Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6500/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA BEAUMONT, Parte_1 C.F._1
23 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. FERRETTI ISABELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA PIETRINO CP_1 C.F._2
BELLI, 55 10154 TORINO presso lo studio dell'avv. NIVOI DEBORA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Avv. VIOLETTA ZANCAN in qualità di curatrice speciale del minore (C.F. Persona_1
C.F._3
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10
“ DOMANDA DI SEPARAZIONE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse della prole ex art. 473 BIS 15 c.p.c.: - pronunciare sentenza di separazione, autorizzando i coniugi a vivere separati, con addebito della separazione al marito;
- ai sensi dell'art. 330 c.c. disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga CP_1 disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c. limitare la responsabilità genitoriale del sig. disponendo la presa in carico presso il SerD competente per CP_1 zona e ,solo all'esito di un percorso di disintossicazione, disporre incontri in luogo neutro con il minore, nonché disporre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affido esclusivo, nelle forme c.d. rafforzate, del figlio minore alla madre, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di maggior interesse per lo stesso, in particolare con riguardo alle scelte relative all'istruzione e alla salute, nonché alle attività ludico-sportive, prevedendo la collocazione del figlio minore;
- in ogni caso, disporre la presa in carico del nucleo sia da parte dei Servizi Sociali sia da parte del servizio di NPI, nonché del SerD competente per zona per il sig. con invito a sottoporsi ad esami periodici di controllo (esame del capello CP_1
e delle urine); - disporre a carico del sig. il contributo per il mantenimento del figlio minore CP_1 determinato nell'importo di € 150,00 ovvero nell'importo ritenuto congruo da Codesto Ill.mo Tribunale a seguito dell'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di
Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- prevedere che l'assegno unico e ogni altro emolumento previsto per legge a sostegno della filiazione sia percepito in misura integrale dalla madre. Con vittoria di spese. DOMANDA DI DIVORZIO Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da , CF , Parte_1 C.F._1 nata in [...], il [...], residente in [...], cittadinanza marocchina, e C.F. , nato in [...], il [...], CP_1 C.F._2 senza fissa dimora, matrimonio celebrato con rito civile in Pinerolo, in data 22.02.2021, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pinerolo Atto N.
3. parte 1 - anno 2021; - confermare il provvedimento della separazione. Con vittoria di spese.
Verbale del 22/1/2025.
“L'avv. Ferretti richiama le conclusioni di cui alla memoria n. 17 del 27 giugno 2024 aderendo alle conclusioni e osservazioni del speciale”
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione e risposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, previe le declaratorie e gli incombenti del caso, NEL MERITO Sulla separazione personale dei coniugi - dichiarare la separazione personale dei coniugi e respingendo la CP_1 Parte_1 domanda di addebito in capo al signor , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza;
Sullo scioglimento del matrimonio - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22.2.2021 dai coniugi e CP_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Sulla
pagina 2 di 10 decadenza dalla responsabilità genitoriale - respingere l'istanza formulata dalla signora Parte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto;
Sull'affidamento del figlio, In via principale - Persona_1 disporre l'affidamento congiunto del figlio, con collocazione prevalente presso la madre Parte_2 alla luce della tenera età del minore e delle sue particolari esigenze;
- disciplinare il diritto di visita paterno con la predisposizione di incontri padre-figlio secondo modalità e tempistiche ritenute più opportune nel superiore interesse del minore, tali da garantire la salute psicofisica del figlio e nel rispetto delle sue esigenze dovute alla tenera età; - disporre che il passaggio di dall'uno all'altro Per_1 genitore avvenga in luogo neutro, alla presenza di un educatore;
In via subordinata - disporre l'affidamento esclusivo del figlio, , alla madre con collocazione presso l'abitazione materna Persona_1 sita in Pinerolo (TO), via Achille Grandi n. 8; - disciplinare il diritto di visita paterno con la predisposizione di incontri padre-figlio di almeno una ora settimanale, eventualmente in luogo neutro alla presenza di un educatore, e comunque con modalità e tempistiche ritenute più opportune nel superiore interesse del minore stesso;
- disporre, dopo un periodo di valutazione e monitoraggio da parte dei servizi sociali incaricati sull'andamento degli incontri, una liberalizzazione di questi ultimi nelle modalità e tempistiche ritenute congrue da codesto Tribunale;
Sul contributo al mantenimento del figlio, - disporre che il signor corrisponda alla signora Persona_1 CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, l'assegno periodico di € 100,00, o quell'altra somma ritenuta congrua, da versare entro il cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
- disporre le modalità di pagamento del suddetto contributo al mantenimento da parte del signor In ogni caso - confermare la presa in carico del CP_1 nucleo da parte del servizio sociale, di NPI e del SerD;
- disporre che i servizi sociali ad oggi già incaricati, procedano ad attuare tutti gli opportuni interventi finalizzati al monitoraggio della situazione volta alla verifica le condizioni psicoevolutive del minore, mantenendo adeguati sostegni alla genitorialità; - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario 15% spese generali ex D.M. 55/14, oltre CPA ed IVA come per legge e successive occorrende
Verbale del 22/1/2025.
L'avv. Nivoi evidenzia il percorso evidenziato nella relazione dei Servizi;
che il sig. ha reperito CP_1 un'occupazione part time, percependo una retribuzione in contanti, svolgendo anche lavori socialmente utili presso i VVFF;
che non può aprire un C/C essendo privo di permesso di soggiorno;
che la parte è titolare di un conto a Milano dove non può recarsi per restrizioni che sono attualmente in vigore. Non appena risolta la situazione relativa al soggiorno in Italia potrà contribuire. Richiama conclusioni istanze e difese
Per il curatore avv. VIOLETTA ZANCAN: come da note conclusive depositare 17/1/2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre con il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni inerenti Per_1 alla salute, l'istruzione, la collocazione del minore ed il rilascio di documenti anche validi per l'espatrio; disporre la conferma della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali/NPI psicologia con funzioni di sostegno alla genitorialità e per l'avvio di incontri padre figlio in luogo neutro previa verifica Con della positività del percorso di recupero intrapreso presso il D;
porre a carico del ed a CP_1 favore della madre un contributo per il mantenimento del figlio minore di € 150,00 mensili, rivalutabili pagina 3 di 10 oltre al 50% delle spese straordinarie con riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15.03.2016.
Verbale del 22/1/2025.
L'avv. Zancan richiama le note conclusive. con conferma dei provvedimenti provvisori permanendo negatività in capo al padre
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Pinerolo il Parte_1 CP_1
22/02/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 3 parte 1 serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 22.09.2022. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/04/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riguardo alla domanda di separazione chiedeva addebitarsi la separazione al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva poi di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del coniuge, ovvero disporsi incontri in luogo neutro con conseguente presa in carico del nucleo da parte dei servizi, nonché disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato in proprio favore del bambino e, da ultimo, porsi a carico del sig un assegno per contribuire al mantenimento del figlio nella misura complessiva CP_1 di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e 100% dell'assegno unico.
Con comparsa depositata il 14/6/2024 si è costituita l'avv. Violetta Zancan in qualità di curatrice speciale del minore nominata da questo Tribunale con decreto di fissazione di udienza di Persona_1 comparizione. Ha domandato di disporsi la presa in carico da parte dei servizi del nucleo familiare, di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale, o in subordine l'affidamento esclusivo rafforzato, incontri in luogo neutro, previo accertamento delle condizioni del padre e, in ogni caso, collocazione del minore presso la madre.
Con comparsa depositata il 24/6/2024 si è costituito aderendo alla domanda di CP_1 separazione personale e congiuntamente alla domanda di cessazione degli effetti civili. Nel merito, ha chiesto di rigettarsi la domanda di decadenza, di disporsi l'affidamento condiviso del figlio o, in subordine, l'affidamento esclusivo con collocazione presso la madre, di disporsi l'intervento dei Servizi
Sociali territorialmente competenti e infine un contributo nella misura complessiva di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more pervenivano la relazione dei Servizi territorialmente competenti.
All'udienza del 3/7/2024 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori e il curatore speciale. pagina 4 di 10 All'esito dell'udienza il Giudice relatore concedeva breve termine per il deposito di documentazione
(nella specie quella relativa allo svolgimento di lavori di pubblica utilità svolti da parte convenuta) e si riservava di emanare provvedimenti ex art 473 bis 22 cpc.
A scioglimento della riserva emanava provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 223 cpc e fissava nuova udienza per la discussione.
Nelle more pervenivano relazioni di aggiornamento dei Servizi e NPI/psicologia
All'udienza del 22/1/2025 i rispettivi difensori e il curatore speciale precisavano le decisioni e il giudice si riservava di riferire in collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. non essendo in discussione che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: del resto i coniugi vivono separati ormai da tempo, da quando il si rendeva CP_1 destinatario di misura cautelare con contestuale allontanamento dalla casa coniugale (provvedimento del
28.2.2023) misura sostituita, successivamente, con quella della custodia in carcere (provvedimento del
3/7/2023).
Ciò, pertanto, giustifica la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, alla luce delle documentate vicende penali - da ultimo la sentenza ex art. 444 cpp del 9/1/2024 - che l'hanno vista vittima di condotte di maltrattamenti.
Parte convenuta ha eccepito, da un lato, la ricostruzione di alcuni fatti storici riportati nelle denunce- querele e, dall'altro lato, ha evidenziato che permane l'onere probatorio da parte della di CP_1 provare la violazione dei doveri coniugale, atteso che la sentenza ex art 444 cpp non ha valore probatorio nei giudizi civili.
In primo luogo, può venire in soccorso, in linea di principio, la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito, in materia di domanda di addebito, la regola generale del riparto dell'onere della prova e ha ribadendo l'orientamento costante per cui dinnanzi a condotte di violenza, tale regola subisce “una eccezione”, stante la gravità delle condotte medesime.
Cassazione civile sez I -26/4/2024 n 11208“Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020). È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le pagina 5 di 10 circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà) (..)
2.2. Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, questa Corte ha, tuttavia, precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006)
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
- quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass., Sez. 6 - 1,
Sentenza n. 433 del 14/01/2016). I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8548 del 14/04/2011)”.
Nel merito, sebbene la sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 cpc non abbia forza di giudicato nelle controversie civili, nondimeno la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza che lo conclude costituiscono certamente fatti storici sicuramente valutabili (cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile,
Ordinanza 40796 del 20/12/2021).
Nel caso in esame, poi, parte resistente non contesta a ben vedere le condotte di violenza protrattesi per un significativo lasso di tempo, ma per un verso la dinamica di fatti verificatisi il 19 febbraio 2024, successivi dunque alla stessa sentenza di patteggiamento, ovvero solo attenuandone la rilevanza riconducendoli a reazioni alla condotta dell'altro coniuge, per altro del tutto indimostrata non essendo neppure stata oggetto di istanze istruttorie.
A ciò si aggiunga che le relazioni dei Servizi rimarcano che “nonostante il sig. pare stia CP_1 svolgendo un positivo percorso al SerD e collabori con tutti gli operatori della rete coinvolti, appare tutt'ora non consapevole dei propri agiti violenti del passato dando quindi poco spazio ad una riflessione dei fatti accaduti. Rimane fermo sulle proprie posizioni affermando di aver iniziato a bere in passato poiché la moglie si opponeva alla separazione non riconoscendosi alcuna responsabilità”; ed ancora:
pagina 6 di 10 “Rispetto alla situazione pregressa, non vi è nel corso dei colloqui un'assunzione di responsabilità rispetto ai fatti avvenuti, che hanno portato al procedimento penale e pena detentiva, portando una lettura di quanto accaduto con attribuzione esterna”.
La domanda di addebito della separazione è pertanto fondata.
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Parte ricorrente ha domandato di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale affermando che il ha attuato condotte denotanti una grave incapacità nell'esercizio delle proprie capacità CP_1 genitoriali.
Parte convenuta si è difesa osservando che le condotte di violenza - pur contestandone la dinamica- non sono avvenute in presenza del minore, che comunque anche l'altro genitore riconosce l'assenza di atteggiamenti aggressivi nei confronti del figlio e, da ultimo, ha evidenziato il percorso positivo emerso nelle relazioni sociali.
Orbene; occorre prendere atto delle seguenti osservazioni e conclusioni della curatrice speciale: “Ciò premesso, tenuto conto dei sopracitati elementi e tenuto altresì conto che gli incontri in luogo neutro con il minore devono ancora iniziare e sarà necessario un periodo per il monitoraggio degli stessi, la scrivente curatrice allo stato chiede la conferma dei provvedimenti provvisori già disposti dal Tribunale, riservandosi conclusioni diverse in ordine alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale e all'affidamento della minore in sede di procedimento divorzile all'esito dell'aggiornamento dei
Servizi Sociali, del Serd e del Servizio di psicologia.” (cfr. note conclusive del 17/1/2025, pag. 3).
Orbene, la valutazione della domanda di decadenza, che introduce un procedimento pur connesso ma autonomo rispetto a quello in cui va ad innestarsi relativo alla vicenda separativa, ben può dunque essere rimessa alla definizione del giudizio di divorzio, promosso con lo stesso ricorso introduttivo, tenuto conto anche della relazione di aggiornamento del 16/1/2025 ove si osserva che “Al fine di verificare che la collaborazione con i servizi e l'astensione dalle sostanze alcoliche e/o stupefacenti da parte del sig.
fosse constante e perdurasse nel tempo, la rete coinvolta sulla situazione aveva valutato CP_1 opportuno mantenere un monitoraggio di cinque mesi prima dell'attivazione dei luoghi neutri. Durante questo periodo è stata attivata la presa in carico da parte del servizio di psicologia dell'Asl To3 di
Pinerolo da parte della dott.ssa . Inoltre, da parte del servizio scrivente vi è stato un Per_2 aggiornamento periodico con l'educatrice professionale del SerD di Torino Cristina Dalena. Terminati
i cinque mesi di monitoraggio il servizio scrivente, in data 3/12/24, ha effettuato una rete con l'educatrice professionale del SerD di Torino Cristina Dalena e con la psicologa dott.ssa dalla quale è Per_2 emerso quanto segue. L'educatrice ha riferito che il sig. sta svolgendo lavori di pubblica utilità CP_1 presso una Caserma dei Vigili del fuoco di Torino ed è seguito dall'Uepe di Torino. Nel 2023 il signore si era recato spontaneamente presso il loro servizio ed è stato poi preso in carico svolgendo colloqui periodici sia con l'educatrice che con l'etnopsicologia. Da quanto riferito il sig. frequenta CP_1 tutt'ora regolarmente il SerD, sottoponendosi alle analisi richieste, che sono sempre risultate negative rispetto ad un abuso. Essendosi quindi concluso positivamente il periodo di monitoraggio si è deciso di procedere con l'organizzazione dei luoghi neutri. La scrivente ha effettuato una rete con la responsabile degli educatori del Servizio per definire le modalità degli incontri. Sarà necessario un primo periodo di preparazione da parte della Dott.ssa nei confronti del bambino, che dovrà Per_2 essere accompagnato in questo percorso di riavvicinamento alla figura del padre. Successivamente la pagina 7 di 10 mamma insieme ad inizieranno a frequentare il luogo dove si terranno i luoghi neutri in modo tale Per_1 che il bambino si abitui al posto e all'educatore. Questi passaggi risultano essenziali poiché il bambino è molto piccolo e non vede il padre da quando aveva pochi mesi.”
*
Si conferma, invero, il regime di affidamento c.d. rafforzato del minore e, perciò, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Sul punto sono già intervenuti i provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc che così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di un bimbo, , nato a [...], il [...] Persona_1 che abita con la mamma in Pinerolo in via Podgora presso i genitori, occorre provvedere in via provvisoria ed urgente in assoluta conformità alle condivisibili indicazioni del curatore speciale
(nominato a fronte della domanda di decadenza) che così ha concluso:
“disporre l'affido esclusivo rafforzato del figlio ex art. 337 quater c.c., alla madre la quale Persona_1 potrà assumere autonomamente le decisioni di maggior interesse per lo stesso, in particolare con riguardo alle scelte relative all'istruzione e alla salute, alle attività extrascolastiche, alla residenza ed al rilascio di documenti;
In ogni caso disporre che il figlio abbia residenza e collocazione presso la madre;
disporre la sospensione degli incontri tra padre e figlio, prevedendo una graduale ripresa degli incontri in luogo neutro e alla presenza di un educatore all'esito di un positivo percorso di disintossicazione da alcol e droghe e del parere favorevole del servizio di NPI e del Servizio Sociale”, osservandosi che la ricorrente non ha invero richiesto l'assegnazione della casa.
Occorre infatti rilevare:
- che a carico del è stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 CP_1
c.p.p. del Tribunale di Torino del 9.01.2024 per gravissimi fatti in danno della moglie, essendo stato condannato alla pena la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, sostituita nella pena del lavoro di pubblica utilità per analogo periodo (doc. 9 convenuto);
- che al convenuto che al convenuto è stato revocato il permesso di soggiorno;
- che il convenuto vive con amici da cui è ospitato e non dispone dunque neppure di stabile abitazione;
- che il convenuto è in carico al servizio di alcologia della cui si è, per altro Parte_3 spontaneamente, rivolto, del che egli stesso dà atto.
Le informazioni fornite dai Servizi relativamente alla mamma sono, invece, del tutto positive.
Il convenuto ha manifestato l'intento di riavvicinarsi al figlio con cui, per altro, non ha da parecchio tempo relazioni significative.
Va pertanto disposta cautelativamente la presa in carico da parte dei Servizi sociali/NPI psicologia con funzioni di sostegno alla genitorialità e per l'avvio di incontri padre figlio in luogo neutro previa verifica della positività del percorso di recupero intrapreso presso il Serd.D..
Lo stesso convenuto è del resto consapevole della necessità di vigilanza e verifica.
Quanto agli obblighi di contribuzione, egli è giovane uomo da ritenere perfettamente in grado di contribuire al mantenimento del figlio per l'importo veramente minimo richiesto dalla mamma la cui richiesta va pertanto accolta.
pagina 8 di 10 Andrà richiesta una relazione di aggiornamento ai Servizi onde verificare l'andamento della presa in carico. Ulteriore attività istruttoria non è necessaria.
Pqm
: dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre alla quale attribuisce il potere di Per_1 adottare in via esclusiva tutte le decisioni inerenti alla salute, l'istruzione, la collocazione del minore ed il rilascio di documenti anche validi per l'espatrio.
Dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali/NPI psicologia con funzioni di sostegno alla genitorialità e per l'avvio di incontri padre figlio in luogo neutro previa verifica della positività del Con percorso di recupero intrapreso presso il D”
Si tratta di impianto fondato su condivisibile motivazione e che va confermato.
Quanto al regime di visite padre-minore si dispone che esse avvengano in luogo neutro secondo le indicazioni dei servizi sociali territorialmente competenti, nonché tenendo conto della tenera età del piccolo . Persona_1
Si conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali/NPI psicologia con funzioni di sostegno alla genitorialità e il monitoraggio per l'avvio di incontri padre figlio in luogo neutro, nonché la prosecuzione del recupero intrapreso dal convenuto presso il Ser.D con onere di trasmettere relazione di aggiornamento 10 giorni prima dell'udienza che si fisserà con separata ordinanza.
*
Si conferma infine anche il contributo al mantenimento già disposto con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc e cioè la somma complessiva di euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Si dà atto che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, stante il regime di affidamento suindicato.
Il , del resto, come emerso in sede di udienza, ha reperito una occupazione part-time dalla CP_1 quale percepisce una retribuzione in contanti: la circostanza per cui egli sarebbe privo di un conto corrente, e pertanto (a suo dire) impossibilitato all'adempimento dell'obbligo di contribuzione, è irrilevante non esonerandolo dai suoi doveri primari.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e con addebito Parte_1 CP_1 al convenuto.
pagina 9 di 10 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pinerolo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
il minore , in via esclusiva rafforzata alla madre , CP_3 Persona_1 Parte_1 attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, tenuto conto dell'assenza di pregiudizio per il minore.
DISPONE la continuazione della presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno, nonché la prosecuzione del recupero intrapreso dal convenuto presso il Ser.D.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia e SER.D tramite Assistenti Sociali in sede nonché alle parti e al curatore speciale.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/042025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10