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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12232 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio, letti gli atti e le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 23849 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. CHECCHI DANIELE Parte_1
RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, CP_1 sentato e difeso dal funzionario dott.ssa Costanza Patanè come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.7.2025 ritualmente notificato all' la parte ricorrente,
CP_1 premesso di aver diritto ai ratei di assegno di invalidità in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 12.2.2025, ha convenuto in giudizio l'
CP_1 chiedendone la condanna al pagamento dei suddetti ratei. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con
CP_1 compensazione delle spese, avendo liquidato la provvidenza in questione. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, la parte ricorrente ha dato atto del pagamento;
ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese processuali.
CP_1
Le parti hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione evocata in giudizio;
il pagamento della prestazione richiesta, con integrale soddisfazione della parte ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio dal giudice).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che l' si è attivato con il CP_1 procedimento di liquidazione solo in data successiva al deposito orso e alla notifica dello stesso, come pacifico tra le parti;
le spese di lite vanno pertanto poste a carico dell' come da liquidazione in dispositivo secondo le tabelle vigenti, limitatamente alla CP_1 fase studio e introduttiva, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 854,00 oltre spese CP_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.