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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e I c i v i l e
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 9117 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
AVV. , IN QUALITÀ DI CURATRICE SPECIALE DELLE MINORI Parte_1
PASSUTI SOLE E Parte_2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...], il CP_1 C.F._1
06/09/1978, residente in [...]– Loc. Savigno (BO), alla Via Santa Croce
n. 2967/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Anita Lucca, presso il cui studio sito in 40013 Castel Maggiore (BO), alla Via Edith Stein n. 4 è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
C.F. ), nato a [...], il Controparte_2 CodiceFiscale_2
10/07/1976, residente in [...]– Loc. Savigno (BO), alla Via Santa Croce
2967/A.
pagina 1 di 4 e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data
13/02/2025;
F A T T O E DI R I T T O
1. Con ricorso depositato il 20/06/2024 le minori e Persona_1
, nate a Bologna il 23 aprile 2011 e residenti a Parte_2
Valsamoggia (BO) via Santacroce n.2967, rappresentate dall'Avv.
, in qualità di loro curatrice speciale, convenivano in giudizio la Pt_1 madre e il presunto padre CP_1 Controparte_2 domandando che:
- fosse accertato e dichiarato che non fosse il loro Controparte_2 padre biologico;
- il riconoscimento dallo stesso effettuato non potesse dichiararsi veritiero e pertanto inefficace:
- il cognome osse sostituito con;
CP_2 CP_1
- venisse ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Bologna di eseguire le prescritte annotazioni in calce ai rispettivi atti di nascita.
A sostegno delle domande allegavano che:
- il 02.09.2001 i sig.ri e si univano CP_1 Controparte_2 in matrimonio contratto in Monte San Pietro (BO), il 02.09.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, Anno
2001 – Atto portante il n. 21, Parte II, Serie A;
- il 23 aprile 2011, sempre in costanza del matrimonio, nascevano e , le quali, pur essendo state registrate Persona_1 Parte_2 all'Ufficio di Stato Civile come figlie legittime del signor e Per_1 avendone assunto il cognome, sono in realtà figlie della signora e di , nato a [...], il [...]; CP_1 Persona_2
- le minori e il sig. si sono sottoponevano ad un'indagine Per_2 di paternità e dall'analisi dei marcatori genetici è chiaramente emerso pagina 2 di 4 che la paternità biologica non è attribuibile al Sig. Controparte_2 bensì al Sig. con probabilità al 99,99989127 %. Persona_2
La Sig.ra si è costituita in giudizio in data 13/01/2025, CP_1 aderendo alle richieste di parte attrice.
All'udienza del 13 febbraio 2025 l'Avv. quale Parte_1 curatrice speciale delle minori e e la sig.ra Persona_1 Parte_2
CP_1
Queste ultime hanno ribadito di esser sempre state a conoscenza della circostanza tale per cui erano figlie naturali del sig. Per_2 richiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il P.M. è intervenuto.
2. Deve ritenersi dimostrato che e , Persona_1 Parte_2 nate a Bologna il 23 aprile 2011 e residenti a [...] via
Santacroce n.2967, non sono figlie legittime di . Controparte_2
E invero, l'analisi genetica redatta dal Dott. ha Persona_3 concluso evidenziando che “la paternità biologica non è attribuibile al Sig. bensì al Sig. con probabilità al Controparte_2 Persona_2
99,99989127 %
Gli esiti della consulenza appaiono pienamente attendibili, dato che sono il frutto di un'analisi accurata.
Ricorrono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Di conseguenza, deve essere dichiarato che e Per_1 Pt_2 non sono figlie legittime di e che
[...] Controparte_2 dunque il riconoscimento del Sig. come loro padre Controparte_2 biologico effettuato da quest'ultimo dinnanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bologna e annotato al n. N. 46 P. 1 S. A anno
2021del Registro dello stato civile per nonché il N. 47 P. Persona_1
1 S. A anno 2021 per non sono veritieri. Parte_2
Per l'effetto va ordinato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita di entrambe le attrici.
Nulla sulle spese in quanto procedimento necessario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- accerta e dichiara che e nate il Persona_1 Parte_2
23 aprile 2011, non sono figlie legittime di nato a Controparte_2
Bologna (BO), il 10.07.1976
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita delle attrici (Bologna) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima
Civile in data 12.3.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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