Ordinanza collegiale 10 marzo 2014
Sentenza 15 dicembre 2020
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01036/2025REG.PROV.COLL.
N. 05498/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5498 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Cetrano e Giovanni Luca Nibali, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 13502/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di Roma Capitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicata in intestazione propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma i cui estremi sono indicati in intestazione, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di Roma Capitale del 31 maggio 2007, n. 1693, recante l’ingiunzione a demolire le opere eseguite sull’alloggio di sua proprietà, ubicato al quarto e quinto piano dell’edificio a carattere residenziale sito in Roma, via Arco di San Callisto 46. Le opere per le quali è stata ingiunta la demolizione consistono nella realizzazione al piano quinto (ultimo dell’edificio) di un terrazzo di metri 4,20 x 3,85, previa demolizione di una porzione della copertura a falda di tetto, e nella creazione di un locale abitabile sottotetto.
2. La sentenza ha giudicato infondate le censure con cui la ricorrente ha dedotto che il locale sottotetto abitabile fosse stato precedentemente sanato dall’amministrazione comunale. A questo specifico riguardo ha rilevato il tardivo deposito della documentazione probatoria a sostegno. Ha quindi respinto le ulteriori censure di legittimità formulate contro l’ordinanza di demolizione impugnata ed in particolare quelle con cui era stata dedotta una carenza di istruttoria in ordine all’eseguibilità dell’ordine di ripristino.
3. Le medesime censure sono riproposte a mezzo del presente appello, in resistenza del quale si è costituita Roma Capitale.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello, premesso che a definizione di un’istanza ex art. 38 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, il Genio civile ha accertato l’impossibilità al ripristino nei termini indicati dall’ingiunzione a demolire impugnata, si censura la sentenza per non avere considerato provata la circostanza relativa allo stato legittimo del locale sottotetto, a causa della tardiva produzione in giudizio della concessione edilizia in sanatoria (in data 4 dicembre 2001, n. 270165), che nondimeno si sostiene acquisibile e valutabile in via ufficiosa, poiché si tratterebbe « di atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione » .
2. Con un secondo motivo d’appello sono riproposte le censure intese a sostenere che l’ordine di demolizione non sarebbe eseguibile, come a posteriori accertato dal Genio civile ai sensi del citato art. 38 del testo unico dell’edilizia.
3. Le censure così sintetizzate sono in parte fondate.
4. Vanno più precisamente accolte le censure riproposte con il primo motivo d’appello di errore nei presupposti e carente istruttoria del provvedimento impugnato, per avere questo ingiunto la demolizione del locale sottotetto abitabile benché in precedenza sanato dalla stessa amministrazione capitolina. Vero è sul punto che, come accertato dalla sentenza, la produzione nel giudizio di primo grado del provvedimento di sanatoria, i cui estremi sono sopra richiamati, è avvenuta oltre il termine previsto per il deposito di documenti, previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., e cioè fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione. Nel caso di specie a fronte di un’udienza (anch’essa di smaltimento) tenutasi l’11 dicembre 2020 il documento è stato infatti depositato il precedente giorno 10.
5. Nondimeno, è del pari vero che a prescindere dalla produzione documentale la circostanza dell’avvenuta sanatoria del locale costituisce circostanza pacifica per l’amministrazione comunale resistente, autrice del provvedimento in questione, che infatti nelle proprie difese ne fa espressa menzione (pag. 2 della memoria conclusionale di Roma Capitale, depositata in questo grado d’appello il 13 dicembre 2024). In presenza del riconoscimento nei termini ora esposti, e dunque di un fatto da ritenersi provato per non contestazione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., viene dunque meno l’onere della prova in generale gravante sulla parte privata ai sensi del comma 1 della disposizione ora citata.
6. Sono invece infondate le censure con le quali si assume dimostrata l’impossibilità di eseguire la demolizione senza compromettere la staticità dell’edificio. In linea generale, quand’anche ciò fosse vero il provvedimento repressivo non sarebbe perciò illegittimo. Ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia la demolizione di opere edilizie si fonda infatti sul riscontro della loro abusività, data dall’assenza di permesso di costruire, dalla loro totale difformità da esso o dal loro sostanziarsi in variazioni essenziali rispetto al medesimo titolo. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, l’impossibilità di ripristino costituisce invece circostanza rilevabile in sede esecutiva, eventualmente ad iniziativa dell’interessato, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva ai sensi dell’art. 34, comma 2, del testo unico dell’edilizia (ancora di recente in questo senso: Cons. Stato, VI, 18 novembre 2024, n. 9219; 5 novembre 2024, n. 8802; 24 luglio 2024, n. 6703; 17 maggio 2024, n. 4404; 23 aprile 2024, n. 3711; 10 gennaio 2024, n. 328; 22 dicembre 2023, n. 11142; 24 novembre 2023, n. 10101; 14 novembre 2023, n. 9748; 30 ottobre 2023, n. 9345; 23 ottobre 2023, n. 9163; 23 ottobre 2023, n. 9148; 17 ottobre 2023, n. 9024; 13 ottobre 2023, n. 8938; 30 giugno 2023, n. 6386; 26 giugno 2023, n. 6245; 13 giugno 2023, n. 5810; 23 maggio 2023, n. 5083; 22 maggio 2023, n. 5038; 5 maggio 2023, n. 4563; 14 marzo 2023, n. 2631; 21 febbraio 2023, n. 1763; 20 febbraio 2023, n. 1716; 5 gennaio 2023, n. 199; VII, 10 dicembre 2024, n. 9966; 24 gennaio 2024, n. 760; 28 agosto 2023, n. 7987; 18 agosto 2023, n. 7821; 28 aprile 2023, n. 4313; 8 marzo 2023, n. 2458; 23 febbraio 2023, n. 1880; 3 gennaio 2023, n. 113).
6. Peraltro, a prescindere dalle pur assorbenti considerazioni ora svolte, il preteso accertamento svolto dal Genio civile, di cui alla nota del 4 novembre 2020, prot. n. 82365, prodotta in allegato all’appello, si sostanzia in realtà nell’approvazione in linea tecnica ex art. 96 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, del progetto di adeguamento delle opere eseguite senza titolo presentato dall’interessata, impregiudicato l’accertamento riguardante gli abusi edilizi.
7. In ogni caso, in ragione della salvezza del locale abitabile sottotetto precedentemente sanato, la valutazione sull’eseguibilità dell’ordine di ripristino rimane circoscritta al terrazzo ottenuto attraverso la demolizione di una porzione della copertura a falda di tetto dell’edificio.
8. L’appello deve essere accolto nei sensi sopra specificati. Per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado il ricorso può essere accolto in parte, con l’annullamento dell’ingiunzione a demolire il locale sottotetto reso abitabile in precedenza sanato dall’amministrazione comunale resistente. Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado accoglie il ricorso in parte, nei sensi indicati in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO