Art. 21.
Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.
Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833 , e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.
Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.
Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833 , e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.