Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5241 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
nata/o a Trapani (TP) in data 16/02/1967, elettivamente domiciliato in Parte_1
Altofonte, Via Vittorio Emanuele n.92, presso lo studio dell'avv. Recupero Bruno Giuliana che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Altofonte (PA) in data 06/12/1969, elettivamente domiciliata in Altofonte, CP_1
Cortile Serrao n.30, presso lo studio dell'avv. Cutrono Walter che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
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Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 18/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. L'immobile adibito a casa coniugale sito in Altofonte, Via Pietro Nenni n. 17, di proprietà del sig.
, rientrerà nella piena disponibilità di quest'ultimo che la abiterà insieme al figlio Pt_1 [...]
La sig.ra stabilirà la propria residenza in altro immobile entro la data Persona_1 CP_1 del 15.12.2024;
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un contributo mensile per il Pt_1 CP_1 mantenimento della stessa, pari ad € 150,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
ciò per la durata di un anno a decorrere dalla sentenza di omologa della separazione personale, per supportare la stessa nel primo periodo di ricerca di un nuovo alloggio.
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 18/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26/11/1988 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Altofonte al n. 31 - P. II - serie A - Anno 1988).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26/03/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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