di pagamento n. 295201000050459502000 e n.
29520120028351340000;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice proponeva opposizione all'avviso di intimazione in oggetto relativo agli atti presupposti nn 295201000050459502000, 29520120028351340000, con i quali si chiede il pagamento delle spese processuali per gli anni 2010 e 2012 .e rispetto alle quali sosteneva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione in ragione dell'omessa e/o irregolare notificazione degli atti presupposti e dell'inutile decorso del termine entro il quale far valere la pretesa creditoria, per mancanza di idonei atti interruttivi dello stesso.
Instauratosi il contraddittorio nei confronti dell'Ente incaricato della riscossione, mentre non si costituiva il , il primo eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1 per non essere stati impugnati gli atti presupposti nel termine di legge, nonostante regolarmente notificati in data 16.5.2011 e 15.10.2012, e per non essere maturata la prescrizione in vi rtù della sospensione operata dalla legge di stabilità del 2014 e dalla disciplina emergenziale da OV
19.
La causa dopo la pronunciata ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto del 17.7.2023, veniva rinviata per la decisione e discussione orale sulla base della mera istruzione documentalmente.
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione.
La presente azione va qualificata come opposizione all'esecuzione, per la quale non è previsto un termine decadenziale e rispetto alla quale la legittimazione passiva va rinvenuta in capo ad entrambi gli Enti convenuti, in considerazione dei riflessi che l'esito del procedimento potrebbe comportare nei rapporti fra il concessionario del servizio di riscossione e l'ente che ha provveduto alla formazione del ruolo (Cass., n. 12385/2013).
Come è noto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento negativo in ordine al diritto del creditore opposto di promuovere l'esecuzione forzata, che nel caso di specie sarebbe estinto per intervenuta prescrizione.
Quanto al credito sotteso per ciascuna cartella deve rilevarsi che trattasi di spese rprocessuali che soggiacciono al termine prescrizionale più lungo decennale.
Riguardo la prescrizione delle spese processuali, si ritiene opportuno rammentare quanto segue: 1) il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'articolo
2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo
è divenuto definitivo;
2) la notifica dell'invito al pagamento (articolo 212 Testo Unico - DPR
115/2002) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (articoli 2943 e 1219 del codice civile) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cassazione Civile, sentenza 908/1976); 3) per le spese dovute in soli do,
l'atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (articolo 1310, comma uno del codice civile). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.
Ora come è noto la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Trib Patti n. 267/21; Corte Appello di Messina n.469/24).
Tornando al caso che ci occupa, le spese processuali richieste provengono dal Tribunale di
Mistretta Campione Penale ruolo anno 2010 e anno 2012.
Dagli anni in cui risultano formati i ruoli non sono intervenuti atti idonei di richiesta del relativo pagamento.
In ragione degli atti prodotti dallo stesso agente incaricato della riscossione, come opportunamente rilevato con l'ordinanza del 17.7.2023, Giudice dott.ssa Serena Andaloro,
l'atto esattoriale non può ritenersi avere raggiunto il suo scopo per essere ent rato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, infatti, non sono state notificate direttamente al destinatario, al quale avrebbe dovuto farsi pervenire il relativo avviso, che nel caso di specie reca il riferimento al numero delle cartelle notificate con apposizione a penna.
Non è dato, dunque, ravvisare con certezza il rapporto univoco tra detti avvisi e le rispettive cartelle effettivamente notificate (v. pagg. 1 e 7 all. n. 2 fasc. convenuta) ma ancor di più gli avvisi menzionati non appaiono sottoscritti dall'incaricato alla distribuzione.
Ora secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte dell'agente postale rende inesistente la notifica (cfr. Cass.,
n. 17373/2020 e, successivamente in senso conforme, Cass., n. 9552/2021).
In tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale,
l'avviso di ricevimento, prescritto dall' art. 149, comma 2, c.p.c. , è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante.
Ne deriva, pertanto, non potendosi ritenere validamente notificate le cartelle di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento opposta, che il termine di prescrizione decennale entro il quale poteva farsi valere la pretesa creditoria è abbondantemente decorso.
Gli Enti convenuti non hanno eccepito, né hanno dato prova dell'intervenuta interruzione del termine prescrizionale nel medio tempore.
Il credito sotteso alle cartelle opposte va, pertanto, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 smi nei medi del valore di riferimento, con riduzione del 30% art. 4, comma 4 stesso decreto, per le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con opposizione all'intimazione di pagamento n. 295 2022 90046716 31/000 nei
[...] confronti del e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
– accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell' atto opposto per intervenuta prescrizione del credito vantato;
– condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 di che liquida nell'importo di € 2.627,90, di cui € 250,00 per spese esenti Parte_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 27.11.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Elisabetta Artino Innaria