Articolo 2 della Legge 12 aprile 1962, n. 185
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 maggio 1962
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Versione
28 febbraio 1968
Art. 2.
Il Ministero dell'interno determina le modalita' per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attivita'.
In tal caso fara' parte del Consiglio di amministrazione dell'ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro per l'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
((Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio))
Entrata in vigore il 28 febbraio 1968