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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.10412/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.10412/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA VITTORIA, 98, SAN MARCO IN LAMIS (FG), presso lo studio legale, rappresentata e difesa dall'Avv. VELTRI MARIATERESA
) e dall'Avv. DELLE VERGINI GIUSEPPE ); C.F._2 C.F._3
RICORRENTe
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accogliere il presente ricorso per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano della ricorrente quale discendente del Parte_1 cittadino italiano per nascita e rispettivamente e, per l'effetto, ordinare al Persona_1
1 e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_1 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...].1) ed emigrato in Brasile Persona_1 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.2).
Con decreto in data 6 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza di trattazione e, successivamente, udienza per il giorno 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 20 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_1 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 17 ottobre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: si univa in matrimonio con (doc. 3) da cui nasceva Persona_1 CP_3 [...] il 7/4/1915 (doc.4) che, in data, 11/12/1937 si univa in matrimonio con Per_2 Controparte_4
(doc.5) da cui nasceva , il 30/11/1939 (doc.7) che, a sua volta, in data 31/05/1962 Persona_3 si univa in matrimonio con (doc. 8), da cui nasceva il Persona_4 Persona_5
12/06/1967 (doc. 9) che in data 17/08/1996 si univa in matrimonio con (doc. Persona_6
10) da cui, infine, nasceva il 15/10/1998 (doc.11), odierna Parte_1 ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
2 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio che la trasmetteva al Persona_2 Persona_3 figlio che, infine, la trasmetteva alla figlia . Persona_5 Parte_1
3 La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta della ricorrente dal cittadino italiano Per_1
Ciò, nonostante si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, richiamando l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata il Parte_1 15/10/1998 in BRASILE è cittadina italiana iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.10412/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA VITTORIA, 98, SAN MARCO IN LAMIS (FG), presso lo studio legale, rappresentata e difesa dall'Avv. VELTRI MARIATERESA
) e dall'Avv. DELLE VERGINI GIUSEPPE ); C.F._2 C.F._3
RICORRENTe
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accogliere il presente ricorso per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano della ricorrente quale discendente del Parte_1 cittadino italiano per nascita e rispettivamente e, per l'effetto, ordinare al Persona_1
1 e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_1 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...].1) ed emigrato in Brasile Persona_1 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.2).
Con decreto in data 6 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza di trattazione e, successivamente, udienza per il giorno 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 20 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_1 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 17 ottobre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: si univa in matrimonio con (doc. 3) da cui nasceva Persona_1 CP_3 [...] il 7/4/1915 (doc.4) che, in data, 11/12/1937 si univa in matrimonio con Per_2 Controparte_4
(doc.5) da cui nasceva , il 30/11/1939 (doc.7) che, a sua volta, in data 31/05/1962 Persona_3 si univa in matrimonio con (doc. 8), da cui nasceva il Persona_4 Persona_5
12/06/1967 (doc. 9) che in data 17/08/1996 si univa in matrimonio con (doc. Persona_6
10) da cui, infine, nasceva il 15/10/1998 (doc.11), odierna Parte_1 ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
2 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio che la trasmetteva al Persona_2 Persona_3 figlio che, infine, la trasmetteva alla figlia . Persona_5 Parte_1
3 La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta della ricorrente dal cittadino italiano Per_1
Ciò, nonostante si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, richiamando l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata il Parte_1 15/10/1998 in BRASILE è cittadina italiana iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 09/12/2025.
Il Giudice
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