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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 951 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo _1
Sebastiano, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Francesco Benincasa, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 3654/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 11 luglio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 13 marzo 2025, come risulta dal relativo verbale, che qui deve intendersi pedissequamente riportato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva _1 appello, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3654/24, pubblicata in data 11 luglio
2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda
1 proposta, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, da CP_1
, avente ad oggetto un immobile ubicato in Pontecagnano
[...]
Faiano, alla via Lago Trasimeno, condannandola al rilascio del bene, libero da persone e cose, e, nel contempo, condannando il suddetto al pagamento della somma di euro CP_1
84.000,00, a titolo di “residuo del corrispettivo pattuito”, oltre alle spese di trascrizione e quelle ulteriori necessarie al trasferimento.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le avverse CP_1 argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, in seguito alla comparizione personale delle parti, veniva rimessa in decisione, giusta rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo le parti sollecitato una declaratoria di tal fatta, giusta rinuncia agli atti, sostanzialmente formulata da e non avversata da _1
, avendo le parti, nel corso dell'udienza del 13 marzo CP_1
2025, raggiunto un accordo bonario, tale da definire la situazione di contrasto tra loro insorta (cfr. il verbale dell'udienza del 13 marzo 2025, nel corso della quale le parti -nel sollecitare la prefata declaratoria- hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, tenendo fermi i punti 1, 2, 3
e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, stabilendo, quanto al punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata, che
[...]
avrebbe versato ad la minor somma -rispetto Pt_1 CP_1
a quella indicata dal Giudice di primo grado- di euro 2.500,00, giusta compensazione con l'importo di euro 5.000,00 che CP_1
si è dichiarato disposto a riconoscere a in
[...] _1 aggiunta a quello di 84.000,00 riportato al capo 2 del dispositivo
2 della sentenza impugnata, gravando il versamento della rimanente somma di euro 7.500,00, corrispondente a circa la metà dell'ammontare indicato al punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata, su , con obbligo, per i paciscenti, di CP_1 attendere ai rispettivi pagamenti entro il 30 aprile 2025 e, per
[...]
, autorizzata, peraltro, a trattenere la caparra “a suo tempo Pt_1 versata con assegno circolare”, di consegnare le chiavi dell'immobile al momento del pagamento, in suo favore, della somma di euro 84.000,00).
2. Le spese di lite del giudizio di secondo grado, in ossequio alla richiesta all'uopo formulata dalle parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 951 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo _1
Sebastiano, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Francesco Benincasa, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 3654/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 11 luglio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 13 marzo 2025, come risulta dal relativo verbale, che qui deve intendersi pedissequamente riportato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva _1 appello, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3654/24, pubblicata in data 11 luglio
2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda
1 proposta, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, da CP_1
, avente ad oggetto un immobile ubicato in Pontecagnano
[...]
Faiano, alla via Lago Trasimeno, condannandola al rilascio del bene, libero da persone e cose, e, nel contempo, condannando il suddetto al pagamento della somma di euro CP_1
84.000,00, a titolo di “residuo del corrispettivo pattuito”, oltre alle spese di trascrizione e quelle ulteriori necessarie al trasferimento.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le avverse CP_1 argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, in seguito alla comparizione personale delle parti, veniva rimessa in decisione, giusta rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo le parti sollecitato una declaratoria di tal fatta, giusta rinuncia agli atti, sostanzialmente formulata da e non avversata da _1
, avendo le parti, nel corso dell'udienza del 13 marzo CP_1
2025, raggiunto un accordo bonario, tale da definire la situazione di contrasto tra loro insorta (cfr. il verbale dell'udienza del 13 marzo 2025, nel corso della quale le parti -nel sollecitare la prefata declaratoria- hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, tenendo fermi i punti 1, 2, 3
e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, stabilendo, quanto al punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata, che
[...]
avrebbe versato ad la minor somma -rispetto Pt_1 CP_1
a quella indicata dal Giudice di primo grado- di euro 2.500,00, giusta compensazione con l'importo di euro 5.000,00 che CP_1
si è dichiarato disposto a riconoscere a in
[...] _1 aggiunta a quello di 84.000,00 riportato al capo 2 del dispositivo
2 della sentenza impugnata, gravando il versamento della rimanente somma di euro 7.500,00, corrispondente a circa la metà dell'ammontare indicato al punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata, su , con obbligo, per i paciscenti, di CP_1 attendere ai rispettivi pagamenti entro il 30 aprile 2025 e, per
[...]
, autorizzata, peraltro, a trattenere la caparra “a suo tempo Pt_1 versata con assegno circolare”, di consegnare le chiavi dell'immobile al momento del pagamento, in suo favore, della somma di euro 84.000,00).
2. Le spese di lite del giudizio di secondo grado, in ossequio alla richiesta all'uopo formulata dalle parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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