Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 01/08/2025, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2025, proposto da
LA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Anello Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 2481/2024 del 15 gennaio 2024, pronunciata in esito al giudizio RG n. 1150/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO quanto esposto nel ricorso introduttivo (il presente giudizio è incentrato sulla domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 2481/2024 del 15 gennaio 2024, pronunciata in esito al giudizio RG n. 1150/2024);
RILEVATO che l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito non risulta costituito;
RILEVATO che non risulta documentata la notifica del ricorso presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, come previsto dalla normativa di riferimento (l'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - nel testo modificato dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260 - stabilisce che " Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente "; il comma terzo dello stesso articolo prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio; tale richiamata normativa risulta applicabile anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali Amministrativi, stante il disposto dell'art. 10, comma terzo, della L. 3 aprile 1979, n. 103);
RILEVATO che, con atto depositato in data 14 febbraio 2025, il difensore di parte ricorrente, premesso di aver depositato il presente ricorso per errore, avendo omesso la previa sua necessaria notifica all’intimando Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, sull’assunto che avrebbe poi provveduto “ a nuovo deposito con pagamento di nuovo contributo unificato e notifica del ricorso prima del deposito stesso ”;
RITENUTO che, nella specie, secondo quanto anche dichiarato dal difensore della ricorrente, si versa in ipotesi di inesistenza della notifica del ricorso, e non di sua nullità (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. III n. 5663 del 9.3.2018; e Cass. SS.UU. n. 14594 del 15.7.2016), cosicché non è possibile accordare un termine perentorio per la sua rinnovazione, in applicazione del disposto di cui all’art. 44 comma 4 cpa, come modificato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 148/2021;
RITENUTO che, in conseguenza di tanto e in conformità all’avviso dato ai sensi dell’art. 73 comma 3 cpa, il ricorso va dichiarato inammissibile, e non può essere accolta l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo avanzata da parte ricorrente (non essendo sanabile la notifica inesistente);
RITENUTO che nulla va disposto quanto alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO