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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 811/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27.11.2024 promossa d a
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO CALABRIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA SERADINA 11/E, 25040 CORTE FRANCA (BS).
APPELLANTE
c o n t r o
P.I. , in persona del legale rappresentante TRarte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELE TEODORO PIERNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA ALFONSO LAMARMORA N. 36, MILANO.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, prima sezione civile, pubblicata in data 15.3.2022 con il n.° 630/2022
CONCLUSIONI
Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, in
parziale riforma della sentenza n. 630 del 2022, pubblicata il 15 marzo 2022, R.G. n.
2919/2018, emessa dal Tribunale di Brescia, nella persona del dott. Mocciola Michele,
mai notificata:
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi l'ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesta
nel primo grado di giudizio nonché ogni altra prova dedotta e non ammessa,
respingendo quanto richiesto da controparte in via istruttoria;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo
avversaria in ogni sua formulazione in quanto infondata in fatto e in diritto,
confermando l'opposto decreto ingiuntivo, con rifusione integrale delle spese di
giudizio;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: respinta ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione, condannare la soc. l pagamento in favore della soc. CP_1 [...]
della somma di € 16.482,99, o alle diverse maggiori o minori somme che Pt_3
risulteranno in corso di causa, e comunque superiore alla somma di € 6.556,69 statuita
come dovuta dalla sentenza impugnata, per i titoli dedotti, oltre interessi moratori dal
dovuto al saldo effettivo, con rifusione integrale delle spese di lite;
SULL'APPELLO INCIDENTALE: respingere integralmente le conclusioni formulate da controparte in
sede di appello incidentale;
IN PUNTO DI SPESE: il tutto con refusione delle spese sia di procedura monitoria che
di primo grado di giudizio, disponendo, in via meramente subordinata ed in ogni caso,
la compensazione solo parziale delle spese di primo grado di giudizio anche in caso di
rigetto della impugnazione in merito con conferma della correttezza della entità delle
somme dovute e stabilite dal Giudice di primo grado anche in sede di appello. Rifuse le
spese del giudizio di appello. Il tutte con rimborso forfettario spese generali e accessori
di legge”.
TRarte_2
“IN VIA PRELIMINARE.
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per tutti i motivi esposti
in narrativa, con ogni statuizione riguardo alla definitività della Sentenza di primo
grado;
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi
esposti in narrativa, con ogni statuizione riguardo alla definitività della Sentenza di
primo grado;
IN VIA PRINCIPALE.
Nel merito: - Rigettare in toto l'appello, proposto dalla avverso Parte_4
l'impugnata Sentenza, in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto,
per tutti i motivi dedotti in narrativa, e conseguentemente confermare la Sentenza n.
630/2022 (N.R.G. 2919/2018) - resa dal Tribunale di Brescia, Giudice Dr. Mocciola,
in data 14.03.2022 e pubblicata il successivo 15.03.2022 - e tutte le statuizioni in essa contenute;
IN VIA INCIDENTALE.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare il mancato raggiungimento dell'onere della prova posto in
capo alla circa il presunto diritto di credito azionato in via monitoria e Parte_1
parzialmente riconosciuto nel giudizio di opposizione e, conseguentemente, accogliere
il presente appello in via incidentale e riformare, in tutto o in parte, la Sentenza di
primo grado n. 630/2022 – N.R.G. 2919/2018, resa dal Tribunale di Brescia, Giudice,
Dr. Michele Mocciola, depositata in Cancelleria il 14.03.2022 e pubblicata il
15.03.2022, per tutti i motivi dedotti in narrativa; e conseguentemente
Par
- Condannare la Società alla restituzione della somma di € 9.089,18 e/o Parte_1
altra somma ritenuta di giustizia, oltre ogni altra statuizione, in favore della
[...]
TRarte_1
IN OGNI CASO.
- Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del
doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A., con
distrazione in favore del costituito procuratore antistatario ed anticipatario;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si ribadiscono integralmente tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di
primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello,
richiedendone la rinnovazione qualora necessaria;
- Con espressa richiesta di CTU tecnica al fine di vagliare l'effettiva esecuzione delle
opere riportate in fatture, la quantità, la qualità, l'opportunità, la tipologia d'intervento e l'ammontare di spesa sul mezzo modello mezzo DAF 95XF, tg. CY854PA.
- Ci si oppone a tutti i capitoli di prova riproposti da controparte con il presente atto
di appello, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierna Corte d'Appello adita ritenesse
di voler ammettere le istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova
contraria, con i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
e sui medesimi capitoli di prova, con espressa riserva di formularne altri;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierna Corte d'Appello adita ritenesse
di voler ammettere le istanze istruttorie avversarie, si chiede l'ammissione della prova
per testi e per interrogatorio formale, sui seguenti capi, spuntate eventuali espressioni
valutative e/o negative:
1) Vero che, la opera nel campo dei trasporti da anni e si TRarte_1
avvale dell'ausilio di operai specializzati (officine) ogni qualvolta si rendano necessarie
riparazioni sugli automezzi di sua proprietà?
2) Vero che, nelle predette occasioni, i lavori di riparazione sui mezzi vengono
sistematicamente, previamente e debitamente autorizzati dal legale rappresentante
della Società?
3) Vero che, i lavori – tutti – da effettuare sui mezzi della CP_1 TRarte_1
per prassi aziendale, prima di essere commissionati e successivamente autorizzati
vengono analizzati e valutati, in termini di efficienza, in base allo stato del mezzo, valore
di mercato, anno di fabbrica, costo dell'intervento e tipo dell'intervento da effettuare?
4) Vero che, la previa valutazione dei danni e conseguente TRarte_1
approvazione delle riparazioni da effettuare, richiede ai propri dipendenti di portare materialmente il mezzo alla riparazione, e di far eseguire – solo dopo espressa
approvazione dell'intervento e del relativo preventivo – le riparazioni che si rendono
necessarie sui mezzi loro affidati?
5) Vero che, nel corso dell'anno 2017, in più occasioni, la parrebbe Parte_1
aver effettuati riparazioni su un mezzo di proprietà della TRarte_1
modello DAF 95XF, targato CY854PA?
6) Vero che, l'autocarro DAF 95XF (tg. CY854PA) era utilizzato materialmente ed
affidato al Sig. , di fatto utilizzatore del mezzo, per l'espletamento Persona_1
della propria prestazione lavorativa, nella sua qualità di socio-lavoratore della Società
Cooperativa cui la aveva dato in locazione il mezzo TRarte_1
medesimo?
7) Vero che, le riparazioni sul predetto mezzo (autocarro DAF 95XF, targato
CY854PA), venivano eseguite, su autonoma richiesta del Sig. , ed Persona_1
in totale assenza di espressa e diretta autorizzazione da parte della
[...]
TRarte_1
8) Vero che, la veniva a conoscenza delle lavorazioni TRarte_1
effettuate sul mezzo solamente con la ricezione dei relativi documenti fiscali e a presunte
lavorazioni già effettuate?
9) Vero che, a seguito di controlli in contabilità, la TRarte_1
riscontrava incoerenze contabili per un totale di euro 23.790,00, riferibili alle fatture
oggetto della presente contestazione?
10) Vero che, solo all'esito di ciò, la si rendeva conto che TRarte_1
il Sig. commissionava autonomamente lavori anche su altri mezzi, di fatto, Per_1 estranei, alla TRarte_1
11) Vero che, nello specifico, la si è resa conto che il Sig. TRarte_1
faceva imputare alla somme per lavorazioni anche su Per_1 Parte_4
altri mezzi (estranei alla addebitandoli alla odierna opponente, e facendoli CP_1
addebitare a titolo di riparazione del mezzo DAF 95XF, tg. CY854PA?
12) Vero che, le lavorazioni fatte eseguire nell'anno 2017, sul mezzo in questione
(autocarro DAF 95XF, targato CY854PA), ed indebitamente autorizzate dal Sig.
, ammontano ad oltre euro 50.000,00? Per_1
13) Vero che, il valore del prezzo di mercato del mezzo – autocarro DAF95XF, targato
CY854PA – ammonta a circa euro 10.000,00?
14) Vero che, alla luce di quanto sopra (costo annuale degli interventi e valore del
mezzo), gli interventi debitamente autorizzati sul mezzo risultano essere ingenti e
superiori, di gran lunga, al valore commerciale del mezzo?
15) Vero che, la fattura n. 958 del 19.04.2017 di importo pari ad euro 9.489,82, seppur
regolarmente contestata da parte della è stata oggetto di TRarte_1
un piano di rientro solo in considerazione della promessa di storno di altre fatture non
riferibili alla CP_1 TRarte_1
16) Vero che, la possiede un parco veicolare importante TRarte_1
(circa 100 automezzi) e sostiene costi di riparazione ingenti?
17) Vero che, la effettuava dei pagamenti per le fatture TRarte_1
ricevute dalla in estrema buona fede, (vedasi fattura n. 958 del 19.04.2017 Parte_1
pervenutagli) accorgendosi “in corso d'opera” della sproporzione delle fatture rispetto
a quanto detto, autorizzato e voluto? 18) Vero che, all'esito di quanto sopra, la provvedeva ad TRarte_1
effettuare pagamenti a mezzo bonifici bancari, per un importo totale di euro 7.838,00?
19) Vero che, ad un solo mese di distanza, nonostante la precedente contestazione
avanzata dalla la emetteva nuova fattura TRarte_1 Parte_1
n. 1221 del 30.05.2017, pari ad euro 5.457,99, per ulteriori lavori asseritamente
eseguiti sul mezzo (autocarro DAF 95XF, targato CY854PA)?
20) Vero che, a seguito di ciò, la ignara sempre di tali TRarte_1
lavori eseguiti, si rifiutava di saldare l'ulteriore spropositato importo e decideva di
rivolgersi ad un legale?
21) Vero che, la predetta fattura veniva espressamente constata a mezzo dello scrivente
difensore?
22) Vero che, all'esito di ciò, la riscontrava la comunicazione Parte_1
ammettendo apertamente che le lavorazioni eseguite sul mezzo risultavano prive di
debita autorizzazione?
23) Vero che, alcun dettaglio specifico delle lavorazioni veniva fornita dalla Parte_4
sebbene più volte richiesta da parte della
[...] Pt_4 TRarte_1
[...]
24) Vero che, la inoltrava alla diverse note Parte_1 TRarte_1
di credito per lavorazioni e somme non dovute?
- Si indicano i testi i signori:
1. , residente in [...]; Testimone_1
2. , residente in [...]; Testimone_2
3. , presso la TRarte_3 TRarte_1 4. Francesco Bertucci, presso la TRarte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.° TRarte_1
7566/2017 del Tribunale di Brescia ottenuto da per € 16.482,99, oltre Parte_1
interessi e spese, di cui di cui € 5.473,59 quale saldo della fattura n.° 958/2017, €
5.457,79, quale corrispettivo della fattura n.° 1221/2017 ed € 5.551,61, quale corrispettivo della fattura n.° 1834/2017, emesse a fronte di riparazioni eseguite sull'autocarro modello DAF di proprietà dell'opponente nel periodo aprile – luglio
2017.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, ai sensi degli artt. 19 - 20 c.p.c..
Nel merito, contestava la sussistenza di un rapporto contrattuale con Parte_1
allegando di essere venuta a conoscenza delle riparazioni eseguite sul mezzo di sua proprietà, soltanto, con la ricezione dei documenti fiscali, a presunta lavorazione già
effettuata, in quanto le stesse erano state eseguite da su richiesta esclusiva Parte_1
di , dipendente di e conducente del mezzo, Persona_1 TRarte_1
senza, tuttavia, che fossero mai state previamente autorizzate da essa società.
Contestava, inoltre, il quantum della pretesa creditoria, rilevando la genericità delle somme indicate in fattura ed allegando che la fattura n.° 958/2017 era stata parzialmente pagata mediante bonifici in quanto oggetto di un piano di rientro, e che, invece, per la fattura n.° 1834/2017, oggetto di specifica contestazione a mezzo pec, Parte_1
aveva inoltrato una nota di credito, il cui importo era da dedurre dal totale della fattura.
Concludeva chiedendo, in principalità, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, la riduzione della pretesa creditoria, a fronte dei versamenti già effettuati.
costituendosi per la conferma del decreto ingiuntivo, esponeva che Parte_1
si era recato più volte, fin dal 2016, presso l'officina della società, Persona_1
sita in Pontoglio, per richiedere l'esecuzione di vari lavori di riparazione a carico dell'autocarro ed evidenziava che le fatture emesse nel dicembre 2016 e nel gennaio
2017, erano state regolarmente saldate da senza alcuna TRarte_1
contestazione; mentre erano rimaste insolute le fatture emesse per riparazioni eseguite nel periodo aprile – luglio 2017.
Il giudizio veniva istruito mediante prova orale e documentale.
Con sentenza n.° 630/2022 il Tribunale di Brescia revocava il decreto ingiuntivo e condannava a pagare in favore di la somma di € TRarte_1 Parte_1
6.556,69, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, mentre respingeva nel resto la domanda della società opposta e compensava interamente le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, attesa la reciproca soccombenza tra le parti a fronte della drastica riduzione del credito ritenuto sussistente.
Per quanto ancora rileva, il primo giudice riteneva che la modificazione della domanda svolta da nel giudizio di opposizione, laddove, la società, nel costituirsi, Parte_1
aveva dedotto e richiamato crediti ulteriori, portati dalle fatture n.° 957/2017 e n.°
1854/2017 (lettera di addebito n. 1853), diverse rispetto a quelle già azionate con il ricorso monitorio era inammissibile in quanto il richiamo ad altri titoli negoziali, estranei al ricorso monitorio, aveva determinato un ampliamento del credito azionato, non potendosi così qualificare tale correzione, nei termini di emendatio libelli.
Nel merito, attese le conformi deposizioni testimoniali, considerava provato il fatto che , interlocutore esclusivo di non era un dipendente di Persona_1 Parte_1
bensì, della società cooperativa MFSC e che il veicolo DAF di TRarte_1
cui è causa, condotto da , era di proprietà di e noleggiato Per_1 TRarte_1
alla società cooperativa.
TR Inoltre, quanto alla prassi adottata tra e MFSC per le riparazioni dei mezzi oggetto di noleggio, rilevava che i testi escussi (in particolare, e TRarte_3
) avevano uniformemente dichiarato che su cui Testimone_1 TRarte_1
gravava il costo delle lavorazioni eseguite, indicava l'officina presso cui effettuare la riparazione, acquisiva il preventivo, valutava la congruità della spesa e autorizzava l'officina all'esecuzione dei lavori, il cui corrispettivo veniva pagato a mezzo bonifico,
salvo il caso di importo minimo direttamente pagato in contanti dagli autisti.
Esclusa la sussistenza di un rapporto contrattuale continuativo tra TRarte_1
e e richiamata la necessità di verificare il titolo negoziale per ciascun Parte_1
intervento di riparazione, riteneva che il pagamento, anche parziale, delle fatture da parte
TR di in quanto successivo all'acquisizione del preventivo e alla valutazione di
TR congruità dei costi, doveva ritenersi probante del consenso di all'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture.
Specificava che il pagamento rinviava ad un'accettazione del rapporto negoziale, anche con riguardo al profilo della congruità del costo, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale fosse stato instaurato dal conducente , senza la preventiva Per_1
autorizzazione.
Di conseguenza, esaminata la documentazione prodotta dall'opposta e, segnatamente,
TR le causali dei bonifici eseguiti da in favore di nel periodo compreso Parte_1 tra il 12.6.2017 e il 12.1.2018) rideterminava in € 3.489,82 il credito relativo alla fattura n.° 958/2017 ed in € 3.066,87 quello afferente alla fattura n.° 1834/2017.
TR Riteneva che, invece, nulla era dovuto da in relazione alla fattura n.° 1221/2017
del 31.5.2017 avente ad oggetto un intervento di recupero del veicolo a nel Parte_5
mese di maggio 2017 e le successive riparazioni, in quanto, in difetto di pagamenti,
anche parziali, ed essendo carente la prova orale sul punto, non vi era prova di un accordo tra le parti relativo alle prestazioni oggetto della fattura.
La sentenza veniva gravata sia da a cui resisteva Parte_1 TRarte_1
che proponeva appello incidentale.
All'udienza del 27.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice Parte_1
ha ritenuto inammissibili le pretese creditorie avanzate in sede di opposizione e relative alle fatture n.° 957/2017 e n.° 1854/2017 diverse, rispetto a quelle azionate in sede monitoria.
Invocando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n.° 12310/2015, deduce l'ammissibilità della modifica in quanto la domanda modificata in sede di opposizione risulta, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si traduce in una domanda nuova, afferendo a prestazioni eseguite sul medesimo mezzo condotto da . Per_1
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto non provata la prestazione oggetto della fattura n.° 1221/2017, omettendo di valutare la documentazione prodotta (fattura doc. 20 e commessa di riparazione doc. 21) e le deposizioni testimoniali, principalmente del teste (meccanico Testimone_3
dipendente di . Parte_1
Con il terzo motivo lamenta il criterio di regolamentazione delle spese di lite comprese quelle della fase monitoria, assumendo che, nel caso di conferma della sentenza impugnata, la riduzione della pretesa creditoria sia motivo idoneo a giustificare la compensazione soltanto parziale, non già integrale.
Appello incidentale di TRarte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il TRarte_1
Tribunale ha ritenuto provato il titolo contrattuale relativo alle fatture n.° 958/2017 e n.°
1834/2017 in presenza del pagamento, anche parziale, delle stesse, ritenendo che il
TR pagamento deve ritenersi probante del consenso di all'esecuzione delle riparazioni come fatturate.
A fronte delle deposizioni testimoniali descrittive della procedura adottata tra
[...]
e la cooperativa MFSC per le riparazioni dei veicoli oggetto di noleggio, TRarte_1
deduce che non aveva provato né di aver inoltrato ad essa i preventivi dei Parte_1
lavori né di aver ricevuto, tramite comunicazione via e-mail o contatto telefonico,
l'autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni oggetto delle fatture azionate;
sicché
TR non può ritenersi che abbia prestato consenso all'esecuzione delle riparazioni.
Lamenta il valore probatorio che il primo giudice ha attribuito al pagamento anche parziale, delle fatture, assumendo che la società, ricevute le fatture, previa contestazione delle stesse, aveva provveduto ai versamenti parziali al fine di evitare azioni giudiziarie e con riserva di compiere gli opportuni accertamenti, poi di fatto demandati al dipendente . Testimone_1
Con il secondo motivo lamenta un'errata regolamentazione delle spese di lite,
chiedendo che le stesse vengano interamente poste a carico di Parte_1
---------------
Il primo motivo di appello principale è infondato.
La genericità della domanda di condanna al pagamento del credito, avanzata da Pt_1
in via subordinata (“condannare la soc. al pagamento in favore
[...] CP_1
della soc. della somma di € 16.482,99, o alle diverse maggiori o minori Parte_3
somme che risulteranno in corso di causa, per i titoli dedotti, oltre interessi moratori
dal dovuto al saldo effettivo…”) non consente di prenderla in considerazione, vertendosi qui nella materia contrattuale che richiede la specifica indicazione della pretesa avanzata.
Ciò posto, ragioni di priorità logica impongono di procedere con l'esame del primo
motivo di appello incidentale.
Il motivo è infondato.
Conformemente a quanto rilevato dal primo giudice, questo Collegio ritiene che in presenza di pagamenti, seppur parziali, delle fatture n. 958/2017 e n.° 1834/2017 da parte di debba considerarsi provato il titolo contrattuale su cui si TRarte_1
fondano le relative pretese creditorie.
L'adempimento della prestazione di pagamento, sebbene parziale, fa desumere l'accordo di all'esecuzione delle riparazioni oggetto delle fatture. TRarte_1
Sul punto, è opportuno evidenziare che, analizzando le causali dei bonifici effettuati da in favore di (docc. 13-19 fascicolo , si TRarte_1 Parte_1 Parte_3 legge, oltre all'esplicito riferimento al numero di fattura a cui imputare il pagamento e alla data di emissione della stessa, il nominativo di e il numero di rata a cui Per_1
corrisponde il versamento.
Dall'indicazione del nominativo si può evincere che quantomeno TRarte_1
al momento del pagamento, fosse a conoscenza del rapporto tra le riparazioni eseguite sull'autocarro di sua proprietà e il modus operandi del conducente , mentre il Per_1
pagamento parziale accompagnato dal riferimento alla rateizzazione, manifesta la consapevolezza di dell'esistenza del debito residuo. TRarte_1
Pertanto, va condannata al pagamento, in favore di TRarte_1 Parte_1
della somma di complessivi € 6.556,69, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, di cui, come già rilevato dal primo giudice, € 3.489,82 quale credito residuo portato dalla fattura n.° 958/2017, attesi i sei versamenti di € 1.000 ciascuno già
effettuati in data 21.07.2017, 8.9.2017, 19.10.2017, 13.10.2017, 04.12.2017, 12.1.2018
(docc. 14-16 bis, docc. 18-19 fascicolo , ed € 3.066,87 quanto alla fattura n.° Parte_3
1834/2017, tenuto conto del pagamento della prima rata di € 1.000 effettuato in data
9.11.2017 (doc. 17 fascicolo e della nota di credito n.° 1869/2017 di € Parte_3
1.484,74 emessa da con esplicito riferimento alla fattura n.° 1834 del Parte_1
31.7.2017 (doc. 26 fascicolo . Parte_3
Diversamente da quanto dedotto da con il secondo motivo di appello Parte_1
principale, nulla deve in relazione alla fattura n.° 1221/2017 in TRarte_1
quanto difetta la prova del titolo contrattuale.
La descrizione dell'operazione contenuta nella commessa di riparazione n.° 2333/2017
(doc. 21), laddove si legge “perdita aria, manodopera per intervento con carrosoccorso e sistemazione perdita aria fuori orario, KM per intervento con carrosoccorso a
, del 18” e la deposizione testimoniale di (“ho eseguito Parte_5 CP_4 Testimone_3
varie riparazioni sul mezzo che ho indicato tra cui ad esempio revisione cambio e una
volta mi sono recato a perché il mezzo era in panne e l'ho riparato sul posto, Parte_5
il mezzo aveva una perdita di aria;
anche in questo caso il conducente del mezzo era
avori di cui al doc. 21 di parte opposta che mi viene esibito sono quelli eseguiti Per_2
a e di cui ho detto”), espressamente menzionato quale meccanico nella citata Parte_5
commessa, comprovano l'esecuzione dell'intervento di recupero dell'autocarro di cui è
causa a in data 13.05.2017; tuttavia, non vi è la prova del conferimento Parte_5
dell'incarico a da parte di in quanto il teste nulla Parte_1 TRarte_1
dice sul punto e nella commessa di riparazione viene indicato quale referente “rif. Socio
Serlenga Piero”.
Né, si può pervenire a una diversa conclusione affermando che TRarte_1
tramite l'adempimento della prestazione, abbia manifestato il consenso all'esecuzione degli interventi fatturati poiché, diversamente che per le fatture n.° 958/2017 e n.°
1834/2017, non risulta che abbia mai corrisposto alcuna somma TRarte_1
da imputare alla fattura n.° 1221/2017.
Il secondo motivo di appello principale è, dunque, infondato.
Il terzo motivo di appello principale e il secondo motivo di quello incidentale,
vengono trattati congiuntamente afferendo entrambi al criterio di regolamentazione delle spese di lite.
L'accoglimento in misura ridotta della domanda di non dà luogo ad Parte_1
un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese (cfr.: Cass. S.S.U.U. n.° 32061/2022), sicché quest'ultime devono essere poste a carico di parte sostanzialmente soccombente, e vanno liquidate in base al TRarte_1
criterio del “decisum”.
Pertanto, va condannata a rifondere in favore di le TRarte_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi che si liquidano per la fase monitoria in € 567,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il primo grado in complessivi € 5.077,00 (di cui
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di a cui è stato rigettato TRarte_1
l'appello incidentale, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
sull'appello principale svolto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 15.3.2022 con il n.° TRarte_1
630/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello principale di in punto spese;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale di TRarte_1
- condanna a rifondere, in favore di le spese di TRarte_1 Parte_1
entrambi i gradi (comprese quelle della fase monitoria), liquidate come in parte motiva;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di l'onere TRarte_1 del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 811/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27.11.2024 promossa d a
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO CALABRIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA SERADINA 11/E, 25040 CORTE FRANCA (BS).
APPELLANTE
c o n t r o
P.I. , in persona del legale rappresentante TRarte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELE TEODORO PIERNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA ALFONSO LAMARMORA N. 36, MILANO.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, prima sezione civile, pubblicata in data 15.3.2022 con il n.° 630/2022
CONCLUSIONI
Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, in
parziale riforma della sentenza n. 630 del 2022, pubblicata il 15 marzo 2022, R.G. n.
2919/2018, emessa dal Tribunale di Brescia, nella persona del dott. Mocciola Michele,
mai notificata:
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi l'ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesta
nel primo grado di giudizio nonché ogni altra prova dedotta e non ammessa,
respingendo quanto richiesto da controparte in via istruttoria;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo
avversaria in ogni sua formulazione in quanto infondata in fatto e in diritto,
confermando l'opposto decreto ingiuntivo, con rifusione integrale delle spese di
giudizio;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: respinta ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione, condannare la soc. l pagamento in favore della soc. CP_1 [...]
della somma di € 16.482,99, o alle diverse maggiori o minori somme che Pt_3
risulteranno in corso di causa, e comunque superiore alla somma di € 6.556,69 statuita
come dovuta dalla sentenza impugnata, per i titoli dedotti, oltre interessi moratori dal
dovuto al saldo effettivo, con rifusione integrale delle spese di lite;
SULL'APPELLO INCIDENTALE: respingere integralmente le conclusioni formulate da controparte in
sede di appello incidentale;
IN PUNTO DI SPESE: il tutto con refusione delle spese sia di procedura monitoria che
di primo grado di giudizio, disponendo, in via meramente subordinata ed in ogni caso,
la compensazione solo parziale delle spese di primo grado di giudizio anche in caso di
rigetto della impugnazione in merito con conferma della correttezza della entità delle
somme dovute e stabilite dal Giudice di primo grado anche in sede di appello. Rifuse le
spese del giudizio di appello. Il tutte con rimborso forfettario spese generali e accessori
di legge”.
TRarte_2
“IN VIA PRELIMINARE.
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per tutti i motivi esposti
in narrativa, con ogni statuizione riguardo alla definitività della Sentenza di primo
grado;
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi
esposti in narrativa, con ogni statuizione riguardo alla definitività della Sentenza di
primo grado;
IN VIA PRINCIPALE.
Nel merito: - Rigettare in toto l'appello, proposto dalla avverso Parte_4
l'impugnata Sentenza, in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto,
per tutti i motivi dedotti in narrativa, e conseguentemente confermare la Sentenza n.
630/2022 (N.R.G. 2919/2018) - resa dal Tribunale di Brescia, Giudice Dr. Mocciola,
in data 14.03.2022 e pubblicata il successivo 15.03.2022 - e tutte le statuizioni in essa contenute;
IN VIA INCIDENTALE.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare il mancato raggiungimento dell'onere della prova posto in
capo alla circa il presunto diritto di credito azionato in via monitoria e Parte_1
parzialmente riconosciuto nel giudizio di opposizione e, conseguentemente, accogliere
il presente appello in via incidentale e riformare, in tutto o in parte, la Sentenza di
primo grado n. 630/2022 – N.R.G. 2919/2018, resa dal Tribunale di Brescia, Giudice,
Dr. Michele Mocciola, depositata in Cancelleria il 14.03.2022 e pubblicata il
15.03.2022, per tutti i motivi dedotti in narrativa; e conseguentemente
Par
- Condannare la Società alla restituzione della somma di € 9.089,18 e/o Parte_1
altra somma ritenuta di giustizia, oltre ogni altra statuizione, in favore della
[...]
TRarte_1
IN OGNI CASO.
- Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del
doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A., con
distrazione in favore del costituito procuratore antistatario ed anticipatario;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si ribadiscono integralmente tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di
primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello,
richiedendone la rinnovazione qualora necessaria;
- Con espressa richiesta di CTU tecnica al fine di vagliare l'effettiva esecuzione delle
opere riportate in fatture, la quantità, la qualità, l'opportunità, la tipologia d'intervento e l'ammontare di spesa sul mezzo modello mezzo DAF 95XF, tg. CY854PA.
- Ci si oppone a tutti i capitoli di prova riproposti da controparte con il presente atto
di appello, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierna Corte d'Appello adita ritenesse
di voler ammettere le istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova
contraria, con i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
e sui medesimi capitoli di prova, con espressa riserva di formularne altri;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierna Corte d'Appello adita ritenesse
di voler ammettere le istanze istruttorie avversarie, si chiede l'ammissione della prova
per testi e per interrogatorio formale, sui seguenti capi, spuntate eventuali espressioni
valutative e/o negative:
1) Vero che, la opera nel campo dei trasporti da anni e si TRarte_1
avvale dell'ausilio di operai specializzati (officine) ogni qualvolta si rendano necessarie
riparazioni sugli automezzi di sua proprietà?
2) Vero che, nelle predette occasioni, i lavori di riparazione sui mezzi vengono
sistematicamente, previamente e debitamente autorizzati dal legale rappresentante
della Società?
3) Vero che, i lavori – tutti – da effettuare sui mezzi della CP_1 TRarte_1
per prassi aziendale, prima di essere commissionati e successivamente autorizzati
vengono analizzati e valutati, in termini di efficienza, in base allo stato del mezzo, valore
di mercato, anno di fabbrica, costo dell'intervento e tipo dell'intervento da effettuare?
4) Vero che, la previa valutazione dei danni e conseguente TRarte_1
approvazione delle riparazioni da effettuare, richiede ai propri dipendenti di portare materialmente il mezzo alla riparazione, e di far eseguire – solo dopo espressa
approvazione dell'intervento e del relativo preventivo – le riparazioni che si rendono
necessarie sui mezzi loro affidati?
5) Vero che, nel corso dell'anno 2017, in più occasioni, la parrebbe Parte_1
aver effettuati riparazioni su un mezzo di proprietà della TRarte_1
modello DAF 95XF, targato CY854PA?
6) Vero che, l'autocarro DAF 95XF (tg. CY854PA) era utilizzato materialmente ed
affidato al Sig. , di fatto utilizzatore del mezzo, per l'espletamento Persona_1
della propria prestazione lavorativa, nella sua qualità di socio-lavoratore della Società
Cooperativa cui la aveva dato in locazione il mezzo TRarte_1
medesimo?
7) Vero che, le riparazioni sul predetto mezzo (autocarro DAF 95XF, targato
CY854PA), venivano eseguite, su autonoma richiesta del Sig. , ed Persona_1
in totale assenza di espressa e diretta autorizzazione da parte della
[...]
TRarte_1
8) Vero che, la veniva a conoscenza delle lavorazioni TRarte_1
effettuate sul mezzo solamente con la ricezione dei relativi documenti fiscali e a presunte
lavorazioni già effettuate?
9) Vero che, a seguito di controlli in contabilità, la TRarte_1
riscontrava incoerenze contabili per un totale di euro 23.790,00, riferibili alle fatture
oggetto della presente contestazione?
10) Vero che, solo all'esito di ciò, la si rendeva conto che TRarte_1
il Sig. commissionava autonomamente lavori anche su altri mezzi, di fatto, Per_1 estranei, alla TRarte_1
11) Vero che, nello specifico, la si è resa conto che il Sig. TRarte_1
faceva imputare alla somme per lavorazioni anche su Per_1 Parte_4
altri mezzi (estranei alla addebitandoli alla odierna opponente, e facendoli CP_1
addebitare a titolo di riparazione del mezzo DAF 95XF, tg. CY854PA?
12) Vero che, le lavorazioni fatte eseguire nell'anno 2017, sul mezzo in questione
(autocarro DAF 95XF, targato CY854PA), ed indebitamente autorizzate dal Sig.
, ammontano ad oltre euro 50.000,00? Per_1
13) Vero che, il valore del prezzo di mercato del mezzo – autocarro DAF95XF, targato
CY854PA – ammonta a circa euro 10.000,00?
14) Vero che, alla luce di quanto sopra (costo annuale degli interventi e valore del
mezzo), gli interventi debitamente autorizzati sul mezzo risultano essere ingenti e
superiori, di gran lunga, al valore commerciale del mezzo?
15) Vero che, la fattura n. 958 del 19.04.2017 di importo pari ad euro 9.489,82, seppur
regolarmente contestata da parte della è stata oggetto di TRarte_1
un piano di rientro solo in considerazione della promessa di storno di altre fatture non
riferibili alla CP_1 TRarte_1
16) Vero che, la possiede un parco veicolare importante TRarte_1
(circa 100 automezzi) e sostiene costi di riparazione ingenti?
17) Vero che, la effettuava dei pagamenti per le fatture TRarte_1
ricevute dalla in estrema buona fede, (vedasi fattura n. 958 del 19.04.2017 Parte_1
pervenutagli) accorgendosi “in corso d'opera” della sproporzione delle fatture rispetto
a quanto detto, autorizzato e voluto? 18) Vero che, all'esito di quanto sopra, la provvedeva ad TRarte_1
effettuare pagamenti a mezzo bonifici bancari, per un importo totale di euro 7.838,00?
19) Vero che, ad un solo mese di distanza, nonostante la precedente contestazione
avanzata dalla la emetteva nuova fattura TRarte_1 Parte_1
n. 1221 del 30.05.2017, pari ad euro 5.457,99, per ulteriori lavori asseritamente
eseguiti sul mezzo (autocarro DAF 95XF, targato CY854PA)?
20) Vero che, a seguito di ciò, la ignara sempre di tali TRarte_1
lavori eseguiti, si rifiutava di saldare l'ulteriore spropositato importo e decideva di
rivolgersi ad un legale?
21) Vero che, la predetta fattura veniva espressamente constata a mezzo dello scrivente
difensore?
22) Vero che, all'esito di ciò, la riscontrava la comunicazione Parte_1
ammettendo apertamente che le lavorazioni eseguite sul mezzo risultavano prive di
debita autorizzazione?
23) Vero che, alcun dettaglio specifico delle lavorazioni veniva fornita dalla Parte_4
sebbene più volte richiesta da parte della
[...] Pt_4 TRarte_1
[...]
24) Vero che, la inoltrava alla diverse note Parte_1 TRarte_1
di credito per lavorazioni e somme non dovute?
- Si indicano i testi i signori:
1. , residente in [...]; Testimone_1
2. , residente in [...]; Testimone_2
3. , presso la TRarte_3 TRarte_1 4. Francesco Bertucci, presso la TRarte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.° TRarte_1
7566/2017 del Tribunale di Brescia ottenuto da per € 16.482,99, oltre Parte_1
interessi e spese, di cui di cui € 5.473,59 quale saldo della fattura n.° 958/2017, €
5.457,79, quale corrispettivo della fattura n.° 1221/2017 ed € 5.551,61, quale corrispettivo della fattura n.° 1834/2017, emesse a fronte di riparazioni eseguite sull'autocarro modello DAF di proprietà dell'opponente nel periodo aprile – luglio
2017.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, ai sensi degli artt. 19 - 20 c.p.c..
Nel merito, contestava la sussistenza di un rapporto contrattuale con Parte_1
allegando di essere venuta a conoscenza delle riparazioni eseguite sul mezzo di sua proprietà, soltanto, con la ricezione dei documenti fiscali, a presunta lavorazione già
effettuata, in quanto le stesse erano state eseguite da su richiesta esclusiva Parte_1
di , dipendente di e conducente del mezzo, Persona_1 TRarte_1
senza, tuttavia, che fossero mai state previamente autorizzate da essa società.
Contestava, inoltre, il quantum della pretesa creditoria, rilevando la genericità delle somme indicate in fattura ed allegando che la fattura n.° 958/2017 era stata parzialmente pagata mediante bonifici in quanto oggetto di un piano di rientro, e che, invece, per la fattura n.° 1834/2017, oggetto di specifica contestazione a mezzo pec, Parte_1
aveva inoltrato una nota di credito, il cui importo era da dedurre dal totale della fattura.
Concludeva chiedendo, in principalità, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, la riduzione della pretesa creditoria, a fronte dei versamenti già effettuati.
costituendosi per la conferma del decreto ingiuntivo, esponeva che Parte_1
si era recato più volte, fin dal 2016, presso l'officina della società, Persona_1
sita in Pontoglio, per richiedere l'esecuzione di vari lavori di riparazione a carico dell'autocarro ed evidenziava che le fatture emesse nel dicembre 2016 e nel gennaio
2017, erano state regolarmente saldate da senza alcuna TRarte_1
contestazione; mentre erano rimaste insolute le fatture emesse per riparazioni eseguite nel periodo aprile – luglio 2017.
Il giudizio veniva istruito mediante prova orale e documentale.
Con sentenza n.° 630/2022 il Tribunale di Brescia revocava il decreto ingiuntivo e condannava a pagare in favore di la somma di € TRarte_1 Parte_1
6.556,69, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, mentre respingeva nel resto la domanda della società opposta e compensava interamente le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, attesa la reciproca soccombenza tra le parti a fronte della drastica riduzione del credito ritenuto sussistente.
Per quanto ancora rileva, il primo giudice riteneva che la modificazione della domanda svolta da nel giudizio di opposizione, laddove, la società, nel costituirsi, Parte_1
aveva dedotto e richiamato crediti ulteriori, portati dalle fatture n.° 957/2017 e n.°
1854/2017 (lettera di addebito n. 1853), diverse rispetto a quelle già azionate con il ricorso monitorio era inammissibile in quanto il richiamo ad altri titoli negoziali, estranei al ricorso monitorio, aveva determinato un ampliamento del credito azionato, non potendosi così qualificare tale correzione, nei termini di emendatio libelli.
Nel merito, attese le conformi deposizioni testimoniali, considerava provato il fatto che , interlocutore esclusivo di non era un dipendente di Persona_1 Parte_1
bensì, della società cooperativa MFSC e che il veicolo DAF di TRarte_1
cui è causa, condotto da , era di proprietà di e noleggiato Per_1 TRarte_1
alla società cooperativa.
TR Inoltre, quanto alla prassi adottata tra e MFSC per le riparazioni dei mezzi oggetto di noleggio, rilevava che i testi escussi (in particolare, e TRarte_3
) avevano uniformemente dichiarato che su cui Testimone_1 TRarte_1
gravava il costo delle lavorazioni eseguite, indicava l'officina presso cui effettuare la riparazione, acquisiva il preventivo, valutava la congruità della spesa e autorizzava l'officina all'esecuzione dei lavori, il cui corrispettivo veniva pagato a mezzo bonifico,
salvo il caso di importo minimo direttamente pagato in contanti dagli autisti.
Esclusa la sussistenza di un rapporto contrattuale continuativo tra TRarte_1
e e richiamata la necessità di verificare il titolo negoziale per ciascun Parte_1
intervento di riparazione, riteneva che il pagamento, anche parziale, delle fatture da parte
TR di in quanto successivo all'acquisizione del preventivo e alla valutazione di
TR congruità dei costi, doveva ritenersi probante del consenso di all'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture.
Specificava che il pagamento rinviava ad un'accettazione del rapporto negoziale, anche con riguardo al profilo della congruità del costo, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale fosse stato instaurato dal conducente , senza la preventiva Per_1
autorizzazione.
Di conseguenza, esaminata la documentazione prodotta dall'opposta e, segnatamente,
TR le causali dei bonifici eseguiti da in favore di nel periodo compreso Parte_1 tra il 12.6.2017 e il 12.1.2018) rideterminava in € 3.489,82 il credito relativo alla fattura n.° 958/2017 ed in € 3.066,87 quello afferente alla fattura n.° 1834/2017.
TR Riteneva che, invece, nulla era dovuto da in relazione alla fattura n.° 1221/2017
del 31.5.2017 avente ad oggetto un intervento di recupero del veicolo a nel Parte_5
mese di maggio 2017 e le successive riparazioni, in quanto, in difetto di pagamenti,
anche parziali, ed essendo carente la prova orale sul punto, non vi era prova di un accordo tra le parti relativo alle prestazioni oggetto della fattura.
La sentenza veniva gravata sia da a cui resisteva Parte_1 TRarte_1
che proponeva appello incidentale.
All'udienza del 27.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice Parte_1
ha ritenuto inammissibili le pretese creditorie avanzate in sede di opposizione e relative alle fatture n.° 957/2017 e n.° 1854/2017 diverse, rispetto a quelle azionate in sede monitoria.
Invocando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n.° 12310/2015, deduce l'ammissibilità della modifica in quanto la domanda modificata in sede di opposizione risulta, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si traduce in una domanda nuova, afferendo a prestazioni eseguite sul medesimo mezzo condotto da . Per_1
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto non provata la prestazione oggetto della fattura n.° 1221/2017, omettendo di valutare la documentazione prodotta (fattura doc. 20 e commessa di riparazione doc. 21) e le deposizioni testimoniali, principalmente del teste (meccanico Testimone_3
dipendente di . Parte_1
Con il terzo motivo lamenta il criterio di regolamentazione delle spese di lite comprese quelle della fase monitoria, assumendo che, nel caso di conferma della sentenza impugnata, la riduzione della pretesa creditoria sia motivo idoneo a giustificare la compensazione soltanto parziale, non già integrale.
Appello incidentale di TRarte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il TRarte_1
Tribunale ha ritenuto provato il titolo contrattuale relativo alle fatture n.° 958/2017 e n.°
1834/2017 in presenza del pagamento, anche parziale, delle stesse, ritenendo che il
TR pagamento deve ritenersi probante del consenso di all'esecuzione delle riparazioni come fatturate.
A fronte delle deposizioni testimoniali descrittive della procedura adottata tra
[...]
e la cooperativa MFSC per le riparazioni dei veicoli oggetto di noleggio, TRarte_1
deduce che non aveva provato né di aver inoltrato ad essa i preventivi dei Parte_1
lavori né di aver ricevuto, tramite comunicazione via e-mail o contatto telefonico,
l'autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni oggetto delle fatture azionate;
sicché
TR non può ritenersi che abbia prestato consenso all'esecuzione delle riparazioni.
Lamenta il valore probatorio che il primo giudice ha attribuito al pagamento anche parziale, delle fatture, assumendo che la società, ricevute le fatture, previa contestazione delle stesse, aveva provveduto ai versamenti parziali al fine di evitare azioni giudiziarie e con riserva di compiere gli opportuni accertamenti, poi di fatto demandati al dipendente . Testimone_1
Con il secondo motivo lamenta un'errata regolamentazione delle spese di lite,
chiedendo che le stesse vengano interamente poste a carico di Parte_1
---------------
Il primo motivo di appello principale è infondato.
La genericità della domanda di condanna al pagamento del credito, avanzata da Pt_1
in via subordinata (“condannare la soc. al pagamento in favore
[...] CP_1
della soc. della somma di € 16.482,99, o alle diverse maggiori o minori Parte_3
somme che risulteranno in corso di causa, per i titoli dedotti, oltre interessi moratori
dal dovuto al saldo effettivo…”) non consente di prenderla in considerazione, vertendosi qui nella materia contrattuale che richiede la specifica indicazione della pretesa avanzata.
Ciò posto, ragioni di priorità logica impongono di procedere con l'esame del primo
motivo di appello incidentale.
Il motivo è infondato.
Conformemente a quanto rilevato dal primo giudice, questo Collegio ritiene che in presenza di pagamenti, seppur parziali, delle fatture n. 958/2017 e n.° 1834/2017 da parte di debba considerarsi provato il titolo contrattuale su cui si TRarte_1
fondano le relative pretese creditorie.
L'adempimento della prestazione di pagamento, sebbene parziale, fa desumere l'accordo di all'esecuzione delle riparazioni oggetto delle fatture. TRarte_1
Sul punto, è opportuno evidenziare che, analizzando le causali dei bonifici effettuati da in favore di (docc. 13-19 fascicolo , si TRarte_1 Parte_1 Parte_3 legge, oltre all'esplicito riferimento al numero di fattura a cui imputare il pagamento e alla data di emissione della stessa, il nominativo di e il numero di rata a cui Per_1
corrisponde il versamento.
Dall'indicazione del nominativo si può evincere che quantomeno TRarte_1
al momento del pagamento, fosse a conoscenza del rapporto tra le riparazioni eseguite sull'autocarro di sua proprietà e il modus operandi del conducente , mentre il Per_1
pagamento parziale accompagnato dal riferimento alla rateizzazione, manifesta la consapevolezza di dell'esistenza del debito residuo. TRarte_1
Pertanto, va condannata al pagamento, in favore di TRarte_1 Parte_1
della somma di complessivi € 6.556,69, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, di cui, come già rilevato dal primo giudice, € 3.489,82 quale credito residuo portato dalla fattura n.° 958/2017, attesi i sei versamenti di € 1.000 ciascuno già
effettuati in data 21.07.2017, 8.9.2017, 19.10.2017, 13.10.2017, 04.12.2017, 12.1.2018
(docc. 14-16 bis, docc. 18-19 fascicolo , ed € 3.066,87 quanto alla fattura n.° Parte_3
1834/2017, tenuto conto del pagamento della prima rata di € 1.000 effettuato in data
9.11.2017 (doc. 17 fascicolo e della nota di credito n.° 1869/2017 di € Parte_3
1.484,74 emessa da con esplicito riferimento alla fattura n.° 1834 del Parte_1
31.7.2017 (doc. 26 fascicolo . Parte_3
Diversamente da quanto dedotto da con il secondo motivo di appello Parte_1
principale, nulla deve in relazione alla fattura n.° 1221/2017 in TRarte_1
quanto difetta la prova del titolo contrattuale.
La descrizione dell'operazione contenuta nella commessa di riparazione n.° 2333/2017
(doc. 21), laddove si legge “perdita aria, manodopera per intervento con carrosoccorso e sistemazione perdita aria fuori orario, KM per intervento con carrosoccorso a
, del 18” e la deposizione testimoniale di (“ho eseguito Parte_5 CP_4 Testimone_3
varie riparazioni sul mezzo che ho indicato tra cui ad esempio revisione cambio e una
volta mi sono recato a perché il mezzo era in panne e l'ho riparato sul posto, Parte_5
il mezzo aveva una perdita di aria;
anche in questo caso il conducente del mezzo era
avori di cui al doc. 21 di parte opposta che mi viene esibito sono quelli eseguiti Per_2
a e di cui ho detto”), espressamente menzionato quale meccanico nella citata Parte_5
commessa, comprovano l'esecuzione dell'intervento di recupero dell'autocarro di cui è
causa a in data 13.05.2017; tuttavia, non vi è la prova del conferimento Parte_5
dell'incarico a da parte di in quanto il teste nulla Parte_1 TRarte_1
dice sul punto e nella commessa di riparazione viene indicato quale referente “rif. Socio
Serlenga Piero”.
Né, si può pervenire a una diversa conclusione affermando che TRarte_1
tramite l'adempimento della prestazione, abbia manifestato il consenso all'esecuzione degli interventi fatturati poiché, diversamente che per le fatture n.° 958/2017 e n.°
1834/2017, non risulta che abbia mai corrisposto alcuna somma TRarte_1
da imputare alla fattura n.° 1221/2017.
Il secondo motivo di appello principale è, dunque, infondato.
Il terzo motivo di appello principale e il secondo motivo di quello incidentale,
vengono trattati congiuntamente afferendo entrambi al criterio di regolamentazione delle spese di lite.
L'accoglimento in misura ridotta della domanda di non dà luogo ad Parte_1
un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese (cfr.: Cass. S.S.U.U. n.° 32061/2022), sicché quest'ultime devono essere poste a carico di parte sostanzialmente soccombente, e vanno liquidate in base al TRarte_1
criterio del “decisum”.
Pertanto, va condannata a rifondere in favore di le TRarte_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi che si liquidano per la fase monitoria in € 567,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il primo grado in complessivi € 5.077,00 (di cui
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di a cui è stato rigettato TRarte_1
l'appello incidentale, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
sull'appello principale svolto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 15.3.2022 con il n.° TRarte_1
630/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello principale di in punto spese;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale di TRarte_1
- condanna a rifondere, in favore di le spese di TRarte_1 Parte_1
entrambi i gradi (comprese quelle della fase monitoria), liquidate come in parte motiva;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di l'onere TRarte_1 del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao