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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/09/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 625/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4 ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. Controparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_6
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto
Pag. 2 di 16 all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato,
e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso: a) rigettarsi la domanda della
Pag. 3 di 16 ricorrente riferita all'a.s. 2023/24 per non aver la docente Parte_5
raggiunto nel predetto a.s. i 180 gg. effettivi di servizio e per non aver la ricorrente svolto nel predetto periodo alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa;
b) rigettarsi la domanda del ricorrente Parte_4
riferita all'a.s. 2024/25 in quanto docente immesso in ruolo nell'a.s.
2021/22 e quindi fruitore ex lege del beneficio sin dall'immissione in ruolo, non risultando alcun contratto a tempo determinato per l'a.s. in corso;
c) rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. Parte_2
2024/25 in quanto inammissibile ed infondata trattandosi di supplente annuale e quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2025, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
Pag. 4 di 16 contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025;
- negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
- nell'anno scolastico 2023/2024; Parte_3
- negli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025; Parte_4
- negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e Parte_5
2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.08.2025, si costituisce il , eccependo Controparte_1
- in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Pag. 5 di 16 Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_7
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il Ministero costituito chiede di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. Parte_5
2023/2024 in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
Parte resistente chiede altresì di rigettarsi la domanda del ricorrente riferita all'a.s. 2024/2025 in quanto Parte_4
docente immesso in ruolo nell'a.s. 2021/2022 e quindi fruitore ex lege del beneficio richiesto sin dall'immissione in ruolo, non risultando alcun contratto a tempo determinato per l'a.s.
2024/2025.
Pag. 6 di 16 Inoltre, il MIM chiede il rigetto della domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2024/25 in quanto Parte_2
inammissibile ed infondata trattandosi di supplente annuale e quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
I difensori delle parti ricorrenti, con note scritte depositate in data 14.09.2025, prendono posizione in merito alle eccezioni sollevate dal resistente. CP_1
In riferimento alla posizione del ricorrente , Parte_4
affermano che corrisponde al vero, come da documentazione allegata, che il docente è stato immesso in ruolo con Pt_4
decorrenza economica dal 1.9.2022. Di conseguenza, il ricorrente rinuncia alla domanda limitatamente per l'a.s. Pt_4
2024/2025.
Tuttavia, la rinuncia deve essere accettata dal CP_1
resistente, accettazione non effettuata;
la domanda rimane, di conseguenza, pendente e deve essere rigettata, risultando Contro l'eccezione del fondata.
Pag. 7 di 16 Con le medesime note, le parti insistono per il rigetto di tutte le Contro ulteriori eccezioni sollevate dal .
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascun ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
Pag. 8 di 16 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
Pag. 9 di 16 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
Pag. 10 di 16 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal Parte_1
06.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024; nell'a.s.
2024/2025 con contratto decorrente dal 14.09.2024 al
30.06.2025;
Pag. 11 di 16 - nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente Parte_2
dal; nell'a.s. 07.11.2023 al 30.06.2024; nell'a.s. 2024/2025 con contratto decorrente dal09.09.2024 al 30.06.2025;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente Parte_3
dal 11.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal Parte_4
11.09.2020 al 31.08.2021;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_5
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024; nell'a.s. 2024/2025 con contratto decorrente dal 18.09.2024 al 30.06.2025.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dagli istanti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha CP_1
prodotto in relazione a ciascun ricorrente, non contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio dei ricorrenti al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dalle GPS allegate al ricorso. Contro In merito alla posizione della ricorrente , il Parte_5
eccepisce che la domanda della medesima ricorrente riferita all'a.s. 2023/2024 (incarico a tempo determinato fino al termine
Pag. 12 di 16 delle attività didattiche con decorrenza dal 01.09.2023 al
30.06.2024) deve essere rigettata in quanto la ricorrente non ha raggiunto i 180 giorni effettivi di servizio, risultando assente per malattia dal 15.09.2023 (inizio delle attività didattiche) al
24.09.2023, per poi usufruire di interdizione dal lavoro a tutela della lavoratrice dal 25.09.2023 al 12.02.2024; quindi, a seguire e senza soluzione di continuità, la docente ha fruito di astensione obbligatoria per gravidanza e/o puerperio dal
13/02/2024 al 30/06/2024 (fine incarico).
Tale eccezione deve essere rigettata.
A modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, si ritiene che la maternità non possa essere ritenuto elemento di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tale elemento non pregiudica l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, dal momento che è Contro pacifico che l'emolumento in questione viene erogato dal alle docenti a TI in astensione per gravidanza;
di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per maternità non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Ne consegue che, per l'a.s. 2023/2024, essendoci stata assenza per maternità obbligatoria, la carta docente andrà riconosciuta a per le considerazioni svolte più sopra. Parte_5
In merito poi alla domanda della ricorrente Parte_2
Contro riferita all'a.s. 2024/2025, il eccepisce che la pretesa è inammissibile e infondata trattandosi di supplente annuale e
Pag. 13 di 16 quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa, sulla base della normativa sopravvenuta (art. 1, commi da 572 a 574, legge
31.12.2024, n. 207; D.L. 7 aprile 2025, n. 45) e dell'asserita messa a disposizione dell'importo corrispondente a quello richiesto, attraverso la piattaforma Carta del Docente, per i docenti con contratto a tempo determinato annuale, a far tempo dal 24.6.2025 e con possibilità di utilizzo del bonis sino al
31.8.2026.
Tuttavia, l'Amministrazione deve fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione richiesta, stante altresì che la ricorrente – per mezzo dei suoi difensori, con note di trattazione Contro scritta del 14.09.2025 – ha contestato quanto eccepito dal .
Di conseguenza, non avendo il resistente fornito la CP_1
suddetta prova, la domanda della docente deve essere Pt_2
accolta anche in riferimento all'a.s. 2023/2024.
Ove risultasse successivamente che il bonus di cui alla Carta docente sia già stato erogato ex lege, sulla base della nuova normativa sopra citata, nulla sarebbe dovuto alla docente Pt_2
per l'a.s. 2023/2024.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione, in favore delle ricorrenti, la complessiva somma di € 5.500,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
Pag. 14 di 16 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 625/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, per un importo di euro 2.000,00 a favore di Pt_1
oltre interessi sino al soddisfo;
[...]
- agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un importo di euro 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_2
Pag. 15 di 16 soddisfo;
- all'anno scolastico 2023/2024, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_3
- all'anno scolastico 2020/2021, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_4
- agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_5
interessi sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda di riferita all'anno scolastico Parte_4
2024/2025.
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_6
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.266,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 24/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 16 di 16
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 625/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4 ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. Controparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_6
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto
Pag. 2 di 16 all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato,
e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso: a) rigettarsi la domanda della
Pag. 3 di 16 ricorrente riferita all'a.s. 2023/24 per non aver la docente Parte_5
raggiunto nel predetto a.s. i 180 gg. effettivi di servizio e per non aver la ricorrente svolto nel predetto periodo alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa;
b) rigettarsi la domanda del ricorrente Parte_4
riferita all'a.s. 2024/25 in quanto docente immesso in ruolo nell'a.s.
2021/22 e quindi fruitore ex lege del beneficio sin dall'immissione in ruolo, non risultando alcun contratto a tempo determinato per l'a.s. in corso;
c) rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. Parte_2
2024/25 in quanto inammissibile ed infondata trattandosi di supplente annuale e quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2025, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
Pag. 4 di 16 contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025;
- negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2
- nell'anno scolastico 2023/2024; Parte_3
- negli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025; Parte_4
- negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e Parte_5
2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.08.2025, si costituisce il , eccependo Controparte_1
- in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Pag. 5 di 16 Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_7
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il Ministero costituito chiede di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. Parte_5
2023/2024 in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
Parte resistente chiede altresì di rigettarsi la domanda del ricorrente riferita all'a.s. 2024/2025 in quanto Parte_4
docente immesso in ruolo nell'a.s. 2021/2022 e quindi fruitore ex lege del beneficio richiesto sin dall'immissione in ruolo, non risultando alcun contratto a tempo determinato per l'a.s.
2024/2025.
Pag. 6 di 16 Inoltre, il MIM chiede il rigetto della domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2024/25 in quanto Parte_2
inammissibile ed infondata trattandosi di supplente annuale e quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
I difensori delle parti ricorrenti, con note scritte depositate in data 14.09.2025, prendono posizione in merito alle eccezioni sollevate dal resistente. CP_1
In riferimento alla posizione del ricorrente , Parte_4
affermano che corrisponde al vero, come da documentazione allegata, che il docente è stato immesso in ruolo con Pt_4
decorrenza economica dal 1.9.2022. Di conseguenza, il ricorrente rinuncia alla domanda limitatamente per l'a.s. Pt_4
2024/2025.
Tuttavia, la rinuncia deve essere accettata dal CP_1
resistente, accettazione non effettuata;
la domanda rimane, di conseguenza, pendente e deve essere rigettata, risultando Contro l'eccezione del fondata.
Pag. 7 di 16 Con le medesime note, le parti insistono per il rigetto di tutte le Contro ulteriori eccezioni sollevate dal .
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascun ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
Pag. 8 di 16 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
Pag. 9 di 16 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
Pag. 10 di 16 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal Parte_1
06.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024; nell'a.s.
2024/2025 con contratto decorrente dal 14.09.2024 al
30.06.2025;
Pag. 11 di 16 - nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente Parte_2
dal; nell'a.s. 07.11.2023 al 30.06.2024; nell'a.s. 2024/2025 con contratto decorrente dal09.09.2024 al 30.06.2025;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente Parte_3
dal 11.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal Parte_4
11.09.2020 al 31.08.2021;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_5
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024; nell'a.s. 2024/2025 con contratto decorrente dal 18.09.2024 al 30.06.2025.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dagli istanti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha CP_1
prodotto in relazione a ciascun ricorrente, non contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio dei ricorrenti al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dalle GPS allegate al ricorso. Contro In merito alla posizione della ricorrente , il Parte_5
eccepisce che la domanda della medesima ricorrente riferita all'a.s. 2023/2024 (incarico a tempo determinato fino al termine
Pag. 12 di 16 delle attività didattiche con decorrenza dal 01.09.2023 al
30.06.2024) deve essere rigettata in quanto la ricorrente non ha raggiunto i 180 giorni effettivi di servizio, risultando assente per malattia dal 15.09.2023 (inizio delle attività didattiche) al
24.09.2023, per poi usufruire di interdizione dal lavoro a tutela della lavoratrice dal 25.09.2023 al 12.02.2024; quindi, a seguire e senza soluzione di continuità, la docente ha fruito di astensione obbligatoria per gravidanza e/o puerperio dal
13/02/2024 al 30/06/2024 (fine incarico).
Tale eccezione deve essere rigettata.
A modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, si ritiene che la maternità non possa essere ritenuto elemento di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tale elemento non pregiudica l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, dal momento che è Contro pacifico che l'emolumento in questione viene erogato dal alle docenti a TI in astensione per gravidanza;
di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per maternità non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Ne consegue che, per l'a.s. 2023/2024, essendoci stata assenza per maternità obbligatoria, la carta docente andrà riconosciuta a per le considerazioni svolte più sopra. Parte_5
In merito poi alla domanda della ricorrente Parte_2
Contro riferita all'a.s. 2024/2025, il eccepisce che la pretesa è inammissibile e infondata trattandosi di supplente annuale e
Pag. 13 di 16 quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa, sulla base della normativa sopravvenuta (art. 1, commi da 572 a 574, legge
31.12.2024, n. 207; D.L. 7 aprile 2025, n. 45) e dell'asserita messa a disposizione dell'importo corrispondente a quello richiesto, attraverso la piattaforma Carta del Docente, per i docenti con contratto a tempo determinato annuale, a far tempo dal 24.6.2025 e con possibilità di utilizzo del bonis sino al
31.8.2026.
Tuttavia, l'Amministrazione deve fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione richiesta, stante altresì che la ricorrente – per mezzo dei suoi difensori, con note di trattazione Contro scritta del 14.09.2025 – ha contestato quanto eccepito dal .
Di conseguenza, non avendo il resistente fornito la CP_1
suddetta prova, la domanda della docente deve essere Pt_2
accolta anche in riferimento all'a.s. 2023/2024.
Ove risultasse successivamente che il bonus di cui alla Carta docente sia già stato erogato ex lege, sulla base della nuova normativa sopra citata, nulla sarebbe dovuto alla docente Pt_2
per l'a.s. 2023/2024.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione, in favore delle ricorrenti, la complessiva somma di € 5.500,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
Pag. 14 di 16 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 2.000,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 625/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, per un importo di euro 2.000,00 a favore di Pt_1
oltre interessi sino al soddisfo;
[...]
- agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un importo di euro 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_2
Pag. 15 di 16 soddisfo;
- all'anno scolastico 2023/2024, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_3
- all'anno scolastico 2020/2021, per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_4
- agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_5
interessi sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda di riferita all'anno scolastico Parte_4
2024/2025.
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_6
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.266,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 24/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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