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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2053/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2053/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. entrambe con il patrocinio dell'AVVOCATURA DI-
[...] P.IVA_2
STRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA
ATTRICI contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti CONTI GIORGIO e DAMINI C.F._2
PAOLO
CONVENUTI
C.F. ), CP_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale civile di Parma revocare ovvero dichiarare nulli ed inefficaci verso Controparte_4
i seguenti atti: Parte_2
- 1) atto di donazione Repertorio n. 77.037 Raccolta n. 29.922 stipulato in data 19/06/2015, a rogito del Dott.
notaio in Parma, registrato in e trascritto presso il competente Ufficio Pro- Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 12 vinciale del Territorio di Parma in data 24/06/2015 (Reg. Gen. 11803; Rep. Part. 9144), con il quale il Sig. ha donato alla Sig.ra il seguente cespite immobiliare: quota di ½ della unità Controparte_1 CP_2 abitativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e così censita nel Catasto Fabbricati del Comune di
Parma: sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub 6 (ed attualmente sub 9) cat. A/3 rendita catastale €
198,84;
- 2) Atto di costituzione del fondo patrimoniale Repertorio n. 77.038 Raccolta n. 29.923 stipulato in data
19/06/2015, a rogito del Dott. notaio in Parma, trascritto presso il competente Ufficio Provin- Persona_1 ciale del Territorio di Parma in data 25/06/2015 (Codice Ufficio TGV;
Serie 1T; Numero 8332), atto disposi- tivo a titolo gratuito con il quale il debitore erariale Sig. ha costituito fondo patrimoniale sui se- Controparte_1 guenti cespiti immobiliari e precisamente:
- 1. INTERA PROPRIETA' su cantina con portico sita in Comune di Parma, strada Baganzola e censita nel
Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 461 sub. 2
- 2. QUOTA 1/2 su porzioni immobiliari ad uso autorimesse site in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censite nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20 mappale 473 sub. 3, mappale 473 sub.
4, mappale 474 sub. 1 ora 943 sub 1
- 3. QUOTA 1/2 su porzione immobiliare ad uso lavanderia comune sita in Comune di Parma, strada Baganzo- la n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20 mappale 782 sub. 4
- 4. QUOTA 1/2 su porzione immobiliare ad uso autorimessa, sita in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censita nel Catasto fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 782 sub. 9
- 5. QUOTA DI 1/2 su una cantina con annesso piccolo ripostiglio in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censita nel Catasto Fabbricati Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 782 sub. 10
- 6. QUOTA 1/2 su un fabbricato ad uso deposito/laboratorio in Comune di Parma, strada Baganzola e censito nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 781 sub. 4-5-6
- 7. QUOTA 3/8 su terreni in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola), censiti nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese al foglio 20, mappali 353-354-921-922 e mappali 914-915
- 8. QUOTA 1/4 su terreno in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola) e censito nel Catasto Ter- reni di Parma, sezione Golese, al foglio 20 mappale 244
- 9. QUOTA 1/2 su aree pertinenziali al complesso immobiliare sito in Parma, strada Baganzola, che non sono state fino ad oggi securitizzate in alcun fondo patrimoniale;
aree che scaturiscono da frazionamenti succedutesi nel tempo e ancora oggi individuate solo nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese, al foglio 20, mappali 924-923-
362-925 e mappale 926 quali enti urbani
pagina 2 di 12 - 10. QUOTA 1/2 su unità immobiliare abitativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e censita nel catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub. 6;
Ordinare al Dirigente pro tempore dell'Agenzia del Territorio competente (già Conservatoria RRII di Parma), co- munque alla Conservatoria territorialmente competente la trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per i convenuti e Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis […]
2. Nel merito:
2.1. respingere per i motivi tutti di cui in premessa le domande tutte proposte dalle attrici nei confronti dei convenuti, con riferimento all'atto di donazione notaio Rep. 77.037-29.922 del 19/6/2015 e trascritto presso il Per_1 competente ufficio provinciale del Territorio di Parma in data 24/6/2015 n. 11803 RG – 9144 RP;
2.2. conseguentemente ordinare all'Ufficio Provinciale del Territorio di Parma, in persona del Direttore responsabile pro tempore, di procedere, con esonero di responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
e delle relative annotazioni eseguite sui seguenti immobili: quota di ½ del diritto di proprietà della unità abitativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e così censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Parma: sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub 6 (ed attualmente sub 9) cat. A/3 rendita catastale € 198,84; con ogni più utile e conseguente provvedimento del caso e di legge;
2.3. respingere per i motivi tutti di cui in premessa le domande tutte proposte dalle attrici relativamente all'atto di costituzione/integrazione di fondo patrimoniale notaio Rep. 77.038-29.923, trascritto presso il competente Per_1
Ufficio Provinciale del Territorio di Parma in data 25/6/2015 (Cod. Ufficio TGV serie 1T; n. 8332) di cui in premesse, siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge;
2.4. conseguentemente ordinare all'Ufficio Provinciale del Territorio di Parma, in persona del Direttore responsabile pro tempore, di procedere, con esonero di responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
e delle relative annotazioni eseguite sui seguenti immobili:
1. INTERA PROPRIETA' su cantina con portico sita in Comune di Parma, strada Baganzola e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 461 sub. 2.
2. QUOTA ½ su porzioni immobiliari ad uso autorimesse site in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censite nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20 mappale 473 sub. 3, mappale
473 sub 4, mappale 474 sub 1 ora 943 sub 1.
pagina 3 di 12
3. QUOTA ½ su porzione immobiliare ad uso lavanderia comune sita in Comune di Parma, strada Bagan- zola n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20 mappale 782 sub. 4.
4. QUOTA ½ su porzione immobiliare ad uso autorimessa, sita in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 782 sub. 9.
5. QUOTA di ½ su una cantina con annesso piccolo ripostiglio in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 782 sub. 10.
6. QUOTA ½ su un fabbricato ad uso deposito/laboratorio in Comune di Parma, strada Baganzola e censi- to nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 781 sub. 4-5-6.
7. QUOTA 3/8 su terreni in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola), censiti nel Catasto
Terreni di Parma, sezione Golese al foglio 20, mappale 353-354-921-922 e mappali 914-915.
8. QUOTA ¼ su terreno in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola) e censito nel Catasto Ter- reni di Parma, sezione Golese, al foglio 20 mappale 244.
9. QUOTA ½ su aree pertinenziali al complesso immobiliare sito in Parma, strada Baganzola, che non sono state fino ad oggi securitizzate in alcun fondo patrimoniale;
aree che scaturiscono da frazionamenti succedu- tesi nel tempo e ancora oggi individuate solo nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese, al foglio 20, mappali 924-923-362-925 e mappale 926 quali enti urbani.
10. QUOTA ½ su unità immobiliare abitativa sita in Comune di Parma, Strada Baganzola n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub 6. Con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario 15% come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri e
[...] Controparte_1 CP_2 al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti (ovvero l'accertamento CP_3 della nullità per contrasto a norme imperative con riferimento all'atto costitutivo del trust NA
NC), ai sensi dell'art. 2901 c.c., dei seguenti atti dispositivi:
- atto di donazione a rogito del dott. Rep. 77.037 - Racc. 29.922, stipulato il Persona_1
19/06/2015 e trascritto il 24/06/2015 con il quale il sig. ha donato alla Controparte_1 coniuge la quota di 1/2 di un'unità immobiliare sita nel Comune di Parma, CP_2 strada Baganzola n. 239, del controvalore catastale di € 37.580,76;
pagina 4 di 12 - atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito del dott. Rep. n. 77.038 Persona_1
- Rac. 29.923, stipulato il 19/06/2015 e trascritto il 25/06/2015, con il quale il sig.
[...] ha conferito in fondo patrimoniale vari cespiti immobiliari, in piena proprietà o CP_1 pro quota, del controvalore catastale complessivo di € 384.936,00;
- atto costitutivo del trust NA NC a rogito del dott. Rep. 77.101 - Persona_1
Racc. 29.943, stipulato il 26/06/2015 e trascritto il 3/07/2015 con il quale il sig.
[...]
con l'intervento del sig. (presente al fine di accettare la carica di CP_1 CP_3 trustee), ha conferito in trust vari cespiti immobiliari (già in parte confluiti nel suddetto fondo patrimoniale), in piena proprietà o pro quota, al fine di destinarli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
A sostegno delle proprie domande l'amministrazione finanziaria esponeva di essere creditrice nei confronti del sig. della somma complessiva di € 1.964.549,65 in forza di ruoli, Controparte_1 avvisi di addebito, avvisi di accertamento relativi a oneri ed accessori maturati per omesso versa- mento di imposte relative agli anni 2008, 2009 e 2010, già oggetto di contenziosi tributari definiti anteriormente all'instaurazione del giudizio;
secondo le attrici, gli atti dispositivi posti in essere dal debitore arrecavano grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, sussistendo, altresì, gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ai fini della revocatoria degli stessi.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e i quali davano preliminar- Controparte_1 CP_2 mente atto che, con scrittura privata autenticata del 10/11/2020 a rogito del dott. Parte_3
avevano manifestato la volontà di risolvere l'atto di trasferimento e destinazione dei beni im-
[...] mobili indicati nell'atto costitutivo del trust NA NC, rimuovendo il vincolo di destinazione gravante su tali beni, con il conseguente venir meno di un interesse delle attrici ad ottenere la revo- ca del relativo atto.
Nel merito, i suddetti convenuti contestavano le domande attoree riferite agli ulteriori atti disposi- tivi impugnati, chiedendone il rigetto.
Con sentenza parziale n. 95/2022, pubblicata il 25/01/2022, il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti costituite per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea di revoca del trust NA NC, dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di revoca di tale atto dispositivo, con contestuale cancella- zione della trascrizione della domanda giudiziale e delle annotazioni sui beni conferiti in trust, dan- do le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
pagina 5 di 12 La causa era, quindi, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2024, comunicato il 25/09/2024, era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione per il de- posito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Preliminarmente occorre dare atto che, con sentenza parziale di questo Tribunale n. 95/2022, pubblicata il 25/01/2022, è stata definita la domanda attorea di revoca del trust NA NC
(atto a rogito del dott. Rep. 77.101 - Racc. 29.943, stipulato il 26/06/2015 e tra- Persona_1 scritto il 3/07/2015; doc. 6 di parte attrice), essendosi riscontrata, in conformità a quanto richiesto dalle parti, l'assenza di un interesse attuale e concreto delle parti costituite e del convenuto contu- mace ad una pronuncia nel merito di tale domanda, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto alla stessa e adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.
2.2. In via ulteriormente preliminare, occorre rilevare che non incide sulla proseguibilità del pre- sente giudizio l'intervenuta apertura della procedura di liquidazione controllata di Controparte_5
[..
disposta con sentenza di questo Tribunale n. 28/2025 del 27/03/2025, depositata dalla difesa del convenuto in data 2/04/2025.
È vero, infatti, che, come ricordato dal convenuto nella comparsa conclusionale, l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina, in forza dell'art. 270, comma 5, del Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, l'interruzione del processo, rientrando ex lege tra gli eventi che in- cidono sulla capacità di stare in giudizio della parte a cui, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., si ricollega tale effetto interruttivo.
Appare opportuno tuttavia ricordare che (anche a prescindere dalla questione circa la riconducibili- tà del giudizio revocatorio nell'ambito applicativo della suddetta ipotesi di interruzione), in termini generali, la disciplina sull'interruzione del processo è volta a salvaguardare il diritto di difesa delle parti e l'effettività del contraddittorio in presenza di determinati eventi che, colpendo le parti o il difensore, impongono una stasi processuale, al fine di consentire una riorganizzazione delle difese;
questa medesime ricadute, quindi, non hanno alcun senso quando le parti non hanno più la possi- bilità di espletare alcuna attività difensiva.
In questa prospettiva, la Suprema Corte ha avuto anche modo di chiarire che, nei giudizi innanzi al
Tribunale in composizione monocratica, la notifica da parte del difensore di un evento interruttivo pagina 6 di 12 successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni può comportare l'interruzione del processo, purché intervenga prima dello scadere del termine per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica (cfr. Cass. n. 23042/2009).
Alla luce di questi principi, non può che rilevarsi come, nel caso di specie, l'apertura della procedu- ra di liquidazione controllata di (e il conseguente riconoscimento al curatore del- Controparte_1 la legittimazione processuale nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale) non può avere alcuna ricaduta sul presente giudizio, essendo intervenuta (con sentenza del 27/03/2025), a seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, ben oltre il termine per il deposito delle memorie di replica (scaduto il 16/12/2024).
2.3. Nel merito, le domande di revocatoria avanzate dalle attrici rispetto all'atto di donazione (atto a rogito del dott. Rep. 77.037 - Racc. 29.922, stipulato il 19/06/2015 e trascritto il Persona_1
24/06/2015; doc. 1 di parte attrice) e all'atto di costituzione di fondo patrimoniale (atto a rogito del dott. Rep. n. 77.038 - Rac. 29.923, stipulato il 19/06/2015 e trascritto il Persona_1
25/06/2015; doc. 5 di parte attrice) posti in essere da parte del sig. (sul cui acco- Controparte_1 glimento lo stesso convenuto si è rimesso a giustizia in sede di comparsa conclusionale) sono fon- date e devono essere accolte.
2.3.1. È incontestato e risulta per tabulas che e Agenzia delle Entrate - Riscos- Parte_1 sione, in qualità rispettivamente di ente impositore e agente della riscossione, vantino nei confronti del sig. un ingente credito tributario, pari ad € 1.964.549,65, così come risultante Controparte_1 dagli estratti di ruolo in atti, seguiti all'accertamento del mancato versamento da parte del debitore di imposte relative agli anni 2008, 2009 e 2010 (doc. 7 e 8 di parte attrice).
La legittimità della suddetta pretesa impositiva, peraltro, è pacificamente stata oggetto di accerta- mento nell'ambito di un contenzioso tributario, seguito alla notifica il 4/12/2014 dei relativi avvisi di accertamento, all'esito del quale sono stati notificate il 29/04/2019 le intimazioni di pagamento e si è proceduto all'iscrizione a ruolo (si veda la nota dell' depositata sub doc. Parte_1
13 di parte attrice).
Si tratta, quindi, di un credito esigibile, pacificamente sorto in un momento anteriore rispetto agli atti impugnati in questa sede.
Come ricordato dalla difesa attorea, infatti, il credito tributario sorge ex lege in concomitanza con il presupposto che lo genera;
gli atti successivi attraverso cui l'amministrazione verifica l'insorgenza del presupposto di imposta e il relativo ammontare, si tratti di accertamenti, avvisi od atti di conte-
pagina 7 di 12 stazione, non attengono al momento costitutivo dell'obbligazione tributaria, ma hanno natura me- ramente dichiarativa di un obbligo già sorto.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto anche modo di rilevare espressamente che
“ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i pre- supposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministra- zione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta” (Cass. n. 30737/2019).
2.3.2. Sul piano oggettivo, è evidente che gli atti dispositivi oggetto di revocatoria in questa sede
(doc. 2 e 5 di parte attrice) arrecano un pregiudizio alle ragioni creditorie dell'amministrazione fi- nanziaria tale da integrare il presupposto dell'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c.
Attraverso tali atti, invero, ha pacificamente alienato senza alcun corrispettivo e Controparte_1 costituito in fondo patrimoniale il proprio intero patrimonio immobiliare, sottraendo alla garanzia generica offerta ai creditori beni facilmente aggredibili in sede esecutiva.
Non vi è alcun elemento agli atti che supporti l'allegazione avanzata dal convenuto in sede di costi- tuzione in giudizio secondo cui i relativi cespiti avrebbero un modesto valore commerciale, non es- sendo, peraltro, mai stato specificamente contestato il controvalore complessivo degli stessi deter- minato da parte delle attrici ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 602/73 in € 422.516,76.
Del resto, è ben noto che in materia di azione revocatoria, a fronte del riscontro dell'atto dispositi- vo, l'onere di provare l'assenza di un rischio di più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione della sussistenza di ampie disponibilità patrimoniali residue, grava sul convenuto, il quale nel caso di specie non ha offerto alcun elemento in tal senso (ex multis Cass. n. 4728/2018).
2.3.3. Quanto ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, occorre evidenziare che entrambi gli atti dispositivi di cui trattasi costituiscono indubbiamente atti a titolo gratuito per la cui revoca è sufficiente, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che tramite gli stessi si andava ad arrecare alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni).
In particolare, con riguardo all'atto di donazione del 19/06/2015 (doc. 1 di parte attrice) la tesi dei convenuti secondo cui si tratterebbe di un atto “sostanzialmente” oneroso - integrando una dona- zione remuneratoria fatta dal debitore alla moglie per compen- Controparte_1 CP_2 sarla del lavoro prestato nell'interesse della famiglia nel corso del matrimonio - non solo non trova alcun riscontro probatorio agli atti ma è anche obiettivamente irragionevole, giacché i motivi che hanno determinato l'atto dispositivo non escludono la causa di liberalità dello stesso e la sua con- seguente assoggettabilità, ai fini della revocatoria, alla disciplina propria degli atti a titolo gratuito pagina 8 di 12 (in argomento Cass. n. 1062/2016; 12769/1999; 1411/1997).
Con riguardo all'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 19/06/2015 (doc. 5 di parte attri- ce), basti rilevare che la natura gratuita di tale tipologia di atto, ai fini della revocatoria, è stata da tempo riconosciuta da costante giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 9192/2021).
In questo contesto, non può che rilevarsi come la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'azione revocatoria nel caso di specie sia indiscutibilmente attestata dal fatto che il sig. Controparte_1 anteriormente alla stipulazione degli atti dispositivi impugnati in questa sede, aveva già ricevuto, in data 4/12/2014, la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'omesso versamento delle impo- ste negli anni 2008, 2009 e 2010 (doc. 8 di parte attrice), ben essendo pertanto a conoscenza, sin da prima del compimento degli atti in questione, della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione finanziaria nei suoi confronti.
2.3.4. In definitiva, alla luce di quanto sopra, sussistono senz'altro nel caso di specie tutti i presup- posti per la declaratoria di inefficacia nei confronti di e di Agenzia delle En- Parte_1 trate-Riscossione tanto dell'atto di donazione quanto dell'atto di costituzione del fondo patrimo- niale posti in essere dal debitore Controparte_1
2.3.5. Appare peraltro opportuno precisare che, con riferimento all'atto di costituzione del fondo patrimoniale (doc. 5 di parte attrice), l'accoglimento dell'azione revocatoria si riferisce esclusiva- mente al conferimento in tale fondo dei beni di proprietà del debitore operato Controparte_1 con il medesimo atto, essendo pacifico che nessuna pretesa creditoria è vantata dalle attrici nei confronti dell'altra partecipante a tale atto, CP_2
Tuttavia, la pretesa della convenuta (ribadita anche in sede di comparsa conclusio- CP_2 nale) ad ottenere, anche in caso di accoglimento della domanda revocatoria, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sui beni di sua proprietà non risulta essere accompagnata dal- la specifica indicazione di beni su cui tale trascrizione è stata indebitamente operata, dovendo, per contro, rilevarsi come l'esame della nota di trascrizione prodotta dalla convenuta sub doc. 2 appaia far emergere una corrispondenza tra i beni oggetto di disposizione da parte del debitore e quelli su cui è stata operata la trascrizione della domanda.
Invero, in questo contesto, non può che rilevarsi come tale ultima pretesa rimanga del tutto inde- terminata e non possa, pertanto, trovare accoglimento in questa sede.
3. In merito alle spese di lite, occorre rilevare che la convenuta sebbene non assu- CP_2 ma la qualifica di debitrice rispetto alle pretese impositive poste dall'amministrazione finanziaria a pagina 9 di 12 fondamento dell'azione revocatoria, in sede processuale non ha sviluppato difese limitate al mero riscontro della propria qualifica di litisconsorte necessaria (cfr. Cass. n. 8847/2023) ma si è spinta fino a contestare nel merito le pretese attoree (quantomeno sino agli scritti conclusivi), in termini sostanzialmente identici rispetto alle difese del debitore Controparte_1
Tale circostanza porta a ravvisare una comunanza di interessi nella posizione dei convenuti costi- tuitisi in giudizio tale da giustificare, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., una loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali nei confronti delle attrici (in ar- gomento Cass. n. 16116/2024).
La relativa liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con ap- plicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 260.001 ad € 520.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Quanto alla posizione del convenuto stante la sua citazione quale mero partecipan- CP_3 te all'atto di costituzione del trust NA NC e la sua mancata costituzione in giudizio, sussi- stono giustificate ragioni per disporre una integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra lo stesso e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'
[...]
e dell' : Parte_1 Controparte_6
- dell'atto di donazione Repertorio n. 77.037 Raccolta n. 29.922 stipulato in data 19/06/2015,
a rogito del Dott. notaio in Parma, registrato in e Persona_1 Parte_1 trascritto presso il competente Ufficio Provinciale del Territorio di Parma in data
24/06/2015 (Reg. Gen. 11803; Rep. Part. 9144), con il quale il Sig. ha Controparte_1 donato alla Sig.ra il seguente cespite immobiliare: quota di ½ della unità abi- CP_2 tativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e così censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Parma: sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub 6 (ed attualmente sub 9) cat. A/3 rendita catastale € 198,84;
- dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale Repertorio n. 77.038 Raccolta n. 29.923 sti- pulato in data 19/06/2015, a rogito del Dott. notaio in Parma, trascritto Persona_1
pagina 10 di 12 presso il competente Ufficio Provinciale del Territorio di Parma in data 25/06/2015 (Codi- ce Ufficio TGV;
Serie 1T; Numero 8332), limitatamente ai beni conferiti dal Sig. CP_1
con il predetto atto in fondo patrimoniale e precisamente:
[...]
1. INTERA PROPRIETA' su cantina con portico sita in Comune di Parma, strada Bagan- zola e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale
461 sub. 2
2. QUOTA 1/2 su porzioni immobiliari ad uso autorimesse site in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e censite nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, fo- glio 20 mappale 473 sub. 3, mappale 473 sub. 4, mappale 474 sub. 1 ora 943 sub 1
3. QUOTA 1/2 su porzione immobiliare ad uso lavanderia comune sita in Comune di
Parma, strada Baganzola n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urba- na 5, foglio 20 mappale 782 sub. 4
4. QUOTA 1/2 su porzione immobiliare ad uso autorimessa, sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e censita nel Catasto fabbricati di Parma, sezione urbana 5, fo- glio 20, mappale 782 sub. 9
5. QUOTA DI 1/2 su una cantina con annesso piccolo ripostiglio in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati Parma, sezione urbana 5, foglio
20, mappale 782 sub. 10
6. QUOTA 1/2 su un fabbricato ad uso deposito/laboratorio in Comune di Parma, strada
Baganzola e censito nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, map- pale 781 sub. 4-5-6
7. QUOTA 3/8 su terreni in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola), censiti nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese al foglio 20, mappali 353-354-921-922 e mappali 914-915
8. QUOTA 1/4 su terreno in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola) e cen- sito nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese, al foglio 20 mappale 244
9. QUOTA 1/2 su aree pertinenziali al complesso immobiliare sito in Parma, strada Ba- ganzola, che non sono state fino ad oggi securitizzate in alcun fondo patrimoniale;
aree che scaturiscono da frazionamenti succedutesi nel tempo e ancora oggi individuate solo nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese, al foglio 20, mappali 924-923-362-925 e mappale 926 quali enti urbani pagina 11 di 12 10. QUOTA 1/2 su unità immobiliare abitativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola
n. 239 e censita nel catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale
473 sub. 6;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3. condanna i convenuti e in solido tra loro, al rimborso nei Controparte_1 CP_2 confronti di delle spese del presente Controparte_7 giudizio che liquida in complessivi € 22.457,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
4. compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra e le altre parti di CP_3
causa.
Parma, 4/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2053/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. entrambe con il patrocinio dell'AVVOCATURA DI-
[...] P.IVA_2
STRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA
ATTRICI contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti CONTI GIORGIO e DAMINI C.F._2
PAOLO
CONVENUTI
C.F. ), CP_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale civile di Parma revocare ovvero dichiarare nulli ed inefficaci verso Controparte_4
i seguenti atti: Parte_2
- 1) atto di donazione Repertorio n. 77.037 Raccolta n. 29.922 stipulato in data 19/06/2015, a rogito del Dott.
notaio in Parma, registrato in e trascritto presso il competente Ufficio Pro- Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 12 vinciale del Territorio di Parma in data 24/06/2015 (Reg. Gen. 11803; Rep. Part. 9144), con il quale il Sig. ha donato alla Sig.ra il seguente cespite immobiliare: quota di ½ della unità Controparte_1 CP_2 abitativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e così censita nel Catasto Fabbricati del Comune di
Parma: sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub 6 (ed attualmente sub 9) cat. A/3 rendita catastale €
198,84;
- 2) Atto di costituzione del fondo patrimoniale Repertorio n. 77.038 Raccolta n. 29.923 stipulato in data
19/06/2015, a rogito del Dott. notaio in Parma, trascritto presso il competente Ufficio Provin- Persona_1 ciale del Territorio di Parma in data 25/06/2015 (Codice Ufficio TGV;
Serie 1T; Numero 8332), atto disposi- tivo a titolo gratuito con il quale il debitore erariale Sig. ha costituito fondo patrimoniale sui se- Controparte_1 guenti cespiti immobiliari e precisamente:
- 1. INTERA PROPRIETA' su cantina con portico sita in Comune di Parma, strada Baganzola e censita nel
Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 461 sub. 2
- 2. QUOTA 1/2 su porzioni immobiliari ad uso autorimesse site in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censite nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20 mappale 473 sub. 3, mappale 473 sub.
4, mappale 474 sub. 1 ora 943 sub 1
- 3. QUOTA 1/2 su porzione immobiliare ad uso lavanderia comune sita in Comune di Parma, strada Baganzo- la n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20 mappale 782 sub. 4
- 4. QUOTA 1/2 su porzione immobiliare ad uso autorimessa, sita in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censita nel Catasto fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 782 sub. 9
- 5. QUOTA DI 1/2 su una cantina con annesso piccolo ripostiglio in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censita nel Catasto Fabbricati Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 782 sub. 10
- 6. QUOTA 1/2 su un fabbricato ad uso deposito/laboratorio in Comune di Parma, strada Baganzola e censito nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 781 sub. 4-5-6
- 7. QUOTA 3/8 su terreni in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola), censiti nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese al foglio 20, mappali 353-354-921-922 e mappali 914-915
- 8. QUOTA 1/4 su terreno in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola) e censito nel Catasto Ter- reni di Parma, sezione Golese, al foglio 20 mappale 244
- 9. QUOTA 1/2 su aree pertinenziali al complesso immobiliare sito in Parma, strada Baganzola, che non sono state fino ad oggi securitizzate in alcun fondo patrimoniale;
aree che scaturiscono da frazionamenti succedutesi nel tempo e ancora oggi individuate solo nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese, al foglio 20, mappali 924-923-
362-925 e mappale 926 quali enti urbani
pagina 2 di 12 - 10. QUOTA 1/2 su unità immobiliare abitativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e censita nel catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub. 6;
Ordinare al Dirigente pro tempore dell'Agenzia del Territorio competente (già Conservatoria RRII di Parma), co- munque alla Conservatoria territorialmente competente la trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per i convenuti e Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis […]
2. Nel merito:
2.1. respingere per i motivi tutti di cui in premessa le domande tutte proposte dalle attrici nei confronti dei convenuti, con riferimento all'atto di donazione notaio Rep. 77.037-29.922 del 19/6/2015 e trascritto presso il Per_1 competente ufficio provinciale del Territorio di Parma in data 24/6/2015 n. 11803 RG – 9144 RP;
2.2. conseguentemente ordinare all'Ufficio Provinciale del Territorio di Parma, in persona del Direttore responsabile pro tempore, di procedere, con esonero di responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
e delle relative annotazioni eseguite sui seguenti immobili: quota di ½ del diritto di proprietà della unità abitativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e così censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Parma: sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub 6 (ed attualmente sub 9) cat. A/3 rendita catastale € 198,84; con ogni più utile e conseguente provvedimento del caso e di legge;
2.3. respingere per i motivi tutti di cui in premessa le domande tutte proposte dalle attrici relativamente all'atto di costituzione/integrazione di fondo patrimoniale notaio Rep. 77.038-29.923, trascritto presso il competente Per_1
Ufficio Provinciale del Territorio di Parma in data 25/6/2015 (Cod. Ufficio TGV serie 1T; n. 8332) di cui in premesse, siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge;
2.4. conseguentemente ordinare all'Ufficio Provinciale del Territorio di Parma, in persona del Direttore responsabile pro tempore, di procedere, con esonero di responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
e delle relative annotazioni eseguite sui seguenti immobili:
1. INTERA PROPRIETA' su cantina con portico sita in Comune di Parma, strada Baganzola e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 461 sub. 2.
2. QUOTA ½ su porzioni immobiliari ad uso autorimesse site in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censite nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20 mappale 473 sub. 3, mappale
473 sub 4, mappale 474 sub 1 ora 943 sub 1.
pagina 3 di 12
3. QUOTA ½ su porzione immobiliare ad uso lavanderia comune sita in Comune di Parma, strada Bagan- zola n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20 mappale 782 sub. 4.
4. QUOTA ½ su porzione immobiliare ad uso autorimessa, sita in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 782 sub. 9.
5. QUOTA di ½ su una cantina con annesso piccolo ripostiglio in Comune di Parma, strada Baganzola n.
239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 782 sub. 10.
6. QUOTA ½ su un fabbricato ad uso deposito/laboratorio in Comune di Parma, strada Baganzola e censi- to nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, mappale 781 sub. 4-5-6.
7. QUOTA 3/8 su terreni in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola), censiti nel Catasto
Terreni di Parma, sezione Golese al foglio 20, mappale 353-354-921-922 e mappali 914-915.
8. QUOTA ¼ su terreno in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola) e censito nel Catasto Ter- reni di Parma, sezione Golese, al foglio 20 mappale 244.
9. QUOTA ½ su aree pertinenziali al complesso immobiliare sito in Parma, strada Baganzola, che non sono state fino ad oggi securitizzate in alcun fondo patrimoniale;
aree che scaturiscono da frazionamenti succedu- tesi nel tempo e ancora oggi individuate solo nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese, al foglio 20, mappali 924-923-362-925 e mappale 926 quali enti urbani.
10. QUOTA ½ su unità immobiliare abitativa sita in Comune di Parma, Strada Baganzola n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub 6. Con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario 15% come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri e
[...] Controparte_1 CP_2 al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti (ovvero l'accertamento CP_3 della nullità per contrasto a norme imperative con riferimento all'atto costitutivo del trust NA
NC), ai sensi dell'art. 2901 c.c., dei seguenti atti dispositivi:
- atto di donazione a rogito del dott. Rep. 77.037 - Racc. 29.922, stipulato il Persona_1
19/06/2015 e trascritto il 24/06/2015 con il quale il sig. ha donato alla Controparte_1 coniuge la quota di 1/2 di un'unità immobiliare sita nel Comune di Parma, CP_2 strada Baganzola n. 239, del controvalore catastale di € 37.580,76;
pagina 4 di 12 - atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito del dott. Rep. n. 77.038 Persona_1
- Rac. 29.923, stipulato il 19/06/2015 e trascritto il 25/06/2015, con il quale il sig.
[...] ha conferito in fondo patrimoniale vari cespiti immobiliari, in piena proprietà o CP_1 pro quota, del controvalore catastale complessivo di € 384.936,00;
- atto costitutivo del trust NA NC a rogito del dott. Rep. 77.101 - Persona_1
Racc. 29.943, stipulato il 26/06/2015 e trascritto il 3/07/2015 con il quale il sig.
[...]
con l'intervento del sig. (presente al fine di accettare la carica di CP_1 CP_3 trustee), ha conferito in trust vari cespiti immobiliari (già in parte confluiti nel suddetto fondo patrimoniale), in piena proprietà o pro quota, al fine di destinarli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
A sostegno delle proprie domande l'amministrazione finanziaria esponeva di essere creditrice nei confronti del sig. della somma complessiva di € 1.964.549,65 in forza di ruoli, Controparte_1 avvisi di addebito, avvisi di accertamento relativi a oneri ed accessori maturati per omesso versa- mento di imposte relative agli anni 2008, 2009 e 2010, già oggetto di contenziosi tributari definiti anteriormente all'instaurazione del giudizio;
secondo le attrici, gli atti dispositivi posti in essere dal debitore arrecavano grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, sussistendo, altresì, gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ai fini della revocatoria degli stessi.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e i quali davano preliminar- Controparte_1 CP_2 mente atto che, con scrittura privata autenticata del 10/11/2020 a rogito del dott. Parte_3
avevano manifestato la volontà di risolvere l'atto di trasferimento e destinazione dei beni im-
[...] mobili indicati nell'atto costitutivo del trust NA NC, rimuovendo il vincolo di destinazione gravante su tali beni, con il conseguente venir meno di un interesse delle attrici ad ottenere la revo- ca del relativo atto.
Nel merito, i suddetti convenuti contestavano le domande attoree riferite agli ulteriori atti disposi- tivi impugnati, chiedendone il rigetto.
Con sentenza parziale n. 95/2022, pubblicata il 25/01/2022, il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti costituite per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea di revoca del trust NA NC, dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di revoca di tale atto dispositivo, con contestuale cancella- zione della trascrizione della domanda giudiziale e delle annotazioni sui beni conferiti in trust, dan- do le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
pagina 5 di 12 La causa era, quindi, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2024, comunicato il 25/09/2024, era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione per il de- posito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Preliminarmente occorre dare atto che, con sentenza parziale di questo Tribunale n. 95/2022, pubblicata il 25/01/2022, è stata definita la domanda attorea di revoca del trust NA NC
(atto a rogito del dott. Rep. 77.101 - Racc. 29.943, stipulato il 26/06/2015 e tra- Persona_1 scritto il 3/07/2015; doc. 6 di parte attrice), essendosi riscontrata, in conformità a quanto richiesto dalle parti, l'assenza di un interesse attuale e concreto delle parti costituite e del convenuto contu- mace ad una pronuncia nel merito di tale domanda, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto alla stessa e adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.
2.2. In via ulteriormente preliminare, occorre rilevare che non incide sulla proseguibilità del pre- sente giudizio l'intervenuta apertura della procedura di liquidazione controllata di Controparte_5
[..
disposta con sentenza di questo Tribunale n. 28/2025 del 27/03/2025, depositata dalla difesa del convenuto in data 2/04/2025.
È vero, infatti, che, come ricordato dal convenuto nella comparsa conclusionale, l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina, in forza dell'art. 270, comma 5, del Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, l'interruzione del processo, rientrando ex lege tra gli eventi che in- cidono sulla capacità di stare in giudizio della parte a cui, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., si ricollega tale effetto interruttivo.
Appare opportuno tuttavia ricordare che (anche a prescindere dalla questione circa la riconducibili- tà del giudizio revocatorio nell'ambito applicativo della suddetta ipotesi di interruzione), in termini generali, la disciplina sull'interruzione del processo è volta a salvaguardare il diritto di difesa delle parti e l'effettività del contraddittorio in presenza di determinati eventi che, colpendo le parti o il difensore, impongono una stasi processuale, al fine di consentire una riorganizzazione delle difese;
questa medesime ricadute, quindi, non hanno alcun senso quando le parti non hanno più la possi- bilità di espletare alcuna attività difensiva.
In questa prospettiva, la Suprema Corte ha avuto anche modo di chiarire che, nei giudizi innanzi al
Tribunale in composizione monocratica, la notifica da parte del difensore di un evento interruttivo pagina 6 di 12 successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni può comportare l'interruzione del processo, purché intervenga prima dello scadere del termine per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica (cfr. Cass. n. 23042/2009).
Alla luce di questi principi, non può che rilevarsi come, nel caso di specie, l'apertura della procedu- ra di liquidazione controllata di (e il conseguente riconoscimento al curatore del- Controparte_1 la legittimazione processuale nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale) non può avere alcuna ricaduta sul presente giudizio, essendo intervenuta (con sentenza del 27/03/2025), a seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, ben oltre il termine per il deposito delle memorie di replica (scaduto il 16/12/2024).
2.3. Nel merito, le domande di revocatoria avanzate dalle attrici rispetto all'atto di donazione (atto a rogito del dott. Rep. 77.037 - Racc. 29.922, stipulato il 19/06/2015 e trascritto il Persona_1
24/06/2015; doc. 1 di parte attrice) e all'atto di costituzione di fondo patrimoniale (atto a rogito del dott. Rep. n. 77.038 - Rac. 29.923, stipulato il 19/06/2015 e trascritto il Persona_1
25/06/2015; doc. 5 di parte attrice) posti in essere da parte del sig. (sul cui acco- Controparte_1 glimento lo stesso convenuto si è rimesso a giustizia in sede di comparsa conclusionale) sono fon- date e devono essere accolte.
2.3.1. È incontestato e risulta per tabulas che e Agenzia delle Entrate - Riscos- Parte_1 sione, in qualità rispettivamente di ente impositore e agente della riscossione, vantino nei confronti del sig. un ingente credito tributario, pari ad € 1.964.549,65, così come risultante Controparte_1 dagli estratti di ruolo in atti, seguiti all'accertamento del mancato versamento da parte del debitore di imposte relative agli anni 2008, 2009 e 2010 (doc. 7 e 8 di parte attrice).
La legittimità della suddetta pretesa impositiva, peraltro, è pacificamente stata oggetto di accerta- mento nell'ambito di un contenzioso tributario, seguito alla notifica il 4/12/2014 dei relativi avvisi di accertamento, all'esito del quale sono stati notificate il 29/04/2019 le intimazioni di pagamento e si è proceduto all'iscrizione a ruolo (si veda la nota dell' depositata sub doc. Parte_1
13 di parte attrice).
Si tratta, quindi, di un credito esigibile, pacificamente sorto in un momento anteriore rispetto agli atti impugnati in questa sede.
Come ricordato dalla difesa attorea, infatti, il credito tributario sorge ex lege in concomitanza con il presupposto che lo genera;
gli atti successivi attraverso cui l'amministrazione verifica l'insorgenza del presupposto di imposta e il relativo ammontare, si tratti di accertamenti, avvisi od atti di conte-
pagina 7 di 12 stazione, non attengono al momento costitutivo dell'obbligazione tributaria, ma hanno natura me- ramente dichiarativa di un obbligo già sorto.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto anche modo di rilevare espressamente che
“ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i pre- supposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministra- zione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta” (Cass. n. 30737/2019).
2.3.2. Sul piano oggettivo, è evidente che gli atti dispositivi oggetto di revocatoria in questa sede
(doc. 2 e 5 di parte attrice) arrecano un pregiudizio alle ragioni creditorie dell'amministrazione fi- nanziaria tale da integrare il presupposto dell'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c.
Attraverso tali atti, invero, ha pacificamente alienato senza alcun corrispettivo e Controparte_1 costituito in fondo patrimoniale il proprio intero patrimonio immobiliare, sottraendo alla garanzia generica offerta ai creditori beni facilmente aggredibili in sede esecutiva.
Non vi è alcun elemento agli atti che supporti l'allegazione avanzata dal convenuto in sede di costi- tuzione in giudizio secondo cui i relativi cespiti avrebbero un modesto valore commerciale, non es- sendo, peraltro, mai stato specificamente contestato il controvalore complessivo degli stessi deter- minato da parte delle attrici ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 602/73 in € 422.516,76.
Del resto, è ben noto che in materia di azione revocatoria, a fronte del riscontro dell'atto dispositi- vo, l'onere di provare l'assenza di un rischio di più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione della sussistenza di ampie disponibilità patrimoniali residue, grava sul convenuto, il quale nel caso di specie non ha offerto alcun elemento in tal senso (ex multis Cass. n. 4728/2018).
2.3.3. Quanto ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, occorre evidenziare che entrambi gli atti dispositivi di cui trattasi costituiscono indubbiamente atti a titolo gratuito per la cui revoca è sufficiente, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che tramite gli stessi si andava ad arrecare alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni).
In particolare, con riguardo all'atto di donazione del 19/06/2015 (doc. 1 di parte attrice) la tesi dei convenuti secondo cui si tratterebbe di un atto “sostanzialmente” oneroso - integrando una dona- zione remuneratoria fatta dal debitore alla moglie per compen- Controparte_1 CP_2 sarla del lavoro prestato nell'interesse della famiglia nel corso del matrimonio - non solo non trova alcun riscontro probatorio agli atti ma è anche obiettivamente irragionevole, giacché i motivi che hanno determinato l'atto dispositivo non escludono la causa di liberalità dello stesso e la sua con- seguente assoggettabilità, ai fini della revocatoria, alla disciplina propria degli atti a titolo gratuito pagina 8 di 12 (in argomento Cass. n. 1062/2016; 12769/1999; 1411/1997).
Con riguardo all'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 19/06/2015 (doc. 5 di parte attri- ce), basti rilevare che la natura gratuita di tale tipologia di atto, ai fini della revocatoria, è stata da tempo riconosciuta da costante giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 9192/2021).
In questo contesto, non può che rilevarsi come la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'azione revocatoria nel caso di specie sia indiscutibilmente attestata dal fatto che il sig. Controparte_1 anteriormente alla stipulazione degli atti dispositivi impugnati in questa sede, aveva già ricevuto, in data 4/12/2014, la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'omesso versamento delle impo- ste negli anni 2008, 2009 e 2010 (doc. 8 di parte attrice), ben essendo pertanto a conoscenza, sin da prima del compimento degli atti in questione, della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione finanziaria nei suoi confronti.
2.3.4. In definitiva, alla luce di quanto sopra, sussistono senz'altro nel caso di specie tutti i presup- posti per la declaratoria di inefficacia nei confronti di e di Agenzia delle En- Parte_1 trate-Riscossione tanto dell'atto di donazione quanto dell'atto di costituzione del fondo patrimo- niale posti in essere dal debitore Controparte_1
2.3.5. Appare peraltro opportuno precisare che, con riferimento all'atto di costituzione del fondo patrimoniale (doc. 5 di parte attrice), l'accoglimento dell'azione revocatoria si riferisce esclusiva- mente al conferimento in tale fondo dei beni di proprietà del debitore operato Controparte_1 con il medesimo atto, essendo pacifico che nessuna pretesa creditoria è vantata dalle attrici nei confronti dell'altra partecipante a tale atto, CP_2
Tuttavia, la pretesa della convenuta (ribadita anche in sede di comparsa conclusio- CP_2 nale) ad ottenere, anche in caso di accoglimento della domanda revocatoria, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sui beni di sua proprietà non risulta essere accompagnata dal- la specifica indicazione di beni su cui tale trascrizione è stata indebitamente operata, dovendo, per contro, rilevarsi come l'esame della nota di trascrizione prodotta dalla convenuta sub doc. 2 appaia far emergere una corrispondenza tra i beni oggetto di disposizione da parte del debitore e quelli su cui è stata operata la trascrizione della domanda.
Invero, in questo contesto, non può che rilevarsi come tale ultima pretesa rimanga del tutto inde- terminata e non possa, pertanto, trovare accoglimento in questa sede.
3. In merito alle spese di lite, occorre rilevare che la convenuta sebbene non assu- CP_2 ma la qualifica di debitrice rispetto alle pretese impositive poste dall'amministrazione finanziaria a pagina 9 di 12 fondamento dell'azione revocatoria, in sede processuale non ha sviluppato difese limitate al mero riscontro della propria qualifica di litisconsorte necessaria (cfr. Cass. n. 8847/2023) ma si è spinta fino a contestare nel merito le pretese attoree (quantomeno sino agli scritti conclusivi), in termini sostanzialmente identici rispetto alle difese del debitore Controparte_1
Tale circostanza porta a ravvisare una comunanza di interessi nella posizione dei convenuti costi- tuitisi in giudizio tale da giustificare, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., una loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali nei confronti delle attrici (in ar- gomento Cass. n. 16116/2024).
La relativa liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con ap- plicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 260.001 ad € 520.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Quanto alla posizione del convenuto stante la sua citazione quale mero partecipan- CP_3 te all'atto di costituzione del trust NA NC e la sua mancata costituzione in giudizio, sussi- stono giustificate ragioni per disporre una integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra lo stesso e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'
[...]
e dell' : Parte_1 Controparte_6
- dell'atto di donazione Repertorio n. 77.037 Raccolta n. 29.922 stipulato in data 19/06/2015,
a rogito del Dott. notaio in Parma, registrato in e Persona_1 Parte_1 trascritto presso il competente Ufficio Provinciale del Territorio di Parma in data
24/06/2015 (Reg. Gen. 11803; Rep. Part. 9144), con il quale il Sig. ha Controparte_1 donato alla Sig.ra il seguente cespite immobiliare: quota di ½ della unità abi- CP_2 tativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e così censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Parma: sezione urbana 5, al foglio 20, mappale 473 sub 6 (ed attualmente sub 9) cat. A/3 rendita catastale € 198,84;
- dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale Repertorio n. 77.038 Raccolta n. 29.923 sti- pulato in data 19/06/2015, a rogito del Dott. notaio in Parma, trascritto Persona_1
pagina 10 di 12 presso il competente Ufficio Provinciale del Territorio di Parma in data 25/06/2015 (Codi- ce Ufficio TGV;
Serie 1T; Numero 8332), limitatamente ai beni conferiti dal Sig. CP_1
con il predetto atto in fondo patrimoniale e precisamente:
[...]
1. INTERA PROPRIETA' su cantina con portico sita in Comune di Parma, strada Bagan- zola e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale
461 sub. 2
2. QUOTA 1/2 su porzioni immobiliari ad uso autorimesse site in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e censite nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, fo- glio 20 mappale 473 sub. 3, mappale 473 sub. 4, mappale 474 sub. 1 ora 943 sub 1
3. QUOTA 1/2 su porzione immobiliare ad uso lavanderia comune sita in Comune di
Parma, strada Baganzola n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urba- na 5, foglio 20 mappale 782 sub. 4
4. QUOTA 1/2 su porzione immobiliare ad uso autorimessa, sita in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e censita nel Catasto fabbricati di Parma, sezione urbana 5, fo- glio 20, mappale 782 sub. 9
5. QUOTA DI 1/2 su una cantina con annesso piccolo ripostiglio in Comune di Parma, strada Baganzola n. 239 e censita nel Catasto Fabbricati Parma, sezione urbana 5, foglio
20, mappale 782 sub. 10
6. QUOTA 1/2 su un fabbricato ad uso deposito/laboratorio in Comune di Parma, strada
Baganzola e censito nel Catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, foglio 20, map- pale 781 sub. 4-5-6
7. QUOTA 3/8 su terreni in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola), censiti nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese al foglio 20, mappali 353-354-921-922 e mappali 914-915
8. QUOTA 1/4 su terreno in Comune di Parma, sezione Golese (strada Baganzola) e cen- sito nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese, al foglio 20 mappale 244
9. QUOTA 1/2 su aree pertinenziali al complesso immobiliare sito in Parma, strada Ba- ganzola, che non sono state fino ad oggi securitizzate in alcun fondo patrimoniale;
aree che scaturiscono da frazionamenti succedutesi nel tempo e ancora oggi individuate solo nel Catasto Terreni di Parma, sezione Golese, al foglio 20, mappali 924-923-362-925 e mappale 926 quali enti urbani pagina 11 di 12 10. QUOTA 1/2 su unità immobiliare abitativa sita in Comune di Parma, strada Baganzola
n. 239 e censita nel catasto Fabbricati di Parma, sezione urbana 5, al foglio 20, mappale
473 sub. 6;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3. condanna i convenuti e in solido tra loro, al rimborso nei Controparte_1 CP_2 confronti di delle spese del presente Controparte_7 giudizio che liquida in complessivi € 22.457,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
4. compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra e le altre parti di CP_3
causa.
Parma, 4/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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