Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimento Rgn 10583/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Seconda
Procedimento speciale ante causa ex art.670 c.p.c.
TRA
(P.Iva ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla Via dei Mille n. 16 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 16 presso lo studio dell'avvocato Fabio Izzo che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Teverola (CE) via Consortile ASI
s.n.c.- elettivamente domiciliato in Carinaro (CE) alla Via della Logistica snc
“Complesso l'Università” presso lo studio dell'Avv. Emilia Santagata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Fi- Controparte_2 liale di Napoli alla Via dei Mille nn. 34-38;
RESISTENTE CONTUMACE
****************
Il Giudice designato dott. Maurizio Spezzaferri letti gli atti ed i verbali di causa;
esaminata la relativa documentazione;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15-4-2025;
OSSERVA
1. La società ricorrente proponeva in data 23-12- Parte_1
2024 ricorso cautelare ai sensi dell'art. 670, comma 1, c.p.c., con istanza di emissione del provvedimento anche inaudita altera parte, nei confronti della e della deducendo Controparte_1 Controparte_2
1
l'intervenuta risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare e richiedendo, per l'effetto, il sequestro giudiziario di una pluralità di titoli cambiari emessi in favore della resistente.
In particolare, la ricorrente esponeva di aver stipulato in data 28 maggio
2024 un contratto preliminare con , avente ad oggetto l'acquisto CP_1 del piano terzo di un edificio industriale in costruzione, da destinare all'insediamento di una palestra. Il prezzo dell'operazione, pari a euro
4.900.000,00, veniva in parte corrisposto mediante bonifico bancario e, per la parte prevalente, mediante emissione di effetti cambiari con scadenze mensili distribuite tra il 2024 e il 2029.
Il contratto prevedeva quale termine essenziale per la consegna dell'immobile e per la stipula dell'atto definitivo la data del 30 novembre
2024. Tuttavia, nonostante il tempestivo e regolare adempimento delle ob- bligazioni economiche da parte della l'immobile risultava ancora Pt_1 in stato grezzo, come da reperti fotografici allegati, e la promittente venditri- ce, a fronte di ripetuti solleciti, ometteva ogni utile comunicazione circa lo stato dei lavori e le prospettive di consegna.
Conseguentemente, la ricorrente, in data 5 dicembre 2024, inviava formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., rimasta priva di riscontro, con conseguente risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa della
Controparte_1
Nonostante la sopravvenuta risoluzione del rapporto contrattuale, permane tuttora in essere un'esposizione per euro 4.520.000,00, rappresentata da numerosi effetti cambiari con scadenze a partire dal 30 dicembre 2024, an- cora nella disponibilità della resistente.
La temendo di dover procedere al pagamento di cambiali emesse Pt_1 in assenza della relativa causa contrattuale, ha chiesto l'immediato seque- stro dei suddetti titoli e l'inibizione al loro pagamento da parte dell'istituto bancario domiciliatario.
A fondamento dell'istanza, la ricorrente ha allegato la sussistenza del fumus boni iuris, rinvenibile nella documentata risoluzione del contratto per ina- dempimento della controparte e nel conseguente venir meno della causa giustificativa dei titoli;
nonché del periculum in mora, derivante dall'imminente scadenza dei titoli e dal grave pregiudizio economico che il
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pagamento di tali importi potrebbe comportare per la stabilità finanziaria e la continuità operativa della società ricorrente.
In via subordinata, è stata formulata istanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di- retta ad ottenere un provvedimento d'urgenza che ordini a di non CP_1 porre all'incasso i titoli medesimi, con analogo divieto a carico della CP_2
di procedere al pagamento.
[...]
2. Instaurato il contraddittorio per l'udienza del 28-1-2025, si costituiva la resistente 1, mediante comparsa di costituzione del 27-1- Controparte_1
2025, deducendo l'infondatezza delle domande formulate da parte ricorrente nel ricorso ex art. 670 c.p.c., con cui quest'ultima ha chiesto il sequestro giudiziario di titoli cambiari, asseritamente emessi in esecuzione di un con- tratto preliminare di vendita immobiliare successivamente risolto per ina- dempimento della resistente.
La società resistente contestava integralmente la ricostruzione dei fatti forni- ta da controparte, precisando come il ritardo nella consegna dell'immobile oggetto di contratto non fosse imputabile a proprio inadempimento, bensì al- la condotta dilatoria della la quale avrebbe trasmesso in grave ri- Pt_1 tardo le necessarie indicazioni tecniche (lay-out e progetto) indispensabili per la rifinitura interna dell'unità immobiliare.
Ben prima della diffida ricevuta in data 5 dicembre 2024, aveva più volte sollecitato la a fornire la suddetta documentazione, rimarcando – Pt_1 con nota del 4 novembre 2024 – che l'impossibilità di proseguire i lavori di- pendeva esclusivamente dall'inerzia della committente, alla quale si chiede- va, nell'interesse di entrambe le parti, un tempestivo invio delle specifiche tecniche e la fissazione di un incontro per concordare una nuova data di consegna.
Alla luce di quanto sopra, la resistente affermava che nessun inadempimen- to può essere a essa attribuito e che la diffida notificata da controparte do- veva ritenersi strumentale e pretestuosa, essendo stata inviata in un mo- mento in cui la stessa non aveva ancora adempiuto agli obblighi Pt_1 di collaborazione previsti contrattualmente.
Sulla scorta di quanto sopra riassunto, la deducendo CP_1
l'insussistenza dei presupposti richiesti per la concessione del sequestro giudiziario, eccepiva: - l'insussistenza del fumus boni iuris, in quanto la ri-
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chiesta di tutela cautelare si fondava su un'asserita risoluzione del contratto priva di legittimo fondamento, atteso che la stessa ha concorso al Pt_1 mancato completamento dell'immobile non adempiendo ai propri obblighi contrattuali;
- l'assenza del periculum in mora, mancando qualsivoglia ri- schio di sottrazione, deterioramento o indisponibilità dei titoli.
Al riguardo, si rappresentava che la era società solidamente pa- CP_1 trimonializzata, proprietaria di numerosi immobili e beni di valore nelle pro- vince di Napoli, Caserta e Salerno, rendendosi del tutto infondata l'ipotesi di una eventuale futura insolvenza;
- l'inammissibilità del sequestro dei titoli cambiari, in quanto le cambiali oggetto del ricorso risultavano già girate a terzi, e pertanto non più nella disponibilità diretta della . CP_1
Alla luce delle argomentazioni esposte in comparsa, si concludeva per il ri- getto integrale del ricorso cautelare, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese legali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Sebbene citata in giudizio mediante notifica a mezzo pec perfezionata in data
3-1-2025 non si costituiva la . Controparte_2
3. Trattato il giudizio, alle udienze del 28-1-2025 e del 21-2-2025, le difese richiedevano rinvio in quanto erano pendenti serie trattative di bonario componimento e, all'udienza del 28-3-2025, parte ricorrente, sulla scorta della deduzione di controparte secondo cui quale le trattative non erano an- date a buon fine, precisava come “…la società ricorrente è disponibile a valu- tare la data della consegna dell'immobile anche nel termine di ulteriori 30 giorni da oggi, considerato che la data originaria era il 24-11-2024.” (cfr.
Verb.ud. ult. cit.)
A fronte di tale proposta formalizzata in udienza, alla successiva udienza del
15-4-2025, le parti, nel rappresentare come non vi fossero le condizioni per addivenire ad una composizione bonaria della vertenza, concludevano come in atti e il giudice riservava la causa in decisione.
4. In diritto.
Ritiene il Tribunale che la domanda di cautela, sulla base della documen- tazione prodotta, possa essere parzialmente accolta.
In via preliminare va evidenziato che il sequestro, nelle due forme previste dal codice di rito, costituisce un tipico provvedimento avente natura cautela- re (di “assicurazione del fruttuoso esercizio dell'azione”) e sommaria.
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Il sequestro giudiziario, in particolare, richiede la sussistenza di alcuni re- quisiti. In primo luogo, presupposto specifico dello stesso è la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo, al fine di assicurare l'utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell'eventuale esecuzione dell'obbligo di consegna o rilascio.
Oggetto del provvedimento di sequestro giudiziario possono essere sia beni mobili che beni immobili.
Per quanto attiene al fumus boni iuris, quindi, esso coincide con la situazio- ne oggettiva e formale della sussistenza (attuale ovvero potenziale) della con- troversia sulla proprietà ovvero sul possesso di determinati beni mobili o immobili. Per quanto attiene, invece, al periculum in mora, esso coincide e si identifica con la necessità e l'opportunità di provvedere alla custodia tempo- ranea del bene controverso.
Essendo questi i principi a cui intende uniformarsi questo giudicante nella decisione del presente giudizio, va rilevato che per il caso in esame appare sussistere, sia pur in astratto, il requisito del fumus, inteso come sussisten- za della controversia sul possesso e sulla proprietà dei beni oggetto di causa
(cfr. Cass. 6813/1994; Cass. 4039/1994; Cass. 10333/1993; Cass.
4807/88; Cass. 6301/85) nonché quello del periculum in mora, nei limiti che si passa a illustrare.
4.1. Anzitutto, va accolta la preliminare eccezione di inammissibilità dell'istanza cautelare di sequestro con riguardo alle cambiali già girate per l'incasso (cfr. in all. alla produzione telematica di parte resistente).
D'altra parte, parte ricorrente, nel contestare le modalità delle girate (definite quanto mai “dubbie”) con riferimento alla prova della effettiva circolazione dei titoli, prende atto come “… con la sua produzione documentale la resi- stente ha inteso provare la girata solo di parte delle Controparte_1 cambiali, quelle con scadenza dal 28/02/2025 al 30/12/2026 (solo una delle due), per complessivi 45 titoli su 111 ancora a scadere. Pertanto, 66 cambiali non sono state ancora girate.” (cfr. nota del 28-3-2025).
Tanto premesso, il presupposto per la proposizione di tale domanda di se- questro giudiziario di cambiali è che esse, alla data di proposizione del ricor- so, siano nel possesso e nella disponibilità del resistente quale soggetto che
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è parte del rapporto negoziale sottostante al rilascio delle cambiali (ovvero, nel caso di specie, il resistente contraente del preliminare di compravendita del 28-5-2024 giustificante sul piano causale l'emissione e consegna dei tito- li).
Non è, infatti, ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, si trovino in possesso di soggetto diverso dal contraente diretto di colui che richiede la misura cautelare, poiché in base all'art. 1994 c.c. il terzo prenditore del titolo di credito, conformemente alle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione da parte dell'emittente (in quanto fonda il suo possesso su un rapporto giuridi- co negoziale diverso intercorrente, non già con l'emittente, ma con il suo gi- rante).
Pertanto, nei suoi confronti non può essere invocato dall'emittente quello
“ius ad rem” che si configura soltanto in relazione al rapporto diretto nego- ziale sottostante all'emissione e che costituisce il presupposto della misura cautelare fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o il possesso, da escludersi qualora, per l'appunto, il possesso sia in capo, non già al resistente, ma ad un terzo cui il titolo sia stato legittimamente girato dal primo prenditore/possessore (cfr. Cass. n. 106/1985).
Nella giurisprudenza di merito, in termini ancor più limitativi, si cfr. Tribu- nale Napoli, 3.3.2000, secondo cui «È inammissibile il sequestro giudiziario di un titolo di credito (nella fattispecie una cambiale), in quanto tale provve- dimento, ove emesso, si risolverebbe nell'inibizione della girata ovvero della efficacia esecutiva del titolo, con un'evidente alterazione del regime di circo- lazione del documento).
4.2. Nel caso di specie, emerge dalla documentazione prodotta dalla società resistente che alla data di proposizione del ricorso parte delle cambiali di cui si richiede il sequestro giudiziario erano state già trasferite dalla parte resi- stente a soggetti terzi e che, pertanto, esse non erano più nel possesso della medesima e non poteva, quindi, essere destinataria di un tale provvedimento di sequestro, che tale possesso presupporrebbe.
In ogni caso, l'eccezione di parte ricorrente circa i rapporti tra la resistente e la girataria di alcune cambiali, ossia la “Marican Holding s.r.l.”, so- Pt_1 cietà che, a detta del ricorrente detiene il 100% delle quote della odierna re-
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sistente, ben può essere oggetto di verifica a cognizione di merito piena circa la possibilità di opporre alla indicata Holding le eccezioni di cui all'art. 1993
c.c. dando prova piena della paventata fattispecie di c.d. commistione patri- moniale che si verifica allorquando la società partecipata e la holding sono inserite in un gruppo societario con confusione patrimoniale o commistione gestionale (arg. ex Cass. civile sez. lav., 08/11/2021, n.32474; Tribunale Mi- lano sez. lav., 19/04/2017, n.1119; T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II,
04/12/2019, n.869), laddove la giurisprudenza ammette che il creditore (nel caso, all'esito dell'esercizio positivo dell'azione di risoluzione del contratto preliminare ex art. 1454 c.c.) possa aggredire i beni formalmente intestati a una società del gruppo, purché dimostri che vi sia un collegamento tra le società e che la disponibilità effettiva del bene è in capo alla debitrice o a chi agisce per suo conto. Nell'economia del presente procedimento, tale situa- zione necessita dell'acquisizione di elementi probatori da assumere in un giudizio a cognizione piena.
4.3. Quanto alle restanti cambiali, va, in primis, rammentato che per la concessione del sequestro giudiziario, sono richiesti i due requisiti dell'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, nonché la funzionalità della misura in oggetto rispetto ad un futuro provvedimento di merito con il quale si addivenga alla condanna alla restituzione o al rilascio dei beni contesi. A tali presupposti specifici, si aggiungono quelli, comuni agli altri provvedimenti cautelari – sia pur con i dovuti adattamenti -, del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ebbene, parte resistente, ai sensi dell'art. 115 cpc, costituendosi avrebbe dovuto specificamente contestare che fossero ancora in suo possesso, preci- sando – perché sarebbe stato un dato a lui noto, e non alla parte ricorrente –
a quali soggetti le avesse girate.
Invece, parte resistente ha prodotto solo alcune cambiali oggetto di c.d. gira- ta in bianco e alcune girate alla holding sopra riportata, senza nulla indicare sulle restanti cambiali con scadenza del 1-1-2027 a seguire.
Si rammenta come solo il ricorrente avesse l'onere di provare di avere emes- so i titoli e di averglieli consegnati, il che è indiscutibile perché risulta dal contratto preliminare sopra indicato, mentre spettava al resistente provare di non essere più in possesso dei titoli, il che, come detto è stato provato so-
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lo relativamente ai titoli con scadenza dal 28-2-2025 al primo dei titoli cam- biari emessi con scadenza al 30-12-2026.
Inoltre, la società ricorrente ha proposto la domanda cautelare di sequestro giudiziario delle cambiali emesse a fronte dell'inottemperanza al patto previ- sto in preliminare inerente la consegna dell'edificio il quale doveva essere
“realizzato e consegnato dalla Promittente Venditrice alla Promissaria Acqui- rente, entro il giorno 30 novembre 2024, completamente ultimato e rifinito come da intese tra le parti sia per l'interno che per il lastrico”, come specifi- cato all'art. 3 del preliminare.
Al riguardo, a fronte della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. allegata in atti di cui non si contesta la ricezione, parte resistente, anche all'udienza del
15-4-2025 ha confermato che l'immobile non può essere ancora consegnato in quanto non ultimato senza provare, in modo liquido e nell'ambito della cognizione sommaria, ove sia stato previsto l'obbligo da parte della ricorren- te di diramare direttive per il completamento e la rifinitura dell'immobile che invece, a detta della resistente, “…venivano date a quest'ultima proprio dalla ricorrente con estremo ritardo…” (cfr. comparsa di costituzione).
Di tale obbligo nulla è previsto in preliminare e non vi è alcuna prova o ri- scontro probatorio di natura tecnica (es. mediante perizia di parte o ATP preventivo) di tale sopravvenienza rispetto alla fissazione degli obblighi reci- proci.
E' appena il caso di evidenziare, in via di principio, che il sequestro giudizia- rio, quale misura rivolta ad assicurare in via preventiva la concreta attuabi- lità di futuri provvedimenti giurisdizionali comunque attinente alla proprietà
o al possesso del bene medesimo, può essere autorizzato non soltanto in re- lazione ad azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione, ma an- che di azioni di natura personale, come ad esempio azioni contrattuali di ri- soluzione in quanto il termine “possesso”, usato dall'articolo 670 cpc, uni- tamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione (cfr. Cass n. 9645/1994; Cass n.
10333/1993).
4.4. Tanto premesso e valutato appare, come detto, sussistere il primo dei presupposti stabiliti dall'art. 670 cpc perché possa pronunciarsi il sequestro giudiziario, ossia la controversia sulla proprietà o il possesso di beni mobili,
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in questo caso costituiti da titoli di credito;
né può dirsi che l'azione di meri- to prospettata dal ricorrente appaia manifestamente infondata.
Appare inoltre sussistere anche il secondo presupposto in quanto appare opportuno provvedere alla custodia temporanea dei titoli cambiari che non risultano ancora girati a terzi, per evitare siano posti all'incasso, oppure ce- duti a terzi che possano porle all'incasso, nelle more del giudizio in cui si dovrà accertare se effettivamente parte resistente abbia diritto al corrispetti- vo e in che forma o modalità in presenza del grave e persistente inadempi- mento contrattuale della società promittente venditrice (dal 30-11-2024) an- che alla stregua del disposto di cui all'art. 1460 c.c.
Pertanto, sussistendo i presupposti sia del fumus bini iuris che del periculum in mora, nei limiti come sopra ampiamente esposto, in parziale accoglimento dell'istanza, va autorizzato il sequestro giudiziario delle cambiali non girate.
5. Le spese del presente procedimento andranno decise col merito.
P.Q.M.
In applicazione degli artt.669 bis e seg. c.p.c., 670 c.p.c.,
- In accoglimento parziale del ricorso, autorizza il sequestro giudiziario Contr delle cambiali emesse da in favore di Parte_1
scadenti la prima al 30-12-2026 per euro Parte_2
-41.000,00= e le successive dal 30-1-2017 al 30-8-2029, come da elenco contenuto nel contratto preliminare di compravendita del 28-
5-2024 e relativi allegati, che espressamente si richiamano;
- nomina custode dei titoli il Direttore p.t. della Controparte_2
Filiale di Napoli alla Via dei Mille nn. 34-38;
- assegna alle parti il termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudi- zio di merito ex art. 669 novies cpc.
Si comunichi.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa il 17 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
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