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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2009/2019 RGAC vertente
TRA
(P.IVA ) con sede in Catanzaro alla Parte_1 P.IVA_1
Via Romagna – 76, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
( ) che agisce anche in proprio e
[...] C.F._1 Parte_3
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Menniti C.F._2
( ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catanzaro (CZ) C.F._3
Via Mottola d'Amato – 51, giusta procura come in atti;
APPELLANTI
E
(P.IVA ) con sede in Conegliano (TV), alla Via Alfieri – Controparte_1 P.IVA_2
1, rappresentata da , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_2
Bevilacqua ), giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
1 All'esito dell'udienza del 22.4.2025 la causa era posta in decisione in data 23.5.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, che agisce anche in proprio e : Parte_2 Parte_3
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 717/2019 del Tribunale di Catanzaro: In via
istruttoria Ammettere e disporre C.T.U. contabile al fine di accertare, sulla base della documentazione
in atti e di quella che la banca sarà onerata a produrre, l'effettivo andamento dei rapporti, la presenza
di tassi usurari, anatocismo e altri addebiti illegittimi, e rideterminare il corretto saldo dare/avere tra
le parti. Nel merito: 1) - Dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
653/2015 per insussistenza e/o indeterminatezza e/o infondatezza del credito azionato e per violazione
dell'art. 50 T.U.B.; 2) - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale
di e di 3) - Dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3 Controparte_1
4) - Accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione per Controparte_1
violazione della normativa antitrust;
5) - Dichiarare la nullità e illegittimità del c/c n.
02500/1000/00008077 per violazione degli artt. 117 e 119 T.U.B.; 6) - Accertare e dichiarare la
nullità del contratto di finanziamento per applicazione di interessi usurari;
In via gradata: 7) -
Accertare la minor somma eventualmente dovuta dagli appellanti in relazione a tutto quanto esposto
e dedotto, anche all'esito della disposta C.T.U.; 8) - Dichiarare compensate con il debito accertato
tutte le maggiori somme corrisposte a qualsiasi titolo dagli appellanti. 9) - Condannare l'appellata
alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, con accessori di
legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>>;
Per rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
adita, rigettare e/o dichiarare inammissibile, irricevibile e/o infondato l'appello con vittoria di spese e
competenze di lite. Si chiede altresì il rigetto della avversaria domanda di sospensione>>.
I FATTI
2 I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
anche in proprio e , hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 635/2015, con cui è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 84.004,20, oltre
interessi e spese della procedura. A fondamento dell'opposizione hanno dedotto l'inesistenza della
pretesa azionata in monitorio, sia in relazione alle somme portate dal conto corrente n.
02500/1000/00008077, sia a quelle portate dal finanziamento per l'importo di € 65.000,00.
In particolare, hanno evidenziato di non aver mai sottoscritto e/o intrattenuto con il Banco di Napoli
s.p.a. rapporti riferiti alle suddette linee di credito, delle quali non hanno mai ricevuto né documenti
di sintesi, né estratti conto, né alcuna informativa. Hanno evidenziato l'inidoneità della
documentazione prodotta a fornire la prova del credito, poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso
sulla base di un saldo conto di cui si disconosce l'esistenza. Hanno, altresì, dedotto l'illegittimità e la
nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento oggetto di causa per superamento del tasso
soglia ed usurarietà ex art 644 c.p. e 1815 c.c., per come si evince dalla sommatoria tra tasso di
interesse convenzionale e tasso moratorio. Hanno ulteriormente evidenziato l'illegittimità del
comportamento della creditrice opposta in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. per violazione degli
obblighi di informazione e trasparenza previsti dagli artt. 117 e 119 del T.U. n. 385/1993. In
particolare hanno lamentato la mancanza di informativa nei confronti dei debitori solidali in relazione
all'azione intrapresa dalla banca creditrice sul presupposto di una risoluzione ope legis del contratto
di mutuo ex art. 1456 c.c. ed in ogni caso la nullità ed inefficacia dei contratti di fideiussione per
indeterminatezza dell'oggetto e per illiceità della causa. Pertanto, hanno chiesto che venga dichiarato
nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito;
in via
gradata hanno chiesto che venga accertata la minor somma eventualmente dovuta, anche mediante
consulenza tecnica d'ufficio e che vengano dichiarate compensate con il proprio debito, accertando
tutte le maggiori somme corrisposte a qualsiasi titolo dagli opponenti. Il tutto con vittoria di spese e
competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si è costituita l'opposta evidenziando che gli opponenti hanno intrattenuto con essa rapporti di conto
corrente e di mutuo scevri da vizi. Quanto all'efficacia dei saldiconto parte opposta ha dedotto che è
lo stesso art. 50 TUB a consentire alla di fondare la propria pretesa creditoria sulla base CP_4
3 dell'estratto conto certificato e solo in presenza dell'opposizione si dovrà procedere al deposito della
completa documentazione probatoria della pretesa creditoria. Nel merito ha dedotto che non è
ravvisabile usura né in relazione al rapporto di conto corrente né in relazione al mutuo e, con specifico
riferimento al contratto di conto corrente, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 1815 c.c. è
inapplicabile, essendo dettata per i mutui, per cui ove fosse ravvisato il fenomeno usurario, dovrebbe
procedersi alla riduzione del saggio di interesse alla misura del tasso soglia fissato trimestralmente.
Con riguardo agli interessi di mora in relazione al rapporto di mutuo ha evidenziato che gli stessi non
concorrono nella determinazione del tasso soglia antiusura e che, anche qualora dovessero farsi
rientrare nel rilevamento del TEG, non è possibile una cumulabilità di interessi corrispettivi e
moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Ha dedotto la correttezza del proprio
operato poiché tutti i contratti e le fideiussioni allegati al ricorso per decreto ingiuntivo risultano
sottoscritti dagli opponenti e che le fideiussioni per cui è causa non presentano vizi di sorta sia in
relazione all'oggetto della fideiussione (garanzia prestata fino ad un massimo di € 40.000,00), sia in
relazione agli obblighi sussistenti in capo ai fideiussori. Pertanto previa richiesta di concessione della
provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Questo giudicante, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, con ordinanza del 7 aprile
2016 ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed onerato l'opponente
dell'avvio della procedura di mediazione che ha avuto esito negativo. Dopo la concessione dei termini
183 VI comma c.p.c., ritenuto non necessario disporre alcuna attività istruttoria, la causa è stata
rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more è intervenuta nel giudizio Controparte_3
in qualità di procuratrice di a cui il Banco di Napoli s.p.a. ha ceduto il proprio Controparte_1
credito, riportandosi a tutte le difese già formulate nell'interesse del Banco di Napoli e chiedendo la
sua formale estromissione in qualità di procuratrice del Banco di Napoli s.p.a. La causa è stata
trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2018, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica”.
In data 16.4.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1009/2019, il Tribunale di
Catanzaro emetteva la sentenza n. 717/2019, pubblicata il 16.4.2019, con la quale così
provvedeva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che viene
4 dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. costituito anche in proprio e , in solido fra Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t. quale Controparte_3
procuratrice del Banco di Napoli s.p.a. delle spese di lite che liquida complessivi € 8.030,00 per
competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
-compensa integralmente le spese di lite tra in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t. costituito anche in proprio, ed Parte_2 Parte_3
in qualità di procuratrice in persona del legale rappresentante p.t.”. Controparte_3 CP_1
Con atto di citazione e contestuale istanza di inibitoria la Parte_1
[... interponeva appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiva “l'inammissibilità del D.I. per carenza dei requisiti
richiesti dagli artt. 633 e ss. cpc”. Secondo l'assunto prospettato da parte appellante il D.I.
opposto emesso solo sulla base dell'estratto dei saldaconti, sarebbe invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito;
la CP_4
avrebbe dovuto produrre l'estratto analitico dei conti;
- con il secondo motivo d'appello rilevava “la violazione dei doveri di correttezza e trasparenza
da parte della ex artt. 117 e 119 del TU 385/93 in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere CP_4
motu proprio e ad insaputa del cliente chiuso e aperto un nuovo c/c”. Secondo quanto prospettato da parte appellante il Banco di Napoli avrebbe aperto ad insaputa del correntista il c/c n.
02500/1000/00008077 oltre al fatto che mancherebbe la prova del contratto, delle relative fideiussioni e delle comunicazioni periodiche;
- con il terzo motivo ed il quarto motivo di appello lamentava “l'insussistenza della
contestazione generica, omesso e/o insufficiente esame con conseguente violazione degli artt. 115 e
116 cpc” nonché “l'insussistenza della genericità delle contestazioni rilevate dal giudice in materia
di usura. Motivazione apparente, violazione dell'obbligo di disporre la ctu, legittimità della
cumulabilità degli interessi convenzionali e moratori”. La difesa di parte appellante sostiene che il contratto di finanziamento o mutuo risulterebbe usurario ab origine in quanto la banca avrebbe illegittimamente richiesto gli interessi di mora anche sulle rate insolute comprensive di una quota di interessi con conseguente applicazione dell'anatocismo
5 bancario.
-con il quinto motivo di appello eccepiva “l'inefficacia del contratto di finanziamento per
indeterminatezza dell'oggetto; illegittimità della fideiussione omnibus per illecita condotta
anticoncorrenziale” per avere la Banca redatto il contratto fideiussorio secondo il modello
ABI.
-con il sesto motivo di appello lamentava “l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3
in qualità di per carenza di legittimazione attiva;
Controparte_1
-con il settimo motivo di appello rilevava “l'illegittimità della condanna alle spese” posto che l'opposizione sarebbe, invece, fondata.
In data 28.1.2020 si costituiva rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
che chiedeva, preliminarmente, il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità; nel merito,
chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza di comparizione l'appellante insisteva nella richiesta di inibitoria della sentenza e la Corte si riservava.
A scioglimento della riserva, la Corte rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.3.2023.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'8.4.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter
c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 28.04.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non
6 può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso infondato,
e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Osserva, infatti, il Collegio giudicante come il giudice di prime cure, nell'adottare nel caso in esame le proprie determinazioni, sulla base della regola generale applicabile anche in materia di contenzioso bancario, secondo la quale allorquando sia la banca ad agire per il recupero di un proprio credito da saldo di conto corrente ovvero da altro rapporto bancario spetterà ad essa l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all'andamento del rapporto comprovanti il credito azionato, e non destinata a subire deroga alcuna nell'ipotesi in cui l'istituto agisca per le
7 stesse ragioni in sede monitoria e sia poi il cliente a proporre opposizione al decreto ingiuntivo deducendo eventualmente anche l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di interessi ultralegali non previamente pattuiti per iscritto o ancora di commissioni di massimo scoperto ovvero eccependo la nullità delle clausole contrattuali in tema in forza delle quali la banca sia pervenuta alla quantificazione del proprio credito, abbia correttamente ricostruito in punto di fatto gli sviluppi processuali della vicenda che qui ci occupa, oltre che operato un condivisibile inquadramento di essa alla stregua dei consolidati orientamenti interpretativi affermati in tema di giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, con riguardo al primo motivo di appello in merito all'inammissibilità del
D.I. per carenza dei requisiti richiesti dagli artt. 633 e ss c.p.c. occorre osservare quanto segue.
L'art. 50 TUB prevede espressamente che le banche possano richiedere il decreto ingiuntivo in base al cd. “saldaconto” così come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “l'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto
di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento
monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento
può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal
giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi” (Cass. Civ. ord. n. 14357 del
27.5.2019; in senso conforme Cass. Civ. ord. n. 279 del 9.1.2019) salvo poi produrre in fase di opposizione tutta la documentazione contabile e contrattuale completa, cosa avvenuta nel caso che ci occupa in quanto parte odierna appellata ha prodotto, in fase di opposizione nel proprio fascicolo, tutta la documentazione relativa agli estratti conto, la relativa contrattualistica e alcune comunicazioni intermedie.
Parimenti da disattendere è, altresì, il complesso degli ulteriori rilievi mossi da parte appellante in relazione alla presunta apertura del c/c n. 02500/1000/00008077 ad insaputa del correntista con conseguente mancata prova del contratto, delle relative fideiussioni e delle comunicazioni periodiche.
Ebbene, sul punto, occorre rilevare che la domanda è destituita di qualsivoglia
8 fondamento giuridico in quanto la non ha aperto unilateralmente rapporti bancari CP_4
senza l'autorizzazione degli appellanti e tutta la contrattualistica risulta comunicata e sottoscritta.
Del pari da respingere sono, inoltre, le doglianze mosse con il terzo ed il quarto motivo di appello e relative alla violazione del divieto di usura e, quindi, all'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 108/1996 che il giudice di primo grado ha rigettato sulla base di una contestazione generica non ammettendo, quindi, correttamente, la consulenza tecnica.
Sulla questione occorre rilevare che la contestazione non può essere generica in quanto,
come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura,
dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, circostanza non avvenuta nel caso che ci occupa.
Con il quinto ed il sesto motivo di appello lamentava l'inefficacia del contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto e l'illegittimità della fideiussione omnibus nonché la mancanza di legittimazione attiva di in qualità di procuratrice Controparte_3
del Banco di Napoli spa contestata già nel primo grado di giudizio.
A ben vedere, il contratto di finanziamento risulta legittimo così come ben determinata è la somma prestata. Per quanto concerne le fideiussioni, al contrario di quanto riferito dall'appellante, non sono state redatte su modello ABI ma rispettano i requisiti di legge indicando l'importo massimo garantito.
Per quanto attiene, invece, alla titolarità del rapporto va precisato, per come si evince in atti,
che il credito per cui è causa, originariamente in capo a Banco di Napoli s.p.a. è stato ceduto
9 a ex artt. 4 r 7.1 L. 130/1990, giusto avviso pubblicato in G.U. parte II, n. Controparte_1
52 del 05.05.2018, non ponendosi, conseguentemente, problemi sulla legittimità della titolarità.
Resta assorbito il settimo motivo concernente la condanna alle spese del primo grado di giudizio stante la soccombenza di parte appellante nel giudizio.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Parte_1
[... in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che Parte_2
agisce anche in proprio e dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_3
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, che agisce anche in proprio Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 717/2019, pubblicata Parte_3
il 16.4.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, e al pagamento delle spese del Parte_2 Parte_3
presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi euro Controparte_1
3.994,00 oltre accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Parte_2
che agisce anche in proprio e dell'ulteriore importo a titolo
[...] Parte_3
10 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228
del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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