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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1854/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRI ALBERTO del Foro di Venezia, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con:
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. , rispettivamente tutore e protutore della minore
[...] C.F._4
nata il [...], con il patrocinio dell'avv. VALMAGGIA MARINA del Foro di Persona_1
Varese, con domicilio presso il difensore in Laveno Mombello, Via Garibaldi, 103;
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza pagina 1 di 4 osservazioni in data 14.10.2024)
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Venezia in data 8 Parte_1 Parte_2
giugno 2013 (atto iscritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n.31, parte I, anno
2013). Dalla loro unione è nata la figlia in data 30 settembre 2014; Per_1
ha adito il Tribunale chiedendo: 1) Pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1
coniugi, sigg.ri e , coniugati in Venezia in data 8 giugno 2013; Parte_1 Parte_2
2) dare atto che il ricorrente verserà la somma mensile di €.100,00 alla signora
[...]
a titolo di contributo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Ha dedotto che la convivenza coniugale dopo qualche tempo è divenuta intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che la signora si era allontanata dalla Parte_2
casa coniugale senza più farvi ritorno e senza dare più notizie di se;
la stessa era cancellata per irreperibilità dall'anagrafe di Venezia e successivamente riprendeva residenza nel comune di
Besozzo (VA), ove si trasferiva con la figlia, presso la di lei madre, signora;
Controparte_1
successivamente veniva nuovamente cancellata anche dall'anagrafe del Comune di Besozzo nel
2022 per irreperibilità e, ad oggi, non si hanno più sue notizie. Il Tribunale dei Minorenni, ha affidato la figlia alla nonna materna con la quale tuttora convive. Per_1
Dalla documentazione dimessa in atti dal ricorrente (Cfr decreto del giudice tutelare di Varese del
24/10/2023) risulta che, a seguito di pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Milano n.
36/2023del 31.1.2023 a definizione del proc. n. RG 54/2020, con cui entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, sono state nominate la nonna materna e la zia Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente tutore e protutore della minore.
pagina 2 di 4 All'udienza dell'8.1.2025 compariva il solo ricorrente con il proprio difensore e, verificata la regolarità della notificazione nei confronti di (ricorso notificato alla resistente Parte_2
ex art. 143 c.p.c. in data 1.10.2024) era dichiarata la contumacia di quest'ultima.
Disposta la notificazione del ricorso nei confronti del tutore e del protutore della minore, con memoria in data 8.4.2025 si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultima personalmente comparsa all'udienza del 9.5.2025) dichiarando di nulla opporre rispetto alle domande del ricorrente.
Considerato in diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni del ricorrente, nonché le risultanze processuali inerente l'attuale irreperibilità della resistente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Considerata l'adesione del tutore e protutore della minore, valutata la situazione economica del ricorrente come dedotta in udienza e successivamente documentata, il Collegio prende atto dell'impegno assunto dal ricorrente di corrispondere mensilmente l'importo di euro 100,00 mensili in favore della nonna materna a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi, salvo diverso accordo, come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in considerazione della natura del giudizio e delle domande svolte, della contumacia della resistente e della mancata opposizione di tutore e protutore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 4 l quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Venezia in data 8 giugno 2013 Parte_2
(atto iscritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n.31, parte I, anno 2013);
2. Dà atto che verserà la somma mensile di euro 100,00 alla signora Parte_1
, tutore della minore (30.9.2014) a titolo di mantenimento di Controparte_1 Persona_1
quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore da determinarsi, salvo diverso accordo, come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
3. Spese di lite compensate.
MANDA la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VENEZIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Arianna Carimati
Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRI ALBERTO del Foro di Venezia, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con:
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. , rispettivamente tutore e protutore della minore
[...] C.F._4
nata il [...], con il patrocinio dell'avv. VALMAGGIA MARINA del Foro di Persona_1
Varese, con domicilio presso il difensore in Laveno Mombello, Via Garibaldi, 103;
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza pagina 1 di 4 osservazioni in data 14.10.2024)
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Venezia in data 8 Parte_1 Parte_2
giugno 2013 (atto iscritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n.31, parte I, anno
2013). Dalla loro unione è nata la figlia in data 30 settembre 2014; Per_1
ha adito il Tribunale chiedendo: 1) Pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1
coniugi, sigg.ri e , coniugati in Venezia in data 8 giugno 2013; Parte_1 Parte_2
2) dare atto che il ricorrente verserà la somma mensile di €.100,00 alla signora
[...]
a titolo di contributo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Ha dedotto che la convivenza coniugale dopo qualche tempo è divenuta intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che la signora si era allontanata dalla Parte_2
casa coniugale senza più farvi ritorno e senza dare più notizie di se;
la stessa era cancellata per irreperibilità dall'anagrafe di Venezia e successivamente riprendeva residenza nel comune di
Besozzo (VA), ove si trasferiva con la figlia, presso la di lei madre, signora;
Controparte_1
successivamente veniva nuovamente cancellata anche dall'anagrafe del Comune di Besozzo nel
2022 per irreperibilità e, ad oggi, non si hanno più sue notizie. Il Tribunale dei Minorenni, ha affidato la figlia alla nonna materna con la quale tuttora convive. Per_1
Dalla documentazione dimessa in atti dal ricorrente (Cfr decreto del giudice tutelare di Varese del
24/10/2023) risulta che, a seguito di pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Milano n.
36/2023del 31.1.2023 a definizione del proc. n. RG 54/2020, con cui entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, sono state nominate la nonna materna e la zia Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente tutore e protutore della minore.
pagina 2 di 4 All'udienza dell'8.1.2025 compariva il solo ricorrente con il proprio difensore e, verificata la regolarità della notificazione nei confronti di (ricorso notificato alla resistente Parte_2
ex art. 143 c.p.c. in data 1.10.2024) era dichiarata la contumacia di quest'ultima.
Disposta la notificazione del ricorso nei confronti del tutore e del protutore della minore, con memoria in data 8.4.2025 si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultima personalmente comparsa all'udienza del 9.5.2025) dichiarando di nulla opporre rispetto alle domande del ricorrente.
Considerato in diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni del ricorrente, nonché le risultanze processuali inerente l'attuale irreperibilità della resistente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Considerata l'adesione del tutore e protutore della minore, valutata la situazione economica del ricorrente come dedotta in udienza e successivamente documentata, il Collegio prende atto dell'impegno assunto dal ricorrente di corrispondere mensilmente l'importo di euro 100,00 mensili in favore della nonna materna a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi, salvo diverso accordo, come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in considerazione della natura del giudizio e delle domande svolte, della contumacia della resistente e della mancata opposizione di tutore e protutore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 4 l quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Venezia in data 8 giugno 2013 Parte_2
(atto iscritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n.31, parte I, anno 2013);
2. Dà atto che verserà la somma mensile di euro 100,00 alla signora Parte_1
, tutore della minore (30.9.2014) a titolo di mantenimento di Controparte_1 Persona_1
quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore da determinarsi, salvo diverso accordo, come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
3. Spese di lite compensate.
MANDA la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VENEZIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Arianna Carimati
Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
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