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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/08/2025, n. 12003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12003 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 51340 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 16.02.2025, vertente tra:
la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Asiago n. 2, presso lo studio dell'avv. Walter Condoleo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Carlo Mirabello n. 6, presso lo studio dell'avv. Virginio
FR TT, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 11019/2022 – domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025 pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Roma n. 11019/2022, con la quale sono state rigettate le domande avanzate dalla società, nella qualità di cessionaria del credito di , nei confronti della al fine di CP_2 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro verificatosi il 2.09.2016, a Roma, in via
Monte Messico all'altezza del numero civico 89, dove il veicolo Fiat Punto targato EB500SB, di proprietà di , regolarmente parcheggiato, veniva rinvenuto dal proprietario danneggiato da CP_2 ignoti.
La ha quindi agito in giudizio in qualità di cessionaria del credito Parte_1 vantato da , in forza della polizza n. 1/30465/30/136927003. CP_2
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte, in quanto ha ritenuto non provata la pretesa risarcitoria azionata dall'attrice, non ritenendo al riguardo sufficiente la denuncia sporta alla Stazione dei Carabinieri Roma Prenestina e il preventivo di spesa prodotto in atti.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello la ritenendo il Parte_1 provvedimento gravato viziato da una erronea e incongruente valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio, in ordine al danno subito dalla vettura Fiat Punto targata EB500SB.
L'appellante ha contestato la decisione del primo giudice anche in ragione della mancata ammissione delle prove orali articolate in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione.
Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, erroneamente omesso di espletare consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare lo stato del veicolo dopo il danneggiamento del 2.09.2016.
L'appellante ha altresì contestato la tardività delle doglianze dell' in Controparte_1 ordine alla inoperatività della polizza Riparazione Classic stipulata da e, in ogni caso, CP_2
l'erroneità della statuizione del primo giudice, che avrebbe omesso di restituire
[...] nel termine per controdedurre sul punto e per produrre documentazione fiscale Parte_2 attestante gli interventi di riparazione eseguiti.
L' ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, rilevando che la Controparte_1 non avrebbe dimostrato l'entità dei danni subiti veicolo Fiat Punto Parte_1 targato EB500SB e neppure la loro riconducibilità agli atti vandalici denunciati.
L'assicurazione ha altresì riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della e di legittimazione passiva Parte_1 dell'assicurazione, attesa la nullità dell'atto di cessione del credito, in quanto privo di indicazione pagina 2 di 5 dell'entità del credito. In via subordinata, l'assicurazione ha chiesto applicarsi, all'indennizzo eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice, una franchigia pari al 10% dell'importo liquidato.
2. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata dall'assicurazione, che ha eccepito la nullità del contratto di cessione del credito stipulato dalla per omessa indicazione dell'entità del credito ceduto. Parte_1
L'eccezione è infondata e deve, conseguentemente, essere rigettata.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la cessione di un credito futuro, anche se non determinato nel suo ammontare, è valida, purché sia adeguatamente indicata la fonte del credito.
Si è infatti evidenziato che la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità (Cass. n. 27690/2023).
3. La ha contestato la statuizione del primo giudice, che avrebbe Parte_1 omesso di rilevare la tardività dell'eccezione, formulata per la prima volta in sede di memorie depositate ai sensi dell'art. 320 c.p.c., con la quale l'assicurazione ha evidenziato l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata, non risultando prodotta in atti documentazione fiscale comprovante, come previsto dal paragrafo F.4 delle condizioni generali di contratto, il danno subito.
Il giudice di prime cure avrebbe quindi erroneamente rigettato l'istanza di rimessione in termini, formulata dall'attrice al fine di poter controdedurre e al fine di produrre la fattura attestante le riparazioni eseguite.
Va al riguardo evidenziato che la sentenza gravata ha stabilito: “non è consentito a questo giudice
l'esame degli accordi negoziali intercorsi tra le parti non avendo parte attrice depositato le condizioni generali del contratto assicurativo”.
La statuizione, che non è stata impugnata mediante appello incidentale da parte dell'assicurazione, risulta passata in giudicato e preclude l'esame delle contestazioni sollevate sulla base del regolamento negoziale, in difetto di tempestivo deposito delle condizioni generali di contratto.
Il giudice di prime cure, sebbene sulla base del diverso assunto dell'omesso tempestivo deposito della documentazione contrattuale, ha quindi ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa.
Ne discende conseguentemente l'assorbimento dell'istanza della di Controparte_3
pagina 3 di 5 rimessione in termini, atteso il mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza formulata dall'assicurazione.
4. Nel merito l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha rigettato le domande proposte dall'attrice ritenendo non adeguatamente provata la riconducibilità dei danni subiti all'evento verificatosi il 2.09.2016 e ritenendo non provata la quantificazione del pregiudizio sofferto.
In base al principio della ragione più liquida deve innanzitutto esaminarsi la correttezza della statuizione del primo giudice, relativa alla carenza di prova in ordine al nesso eziologico tra il danneggiamento asseritamente subito dal veicolo Fiat Punto targato EB500SB, di proprietà di CP_2
ad opera di ignoti, il 2.09.2016 e gli interventi di riparazione descritti nel preventivo di spesa
[...] prodotto in atti.
Al riguardo si osserva che del tutto irrilevanti appaiono le prove orali articolate dall'attore per mezzo del teste , perito dell'assicurazione, e maresciallo dei carabinieri che Tes_1 Testimone_2 ha ricevuto la denuncia di del 3.06.2019. CP_2
Si tratta infatti di prove orali vertenti su circostanze in parte valutative (ossia gli esiti della perizia di parte volta a verificare l'astratta compatibilità dello stato del veicolo con gli atti vandalici denunciati, nonché i costi di ripristino del mezzo) e in parte documentali (in quanto attestate dalla stessa querela sporta dal e ricevuta dal e, comunque, ininfluenti ai fini dell'accertamento dei fatti CP_2 Tes_2 del 2.09.2016.
Non risulta infatti documentato alcun intervento delle autorità nell'immediatezza dei fatti di causa, né prodotta documentazione fotografica attestante lo stato del veicolo al momento del rinvenimento il
2.09.2016, in via Monte Messico, né risultano articolate prove orali relative allo stato dell'auto al momento della scoperta del sinistro.
La risulta poi aver ritirato il proprio fascicolo di parte relativo al Parte_1 giudizio di prime cure (cfr. l'annotazione del 14.07.2022, sulla copertina del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado) e ha provveduto al deposito di copia telematica dello stesso.
Dall'esame del fascicolo di parte non emerge il deposito di documentazione fotografica attestante lo stato del mezzo al momento del sinistro (nell'indice dei documenti prodotti, l'allegato n. 7 relativo a
“NN° 4 FOTO” risulta cancellato con alcuni tratti di penna).
In tale contesto probatorio, dal quale non emerge prova adeguata del sinistro del 2.09.2016, correttamente il primo giudice ha omesso di acquisire la perizia di parte e di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di provvedere alla quantificazione del danno subito, considerato peraltro che il veicolo risulta essere stato riparato prima dell'introduzione del giudizio. pagina 4 di 5 Quanto al preventivo di spesa prodotto dalla va evidenziata la Parte_1 discrasia tra tale documento, relativo ad interventi di riparazione del costo di complessivi euro 5.096,18
(relativi a 66,90 ore di manodopera per interventi sulla carrozzeria) rispetto alla fattura commerciale asseritamente attestante gli interventi effettivamente svolti sul mezzo, per una spesa complessiva di euro 3.384,60 (relativi a 44,24 ore di manodopera per interventi sulla carrozzeria).
In tale complessivo contesto probatorio deve escludersi che sia stata offerta prova adeguata della riconducibilità dei danni denunciati al sinistro del 2.09.2016.
In conclusione, ritenuto che la denuncia presentata dall'interessato ai carabinieri della stazione di
Roma Prenestina il 3.09.2016 non costituisca prova adeguata del sinistro, la statuizione del primo giudice, che ha rigettato le domande proposte dalla deve trovare Parte_1 conferma.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante.
Le spese processuali sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11019/2022, ogni diversa Parte_2 istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: rigetta l'appello; condanna la al rimborso delle spese processuali in favore della Parte_2 liquidate in euro 900,00 per compensi oltre spese generali nella misura Controparte_1 del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 26.08.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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