Articolo 258 del Codice penale
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1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
Art. 258.

(Spionaggio di notizie di cui e' stata vietata la divulgazione)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944
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