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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1168 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/7/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO IACONO ROBERTA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta integralmente al Parte_1
contenuto del ricorso e alle note conclusive depositate in data 25.6.2025.
Pertanto, essendo stati soddisfatti i criteri per il riconoscimento delle prestazioni richieste, i benefici dovranno essere riconosciuti con decorrenza dal marzo 2025, senza revisione a due anni stante che come indicato dal CTU la sig.ra non guarisce ma tende a peggiorare Pt_1 progressivamente, con condanna dell' al pagamento delle spese, compensi professionali CP_2
del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/09/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “da sindrome ansiosa depressiva, cardiopatia ipertensiva, vasculopatia, colelitiasi, esiti ischemici, esiti artroprotesi ginocchio.
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'articolo 1 della L. 18/80 statuisce che il beneficio può essere attribuito "ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche ... nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie ... abbiano accertato che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua...".
L'articolo 6 del D. Lgs. 509/88 ha aggiunto che nei soggetti invalidi minorenni o ultrasessantacinquenni lo stato di inabilità lavorativa assoluta e permanente è assimilata alla condizione di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
L'accertamento dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore deriva da una semplice constatazione oggettiva, che tenga conto di precise direttive provenienti dal
Ministero della Sanità.
In particolare la Circolare del 04.12.1981 chiarisce che “si trovano nell'impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici”.
Per la valutazione medico legale riguardante l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana è di notevole ausilio la Circolare n. 14 del Ministero del Tesoro del 28.09.1992 che definisce gli atti quotidiani della vita come “quelle azioni elementari che espleta normalmente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza ... quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita...”.
Si tratta in sostanza di azioni quotidiane, ripetitive, ordinarie, non eccezionali che, sempre secondo la menzionata Circolare sono “tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente ... vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale ... etc.”.
Gli attuali accertamenti medico-legali hanno rilevato un soggetto in pessime condizioni generali, con gravi difficoltà articolari agli arti inferiori e deficit motorio.
Seppur innegabile la gravità delle patologie, non emergono elementi che possano far pensare che la paziente presentasse, al momento della presentazione della domanda amministrativa, una così marcata riduzione delle autonomie personali tali da rendere necessaria l'assistenza da parte di terzi, atteso che, dalla documentazione clinica prodotta risultava capace di deambulazione autonoma e passaggi posturali con appoggi.
Tali riscontri clinici relativi alla capacità di movimentazione e deambulazione hanno evidenziato difficoltà e non impossibilità allo svolgimento delle funzioni motorie.
La situazione clinica attuale è tuttavia peggiorata, in considerazione del declino cognitivo riscontrato nella paziente e certificato dall'ambulatorio di neurologia dell'Ospedale di Sciacca in data
19.03.2025, che ora comporta indubbiamente la necessità di supervisione e assistenza continua da parte di terzi.
Il complesso morboso di cui è affetto la periziata ha le connotazioni della cronicità e dell'ingravescenza cioè non guarisce ma anzi tende a peggiorare progressivamente.
Si può quindi affermare che in atto la periziata è affetta da un complesso morboso che la rende invalida al 100% e meritevole dell'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della legge 104 art.3 , comma 3.
In base alla documentazione sanitaria agli atti si può fare decorrere i benefici richiesti dalla data del referto sopra menzionato, e dunque da marzo 2025, con revisione di giudizio a due anni. (marzo
2027)
CONCLUSIONI
Tenuto conto dell'esame clinico e della diagnosi di cui sopra, si ritiene, che il complesso delle infermità certificate integri gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trovandosi la periziata “nella permanente incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un'assistenza continua e di dipendere da terze persone”.
I termini di decorrenza devono individuarsi, per le ragioni sopra esposte, dal mese di marzo 2025, con revisione di giudizio a due anni (marzo 2027).
Si ritiene, inoltre, che la ricorrente presenti i requisiti per il riconoscimento dei benefici ex L. 104/92 con connotazione di gravità (art.3 comma 3) da allinearsi alla decorrenza già indicata per l'indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex
L. 104/92 con connotazione di gravità (art.3 comma 3) e per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal marzo 2025, essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensati. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dei benefici ex L. 104/92 con connotazione di gravità (art.3 comma 3) e per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal marzo 2025.
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 10/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/7/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO IACONO ROBERTA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta integralmente al Parte_1
contenuto del ricorso e alle note conclusive depositate in data 25.6.2025.
Pertanto, essendo stati soddisfatti i criteri per il riconoscimento delle prestazioni richieste, i benefici dovranno essere riconosciuti con decorrenza dal marzo 2025, senza revisione a due anni stante che come indicato dal CTU la sig.ra non guarisce ma tende a peggiorare Pt_1 progressivamente, con condanna dell' al pagamento delle spese, compensi professionali CP_2
del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/09/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “da sindrome ansiosa depressiva, cardiopatia ipertensiva, vasculopatia, colelitiasi, esiti ischemici, esiti artroprotesi ginocchio.
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'articolo 1 della L. 18/80 statuisce che il beneficio può essere attribuito "ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche ... nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie ... abbiano accertato che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua...".
L'articolo 6 del D. Lgs. 509/88 ha aggiunto che nei soggetti invalidi minorenni o ultrasessantacinquenni lo stato di inabilità lavorativa assoluta e permanente è assimilata alla condizione di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
L'accertamento dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore deriva da una semplice constatazione oggettiva, che tenga conto di precise direttive provenienti dal
Ministero della Sanità.
In particolare la Circolare del 04.12.1981 chiarisce che “si trovano nell'impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici”.
Per la valutazione medico legale riguardante l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana è di notevole ausilio la Circolare n. 14 del Ministero del Tesoro del 28.09.1992 che definisce gli atti quotidiani della vita come “quelle azioni elementari che espleta normalmente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza ... quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita...”.
Si tratta in sostanza di azioni quotidiane, ripetitive, ordinarie, non eccezionali che, sempre secondo la menzionata Circolare sono “tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente ... vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale ... etc.”.
Gli attuali accertamenti medico-legali hanno rilevato un soggetto in pessime condizioni generali, con gravi difficoltà articolari agli arti inferiori e deficit motorio.
Seppur innegabile la gravità delle patologie, non emergono elementi che possano far pensare che la paziente presentasse, al momento della presentazione della domanda amministrativa, una così marcata riduzione delle autonomie personali tali da rendere necessaria l'assistenza da parte di terzi, atteso che, dalla documentazione clinica prodotta risultava capace di deambulazione autonoma e passaggi posturali con appoggi.
Tali riscontri clinici relativi alla capacità di movimentazione e deambulazione hanno evidenziato difficoltà e non impossibilità allo svolgimento delle funzioni motorie.
La situazione clinica attuale è tuttavia peggiorata, in considerazione del declino cognitivo riscontrato nella paziente e certificato dall'ambulatorio di neurologia dell'Ospedale di Sciacca in data
19.03.2025, che ora comporta indubbiamente la necessità di supervisione e assistenza continua da parte di terzi.
Il complesso morboso di cui è affetto la periziata ha le connotazioni della cronicità e dell'ingravescenza cioè non guarisce ma anzi tende a peggiorare progressivamente.
Si può quindi affermare che in atto la periziata è affetta da un complesso morboso che la rende invalida al 100% e meritevole dell'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della legge 104 art.3 , comma 3.
In base alla documentazione sanitaria agli atti si può fare decorrere i benefici richiesti dalla data del referto sopra menzionato, e dunque da marzo 2025, con revisione di giudizio a due anni. (marzo
2027)
CONCLUSIONI
Tenuto conto dell'esame clinico e della diagnosi di cui sopra, si ritiene, che il complesso delle infermità certificate integri gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trovandosi la periziata “nella permanente incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un'assistenza continua e di dipendere da terze persone”.
I termini di decorrenza devono individuarsi, per le ragioni sopra esposte, dal mese di marzo 2025, con revisione di giudizio a due anni (marzo 2027).
Si ritiene, inoltre, che la ricorrente presenti i requisiti per il riconoscimento dei benefici ex L. 104/92 con connotazione di gravità (art.3 comma 3) da allinearsi alla decorrenza già indicata per l'indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex
L. 104/92 con connotazione di gravità (art.3 comma 3) e per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal marzo 2025, essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensati. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dei benefici ex L. 104/92 con connotazione di gravità (art.3 comma 3) e per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal marzo 2025.
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 10/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini