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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1746/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
5.9.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
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con tro
Controparte_1
[...] Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_3
rappresentanti pro tempore,
– resistenti -
rappresentati e difesi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_4
, , e , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
con domicilio eletto in Via Forte Marghera, n. 191 - CP_3
1 O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e/o dichiararsi il diritto della ricorrente al riallineamento stipendiale ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23.8.1988 n. 399, con decorrenza dal
22.11.2011 (come da decreto 29.4.2023 n. 1328 del Dirigente Scolastico dell' “8 Controparte_1
Marzo – Lorenz” di ) ovvero con la diversa decorrenza, anteriore o successiva, che verrà CP_2
accertata in corso di causa o che si riterrà di giustizia, con conseguente integrale riconoscimento ai fini economici di tutti i servizi di insegnamento pre-ruolo e di ruolo prestati presso scuole ed Istituti
statali d'istruzione, per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso, e, per l'effetto,
condannarsi il , in persona del pro tempore, l' Controparte_1 CP_8 [...]
di in persona del legale rappresentante Controparte_9 CP_2
pro tempore, e la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore - in via solidale fra loro - a disporre il predetto integrale riconoscimento e a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale (c.d. gradone) derivante da tale riconoscimento, nonché a pagare le differenze retributive conseguentemente spettanti dal 21.3.2016
(gradone a. 21) e dal 11.9.2023 (gradone a. 28), maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, con ogni consequenziale statuizione di legge, il tutto previo annullamento e/o disapplicazione dell'osservazione 12.5.2023 n. 1223 della
[...]
e del decreto 17.5.2023 n. 1 di prot. del Dirigente Scolastico Controparte_3
CP_ dell' “8 Marzo – Lorenz” di di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, CP_2
con ogni consequenziale statuizione di legge.
IN OGNI CASO: spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%) del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
2 dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso per difetto di interesse ad agire per i motivi indicati al punto 1) della presente memoria difensiva di costituzione;
Nel merito, in via principale:
rigettare le domande tutte della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti;
Nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, emettere condanna generica in danno dell'Amministrazione resistente, rimettendo alla stessa l'esatta quantificazione e determinazione delle differenze retributive ed al conseguente pagamento;
In ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto di Istruzione Superiore “8
Marzo - Lorenz” di dall'1.9.2001, lamentava che nel riconoscerle il CP_2
ricollocamento stipendiale con recupero dell'intera anzianità giuridica l'Amministrazione, a seguito dell'esito negativo del controllo preventivo di regolarità
contabile del decreto del 29.4.2023, avesse limitato le differenze retributive dovute al periodo dal 30.4.2018, per avere ritenuto operante la prescrizione. Sosteneva che in relazione a detto istituto non potesse applicarsi alcuna prescrizione, dovendo il riallineamento essere disposto d'ufficio al raggiungimento di una determinata anzianità
di servizio e che comunque l'Amministrazione avesse tacitamente rinunciato alla prescrizione emanando il decreto del DS dell'IS “8 Marzo-Lorenz” del 29.4.2023.
Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
2. Le amministrazioni resistenti costituendosi negavano gli assunti avversari eccependo la carenza di interesse rispetto alla domanda volta alla ricostituzione di carriera, già disposta a suo favore, e l'intervenuta decadenza della ricorrente in assenza di una sua domanda ai
3 sensi dell'art. 209 della L. 107/15 e ribadendo comunque l'eccezione di prescrizione evidenziando che il decreto del 29.4.2023 non aveva alcuna efficacia in assenza del visto della Ragioneria, in subordine evidenziando il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Pacifico che la ricorrente abbia ottenuto già prima del deposito del ricorso la ricostruzione di carriera con recupero dell'anzianità pregressa ai fini economici in virtù del compimento della specifica anzianità di servizio in ruolo prevista dalla legge, l'unica questione di causa è l'operare o meno della prescrizione quinquennale in relazione agli importi retributivi spettanti.
5. Invero, con un primo decreto del 29.4.2023 (doc. 1 ric.) l'istituto scolastico di appartenenza aveva provveduto alla ricostruzione di carriera con riallineamento, peraltro la ragioneria territoriale con atto del 12.5.2023 (doc. 2 ric.) negava il superamento del controllo preventivo di regolarità contabile osservando che “In forza di quanto disposto dall'art. 2948 n. 4 c.c., si ritiene che la parte finale del dispositivo del decreto, debba essere integrata da quanto segue: “In assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'interessato, le eventuali maggiori retribuzioni, non erogate, derivanti riallineamento,
disposto con il presente decreto, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 399/1988, il cui diritto è maturato in data antecedente al 29/4/2018, non sono dovute per effetto della intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; è fatta salva l'anzianità a fini giuridici”, sicché il DS dell'Istituto Scolastico successivamente emise nuovo decreto del
17.5.2023 (doc. 4 ric.) inserendo l'integrazione proposta dalla ragioneria.
6. In effetti deve ritenersi che gli importi spettanti alla ricorrente per effetto del riallineamento stipendiale fossero assoggettati a prescrizione quinquennale,
corrispondendo a crediti pagabili periodicamente in quanto consistenti in differenze
4 retributive;
la circostanza che l'incremento stipendiale dovesse essere disposto d'ufficio o a domanda non incide sull'operare della prescrizione, ma semmai sulla decadenza che peraltro nel caso di specie è eccepita infondatamente dall'Amministrazione nel momento in cui essa ha in ogni caso operato il riallineamento.
7. La prescrizione è stata computata dall'Amministrazione a ritroso rispetto al decreto del
29.4.2023, evidentemente individuato dalla ragioneria quale atto interruttivo della stessa in quanto atto di riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera, il che vale a smentire quanto dedotto in giudizio da parte convenuta circa la completa assenza di efficacia giuridica del decreto 29.4.2023.
8. Si conviene peraltro con l'Amministrazione che il decreto in questione non possa essere viceversa interpretato quale atto di rinuncia alla prescrizione, in quanto nello stesso non era disposto alcunché in ordine alla debenza di specifiche somme alla ricorrente – ivi si conteggiava l'anzianità di servizio della ricorrente e si indicavano gli importi retributivi spettanti tempo per tempo - e del resto un impegno di spesa avrebbe sì determinato la necessità del vaglio positivo della ragioneria.
9. In conclusione, il ricorso va rigettato.
10. Le spese di lite sono compensate tra le parti per la peculiarità e novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 11/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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