Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2024, proposto da:
TT AG e OS AG, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Temporali, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Perinu, in Alghero, via V. Emanuele 17;
contro
Comune di La DD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Salvemini, Luca Armano e Monica Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN OS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ingiunzione di demolizione di opere abusive n. 14, del 27/05/2024, prot. 12253 del 27/5/24, notificata il 30/05/2024, con la quale la Direzione Opere Pubbliche della Citta di La DD, ha ordinato agli odierni ricorrenti, quali formali proprietari, e al sig. OS AN, quale effettivo ed unico fruitore del bene, la demolizione di opere abusive in La DD in loc. Macchia di Mezzo - Sualeddu, nel fabbricato identificato catastalmente al F.6 mappale 63, nonché di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La DD.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sig.ri TT AG e OS AG, odierni ricorrenti, espongono quanto segue.
In data 25 gennaio 1977 la sig.ra DU DD aveva stipulato con il Comune La DD una convenzione di lottizzazione, poi integrata con atto del 26 febbraio 1977, avente a oggetto terreni di sua proprietà siti in loc. Macchia di Mezzo , distinti al catasto terreni al Foglio 6, Particelle 50 nn. 51, 61, 64, 83 e 200 e compresi in Zona sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata H ai sensi del vigente strume to urbanistico comunale.
Con atto stipulato in data 2 marzo 1990 la stessa sig.ra DU, poi, aveva donato il predetto compendio immobiliare a suo figlio TT AG, il quale -con atto di compravendita del 24 giugno 1993- aveva, a sua volta, ceduto ai sig.ri ER OS ed EL FL (coniugati in regime di comunione legale) una porzione di terreno edificabile, rientrante nel predetto compendio, contraddistinta come Lotto 1 e identificata in catasto al Foglio 6, Particelle nn. numero 50, 51, 61, 64. Nell’oggetto di tale compravendita non si faceva, invece, menzione di un ulteriore fondo (con sovrastante rudere collabente di circa 15 mt.), catastalmente individuato al Foglio 6, Particella n. 63 e fisicamente compreso all’interno del Lotto 1, come tale intercluso dalle Particelle nn. 50, 51, 61 e 64 acquistate dai coniugi OS/FL.
Pertanto quest’ultimo fondo identificato come Particella 63 è formalmente rimasto in proprietà della sig.ra DU, alla quale sono, poi subentrati, per successione ereditaria, gli odierni ricorrenti, i quali hanno appreso della sua esistenza -e di esserne proprietari- solo successivamente, in particolare quando hanno ricevuto un avviso di accertamento avente a oggetto un tributo relativo alla realizzazione di opere edilizie (abusive) sul fondo stesso.
A quel punto, dopo avere tentato invano di avere contezza di quanto realizzato sul fondo da parte dei coniugi OS/FL, unici ad avere accesso al medesimo, con esposti del 14 novembre 2018 e del 12 ottobre 2022 i fratelli AG hanno segnalato l’accaduto alla Polizia Municipale di La DD, allegando la documentazione in loro possesso.
A quel punto la Direzione Opere Pubbliche della Città di La DD, a seguito di sopralluogo del Servizio di Sorveglianza edilizia in data 26 ottobre 2023, ha adottato l’ordinanza 27 maggio 2024, prot. 12253 del 27 maggio 2024, notificata il 30 maggio 2024, con la quale ha ordinato ai sig.ri AG, quali proprietari della particella n. 63, nonché al sig. AN OS, quale “fruitore” dello stesso, di procedere, entro 90 giorni, alla demolizione delle opere abusivamente realizzate sullo stesso, testualmente definite nei seguenti termini: “Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale, attraverso la demolizione ricostruzione dello stesso, avente una superficie di mq. 31,84 e una volumetria di mc. 78,54 circa” . Nella relativa motivazione si evidenzia che l’opera, oltre a essere stata realizzata in assenza dei necessari titoli senza edilizi e paesaggistici, non è consentita dall’art. 15 delle NTA del vigente strumento urbanistico comunale, il quale vieta gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici compresi in Zona H.
Con il ricorso ora sottoposto all’esame del Collegio, notificato in data 25 luglio 2024, i sig.ri AG hanno chiesto l’annullamento di tale provvedimento, deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si è costituito in giudizio il Comune di La DD, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza 10 ottobre 2024, n. 289, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta in ricorso sotto il profilo del periculum in mora .
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, con ordinanza 25 settembre 2025, n. 856, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, disponendo il deposito, a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di La DD, di una relazione sulle seguenti circostanze: - quale sia il titolo giuridico, sempre che ne esista uno e che il Comune ne sia a conoscenza, in base al quale il sig. AN OS “occupa” il terreno catastalmente identificato come Particella n. 63 e gli altri terreni compresi nel medesimo Lotto 1 sopra descritto; - quale sia la situazione di fatto in cui versa lo stesso terreno identificato catastalmente come Particella 63 e, in particolare, se esistano degli accessi allo stesso che gli odierni ricorrenti hanno la possibilità di utilizzare al fine di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione impugnata.
In data 22 ottobre 2025 il Comune ha depositato la documentazione richiesta.
Con successive memorie entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono di non essere legittimi destinatari dell’obbligo legale di demolire le opere abusivamente realizzate sul fondo identificato come particella n. 63, non avendo mai avuto la possibilità materiale e giuridica di accedervi, non avendo contribuito alla realizzazione dei relativi abusi edilizi, da loro conosciuti solo recentemente, non essendo il fondo in questione compreso nella convenzione di lottizzazione relativa al Lotto 1 e tanto meno citato negli atti notarili in virtù dei quali gli stessi ricorrenti ne sono divenuti formalmente proprietari (vedi supra ).
Il Collegio ritiene fondato e assorbente tale censura, che ha trovato conferma negli esiti dell’istruttoria processuale svolta.
Difatti gli uffici comunali hanno evidenziato nella loro relazione illustrativa che il fondo sul quale insistono le opere abusive “è accessibile unicamente attraverso l'ingresso principale della proprietà del sig. OS, ubicata al mappale 819. Il percorso di accesso si sviluppa lungo uno stradello interno che attraversa i mappali 891, 50, 51 e 64, ed è evidenziato in giallo nella foto allegata (All. 7)” (così, testualmente, la relazione istruttoria del Comune).
É, dunque, accertato che gli odierni si trovano nell’impossibilità materiale e giuridica di adempiere alla sopra citata ordinanza di demolizione, per cui trova applicazione in loro favore il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “legittimo destinatario dell’ordinanza di demolizione è, di certo, colui il quale si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto diretto con il manufatto illecitamente realizzato, tale da poter ripristinare l’ordine, prima ancora materiale che giuridico, alterato con la sopravvenienza oggettiva di un’opera, priva di un giusto titolo” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9511 e CGA, Sez. riunite 10 gennaio 2023, n. 81).
Né il Comune resistente ha dimostrato alcuna forma di coinvolgimento degli stessi ricorrenti nella realizzazione degli abusi edilizi contestati, che appare, invece, smentito dalle circostanze di fatto e dalla situazione dei luoghi sopra descritte.
Infine non è condivisibile il rilievo difensivo comunale secondo cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto e potrebbero proporre, ai sensi dell’art. 948 c.c., l’azione di rivendicazione nei confronti di coloro che attualmente possiedono il bene, in modo da rientrane in possesso e poter eseguire l’ordinanza di demolizione, sia perché, come in precedenza evidenziato, gli stessi ricorrenti hanno appreso dell’esistenza del fondo ora in discussione solo in tempi recenti sia perché, comunque, il dovere di corretta gestione del bene in proprietà non può estendersi sino al punto di coinvolgere il proprietario nelle conseguenze di atti illeciti compiuti da terzi in totale assenza della sua volontà e di controllo sul bene.
Per quanto premesso, dunque, il ricorso è fondato e ciò conduce all’annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui sono diretti nei confronti degli odierni ricorrenti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alla parte in cui sono rivolti nei confronti degli odierni ricorrenti.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Antonio LA, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio LA | IT RU |
IL SEGRETARIO