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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2024, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2544 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA;
ricorrente
contro ato il 04.08.1968 ad ANCONA, rappresentato e difeso dall'avv. FREDDI Controparte_1
SIMONE.
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “- il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori in Persona_1
maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la IG.ra , cui è assegnata Parte_1
l'abitazione familiare;
1 - il IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la CP_1
IG.ra e compatibilmente con le eIGenze del minore;
Parte_1
- il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 12 di ogni mese, la somma complessi CP_1 Parte_1 di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli
ed , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1 Per_2
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_1
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- il IG. verserà alla IG.ra la somma di € 1.000,00, anche tramite versamenti CP_1 Parte_1
rateali, a titolo di tacitazione rispetto alle spese sostenute dalla IG.ra sino Parte_1 all'introduzione del presente giudizio;
- spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2024, la IG.ra si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale per ottenere la regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli e , nati rispettivamente il 28.03.2006 e l'1.07.2008 dalla Per_2 Per_1
relazione sentimentale intercorsa con il IG. Controparte_1
Con comparsa depositata in data 17.09.2024, si è costituito in giudizio il IG. CP_1
avanzando richieste difformi da quelle della ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
All'udienza del 27.11.2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini sopra riportati, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi dei figli, e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo, in ragione del clima collaborativo tra i genitori.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
2 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2544 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA;
ricorrente
contro ato il 04.08.1968 ad ANCONA, rappresentato e difeso dall'avv. FREDDI Controparte_1
SIMONE.
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “- il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori in Persona_1
maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la IG.ra , cui è assegnata Parte_1
l'abitazione familiare;
1 - il IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la CP_1
IG.ra e compatibilmente con le eIGenze del minore;
Parte_1
- il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 12 di ogni mese, la somma complessi CP_1 Parte_1 di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli
ed , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1 Per_2
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_1
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- il IG. verserà alla IG.ra la somma di € 1.000,00, anche tramite versamenti CP_1 Parte_1
rateali, a titolo di tacitazione rispetto alle spese sostenute dalla IG.ra sino Parte_1 all'introduzione del presente giudizio;
- spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2024, la IG.ra si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale per ottenere la regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli e , nati rispettivamente il 28.03.2006 e l'1.07.2008 dalla Per_2 Per_1
relazione sentimentale intercorsa con il IG. Controparte_1
Con comparsa depositata in data 17.09.2024, si è costituito in giudizio il IG. CP_1
avanzando richieste difformi da quelle della ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
All'udienza del 27.11.2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini sopra riportati, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi dei figli, e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo, in ragione del clima collaborativo tra i genitori.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
2 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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