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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2250 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura generale alle Parte_1 liti in atti, dagli avvocati Roberto Pessi e Francesco Giammaria, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, , , rappresentati e difesi, per procura CP_1 Controparte_2 Controparte_3
speciale alle liti rilasciata in depositata telematicamente insieme al ricorso di primo grado, dagli avvocati Luigi Panici e Chiara Panici, con i quali e presso i quali elettivamente do- miciliano.
-APPELLATI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1849/2022, pronunciata dal Tribunale di Roma,
II sezione lavoro e pubblicata in data 25.2.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 7.11.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso congiuntamente proposto da , e , ha così CP_1 Controparte_2 Controparte_3
statuito: «accerta e dichiara che tra i ricorrenti e si Controparte_4 è instaurato rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario full time con inquadramento nella 2° Area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del Credito dalle seguenti date: dal 01.01.1986 per;
CP_1 dal 01.06.2001 per e dal 01.01.2002 per;
condanna Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive esistenti tra Controparte_4 quanto dagli stessi percepito anno per anno e la retribuzione loro spettante, retribuzione pari all'importo di euro 2.123,77 al lordo al mese per 13° mensilità lordi mensili, oltre al pagamento dei contributi previdenziali, alla rivalutazione monetaria e agli interessi al saggio legale dalla data di deposito del ricorso (14 ottobre
2020); accerta e dichiara che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è tuttora in essere».
La interpone appello contro questa decisione, Parte_1 deducendo, a sostegno dell'impugnazione: (A) la nullità della sentenza per difetto di liti- sconsorzio necessario nei confronti dell ed in subordine, per violazione dell'articolo CP_5
112 c.p.c.; (B) la violazione o la falsa applicazione dell'art. 32 l. 183/2010; (C) la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. in relazione alla domanda di accerta- mento dell'imputabilità del rapporto di lavoro alla committente Parte_1
(D) l'erroneità della sentenza nella parte in cui a ritenuto inesistenti e illegittimi i
[...] contratti di appalto;
(E) l'erronea valutazione in punto di commistione tra personale della
Banca e guardie giurate armate;
(F) il mancato accertamento in concreto dell'interposi- zione di manodopera;
(G) l'erroneità dell'inquadramento riconosciuto dalla sentenza ap- pellata. Sulla base di detti motivi, chiede la riforma della decisione impugnata, rasse- gnando le seguenti conclusioni: «in accoglimento del I° motivo di gravame, dichiarare la nullità dell'im- pugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento;
- in via gradata e nel merito, per i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente le pretese avanzate dai sigg.ri e CP_1 Controparte_3 [...] con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, in quanto del tutto infondate in fatto ed in CP_2 diritto».
Gli appellati, costituitisi con un'unica memoria difensiva, resistono all'appello, argo- mentando sull'infondatezza delle singole censure e chiedendo la reiezione dell'avversa impugnazione.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematica- mente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 7.11.2024 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello, che censura la decisione gravata nella parte in cui ha condannato l'attuale appellante anche al pagamento dei contributi previdenziali ed assi- stenziali sulle differenze retributive riconosciute come dovute ai lavoratori e che ne de- nuncia la nullità per difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., è fondato.
È pacifico, infatti, che l non è stato evocato in giudizio in primo grado, sebbene CP_5 parte necessaria in relazione alla domanda avente ad oggetto la condanna del datore di
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lavoro al pagamento dei contributi obbligatori omessi (Cass. 19.8.2020 n. 17320; Cass.
9.1.2024 n. 701).
Tale nullità, tuttavia, resta limitata al capo di sentenza avente ad oggetto l'adempi- mento dell'obbligazione contributiva e non si estende alle ulteriori statuizioni della deci- sione gravata che hanno pronunciato su domande in relazione alle quali l'ente previden- ziale non poteva considerarsi contraddittore necessario, ben essendo proponibili unica- mente nei confronti della sola appellante asserita interposta e quindi asserita effettiva da- trice di lavoro.
Nella specie, però, gli stessi lavoratori hanno dichiarato di rinunciare al capo di do- manda avente ad oggetto la condanna della controparte al versamento dei contribuiti pre- videnziali ed assistenziali (cfr. verbale di udienza del 7.11.2024 e pag. 5 della memoria difensiva depositata in appello), sicché la Corte non può pronunciare la remissione dell'in- tera causa al giudice di primo grado, essendo venuta meno la ragione che avrebbe giu- stificato la regressione del processo, con l'ulteriore corollario per cui l'unica statuizione adottabile in questa sede è la riforma della decisione gravata con declaratoria di inammis- sibilità della domanda avente ad oggetto la condanna dell'appellante al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. Il secondo motivo di appello lamenta la reiezione dell'eccezione di decadenza ex art. 32 d.lgs. 183/2010.
La censura dell'impugnante non ha pregio.
Nel presente giudizio, infatti, i lavoratori hanno dedotto la sussistenza di un feno- meno interpositorio, chiedendo l'imputazione dei rispettivi rapporti di lavoro in capo a sicché trova applicazione il principio di diritto per cui Parte_1
il termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass.
3.5.2024 n. 11901) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rap- porto di prestazione d'opera (Cass. 17.12.2021 n. 40652; Cass.
8.3.2024 n. 6266).
Tali principi di diritto non sono affatto contraddetti, sicché nessun contrasto esege- tico sussiste in senso alla giurisprudenza di legittimità, dalle decisioni invocate dall'appel- lante (Cass. 28.10.2021 n. 30490; Cass. 17.12.2021 n. 40652), che anzi li confermano, né in senso contrario giova all'impugnante invocare Cass. 25.5.2017 n. 13179, che ri- guarda diversa fattispecie (il cambio di appalto) ed il cui obiter dictum in punto di dies a quo della decadenza nell'ipotesi di interposizione fittizia è stato disatteso e definitivamente superato dai successivi arresti del giudice di legittimità.
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Allo stesso tempo, non è utilmente invocabile l'art. 39, comma 2 d.lgs. 81/2015, trat- tandosi di disposizione espressamente dettata per la diversa ipotesi della somministra- zione, che non è applicabile, neanche astrattamente, alla differente fattispecuie (che qui rileva) dell'appalto illecito, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non suscettibili di estensione analogica (Cass. 28.10.2021 n. 30490).
Ne consegue la reiezione del motivo di appello in esame, che si limita ad invocare l'applicazione di principi di diritto diversi da quelli sopra riportati (correttamente applicati dalla sentenza appellata), senza allegare l'esistenza di quell'atto scritto che, secondo l'in- segnamento di legittimità in precedenza richiamato, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale e soprattutto senza contrastare, limitatamente alla posizione di CP_2
l'ulteriore ed autonoma ratio decidendi, rappresentata dalla tempestiva impugna-
[...]
zione della cessazione del rapporto di lavoro con la società formale datrice.
4. Il terzo motivo di impugnazione assume, in dissenso dalla sentenza impugnata, la prescrizione dell'azione volta all'accertamento dell'interposizione illegittima, quanto meno in relazione al lasso temporale antecedente l'anno 2010 (ossia in relazione ai pe- riodi antecedenti il decennio dal deposito del ricorso).
Il primo giudice ha disatteso detta eccezione osservando che non era stata data prova delle dimensioni aziendali delle società che avevano (formalmente) assunto i lavo- ratori, sicché non poteva affermarsi che la prescrizione decorreva in corso di rapporto di lavoro.
L'impugnante critica tale decisione asserendo che dovrebbe dovuto aversi riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, che nella specie si caratterizzava per l'as- senza di metus, atteso che i lavoratori avevano agito in giudizio prima che i rispettivi rap- porti lavorativi cessassero.
La censura non è accoglibile, perché si fonda sul fraintendimento del principio invo- cato.
L'impugnante, infatti, appare non aver compreso che il richiamo operato dalla giuri- sprudenza di legittimità al concreto atteggiarsi del rapporto null'altro significa se non che il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente "ex post" (Cass. 12.12.2017 n. 29774; Cass., ss..uu., 28.4.2012
n. 4942).
Tale principio di diritto - al pari di quello per cui grava sul chi eccepisce la prescri- zione dimostrare la sussistenza del regime di stabilità reale che ne consente il decorso
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anche in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 16.5.2012 n. 7640; Cass.
6.8.2002 n.
11793) - è stato rettamente applicato dal Tribunale allorché ha respinto l'eccezione di prescrizione osservando che non aveva offerto prova Parte_1
delle «dimensioni aziendali delle società che hanno assunto i ricorrenti», ossia, in altre parole, del fatto che il rapporto di lavoro instaurato dagli attuali appellati con le formali datrici di lavoro fosse assistito da stabilità reale. Contr L'appellante contesta tale ultima conclusione del Tribunale assumendo che « ha puntualmente dedotto come le stesse fossero di primario livello e ha richiesto di essere ammessa alla prova orale, per come articolata nel corpo della propria memoria di costitu- zione» (cfr. pag. 25 appello).
Il rilievo, che chiaramente si riferisce alla mancata ammissione del capitolo di prova orale n. 1, è del tutto irrilevante.
La locuzione di primario livello non solo è generica e valutativa (essa, infatti, non è agganciata ad alcun dato oggettivo e dipende dal personale giudizio del dichiarante), ma soprattutto è silente quanto al requisito dimensionale e quindi inidonea a provarlo.
Il motivo di appello, che non contrasta neppure le originarie deduzioni degli appellati e implicitamente recepite dal Tribunale), che in primo grado avevano de- CP_3 CP_1 dotto che alla data di introduzione della lite ancora prestavano la loro opera per l'appel- lante, deve essere respinto, non risultando prescritte neppure le pretese avanzate dal poiché l'atto introduttivo della lite è stato notificato in data antecedente al 4.5.2001 CP_2
(data della costituzione in primo grado di , a fronte di Parte_1
una cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 26.9.2020.
Diviene così così superfluo esaminare le censure che l'appellante rivolge all'ulteriore argomentazione spesa dal Tribunale al fine di disattendere l'eccezione di prescrizione, ossia che l'accertamento di elementi di fatto del rapporto di lavoro, quale appunto la data di suo inizio, non sarebbe soggetta a prescrizione.
Trattasi, infatti, di argomentazione meramente rafforzativa della precedente, del tutto priva di autonomia, mentalmente eliminabile senza che ciò determini conseguenze sulle correttezza fattuale e giuridica della reiezione dell'eccezione di prescrizione.
tuttavia, nell'ambito del secondo motivo di ap- Parte_1 pello (e precisamente nel § C.3) censura l'impugnata decisione anche nella parte in cui Contr ha affermato che «per tutti i ricorrenti le date di inizio dell'attività lavorativa presso coincide con le date indicate negli estratti previdenziali prodotti;
sul punto è mancata spe- cifica contestazione mossa da parte resistente».
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La doglianza è priva di pregio, poiché muove da presupposto (qui negato) della fon- datezza delle proposte eccezioni di decadenza e prescrizione, senza in alcun modo con- testare le risultanze e la valenza probatoria degli estratti contributivi valorizzati al fine di individuare da quale data ciascun singolo ricorrente iniziò a prestare la propria attività lavorativa nell'appalto del quale l'appellante era committente.
5. Il quarto motivo di appello è diretto a contrastare la sentenza appellata in primo luogo nella parte in cui ha affermato che «a fronte, pertanto, delle specifiche contestazioni mosse da parte ricorrente sulla genuinità dell'appalto costituiva specifico onere di allega- zioni e offerta di prova dimostrare fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa dei ricorrenti presso il contenuto dei contratti di appalto conclusi ed evidenziare i fatti da cui CP_4 desumere l'effettiva gestione di servizio autonomo e l'effettivo esercizio dei poteri direttivi sui ricorrenti da parte delle società appaltatrici nonché le capacità imprenditoriali di queste ultime e l'effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile prima di tutto dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo ed in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell'appalto. Detto onere probatorio non risulta a parere della scrivente assolto atteso che il primo contratto di appalto prodotto da reca la data del 4 giugno 2008, successivamente cioè alla data di inizio CP_4 dell'esecuzione dell'appalto con la società . Parte_2
L'affermazione della sentenza appellata, per cui grava sull'attuale appellante dimo- strare la sussistenza del dedotto contratto di appalto, non solo non è censurata in questa sede, ma è anche giuridicamente corretta (cfr. Cass. 18.11.2019 n. 29889).
L'appellante, invero, censura (ai punti di D.1 e D.3 dell'appello) la sopra riportata motivazione, da un lato, asserendo che, alla luce dell'intervenuta decadenza, il giudicante avrebbe dovuto limitare la propria indagine al solo contratto di appalto concluso con la
ICTS e, dall'altro, asserendo che essa committente non aveva alcuna onere di conservare documenti così risalenti nel tempo, ben oltre il decennio di cui all'art. 2220 c.c., così dolendosi della mancata ammissione della prova orale formulata in primo grado al fine di dimostrare l'esistenza del dedotto appalto.
La prima contestazione riposa sulla ritenuta (dall'impugnante) fondatezza dell'ecce- zione di decadenza, sicché la conferma della sentenza appellata nella parte in cui l'ha respinta comporta anche la reiezione della censura in esame.
La seconda deduzione difensiva è anch'essa interamente infondata.
In punto di fatto può ritenersi pacifica la mancata produzione in giudizio dei contratti di appalto che assume conclusi prima del giugno 2008 Parte_1
ed allo stesso tempo ben può escludersi che detti contratti siano stati stipulati in forma
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orale, tale conclusione essendo contraddetta dalle stesse difese dell'appellante, fondate sulla mancata legittima conservazione dei relativi documenti e sulla ritenuta applicabilità dell'art. 2721 c.c. (che all'evidenza presuppone la forma scritta).
Tanto premesso, non giova all'appellante invocare l'art. 2220 c.c., poiché, anche a voler ritenere che esso sia applicabile ad ogni tipo di documento (e non solo alle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. e alle altre scritture di cui al comma 2 del medesimo art. 2220 c.c.), l'obbligo di conservazione di dette scritture per un periodo di tempo limitato significa soltanto che l'imprenditore (nella specie la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della loro mancata conservazione per un periodo più' ampio, ma non solleva la parte gravata dall'onere probatorio su di lei ricadente, né tanto meno lo attenua (ex Cass. 26.1.2011 n. 1842, con principio mai più contraddetto).
Si può certamente convenire con l'appellante, laddove afferma che i contratti di ap- palto avrebbero potuto essere dimostrati anche oralmente (tale possibilità, infatti, prima ancora che dall'art. 2721 c.c. discende dalla retta applicazione dell'art. 421, comma 2
c.p.c.), ma tale rilievo non è conferente, poiché la decisione gravata ha negato la prova orale non in applicazione di un qualche specifico divieto normativo di ammissione, ma perché il capitolato istruttorio dell'attuale appellante (ossia i capitoli da 1 a 9 della memoria di costituzione, gli unici che si riferiscono al periodo ante giugno 2008) non conteneva
«fatti o circostanze sul contenuto del contratto di appalto prospettato come esistente», mentre doveva reputarsi valutativa la domanda con la quale si chiedeva al teste di con- fermare l'identità di contenuto tra i contratti antecedenti al giugno 2008 e quelli successivi, così concludendo per la genericità della prova articolata dall'attuale appellante (cfr. pag.
10 e 11 della sentenza).
Tale motivazione è condivisibile.
Nessuno dei capitoli di prova, infatti, descrive in maniera puntuale il contenuto ne- goziale dei contratti che l'appellante assume aver sottoscritto con le società operanti nel settore della sicurezza armata, chiedendosi per contro al teste di affermare come vero che detti contratti consistevamo in appalti per la fornitura di servizi (capitolo n. 8), conclusi
«con società dotate di una organizzazione di tipo imprenditoriale ricomprendenti specifi- camente nel loro oggetto sociale tale tipologia di servizi;» (capitolo n. 6), di contenuto identico a quello dei contratti successivi sottoscritti con altri appaltatori (capitolo n. 9) e che «le attività svolte dai ricorrenti presso la sede di Via degli Aldobrandeschi della Pt_1 sono tutte riconducibili ai contratti di appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza stipulati Contr nel tempo da con distinte società» (capitolo n. 5).
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Trattasi all'evidenza di capitoli di prova di contenuto valutativo, prima ancora che generico, poiché sì demandano al teste, da un lato, considerazioni di ordine tecnico giu- ridico (qualificazione del contratto ed effettività dell'organizzazione imprenditoriale) al con- trario riservate al giudice e peraltro da esprimersi in relazione a circostanze solo generi- camente allegate e, dall'altro, giudizi (e quindi valutazioni) di identità del contenuto nego- ziale e di pertinenza dell'attività svolta, senza peraltro in alcun modo descrivere in maniera specifica i termini del confronto.
Restano, invece, irrilevanti, ai fini che qui interessano, i residui capitoli, perché: (a)
Il primo, infatti, è assolutamente generico nella sua collocazione temporale («da anni») e nella descrizione della vicenda contrattuale al quale si riferisce (l'affermazione per cui la
Banca si avvale di «primarie società» per la fornitura dei servizi di vigilanza utilizza una locuzione talmente atecnica, da essere riconducibile a qualsivoglia ipotesi negoziale, fi- nanco ad un'interposizione illecita); (b) il secondo si limita alla descrizione degli ambiti nei quali è richiesta la vigilanza armata, peraltro pretendendo (inammissibilmente) di far dire al teste che detti ambiti sarebbero obbligatori per legge;
(c) il terzo ed il quarto descrivono i beni di valore presenti nella sede di via Aldobrandeschi e affermano che colà si svolge il servizio di vigilanza armata, essendo così relativi circostanze che qui non rilevano;
(d) il settimo contiene mere ed irrilevanti deduzioni difensive.
La genericità e la natura valutativa dei capitoli di prova articolati dall'appellante, dun- que, impedisce anche la dimostrazione dell'avvenuta esternalizzazione del servizio di vi- gilanza (prova che poi a ben vedere viene a coincidere con la dimostrazione dell'esistenza di un valido appalto), che secondo potrebbe sopperire Parte_1 all'omessa produzione del contratto di appalto, con conseguente reiezione anche di tale allegazione difensiva.
Allo stesso tempo non è conferente l'ulteriore argomentazione dell'impugnante, lad- dove assume che «la riconduzione della fattispecie ad un contratto d'appalto può risultare, senza che sia necessaria la produzione del documento contrattuale, anche soltanto dalle prospettazioni delle parti», per l'assorbente considerazione che nella specie gli originari ricorrenti (oggi appellati) nel ricorso introduttivo di primo grado avevano puntualmente contestato di aver reso la propria prestazione in esecuzione di un contratto di appalto, per quanto illecito, poiché essi avevano puntualmente allegato «l'inesistenza dei contratti di Contr appalto tra e le società di cui sono stati formalmente dipendenti» per l'intero periodo lavorativo (cfr. § 7 del ricorso di primo grado), con il corollario che nella specie non sussi- ste alcuna comune prospettazione delle parti (pacificamente irrilevante ai fini probatori
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l'unilaterale e contestata prospettazione di che po- Parte_1 tesse far ritenere effettivamente sussistenti i contratti di appalto.
L'esistenza dei rapporti di appalto per il periodo in esame, infine, non potrebbe rite- nersi dimostrata per presunzioni, sicché è infondata a censura diretta a lamentarne il man- cato ricorso da parte del giudice di prime cure.
La circostanza che dal giugno 2008 in poi abbia Parte_1
stipulato contratti di appalto aventi ad oggetto lo svolgimento del servizio di vigilanza ar- mata, infatti, non costituisce all'evidenza elemento fattuale grave, preciso e concordante dal quale inferire che identici rapporti negoziali siano stati conclusi in periodi precedenti, non vedendosi come dall'evento successivo possa ricavarsi con ragionevole certezza lo- gica il verificarsi dell'evento antecedente, che non ne rappresenta un presupposto neces- sario o altamente probabile.
Il mancato assolvimento da parte di dell'onere Parte_1 di dimostrare l'esistenza di un (valido) rapporto di appalto porta alla conferma della sen- tenza appellata nella parte in cui le ha imputato (dal 1.1.1986 per dal CP_1
1.6.2001 per dal 1.1.2002 per ) il rapporto di lavoro degli Controparte_2 Controparte_3
appellati, dovendo ritenersi (come già ricordato dal primo giudice), che
[...]
abbia ricevuto la (pacificamente resa) prestazione lavorativa degli ap- Parte_1 pellati nella qualità di effettivo datore di lavoro.
Deve da ultimo sottolinearsi che, sempre nell'ambito del motivo di appello in esame,
allega che sarebbe stato onere dei lavoratori dimo- Parte_1
Contr strare l'inizio dell'attività lavorativa in (cfr. pag. 26 dell'appello).
Il motivo non ha pregio.
È dirimente, infatti, osservare che le sopra riportate date di inizio della prestazione lavorativa debbono ritenersi incontestate, perché specificamente allegate dai lavoratori sin dall'atto introduttivo della lite e solo genericamente contestate (con richiamo al princi- pio dell'onere della prova) dalla controparte.
In ogni caso, la sopra riportata generica doglianza dell'appello non è idonea a con- traddire la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto l'inizio di detta attività lavorativa coincidente con l'assunzione da parte delle formali datrici di lavoro, quale risultante dall'e- stratto contributivo in atti ed per di più è contraria alle stesse allegazioni della parte ap- pellante, che in primo grado aveva espressamente dedotto che «le attività svolte dai ri- correnti presso la sede di Via degli Aldobrandeschi della sono tutte riconducibili ai Pt_1
Contr contratti di appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza stipulati nel tempo da con distinte società, l'ultimo dei quali sottoscritto con la società ICTS Italia s.r.l. (come risulta
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dall'estratto conto contributivo ex adverso prodotto)» (cfr. § 5 memoria di primo grado), così espressamente attribuendo il crisma dell'attendibilità proprio a quelle risultanze dell'estratto contributivo che sono state positivamente valorizzate dalla sentenza appel- lata, di tal che appare non consentito ripensamento e non consentita tardiva contesta- zione il tentativo svolto in appello di attribuire diverso significato alla locuzione qui ripor- tata.
6. La seconda parte del quarto motivo di appello (dal § D.4 in poi) passa in rassegna i contratti di appalto sottoscritti (e depositati nel presente giudizio) successivamente al giugno 2008 e censura la mancata ammissione della prova orale che avrebbe potuto di- mostrare, in tesi, la riferibilità delle prestazioni lavorative alle singole società appaltatrici.
Il quinto motivo di appello censura la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l'argomentazione difensiva diretta a sostenere l'impossibilità di una commistione tra per- sonale della banca e guardie giurate, mentre il sesto motivo di appello lamenta il mancato accertamento in concreto del fenomeno interpositorio.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, perché essi divengono irrilevanti alla luce di quanto sopra affermato in punto di sussistenza di un rapporto di lavoro subor- dinato tra l'appellante e gli appellati a far data rispettivamente dal 1.1.1986 per CP_1
CP_ dal 1.6.2001 per e dal 1.1.2002 per .
[...] CP_2 Controparte_3
Una volta affermato, infatti, che gli appellati dovevano considerarsi dipendenti di già da data antecedente al giugno 2008, infatti, l'esi- Parte_1 stenza di contratti di appalto aventi ad oggetto il servizio di vigilanza armata conclusi dopo tale data e l'eventuale partecipazione anche degli originari ricorrenti a siffatto servizio non assume rilevanza alcuna nel presente giudizio in cui l'appellante non solo non prova, ma prima ancora non allega, l'esistenza di alcuna valida (e tipica) causa di risoluzione di detti rapporti di lavoro.
In ogni caso le censure in esame sono anche infondate.
La circostanza, dedotta nel quinto motivo di appello, relativa al difetto in capo all'ap- pellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente ri- lievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle pre- scrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appel- lati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, po-
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tendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito im- piego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposi- zione di manodopera.
Tali considerazioni valgono pure per il periodo successivo al giugno 2008, al quale si riferiscono anche i residui motivi di appello in esame.
Il Tribunale. infatti, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non ha ignorato i prodotti contratti di appalto, né tanto meno si è sottratto al dovere di accertare l'effettiva esistenza di un'illecita interposizione di manodopera, come appare chiaro dalla piana let- tura della sentenza gravata, laddove rileva che: (a) gli attuali appellanti avevano prodotto in primo grado delle email (il riferimento è ai doc. 8 e 11 del fascicolo di primo grado) loro indirizzate da dipendenti di (nella specie Pt_1 Parte_1 Parte_3
Contr
concernenti richieste di segnalazioni da inviare alla Centrale operativa e l'in-
[...] dicazione dei compiti da svolgere nei giorni festivi, nell'orario diurno ed in quello notturno;
(b) la pacifica messa a disposizione dei lavoratori di indirizzi email aziendali confermava Contr l'inserimento degli appellati nell'organizzazione posto che nel genuino rapporto di appalto il committente interloquisce unicamente con l'appaltatore e non certo con i dipen- denti di quest'ultimo.
I motivi di appello in esame non riesco a scalfire tale nucleo motivazionale, la cui pregnanza e tale da condurre ad affermare, anche per il periodo successivo al giugno
2008, la sussistenza dell'illecita interposizione di manodopera, indipendentemente da ogni ulteriore (e superfluo) approfondimento istruttorio.
La valutazione della email prodotte in primo grado dai ricorrenti (argomento sub a) non solo non è censurata dall'appellante, ma è anche indubbiamente corretta, atteso che il loro contenuto (ed in particolare quello della mail sub doc. 8) si concretizza nell'esercizio di un potere organizzativo tipicamente datoriale, poiché in essa lo scrivente, Parte_4 cucci dipendente dell'appellante, indica alle guardie giurate le condizioni alle quali la guar- dia particolare giurata preposta alla portineria potrà allontanarsi dalla sua postazione, gli specifici controlli da eseguire rispettivamente nel turno notturno, diurno e festivo e l'orario di inizio di ogni singolo turno.
Trattasi di un potere conformativo della prestazione che, da un lato, esula dalla mera lecita ingerenza del committente e che, dall'altro, non è contraddetto dal rilievo per cui la formale datrice di lavoro abbia riservato a sé taluni (del pari formali) poteri di gestione del rapporto lavorativi, come l'autorizzazione alle ferie o al cambio di turno.
L'esistenza di un'unitaria casella di posta elettronica e il diretto contatto di
[...] con i dipendenti dell'appaltatore è poi ammessa dalla stessa Parte_1
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appellante (cfr. pag. 59 ess. appello), che la giustifica con la natura endo-aziendale dell'appalto e con l'esigenza di verificarne la corretta esecuzione, senza però spiegare per quali ragioni detta natura rendesse necessaria l'interlocuzione diretta con i dipendenti dell'appaltatrice e per quali motivi dette esigenze di verifica non potessero essere soddi- sfatte dall'interlocuzione con il solo preposto dell'appaltatrice.
L'effettivo esercizio da parte della committente di un potere conformativo della pre- stazione e la rilevanza data dal primo giudice all'unicità dell'account aziendale rappresen- tano dati fattuali di tale pregnanza nel senso dell'imputazione del rapporto di lavoro in capo all'appellante, da rendere superfluo l'esame delle clausole dei singoli contratti di appalto e la verifica dell'organizzazione aziendale delle appaltatrici.
Anche i motivi di appello quinto e sesto ed il quarto nella sua residua parte sono respinti.
7. L'ultimo motivo di appello (contraddistinto, alla pag. 61 del ricorso, dalla sigla D.V) censura la decisione gravata nella parte in cui inquadramento nella II Area Professionale,
3° livello retributivo.
Il motivo è respinto perché muove dall'apodittica affermazione dell'assimilazione dei compiti dei lavoratori ad un mero servizio di guardiania, senza censurare la decisione gravata né nella parte in cui ha affermato non essere contestato tra le parti che gli appellati svolgevano anche funzioni di controllo in tempo reale dei sistemi di allarme né nella parte in cui ha osservato che il CCNL riconduce tali funzioni di controllo in tempo reale degli allarmi alla II Area professionale, 3° livello retributivo.
Il CCNL prodotto in primo grado dalla stessa appellante (doc. 51) individua in €
2.123,77 la retribuzione mensile su 13 mensilità spettante ai lavoratori così inquadrati e tanto è stato riconosciuto dalla sentenza appellata, sicché deve essere disattesa la pre- tesa dell'impugnante diretta al riconoscimento della minor retribuzione di € 2.098,40.
8. L'appello è dunque accolto limitatamente al primo motivo con adozione della sta- tuizione di cui in dispositivo. resta soccombente anche all'esito del giudizio Parte_1
di appello, sicché essa, ferma la condanna alle spese del giudizio innanzi al Tribunale
(congruamente liquidate dal primo giudice) deve essere condannata anche alla refusione delle spese del giudizio di appello,
PQM
La Corte così provvede:
A) in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma anche quanto
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alla condanna alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, dichiara inammissi- bile le domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi formulata in primo grado dagli attuali appellati;
B) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado, che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma il 7.11.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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