TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 698/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Chiara AMBROSINO, elettivamente domiciliato Parte_1 in Via Bagni n. 1/A, Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Chiara AMBROSINO
e
con il patrocinio dell'Avv. Eva BRONDINO, elettivamente domiciliata in Controparte_1
P.zza Risorgimento n. 46, Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Eva BRONDINO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio civile in Venasca (CN) il 15/10/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2016; che dal matrimonio è nata la figlia , a Savigliano (CN) il 07/08/2016; Persona_1 che i coniugi si erano separati consensualmente venendo autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 12/03/2021 e la separazione era stata omologata con decreto pubblicato il 24/03/2021; che sin dalla data di comparizione virtuale nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 16/05/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 19/03/2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 Per_1 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 15/10/2016 in Venasca (CN) da: Pt_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...]
[...] Controparte_1
l'08/08/1990, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
VENASCA al n. 1, Parte I dell'anno 2016, alle seguenti CONDIZIONI
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà stabile abitazione e residenza Per_1 anagrafica presso la madre ed i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, durante il soggiorno con la figlia minore;
2) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alle 21.00 della domenica sera;
• due settimane non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo ed il recapito del luogo ove trascorrerà le vacanze;
• durante le vacanze natalizie: la giornata del 24 dicembre seguita da pernotto con il padre e quella del 25 dicembre
e 26 dicembre con la madre e poi, ad anni alterni, con ciascun genitore dal 27 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• le vacanze di Pasqua verranno trascorse, tranne la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo da distribuire in alternanza tra i genitori, per metà con ciascuno di essi, seguendo il consueto calendario;
• i genitori concordano sin d'ora che in occasione di cerimonie religiose o altri eventi di particolare importanza nella vita della figlia (a titolo esemplificativo, cerimonie religiose, competizioni e premiazioni sportive, ecc.) il genitore che quel giorno non la avrebbe con sé potrà comunque presenziare all'evento ma provvederà a festeggiare la figlia con la propria famiglia la domenica successiva in deroga al calendario ordinario delle visite;
• resta inteso che i coniugi potranno modificare le modalità di visita della figlia modulandole secondo le esigenze e gli impegni della minore e nel rispetto della volontà della stessa;
3) I genitori prestano sin d'ora il consenso e concordano sulla necessità di far intraprendere un percorso di psicoterapia alla figlia minore presso la dott.ssa Torterolo Miriam con studio in Cuneo, con prima seduta fissata per il giorno Per_1
28.02.2025;
4) Il sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di €. 250,00 entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Tale somma sarà Per_1 rivalutabile annualmente giusta gli indici ISTAT;
5) Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e Per_1 verranno disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Torino, ivi comprese le spese per le sedute presso la dott.ssa
Miriam Torterolo di cui alla condizione n. 3 e le spese dentistiche di cui necessita la minore come è emerso da recenti accertamenti medici-sanitari;
6) Il sig. autorizza la sig.ra ad incassare per intero gli assegni unici universali per i Parte_1 Controparte_1 figli;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o causa avendo tra loro definito ogni questione di natura economica e/o patrimoniale;
8) Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venasca di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 698/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Chiara AMBROSINO, elettivamente domiciliato Parte_1 in Via Bagni n. 1/A, Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Chiara AMBROSINO
e
con il patrocinio dell'Avv. Eva BRONDINO, elettivamente domiciliata in Controparte_1
P.zza Risorgimento n. 46, Saluzzo (CN) presso il difensore Avv. Eva BRONDINO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio civile in Venasca (CN) il 15/10/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2016; che dal matrimonio è nata la figlia , a Savigliano (CN) il 07/08/2016; Persona_1 che i coniugi si erano separati consensualmente venendo autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 12/03/2021 e la separazione era stata omologata con decreto pubblicato il 24/03/2021; che sin dalla data di comparizione virtuale nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 16/05/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 19/03/2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 Per_1 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 15/10/2016 in Venasca (CN) da: Pt_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...]
[...] Controparte_1
l'08/08/1990, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
VENASCA al n. 1, Parte I dell'anno 2016, alle seguenti CONDIZIONI
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà stabile abitazione e residenza Per_1 anagrafica presso la madre ed i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, durante il soggiorno con la figlia minore;
2) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alle 21.00 della domenica sera;
• due settimane non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'indirizzo ed il recapito del luogo ove trascorrerà le vacanze;
• durante le vacanze natalizie: la giornata del 24 dicembre seguita da pernotto con il padre e quella del 25 dicembre
e 26 dicembre con la madre e poi, ad anni alterni, con ciascun genitore dal 27 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• le vacanze di Pasqua verranno trascorse, tranne la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo da distribuire in alternanza tra i genitori, per metà con ciascuno di essi, seguendo il consueto calendario;
• i genitori concordano sin d'ora che in occasione di cerimonie religiose o altri eventi di particolare importanza nella vita della figlia (a titolo esemplificativo, cerimonie religiose, competizioni e premiazioni sportive, ecc.) il genitore che quel giorno non la avrebbe con sé potrà comunque presenziare all'evento ma provvederà a festeggiare la figlia con la propria famiglia la domenica successiva in deroga al calendario ordinario delle visite;
• resta inteso che i coniugi potranno modificare le modalità di visita della figlia modulandole secondo le esigenze e gli impegni della minore e nel rispetto della volontà della stessa;
3) I genitori prestano sin d'ora il consenso e concordano sulla necessità di far intraprendere un percorso di psicoterapia alla figlia minore presso la dott.ssa Torterolo Miriam con studio in Cuneo, con prima seduta fissata per il giorno Per_1
28.02.2025;
4) Il sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di €. 250,00 entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Tale somma sarà Per_1 rivalutabile annualmente giusta gli indici ISTAT;
5) Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e Per_1 verranno disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Torino, ivi comprese le spese per le sedute presso la dott.ssa
Miriam Torterolo di cui alla condizione n. 3 e le spese dentistiche di cui necessita la minore come è emerso da recenti accertamenti medici-sanitari;
6) Il sig. autorizza la sig.ra ad incassare per intero gli assegni unici universali per i Parte_1 Controparte_1 figli;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o causa avendo tra loro definito ogni questione di natura economica e/o patrimoniale;
8) Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venasca di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi