Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2224/2024
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Pirotta ( , con studio in Monza, via Francesco Frisi n.15, presso il quale C.F._2 elegge domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Biassono (MB), Via Segramora n. 16, presso lo studio dell'avv.
Sabrina Laudisio (C.F. che la rappresenta e difende;
CodiceFiscale_3
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
P.IVA ); Controparte_2 P.IVA_2
1
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Avente ad oggetto: lesione personale.
Sulle seguenti conclusioni:
PER ALESSIO MANCUSO:
Conclusioni
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata peer tutti i motivi meglio detti nel presente atto;
-in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi descritti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1746/24 emessa dal Tribunale di Monza, sezione seconda civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maddalena Ciccone nell'ambito del giudizio avente
r.g.n. 4275/23, depositata in data 14.06.2024 e notificata in data 19.06.2024, accogliere le conclusioni in primo grado per sentire dichiarare la responsabilità solidale degli odierni appellati ex art. 2043 c.c. nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali documentati, in capo al sig. Parte_1 nell'incidente occorso in Giussano in data 30.05.2022, con conseguente condanna a risarcirgli in solido la somma complessiva di € 38.000,00= ovvero quella diversa somma risultante all'esito di espletanda ctu medico legale, in quanto non disposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
-In via istruttoria, si reitera in ogni caso l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate per tutti i motivi esposti in appello e nello specifico si chiede la prova per interrogatorio formale del conducente sig. nonché per testi con la RA , via A. Da Giussano 1b, Cesano Controparte_3 Testimone_1
Maderno, sui seguenti capitoli:
1)Vero che in data 30.05.22 il sig. parcheggiava il furgone Mitsubishi targato BD705BA, di Controparte_3 proprietà della sulla rampa in discesa del box presso l'immobile di Controparte_2 proprietà della RA in Cesano Maderno, per caricare materiali edili da asportare, Testimone_1 come da foto che le si mostra e che conferma (doc. 1);
2) vero che il sig. lasciato il motore acceso in folle e azionato il freno a mano, posizionava i due CP_3 piedi stabilizzatori dietro le ruote anteriori, prima di procedere alle operazioni di carico delle macerie, mediante la gru installata sul mezzo?
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3)vero che il sig. , titolare di ditta individuale addetta ai lavori edili presso l'immobile di Parte_1 proprietà della RA , dopo aver aperto il cancello di accesso al giardino, stava aspettando che il Tes_1 terminasse di caricare il mezzo e togliesse gli stabilizzatori, per poi provvedere a chiudere il CP_3 cancello?
4) vero che, dopo aver sganciato il fermo dalla ruota anteriore sinistra, il sig. si spostava CP_3 dall'altro lato del mezzo, passando dalla parte anteriore, per sganciare anche l'altro fermo stabilizzatore, posizionato dietro la ruota anteriore destra?
5) vero che all'improvviso, il mezzo indietreggiava velocemente lungo la discesa della rampa, nonostante il freno a mano azionato, finendo la corsa contro lo spigolo della porta del box, danneggiandolo?
6) vero che, in quel mentre, il sig. tentava di arrestare la corsa azionando il freno a mano, pur già Pt_1 azionato ma inefficace, onde evitare che lei rimasse schiacciato durante la manovra di sgancio del fermo e che il mezzo danneggiasse l'immobile?
7) vero che il mezzo, ciononostante proseguiva la sua corsa all'indietro, schiacciando la gamba sinistra del
che rimaneva incastrata tra il mezzo e il muretto della rampa, come dalle foto del luogo già Pt_1 mostrate?
8)vero che il danno materiale provocato all'immobile di proprietà della RA veniva Testimone_1 integralmente risarcito da quale Compagnia garante per la rca del veicolo di proprietà della CP_1
Controparte_2
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc,ma Corte adita non dovesse riformare in tutto o in parte l'impugnata sentenza, compensare in ogni caso le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, per i giustificati motivi dedotti.
Si dichiara che il valore della presente causa ai fini fiscali è pari ad € 38.000,00= e che pertanto il contributo unificato è di € 777,00=.
PER GENERALI .: CP_1
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
In via principale: respingere l'interposto appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Monza n. 1746/2024, pubblicata in data 14.06.2024 e notificata il 19.06.2024.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'interposto appello, limitare la condanna di al risarcimento dei soli danni che verranno, rigorosamente ed Controparte_1 effettivamente, provati nel corso del giudizio, nonché in considerazione delle somme già percepite e di quelle che percepirà appellante.
In via istruttoria: reiterando le istanze già in atti, si chiede che, in ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, la Corte adita Voglia ammettere consulenza medico legale sulla persona dell'attore volta a: i) accertare l'effettiva entità delle lesioni sofferte a seguito del sinistro per cui è causa;
ii) accertare l'effettiva
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incidenza delle patologie pregresse così come dichiarate nella relazione di parte ex adverso prodotta in relazione alle attuali (se provate) condizioni lamentate ed ai danni, patrimoniali e non, ex adverso richiesti;
iii) quantificare l'effettiva entità delle spese mediche sostenute dall'attore anche in relazione a quelle utilizzate in dichiarazione dei redditi 2023 (redditi 2022), per la quale si chiede che la Corte Voglia ordinare la produzione in giudizio.
Ulteriormente, occorrendo, si insiste nuovamente per l'ammissione di prova per interpello dell'attore e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, in data 30.05.2022, la ditta veniva contattata dal sig. Controparte_2
con la richiesta di ritiro di un sacco “big bag” contenente inerti, ossia materiali di risulta Parte_1 conseguenti a lavori edili, dal cantiere sito in Cesano Maderno, Via Alberto da Giussano
2) Vero che la ditta aveva già svolto, su richiesta del sig. Controparte_2 Pt_1 attività di consegna e ritiro di materiali di risulta dal cantiere sito in Cesano Maderno, Via Alberto
[...] da Giussano
3) Vero che l'autocarro Mitsubishi targato BD705BA, condotto dall'autista veniva Controparte_3 posizionato sulla rampa di accesso al box per la manovra di carico a mezzo della gru installata sull'automezzo
4) Vero che tutte le operazioni di ritiro di materiali di risulta vengono effettuate con l'automezzo rimane acceso con la marcia in folle, il freno a mano in funzione ed il posizionamento di piedini di stabilizzazione
5) Vero che, in data 30.05.2022, l'automezzo Mitsubishi targato BD705BA rimaneva acceso con la marcia in folle, il freno a mano in funzione ed il posizionamento di piedini di stabilizzazione
6) Vero che, in data 30.05.2022, effettuato il carico dei materiali, l'autista dopo aver Controparte_3 provveduto alla chiusura della gru, stava effettuando la chiusura degli stabilizzatori
7) Vero che, mentre l'autista si recava presso l'ultimo stabilizzatore rimasto (quello anteriore destro), il sig. apriva la portiera lato guida e, saltando in cabina con una sola gamba, inseriva accidentalmente Pt_1 la retromarcia
8) Vero che, immediatamente dopo il verificarsi del sinistro per cui è causa, il sig. Parte_1 dichiarava di aver provato a spegnere l'autocarro saltando dentro con la sola gamba destra e di aver accidentalmente inserito la retromarcia
Si indicano quali testi:
- c/o corrente in Nova Milanese, Via Como 7 Testimone_2 Controparte_2
- Alessandro ET c/o corrente in Nova Milanese, Via Como 7 Controparte_2
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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In data 30 maggio 2022, veniva schiacciato tra la portiera dell'autocarro Parte_1
Mitsubishi targato BD705BA – di proprietà della società Controparte_2
e condotto da – e il muro della rampa del box attigua al luogo dove stava svolgendo CP_3 CP_3 lavori edili. In conseguenza dell'incidente, esponeva di aver riportato una frattura del Pt_1 piatto tibiale laterale sinistro, con successivo intervento chirurgico e di aver subito un danno biologico nella misura del 12%, oltre a un periodo di inabilità temporanea.
Citava gli appellati indicati in epigrafe, deducendo che il camion non era stato parcheggiato in modo sicuro, essendosi improvvisamente mosso, e quindi egli, al fine di evitare danni, aveva cercato di arrestare il mezzo salendo nell'abitacolo per azionare il freno a mano. Poiché
l'operazione non era riuscita, le gambe che fuoriuscivano dall'abitacolo erano rimaste schiacciate tra il camion e il muro di contenimento della rampa. Ritenendo che l'accaduto fosse imputabile alla responsabilità del conducente del camion, invocava la responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali e non dallo stesso subiti nel sinistro, e chiedeva la condanna degli stessi quantificati al pagamento dell'importo di €38.000,00, quale danno differenziale del danno biologico e non patrimoniale, al netto di quanto versato dall' a titolo di indennizzo per il CP_4 danno biologico, oltre al danno patrimoniale per le spese mediche e di cura documentate, pari ad €
286,00, nonché al rimborso delle spese sostenute per la visita medico legale, pari ad € 610,00, o nella diversa somma risultante all'esito della causa.
Si costituiva in giudizio la sola eccependo il difetto di prova sia in merito Controparte_1 all'esistenza del diritto al risarcimento, deducendo che la responsabilità era da attribuirsi al che era salito a bordo del mezzo e inavvertitamente aveva innescato la retromarcia, sia Pt_1 alla sua entità, e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Rimanevano invece contumaci la società proprietaria del mezzo e il conducente Controparte_3
Con sentenza n. 1746/2024, il Tribunale di Monza rigettava la domanda proposta da Pt_1 nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
e condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_3 Parte_1 [...]
CP_1
Secondo il Tribunale di prime cure, l'attore non aveva fornito adeguata prova del nesso causale tra la condotta asseritamente colposa del convenuto e l'evento lesivo lamentato, dovendo l'attore dimostrare la sussistenza dell'evento di danno, la sua ingiustizia, la condotta colposa o dolosa del danneggiante e il nesso causale tra detta condotta e l'evento stesso.
Il Giudice, richiamati i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.), ha rilevato che, ai fini della responsabilità aquiliana, era necessario accertare che la condotta fosse qualificabile come condicio sine qua non dell'evento, secondo lo standard del “più probabile che non”, sulla base delle regole di esperienza e delle conoscenze scientifiche disponibili.
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Affermava da una parte che dalle risultanze dell'istruttoria e dalle stesse allegazioni delle parti emergeva che il sinistro era stato provocato/innescato dalla manovra del convenuto che, CP_3 dopo avere lasciato il mezzo in sosta in discesa con il motore acceso, terminata l'operazione di carico sganciava gli stabilizzatori, con conseguente arretramento del mezzo ampliato dalla posizione in discesa dello stesso.
Ciò detto, il Tribunale dava peraltro rilievo, nella ricostruzione della dinamica, al comportamento anomalo dell'attore: questi, nel tentativo di arrestare il mezzo in discesa, era salito a bordo dell'abitacolo con la portiera aperta, mentre le gambe erano rimaste fuori, rimanendo schiacciate quindi, all'arretrare del mezzo, tra la portiera e il muretto perimetrale. Il tribunale ha ritenuto l'azione intrapresa dal “sufficiente ed idonea a determinare l'evento dannoso” e tale Pt_1 appunto da interrompere il nesso causale tra la condotta colposa del conducente del mezzo e il danno lamentato, trattandosi di comportamento imprevedibile ed imprudente imputabile all'attore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidando il gravame a tre doglianze e Parte_1 reiterando l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate, anche per testi.
Con il primo motivo di appello, intitolato: “Assenza di valutazione della 'mancata messa in sicurezza' del veicolo e mancata valutazione dello 'stato di necessità' (art. 2045 c.c.)” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto interrotto il nesso causale tra il comportamento colposo del e l'evento, in ragione del fatto che il avrebbe tenuto un CP_3 Pt_1 comportamento imprudente, da solo causa del danno da lui subito, attribuendo a lui la responsabilità esclusiva. A suo dire, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il veicolo si era mosso improvvisamente, ponendo in pericolo l'incolumità dello stesso e che l'azione compiuta CP_3
(tentare di azionare il freno a mano dall'esterno) costituiva l'unico intervento possibile per scongiurare un danno grave alla persona.
L'appellante lamenta inoltre un'errata interpretazione della normativa sostanziale, richiamando analogicamente l'art. 2045 c.c., secondo cui la condotta è giustificata in situazioni di pericolo attuale e inevitabile, quando finalizzata a prevenire un danno grave e a tutelare un interesse socialmente rilevante.
A suo avviso, il Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad applicare la disciplina generale della responsabilità ex art. 2043 c.c., senza valutare la rilevanza, nel caso concreto, della norma speciale di cui all'art. 2045 c.c., che prevede una scriminante.
Con il secondo motivo di appello, intitolato: “Omesso accertamento della responsabilità del.
[...] per la mancata messa in sicurezza del veicolo in violazione dell'art. 2054 c.c.”. CP_3
Si censura la sentenza per aver omesso di valutare la colpa del conducente nella dinamica del sinistro. Il Giudice si sarebbe limitato a valutare il nesso causale ex art. 40 e 41 c.p., trascurando la circostanza, dedotta dall'attore, secondo cui il mezzo si sarebbe messo in movimento autonomamente, senza alcun suo intervento, ignorando così il comportamento colposo del conducente che non aveva assicurato che il veicolo fosse parcheggiato in condizioni di sicurezza.
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Chiede pertanto che la Corte tenga conto di tali profili, valutando altresì lo stato di necessità quale causa di esclusione della responsabilità del e, in ogni caso, il concorso di colpa del Pt_1 [...] nella dinamica del sinistro. CP_3
Con il terzo motivo di appello, intitolato: “Sull'ingiusta liquidazione delle spese di lite in capo al sig. stante l'evidente finalità sociale dell'azione posta in essere ex art. 2045 c.c.” Pt_1
L'appellante contesta l'ingiusta condanna alle spese di lite, rilevando come il Tribunale abbia applicato meccanicamente il principio di soccombenza senza considerare la finalità esclusivamente sociale dell'azione posta in essere in una situazione di necessità, ai sensi dell'art. 2045 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5 novembre 2024, si costituiva nel giudizio di appello quale assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro oggetto di causa, Controparte_1 contestando integralmente le doglianze formulate dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza collegiale del 29 maggio 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti e la Corte all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
La causa è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Occorre prendere in esame preliminarmente la questione, evidenziata con il secondo motivo di appello, relativa alla censura della sentenza per la parte in cui ha ritenuto interrotto il nesso di causa tra il comportamento colposo del conducente del veicolo e il danno, in ragione del comportamento colposo dell'infortunato, che avrebbe effettuato una manovra pericolosa, da sola sufficiente a provocare il danno. Lamenta altresì l'appellante che il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 2054 c.c. in materia di circolazione stradale, secondo cui il conducente del veicolo che provoca un danno deve provare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare il danno.
Si rileva che il giudice di prime cure non si è dato carico di applicare la norma di cui all'art. 2054
c.c., in quanto ha ritenuto interrotto il nesso di causa tra il comportamento del conducente che aveva parcheggiato il camion in una posizione di scarsa sicurezza (all'evidenza non avendo adeguatamente tirato il freno a mano, oppure avendo tirato un freno a mano che era difettoso), e il danno, qualificando il comportamento del che è salito con il busto sull'abitacolo del Pt_1 camion quando questo si è posto in movimento, come idoneo a interrompere il nesso di causa.
In realtà tale ricostruzione non appare in alcun modo convincente. Parrebbe infatti che il giudice di primo grado, pur non affermandolo espressamente, abbia ritenuto provata la allegazione svolta da secondo la quale il fatto sarebbe avvenuto perché il salendo sul camion, CP_1 Pt_1 avrebbe inavvertitamente innescato la retromarcia, e per questa ragione il camion si sarebbe mosso all'indietro, cosa che altrimenti non sarebbe potuta avvenire.
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Tale è stata l'allegazione anche di nella prima risposta alla richiesta risarcitoria. Parte_2
Peraltro, tale circostanza, e cioè che il camion si sarebbe mosso solo perché il avrebbe Pt_1 innescato la retromarcia, non è in alcun modo provata, e d'altra parte è scarsamente plausibile, dato che non è possibile innescare la retromarcia in un veicolo in “folle” (come dichiarato dal
[...]
, senza azionare il pedale della frizione, cosa che, all'evidenza, il non può avere CP_3 Pt_1 fatto, dato che le gambe sono rimaste fuori dall'abitacolo.
Quindi lo scivolamento del camion non è stato causato da un intervento del ma si è Pt_1 verificato perché il camion non si trovava in posizione di sicurezza al momento in cui sono stati sganciati gli stabilizzatori.
Se dunque il camion si è mosso per via di un comportamento colposo di chi lo ha parcheggiato, che non ha fornito la prova di qualsivoglia ragione per escludere una responsabilità in tale senso, non si può dire che il fatto che il sia “saltato” sull'abitacolo per cercare di fermare il camion per Pt_1
“tirare il freno a mano” sia comportamento che interrompe il nesso di causa.
Quindi, esclusa l'interruzione della catena causale tra il comportamento colposo del e CP_3
l'evento in considerazione della “manovra” posta in essere dal occorre fare applicazione Pt_1 delle norme di cui all'art. 2054 c.c., e verificare se il comportamento del abbia in qualche Pt_1 modo concorso al verificarsi del danno da lui subito, essendo allo stesso imputabile una colpa per essere salito sul camion in movimento.
Ebbene, da questo punto di vista, affermata la responsabilità del per non avere CP_3 correttamente assicurato il camion in una posizione di sicurezza rispetto al rischio di scivolamento all'indietro (essendo posizionato al limitare di una rampa), deve peraltro ravvisarsi un concorso di colpa da parte del che ha effettivamente intrapreso una manovra imprudente, in quanto la Pt_1 salita sul veicolo, tra l'altro stretto in una rampa di accesso ai box con muri laterali, si palesa come scelta incongrua, dato l'evidente “azzardo” nell'effettuazione della stessa, e la sua presumibile inutilità.
Né può ritenersi, come allegato dall'appellante, che possa applicarsi la norma sullo stato di necessità, dato che la stessa è prevista in tutt'altra fattispecie.
Il fatto poi che il supponesse che il fosse in situazione di pericolo, risulta del Pt_1 CP_3 tutto indimostrato, potendo al più trattarsi di una percezione soggettiva, ma priva di riscontri effettivi.
La misura di tale concorso di colpa può essere valutata nel 30%, in considerazione del fatto che, vista la situazione data, il comportamento del si è caratterizzato per imprudenza, dato che Pt_1 era plausibile che, salendo sul camion mentre questo aveva iniziato a scivolare all'indietro in un punto stretto, avrebbe potuto esporsi, come è avvenuto, al rischio di rimanere “incastrato”. Permane tuttavia la prevalenza della responsabilità del conducente del camion, per non aver posto in essere tutte le precauzioni necessarie perché, al momento in cui è stato parcheggiato, il veicolo non perdesse di stabilità.
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Quanto al quantum del risarcimento, si rileva che la richiesta di parte attrice fa riferimento, quanto al danno biologico, ad una invalidità permanente nella misura del 12%, così risultando da una perizia di parte prodotta in atti.
Ritiene la Corte che la perizia di parte non possa essere ritenuta sufficiente per confermare i dati in essa indicati. Più correttamente, dato che l' ha effettuato gli accertamenti per liquidare CP_4
l'indennità (di cui si tratterà oltre), e ha concluso per una invalidità permanente dell'8%, deve tenersi ferma tale quantificazione.
Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea, vengono assunti i dati risultanti dalla perizia di parte, del tutto coerenti con le cartelle mediche attestanti gli interventi subiti dal
Pt_1
Il danno biologico totale che deve essere riconosciuto, quindi, secondo le tabelle delle micropermanenti applicabili in ipotesi di sinistro stradale, comprensivo del danno da invalidità permanente del danno da invalidità temporanea, maggiorato del 33% a titolo di danno morale, viene liquidato nell'importo di € 22.663,93. Applicando la decurtazione per il concorso di colpa, il danno viene quindi riconosciuto nella misura del 70%, per un totale di € 15.864,75 a titolo di danno non patrimoniale.
Poiché ha già corrisposto l'importo di €11.562,00 a titolo di danno biologico, le parti CP_4 convenute devono essere condannate al pagamento della differenza tra € 15.864,75 e l'importo di €
11.562,00 ricevuto da CP_4
Per il corretto calcolo dell'importo dovuto, occorre rendere omogenei gli importi, e quindi: occorre devalutare l'importo di € 15.864,75, che è liquidato all'attualità, dalla data di pubblicazione della sentenza alla data del sinistro. Il calcolo porta all'importo di € 14.461,94.
Tale importo deve essere rivalutato con applicazione degli interessi compensativi sull'importo via via rivalutato, fino alla data di pagamento dell'indennizzo (€ 14.888,26). A quella data deve CP_4 dunque essere calcolata la differenza, che porta all'importo di € 3.326,26. Su tale differenza devono poi esser applicati rivalutazione ed interessi dalla data di pagamento dell'indennizzo CP_4 fino ad oggi. Sull'importo così ottenuto dovranno essere pagati gli interessi legali fino al saldo.
Devono poi essere riconosciute anche le spese mediche documentate (€ 256,00) e quelle per la perizia medico legale (€ 610,00), sempre nella misura del 70% delle stesse, e dunque con condanna delle parti convenute al pagamento dell'importo di € 606,20, oltre rivalutazione ed interessi dalla data degli esborsi alla pubblicazione della sentenza, ed interessi legali successivi fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, esse devono essere poste a carico delle parti convenute, per entrambi gradi di giudizio, effettuando la liquidazione sulla base dei parametri relativi al decisum.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1746/2024 del Tribunale di Monza, così provvede:
9 R.G. N. 2224/2024
Con 1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna in via solidale Controparte_2 CP_3
al pagamento in favore di dell'importo di €
[...] Controparte_1 Parte_1
3.326,26, a titolo di danno non patrimoniale, e dell'importo di € 606,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2) Condanna altresì gli stessi alla rifusione all'appellante delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 2.252,00 oltre rimborso forfetario spese generali Iva e c.n.p.a e rimborso spese vive contributo unificato, e per il presente grado in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali Iva e c.n.p.a e rimborso spese vive contributo unificato.
Così deciso in Milano, 4 giugno 2025
La Presidente est
Anna Mantovani
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