Articolo 24 della Legge 3 agosto 2007, n. 124
Articolo 23Articolo 25
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12 ottobre 2007
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25 agosto 2012
Art. 24. (Identita' di copertura) 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualita' personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura puo' essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
(( 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121 , non conferiscono le qualita' di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria )) 3. Con apposito regolamento sono definite le modalita' di rilascio e conservazione nonche' la durata della validita' dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS e' tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato e' conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.
Entrata in vigore il 25 agosto 2012
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