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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3758/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3758/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
16 dicembre 2024;
Parte convenuta ha omesso di precisare le proprie conclusioni e le proprie memorie conclusionali nei termini assegnati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare deve affermarsi come in sede di comparsa di costituzione, il convenuto sia chiamato a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. Sez.
II, Sentenza, n. 29556 del 14/11/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21227 del 09/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015). Nel caso di specie parte convenuta non ha inteso contestare le risorse finanziarie che hanno costruito il conto corrente comune che era in essere tra le parti, né le movimentazioni imputate dalla parte attrice a spese personali pagina 1 di 11 di , il quale ha, piuttosto, rilevato che tali spese erano approvate dalla convivente more CP_1
uxorio e che essa non aveva mai domandato prima la restituzione, elementi irrilevanti nel caso di specie. E' solo il caso, infatti, di precisare che ove le somme fossero state sottratte in modo occulto e/o violento si configurerebbero fattispecie di rilevanza penale che, tuttavia, non sono oggetto della domanda attorea che si limita ad un'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero a dedurre la sussistenza di esborsi che hanno arricchito la controparte e che esulano dalle donazioni di modico valore, non necessitanti della forma scritta.
In diritto, va affermato come le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., solo a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza. In caso di attribuzioni economico-patrimoniali eseguite in corso di convivenza more uxorio, risulta esperibile l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., successivamente al venir meno della convivenza, nel caso in cui le prestazioni effettuate da uno dei conviventi a vantaggio dell'altro esulino dal mero adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza, travalicando i limiti della proporzionalità
e dell'adeguatezza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11330 del 15/05/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3713 del
13/03/2003).
In fatto vanno analizzati i documenti 1 e 2 di parte attrice in quanto essi sono gli estratti del conto corrente bancario cointestato alla coppia da cui si evincono le movimentazioni in ingresso e in uscita, ovvero si determina in primo luogo che la aveva un tenore di vita ed uno stipendio Parte_1 complessivo superiore a quello della controparte da quantificarsi in circa €.2.200,00 mensili. Orbene in primo luogo va rilevato come la giacenza iniziale delle somme sia da ricondurre integralmente all'attrice in quanto parte convenuta verserà su tale conto le prime somme derivanti dalla propria retribuzione lavorativa solo nel novembre del 2018. Ne consegue che nel maggio del 2018 parte attrice integrava la posizione di convivente economicamente forte della coppia con particolare sproporzione in danno dell'altro convivente che per stessa deduzione attorea aveva stipendi compresi tra €.1.200,00 ed
€.1.800,00, da cui consegue che il saldo di tre debiti facenti capo al convenuto: per €.1.500,00 derivanti da un contratto di locazione abitativa che egli aveva precedentemente, della somma di €.468,00 a titolo di rata assicurativa e della sanzione amministrativa per violazione al codice della strada per €.70,90 integrano normali donazioni imputabili a quel vincolo di solidarietà famigliare che la coppia aveva, in forza non solo del valore particolarmente contenuto delle somme, ma financo della natura dei debiti, il pagina 2 di 11 primo facente capo a pregresse esigenze abitative del convivente e le seconde ad uso del veicolo che avviene normalmente anche nell'interesse della coppia, risultando financo non allegato che la Pt_1
mai abbia goduto di trasporti su tale mezzo o di un suo utilizzo da parte del consorte per gli
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spostamenti necessari agli acquisti famigliari. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla movimentazione di €.500,00 con cui è stata ricaricata la carta prepagata di controparte e alla somma di €.300,00 imputabile al saldo delle spese condominiali dell'anno 2018 che il convenuto aveva in forza del pregresso contratto di locazione, la somma così elargita per complessivi €.800,00 è del tutto congrua ad integrare un donazione di modico valore volta a consentire al di lei compagno, esborsi personali congrui rispetto al tenore di vita della coppia, che non esulano da un criterio di proporzionalità equitativa alla luce del potere economico retributivo che vantava parte attrice.
Nell'estratto conto prodotto, poi, sub. doc. 1 emerge, altresì, un prelievo in contanti che parte attrice pone in evidenza con rettangoli a matita, tuttavia, esso non è oggetto di alcuna allegazione nella domanda esperita ex art. 2041 c.c., di talchè esso esula dalla domanda compiutamente posta dalla per come descritta in seno all'atto introduttivo. Del tutto irrisorie e certamente rientranti Parte_1 nell'alveo delle normali elargizioni solidali tra conviventi sono gli esborsi di €.266,00 a favore di
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e la somma di €.83,00 per l'acquisto di accessori auto. Esula, invece, dalla donazione di modico CP_2 valore e dalla riconducibilità ad un'elargizione in forza del rapporto di solidarietà famigliare la somma di €.3.371,46 esborsata dal conto corrente comune nel mese di agosto per l'estinzione del finanziamento. Tale somma ha un valore superiore alla retribuzione mensile dell'attrice e implica un atto di straordinaria amministrazione volto alla liberazione totale del debito rateizzato che incombeva in capo al mutuatario, per un valore di rilevante entità. Ne consegue che limitatamente a tale valore la domanda attorea va accolta. Nel mese di settembre 2018 vi è, poi, un bonifico di €.1.000,00 in uscita che vede, tuttavia, quale beneficiaria la stessa parte attrice, essendo dato leggere a pagina 11 dell'estratto conto sub. doc. 1 attoreo “A FAVORE DI ” e di cui nulla è Parte_1 specificatamente allegato in seno all'atto introduttivo, di talchè la movimentazione pur evidenziata nella documentazione depositata da parte attrice, risulta estranea al petitum di causa che deve essere specificatamente allegato nell'atto introduttivo e, soltanto, successivamente comprovato documentalmente, non potendo la prova documentale sopperire all'omessa allegazione di parte. Vi è, poi, una movimentazione di €.162,79 di valore estremamente irrisorio e certamente rientrante nell'alveo delle donazioni di modico di valore irripetibili da parte del convivente che ha sostenuto l'esborso. Alle medesime conclusioni si perviene con riguardo alla somma di €.185,00 esborsata nel pagina 3 di 11 mese successivo di ottobre 2018, nonché con riguardo alla somma di €.468,00 che, peraltro, ha ad oggetto l'assicurazione del veicolo, quale mezzo di locomozione che non può che considerarsi a vantaggio anche dell'altro convivente in qualità di beneficiario di trasporti e di utilizzo del mezzo per gli acquisti ricorrenti nell'interesse famigliare, non essendo allegato dall'attrice che la coppia avesse altro mezzo di locomozione e che il veicolo di che trattasi attenesse ad esclusivi trasporti nell'interesse lavorativo/privato extra-famigliare del convenuto. A tale somma si aggiunge nella stessa mensilità quella di €.402,91, che anche ove sommata alla precedente, non supera la soglia di donazione d'uso alla luce delle condizioni dei conviventi e del differente potere economico di cui gli stessi godevano, nonché dell'ammontare mensile dello stipendio attoreo. Dalla data del 30 novembre 2018 sul conto corrente cointestato viene, poi, versato lo stipendio di parte convenuta, in aggiunta a quello attoreo, di talchè erroneamente parte attrice sostiene di aver elargito somme a favore dell'altro convivente che ha, invece, debitamente fatto fronte, con somme imputabili a sua competenza (stipendio per €.1.872,00) all'esborso di €.1.450,00, al pagamento di €.120,78 e parzialmente alla somma €.382,84 per €.301,22, di talchè le doglianze attoree di fatto vanno ricondotte all'indebita fruizione del convenuto della somma di €.81,62, di tutta evidenza rientrante nell'alveo della donazione di modifico valore. In data 14.12.18 viene, poi, accreditato lo stipendio per €.1.286,14, ampiamente sufficiente a coprire gli esborsi personali del convenuto che ammontano in tale mensilità ad €.430,21, a cui si aggiunge, poi, altra rata dello stipendio al 31.12.18 per €.1.831,00, utile a coprire gli esborsi lamentati da parte attrice per
€.120,78, €.382,84, €.350,00, €.200,00, €.400,00 ed €.300,00, residuando a favore di parte convenuta somme imputabili al suo stipendio per €.933,00 (somma dei due precedenti stipendi con sottrazione delle spese sopra elencate seconda decade di dicembre 2018 e gennaio 2019). A tale somma va aggiunto lo stipendio del 31.1.2019 per €.1.690,00 per complessivi €.2.623,00 utili a coprire il primo esborso di €.1.500,00 mentre la restante somma di €.1.123,00 non vale a soddisfare l'esborso di
€.18.000,00 (da ridursi ad €.16.877,00 (detratte le somme di competenza del convenuto che residuavano sul conto), nonché le successive 5 movimentazioni, sì di valore inferiore ma complessivamente ammontanti ad €.894,62. Ne consegue che la somma di €.17.771,62 uscita in tale mensilità dal conto corrente, per denari non riconducibili a proventi di , e a fronte di CP_1 esborsi nel suo interesse determina, l'accoglimento della domanda attorea sul punto. Nel mese di febbraio si ha, poi, uno stipendio per €.2.206,00 del convenuto, utile a coprire tre movimenti di minor valore per €.708,62, nonché parzialmente l'esborso di €.10.000,00 a titolo di caparra, residuando somme non imputabili a proventi attorei per la differenza nella misura di €.9.291,38. A tal punto si pagina 4 di 11 deve rilevare come l'azione esperita da parte attrice per la somma sopra quantificata come prima tranche di caparra, nonché le ulteriori somme a titolo di caparra e di altre spese rese per l'acquisto dell'immobile, da analizzarsi nel dettaglio nel prosieguo sono fondate. Ciò che rileva ai fini dell'arricchimento indebito è il titolo di proprietario, che è indubbio tra le parti, che ricada in maniera esclusiva in capo a e che egli oggi possa beneficiare di tale res immobiliare, CP_1
disponendone nel proprio patrimonio come meglio creda. A nulla rileva, come pure riconosciuto da parte attrice, che i motivi sottesi a tale scelta possano essere da ricondursi nell'alveo dei benefici di prima casa di cui poteva godere il consorte, a nulla rileva che tale abitazione fosse destinata secondo le intenzioni originarie della coppia ad essere l'abitazione famigliare, così come a nulla rileva che il convenuto abbia effettuato altri esborsi nell'interesse dell'abitazione (lavori e correlativo mutuo) di cui oggi egli gode in proprietà esclusiva;
determinante è solo che gli esborsi (tra cui la somma a titolo di caparra di cui si è detto sopra) siano andati a favore dell'acquisto di un bene reale di cui non gode la famiglia, oggi non più esistente tra le parti in causa, né tanto meno parte attrice, risultando pacifico tra le parti che il diritto reale è a favore del solo . Miglior esame merita, invece, l'eccezione CP_1 del convenuto nella parte in cui assume che l'acquisto della proprietà immobiliare sia stato voluto da parte della che abbia al contempo “insistito” per non comparire nell'atto (fatto peraltro Parte_1 tardivamente allegato dalla parte solo in sede di seconda memoria istruttoria in luogo dell'atto introduttivo) in quanto tale eccezione va ricondotta nell'alveo della simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona, essendovi una volontà di acquisto dell'immobile in capo all'attrice che voleva divenire proprietaria o comproprietaria (sul punto nemmeno è meglio allegata la parte fattuale in seno alla comparsa costitutiva di ), risultando in ogni caso dirimente la mancata CP_1
prova (necessariamente documentale) del contratto dissimulato in causa. In diritto deve affermarsi come “Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente deve emergere dalla controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/03/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4071 del
19/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12487 del 28/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del
09/06/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 642 del 21/01/2000). Deve, quindi, concludersi che la somma di
€.9.291,38 funzionale all'acquisto della proprietà immobiliare, di cui gode in via esclusiva parte convenuta, rientra nell'alveo di una elargizione di non modico valore e come tale suscettibile di azione pagina 5 di 11 ex art. 2041 c.c. a favore del convivente more uxorio che l'ha sopportata, con conseguente accoglimento della domanda attorea sul punto. Alla suddetta somma vanno, poi, aggiunte ulteriori uscite imputabili ad un giroconto a favore del convenuto per €.300,00, ed ulteriori uscite per l'immobile acquistato per complessivi €.5.262,00, nonché la somma di €.500,00 per ricarica della prepagata in uso esclusivo al convenuto, tutte somme che vanno considerate nel loro complessivo ammontare, stante la contestualità con cui avvengono nel medesimo periodo temporale e così per complessivi €.15.353,38 somma del tutto esorbitante dalle elargizioni d'uso tra conviventi more uxorio.
In data 29 marzo 2019 viene, poi, accreditato lo stipendio di €.1.364,00, utile a coprire le spese per complessivi €.1.207,24, a cui si aggiunge lo stipendio di aprile per €.1.476,00, utile a coprire le spese per complessivi €.1.979,84, residuando così (somma dei due stipendi con sottrazione delle spese di competenza di entrambi i periodi) la somma a debito di €.347,08, peraltro, imputabile all'ultima uscita derivante da una polizza assicurativa, del tutto congrua come donazione di modico valore effettuata dalla convivente a favore della parte convenuta. Per il mese di maggio si ha lo stipendio pari ad
€.1.381,00 e spese complessive per €.1.933,74, residuando così a debito la somma di €.552,74, oltre ad un giroconto di €.600,00, per complessivi €.1.152,74, somma di rilevante ammontare e come tale superiore alla donazione d'uso tra conviventi alla luce delle condizioni patrimoniali della coppia già analizzate. Per il mese di giugno si ha uno stipendio di €.2.399,00 con esborsi complessivi per
€.2.804,82 con una differenza del tutto irrilevante, stante il valore modesto a cui ammonta, tale per cui essa deve essere fatta rientrare nell'alveo delle donazioni d'uso. Per il mese di luglio sussiste uno stipendio del convenuto ammontante ad €.1.823,00 con uscite complessive per €.2.464,84, di talchè la differenza per €.641,84 va ricondotta a normale elargizione d'uso tra conviventi a fronte delle condizioni patrimoniali della coppia. In data 22 agosto 2019 viene, poi, accreditata la somma di
€.15.000,00 da ricondursi a competenza esclusiva del convenuto, avendo egli contratto apposito finanziamento, di cui €.14.500,00 oggetto di giroconto nella medesima data e altri €.561,00 in data 30 agosto 2019 per una differenza di €.61,00 da ricondursi nelle donazioni di modico valore della parte attrice. Infine, per il mese di agosto 2019 sussiste uno stipendio per €.2.093,00 ed uscite per complessivi €.1.460,32 con un residuo attivo di €.632,68, a cui si aggiunge lo stipendio del mese di settembre per €.2.143,00 da cui vanno detratte le spese complessive per €.1.467,72 ed un residuo di
€.1.307,96, a cui si aggiunge l'ultimo stipendio documentato in atti per €.1.362,00 e spese complessive per €.2.303,93 residuando in definitiva una somma imputabile a competenze lavorative di parte convenuta per €.366,03.
pagina 6 di 11 In nota conclusiva sull'analisi degli estratti conto di cui sopra va osservato come si sono imputate le spese a titolo personale di cui si è lamentata nella presente sede parte attrice imputandole dapprima alle somme di competenza della controparte in quanto derivanti da suoi proventi lavorativi accreditati sul conto corrente cointestato e dappoi analizzando l'eventuale residuo, il cui pagamento è avvenuto con somme da imputarsi ai proventi di reddito attoreo, come rilevante o meno sotto il profilo dell'indebito arricchimento, alla luce dei principi di giurisprudenza già sopra richiamati. Tale metodo certamente ha escluso dall'imputazione e dalla valutazione tutte le altre somme in uscita, pure presenti negli estratti conto analizzati, in forza dell'impostazione della domanda attorea e del limite imposto al Giudice dal principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, anche con riguardo a fatti costitutivi della domanda attorea documentati in atti ma non allegati dalla parte, e come tali esclusi dal petitum rimesso al Giudice. Detto in altri termini, è la parte attrice che, per come ha inteso allegare i fatti in seno all'atto introduttivo, ha limitato la propria allegazione alle condizioni economiche attoree, di parte convenuta e della coppia complessiva, alla sola differenza retributiva di stipendio tra i conviventi, tuttavia, tale metodo è errato in quanto la valutazione corretta passa per la ricostruzione del complessivo quadro patrimoniale dei conviventi da un lato e dall'analisi di tutti gli esborsi dall'altro, essendo necessario comprendere le spese quotidiane che ciascun convivente assumeva, alla luce, peraltro, delle spese imputabili a ciascun minore a carico di uno o dell'altro convivente, nonché determinare e valutare l'eventuale contributo di carattere non economico (casalingo e manuale/intellettuale di ogni altro tipo) che esso forniva alla coppia;
solo effettuata tale ricostruzione in modo puntuale e preciso è possibile comprendere il contributo che ciascun soggetto ha reso nell'interesse della coppia e, alla luce delle sue possibilità economiche e materiali, comprendere se una singola movimentazione anche di basso valore possa esulare dalla solidarietà famigliare e in definitiva dall'elargizione a titolo di obbligazione morale o meno. Ove la parte attrice, come nel caso di specie, agisca approssimativamente valutando l'intero periodo di convivenza e sommando solo alcuni esborsi nell'allegazione dei fatti che andavano circostanziati e valutati, non può essere sopperita da parte del Giudice con un'indagine esplorativa volta a ricostruire oltre ai fatti narrati dalle parti in atti anche esborsi non meglio noti nell'interesse di uno o dell'altro convivente ovvero nell'interesse comune non emergente di per sé dall'estratto del conto corrente in atti, di talchè l'attribuzione delle singole altre voci di cui ai conti correnti come spese nell'interesse della famiglia condivise in misura più o meno egualitaria o come spese da attribuirsi in misura più o meno esclusiva a parte attrice non può essere effettuata, essendo la stessa parte attrice che non ha compiutamente ricostruito l'andamento del conto corrente e l'imputabilità degli esborsi a una o pagina 7 di 11 all'altra parte, mostrando solo una visione parziale di alcune spese di cui essa si duole, come esborso complessivo effettuato in un dato momento in luogo, invece, di singoli pagamenti da analizzarsi come tali nell'alveo dell'evoluzione del rapporto di coppia. Ne consegue che tutte le altre uscite del conto corrente cointestato sono state imputate a spese di competenza attorea in quanto così è stata impostata la domanda ex art. 2041 c.c. da parte della richiedente e nei limiti della domanda avanzata e della ricostruzione fattuale effettuata.
L'attrice esercita, poi, l'azione ex art. 2041 c.c. con riguardo alla somma di €.22.500,00 per l'acquisto di motociclo, poi sostituito con altro acquisto e pagamento della differenza per €.7.200,00; la domanda
è infondata e non merita alcun accoglimento. In fatto va rilevato come la stessa parte attrice deduce che si trattava di un prestito di denaro ovvero di una somma elargita per essere restituita secondo lo schema contrattuale tipico del mutuo ex art. 1813 c.c.. Che le parti fossero o meno conviventi more uxorio è del tutto irrilevante in quanto si è trattata di un'elargizione economica avvenuto dietro espresso accordo di restituzione della somma tra i paciscenti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013), ciò che configura proprio la causa tipica e concreta del contratto di mutuo. L'arricchimento senza causa trova, invece, applicazione nei casi in cui un convivente effettui elargizioni a favore dell'altro senza alcuna pattuizione di restituzione, ma in forza del mero vincolo di solidarietà famigliare, che divengono, tuttavia, ripetibili ove sproporzionati rispetto alla capacità economica di colui che tale elargizione sostiene. Orbene nel caso di specie, è del tutto occasionale che la somma erogata sia avvenuta tra conviventi, avendo specifica causa nel prestito di denaro con impegno del mutuatario alla restituzione di quanto ricevuto a proprie mani. Ne consegue che l'azione di arricchimento domandata da Pt_1 non può trovare alcun accoglimento essendo avanzata in violazione dell'art. 2042 c.c. che
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prevede tale azione come residuale, ovvero come esperibile solo laddove il soggetto che ha subito il depauperamento patrimoniale non abbia altra azione tipica. In diritto deve affermarsi il carattere sussidiario dell'azione di che trattasi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20747 del 03/10/2007; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5072 del 05/04/2001) con la condivisione del seguente principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo
pagina 8 di 11 dalla previsione del suo esito.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11038 del 09/05/2018; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 25461 del 16/12/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12265 del 10/06/2005; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11067 del 15/07/2003). Ne consegue che la domanda sul punto va respinta in forza della stessa prospettazione attorea dei fatti che ha proceduto ad un errato inquadramento giuridico della questione fattuale con conseguente erronea domanda ex art. 2041 c.c. in luogo dell'azione spettante alla parte ex contractu.
La parte attrice domanda, da ultimo, l'azione di arricchimento con riguardo ad una serie di pagamenti che oltre ad essere pacifici tra le parti, ex art. 115 c.p.c. in quanto non contestati dal convenuto in seno alla comparsa costitutiva depositata, sono documentati dall'estratto del conto corrente prodotto sub. doc. 3 e intestato alla sola parte attrice. Tra di essi va annoverata la somma di €.5.504,70 quale pagamento dell'attrice per l'estinzione di un debito della controparte avverso l'Agenzia delle Entrate, la somma di €.20.000,00 pagata quale seconda tranche della caparra, la somma di €.9.400,00 per il pagamento delle spese notarili necessarie al compimento dell'acquisto immobiliare in capo a parte convenuta, la spesa di €.2.500,00 attinente al corrispettivo dell'idraulico per opere attinenti all'immobile di proprietà esclusiva di parte convenuta ed €.9.400,00 di cui al documento 12 di parte attrice attinenti al corrispettivo dell'acquisto dell'immobile. Tali somme esulano da normali doveri di solidarietà tra conviventi more uxorio in forza del loro ammontare di particolare rilievo alla luce dello stipendio attoreo, nonché delle finalità volte all'estinzione di debiti fiscali di esclusiva competenza di e alla proprietà immobiliare del convenuto. La domanda attorea deve, invece, essere CP_1 respinta con riguardo alla somma di €.957,34 di cui al documento sub. doc. 9 in quanto essa è sì volta all'estinzione di un finanziamento contratto da parte convenuta, per una somma che, pur ove considerata in combinato disposto con l'altra somma di €.405,82 derivante dalle spese in eccesso imputabili a rispetto alle proprie entrate stipendiali secondo quanto già sopra analizzato CP_1
per il conto corrente comune nello stesso mese di che trattasi, non supera la soglia di donazione di modico valore, attinente a mera liberalità che il convivente effettui nel corso della convivenza a favore dell'altro, tanto più che parte convenuta ha dedotto come egli non fosse in condizione di accendere un mutuo, di talchè l'estinzione del pregresso debito finanziario era di interesse della coppia che all'epoca aveva intenzione di recarsi a vivere nella proprietà immobiliare di parte convenuta, senza che ciò implichi ad oggi un esborso (a differenza di quelli in precedenza analizzati) che sia “utile” alla proprietà che rimane oggi in capo a parte convenuta. Ne consegue che tanto per la somma di modico pagina 9 di 11 valore, quanto per la sua finalità tale somma rientra nell'alveo delle obbligazioni naturali non ripetibili a seguito della cessazione del rapporto di convivenza more uxorio.
Infine, parte attrice esercita l'azione ex art. 2041 c.c. con riguardo al pagamento di n. 2 rate del mutuo intestato a nel dicembre del 2019, rilevando che il debitore principale non vi aveva CP_1
provveduto e che essa aveva prestato fideiussione in favore della banca. La domanda è infondata dovendosi richiamare quanto già sopra statuito in punto di residualità dell'azione di arricchimento senza causa, di talchè il fideiussione che versi a favore della banca quanto debendo per effetto e a causa della garanzia personale prestata deve esperire avverso il debitore principale apposita domanda di regresso ex art. 1950 c.c.. Ne consegue che l'azione esercitata è erronea e va respinta.
Deve, quindi, concludersi con l'accoglimento della domanda attorea per la somma capitale di
€.84.453,90, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. decorrenti sulle singole somme rivalutate di anno in anno dalle singole date di pagamento, così determinate: 9 agosto 2018 per la somma di €.3.371,46, 31 gennaio 2019 per la somma di €.17.771,62, 15 marzo 2019 per la somma di €.15.353,38, 31 maggio 2019 per la somma di
€.1.152,71, 7 dicembre 2018 (doc. 8) per la somma di €.5.504,70, 23 aprile 2019 per la somma di
€.20.000, 30 settembre 2019 (doc. 3) per la somma di €.9.400,00, 31 luglio 2019 (doc. 3) per la somma di €.2.500,00 e 30 settembre 2019 per la somma di €.9,400,00 (doc. 12) fino alla presente pronuncia
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1884 del 11/02/2002); somma complessiva (capitale rivalutato più interessi) su cui decorrono gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.84.453,90), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva del compenso minimo previsto per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e la non trattazione di nuove questioni di rilevanza giuridica nell'alveo della fase decisoria rispetto a quanto già trattato dalle parti con gli atti introduttivi. Gli onorari vengono, pertanto liquidati pagina 10 di 11 in €.786,00 per esborsi e in €.9.142,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna (CF: ) al pagamento a favore di (CF: CP_1 C.F._1 Parte_1
della somma di €.84.453,90, ex art. 2041 c.c., oltre accessori come in parte C.F._2
motiva;
- condanna (CF: ) alla refusione delle spese di lite del presente CP_1 C.F._1
giudizio in favore di (CF: che liquida nella somma di €.786,00 Parte_1 C.F._2
per esborsi e in €.9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3758/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
16 dicembre 2024;
Parte convenuta ha omesso di precisare le proprie conclusioni e le proprie memorie conclusionali nei termini assegnati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare deve affermarsi come in sede di comparsa di costituzione, il convenuto sia chiamato a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. Sez.
II, Sentenza, n. 29556 del 14/11/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21227 del 09/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015). Nel caso di specie parte convenuta non ha inteso contestare le risorse finanziarie che hanno costruito il conto corrente comune che era in essere tra le parti, né le movimentazioni imputate dalla parte attrice a spese personali pagina 1 di 11 di , il quale ha, piuttosto, rilevato che tali spese erano approvate dalla convivente more CP_1
uxorio e che essa non aveva mai domandato prima la restituzione, elementi irrilevanti nel caso di specie. E' solo il caso, infatti, di precisare che ove le somme fossero state sottratte in modo occulto e/o violento si configurerebbero fattispecie di rilevanza penale che, tuttavia, non sono oggetto della domanda attorea che si limita ad un'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ovvero a dedurre la sussistenza di esborsi che hanno arricchito la controparte e che esulano dalle donazioni di modico valore, non necessitanti della forma scritta.
In diritto, va affermato come le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., solo a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza. In caso di attribuzioni economico-patrimoniali eseguite in corso di convivenza more uxorio, risulta esperibile l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., successivamente al venir meno della convivenza, nel caso in cui le prestazioni effettuate da uno dei conviventi a vantaggio dell'altro esulino dal mero adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza, travalicando i limiti della proporzionalità
e dell'adeguatezza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11330 del 15/05/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3713 del
13/03/2003).
In fatto vanno analizzati i documenti 1 e 2 di parte attrice in quanto essi sono gli estratti del conto corrente bancario cointestato alla coppia da cui si evincono le movimentazioni in ingresso e in uscita, ovvero si determina in primo luogo che la aveva un tenore di vita ed uno stipendio Parte_1 complessivo superiore a quello della controparte da quantificarsi in circa €.2.200,00 mensili. Orbene in primo luogo va rilevato come la giacenza iniziale delle somme sia da ricondurre integralmente all'attrice in quanto parte convenuta verserà su tale conto le prime somme derivanti dalla propria retribuzione lavorativa solo nel novembre del 2018. Ne consegue che nel maggio del 2018 parte attrice integrava la posizione di convivente economicamente forte della coppia con particolare sproporzione in danno dell'altro convivente che per stessa deduzione attorea aveva stipendi compresi tra €.1.200,00 ed
€.1.800,00, da cui consegue che il saldo di tre debiti facenti capo al convenuto: per €.1.500,00 derivanti da un contratto di locazione abitativa che egli aveva precedentemente, della somma di €.468,00 a titolo di rata assicurativa e della sanzione amministrativa per violazione al codice della strada per €.70,90 integrano normali donazioni imputabili a quel vincolo di solidarietà famigliare che la coppia aveva, in forza non solo del valore particolarmente contenuto delle somme, ma financo della natura dei debiti, il pagina 2 di 11 primo facente capo a pregresse esigenze abitative del convivente e le seconde ad uso del veicolo che avviene normalmente anche nell'interesse della coppia, risultando financo non allegato che la Pt_1
mai abbia goduto di trasporti su tale mezzo o di un suo utilizzo da parte del consorte per gli
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spostamenti necessari agli acquisti famigliari. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla movimentazione di €.500,00 con cui è stata ricaricata la carta prepagata di controparte e alla somma di €.300,00 imputabile al saldo delle spese condominiali dell'anno 2018 che il convenuto aveva in forza del pregresso contratto di locazione, la somma così elargita per complessivi €.800,00 è del tutto congrua ad integrare un donazione di modico valore volta a consentire al di lei compagno, esborsi personali congrui rispetto al tenore di vita della coppia, che non esulano da un criterio di proporzionalità equitativa alla luce del potere economico retributivo che vantava parte attrice.
Nell'estratto conto prodotto, poi, sub. doc. 1 emerge, altresì, un prelievo in contanti che parte attrice pone in evidenza con rettangoli a matita, tuttavia, esso non è oggetto di alcuna allegazione nella domanda esperita ex art. 2041 c.c., di talchè esso esula dalla domanda compiutamente posta dalla per come descritta in seno all'atto introduttivo. Del tutto irrisorie e certamente rientranti Parte_1 nell'alveo delle normali elargizioni solidali tra conviventi sono gli esborsi di €.266,00 a favore di
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e la somma di €.83,00 per l'acquisto di accessori auto. Esula, invece, dalla donazione di modico CP_2 valore e dalla riconducibilità ad un'elargizione in forza del rapporto di solidarietà famigliare la somma di €.3.371,46 esborsata dal conto corrente comune nel mese di agosto per l'estinzione del finanziamento. Tale somma ha un valore superiore alla retribuzione mensile dell'attrice e implica un atto di straordinaria amministrazione volto alla liberazione totale del debito rateizzato che incombeva in capo al mutuatario, per un valore di rilevante entità. Ne consegue che limitatamente a tale valore la domanda attorea va accolta. Nel mese di settembre 2018 vi è, poi, un bonifico di €.1.000,00 in uscita che vede, tuttavia, quale beneficiaria la stessa parte attrice, essendo dato leggere a pagina 11 dell'estratto conto sub. doc. 1 attoreo “A FAVORE DI ” e di cui nulla è Parte_1 specificatamente allegato in seno all'atto introduttivo, di talchè la movimentazione pur evidenziata nella documentazione depositata da parte attrice, risulta estranea al petitum di causa che deve essere specificatamente allegato nell'atto introduttivo e, soltanto, successivamente comprovato documentalmente, non potendo la prova documentale sopperire all'omessa allegazione di parte. Vi è, poi, una movimentazione di €.162,79 di valore estremamente irrisorio e certamente rientrante nell'alveo delle donazioni di modico di valore irripetibili da parte del convivente che ha sostenuto l'esborso. Alle medesime conclusioni si perviene con riguardo alla somma di €.185,00 esborsata nel pagina 3 di 11 mese successivo di ottobre 2018, nonché con riguardo alla somma di €.468,00 che, peraltro, ha ad oggetto l'assicurazione del veicolo, quale mezzo di locomozione che non può che considerarsi a vantaggio anche dell'altro convivente in qualità di beneficiario di trasporti e di utilizzo del mezzo per gli acquisti ricorrenti nell'interesse famigliare, non essendo allegato dall'attrice che la coppia avesse altro mezzo di locomozione e che il veicolo di che trattasi attenesse ad esclusivi trasporti nell'interesse lavorativo/privato extra-famigliare del convenuto. A tale somma si aggiunge nella stessa mensilità quella di €.402,91, che anche ove sommata alla precedente, non supera la soglia di donazione d'uso alla luce delle condizioni dei conviventi e del differente potere economico di cui gli stessi godevano, nonché dell'ammontare mensile dello stipendio attoreo. Dalla data del 30 novembre 2018 sul conto corrente cointestato viene, poi, versato lo stipendio di parte convenuta, in aggiunta a quello attoreo, di talchè erroneamente parte attrice sostiene di aver elargito somme a favore dell'altro convivente che ha, invece, debitamente fatto fronte, con somme imputabili a sua competenza (stipendio per €.1.872,00) all'esborso di €.1.450,00, al pagamento di €.120,78 e parzialmente alla somma €.382,84 per €.301,22, di talchè le doglianze attoree di fatto vanno ricondotte all'indebita fruizione del convenuto della somma di €.81,62, di tutta evidenza rientrante nell'alveo della donazione di modifico valore. In data 14.12.18 viene, poi, accreditato lo stipendio per €.1.286,14, ampiamente sufficiente a coprire gli esborsi personali del convenuto che ammontano in tale mensilità ad €.430,21, a cui si aggiunge, poi, altra rata dello stipendio al 31.12.18 per €.1.831,00, utile a coprire gli esborsi lamentati da parte attrice per
€.120,78, €.382,84, €.350,00, €.200,00, €.400,00 ed €.300,00, residuando a favore di parte convenuta somme imputabili al suo stipendio per €.933,00 (somma dei due precedenti stipendi con sottrazione delle spese sopra elencate seconda decade di dicembre 2018 e gennaio 2019). A tale somma va aggiunto lo stipendio del 31.1.2019 per €.1.690,00 per complessivi €.2.623,00 utili a coprire il primo esborso di €.1.500,00 mentre la restante somma di €.1.123,00 non vale a soddisfare l'esborso di
€.18.000,00 (da ridursi ad €.16.877,00 (detratte le somme di competenza del convenuto che residuavano sul conto), nonché le successive 5 movimentazioni, sì di valore inferiore ma complessivamente ammontanti ad €.894,62. Ne consegue che la somma di €.17.771,62 uscita in tale mensilità dal conto corrente, per denari non riconducibili a proventi di , e a fronte di CP_1 esborsi nel suo interesse determina, l'accoglimento della domanda attorea sul punto. Nel mese di febbraio si ha, poi, uno stipendio per €.2.206,00 del convenuto, utile a coprire tre movimenti di minor valore per €.708,62, nonché parzialmente l'esborso di €.10.000,00 a titolo di caparra, residuando somme non imputabili a proventi attorei per la differenza nella misura di €.9.291,38. A tal punto si pagina 4 di 11 deve rilevare come l'azione esperita da parte attrice per la somma sopra quantificata come prima tranche di caparra, nonché le ulteriori somme a titolo di caparra e di altre spese rese per l'acquisto dell'immobile, da analizzarsi nel dettaglio nel prosieguo sono fondate. Ciò che rileva ai fini dell'arricchimento indebito è il titolo di proprietario, che è indubbio tra le parti, che ricada in maniera esclusiva in capo a e che egli oggi possa beneficiare di tale res immobiliare, CP_1
disponendone nel proprio patrimonio come meglio creda. A nulla rileva, come pure riconosciuto da parte attrice, che i motivi sottesi a tale scelta possano essere da ricondursi nell'alveo dei benefici di prima casa di cui poteva godere il consorte, a nulla rileva che tale abitazione fosse destinata secondo le intenzioni originarie della coppia ad essere l'abitazione famigliare, così come a nulla rileva che il convenuto abbia effettuato altri esborsi nell'interesse dell'abitazione (lavori e correlativo mutuo) di cui oggi egli gode in proprietà esclusiva;
determinante è solo che gli esborsi (tra cui la somma a titolo di caparra di cui si è detto sopra) siano andati a favore dell'acquisto di un bene reale di cui non gode la famiglia, oggi non più esistente tra le parti in causa, né tanto meno parte attrice, risultando pacifico tra le parti che il diritto reale è a favore del solo . Miglior esame merita, invece, l'eccezione CP_1 del convenuto nella parte in cui assume che l'acquisto della proprietà immobiliare sia stato voluto da parte della che abbia al contempo “insistito” per non comparire nell'atto (fatto peraltro Parte_1 tardivamente allegato dalla parte solo in sede di seconda memoria istruttoria in luogo dell'atto introduttivo) in quanto tale eccezione va ricondotta nell'alveo della simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona, essendovi una volontà di acquisto dell'immobile in capo all'attrice che voleva divenire proprietaria o comproprietaria (sul punto nemmeno è meglio allegata la parte fattuale in seno alla comparsa costitutiva di ), risultando in ogni caso dirimente la mancata CP_1
prova (necessariamente documentale) del contratto dissimulato in causa. In diritto deve affermarsi come “Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente deve emergere dalla controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/03/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4071 del
19/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12487 del 28/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del
09/06/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 642 del 21/01/2000). Deve, quindi, concludersi che la somma di
€.9.291,38 funzionale all'acquisto della proprietà immobiliare, di cui gode in via esclusiva parte convenuta, rientra nell'alveo di una elargizione di non modico valore e come tale suscettibile di azione pagina 5 di 11 ex art. 2041 c.c. a favore del convivente more uxorio che l'ha sopportata, con conseguente accoglimento della domanda attorea sul punto. Alla suddetta somma vanno, poi, aggiunte ulteriori uscite imputabili ad un giroconto a favore del convenuto per €.300,00, ed ulteriori uscite per l'immobile acquistato per complessivi €.5.262,00, nonché la somma di €.500,00 per ricarica della prepagata in uso esclusivo al convenuto, tutte somme che vanno considerate nel loro complessivo ammontare, stante la contestualità con cui avvengono nel medesimo periodo temporale e così per complessivi €.15.353,38 somma del tutto esorbitante dalle elargizioni d'uso tra conviventi more uxorio.
In data 29 marzo 2019 viene, poi, accreditato lo stipendio di €.1.364,00, utile a coprire le spese per complessivi €.1.207,24, a cui si aggiunge lo stipendio di aprile per €.1.476,00, utile a coprire le spese per complessivi €.1.979,84, residuando così (somma dei due stipendi con sottrazione delle spese di competenza di entrambi i periodi) la somma a debito di €.347,08, peraltro, imputabile all'ultima uscita derivante da una polizza assicurativa, del tutto congrua come donazione di modico valore effettuata dalla convivente a favore della parte convenuta. Per il mese di maggio si ha lo stipendio pari ad
€.1.381,00 e spese complessive per €.1.933,74, residuando così a debito la somma di €.552,74, oltre ad un giroconto di €.600,00, per complessivi €.1.152,74, somma di rilevante ammontare e come tale superiore alla donazione d'uso tra conviventi alla luce delle condizioni patrimoniali della coppia già analizzate. Per il mese di giugno si ha uno stipendio di €.2.399,00 con esborsi complessivi per
€.2.804,82 con una differenza del tutto irrilevante, stante il valore modesto a cui ammonta, tale per cui essa deve essere fatta rientrare nell'alveo delle donazioni d'uso. Per il mese di luglio sussiste uno stipendio del convenuto ammontante ad €.1.823,00 con uscite complessive per €.2.464,84, di talchè la differenza per €.641,84 va ricondotta a normale elargizione d'uso tra conviventi a fronte delle condizioni patrimoniali della coppia. In data 22 agosto 2019 viene, poi, accreditata la somma di
€.15.000,00 da ricondursi a competenza esclusiva del convenuto, avendo egli contratto apposito finanziamento, di cui €.14.500,00 oggetto di giroconto nella medesima data e altri €.561,00 in data 30 agosto 2019 per una differenza di €.61,00 da ricondursi nelle donazioni di modico valore della parte attrice. Infine, per il mese di agosto 2019 sussiste uno stipendio per €.2.093,00 ed uscite per complessivi €.1.460,32 con un residuo attivo di €.632,68, a cui si aggiunge lo stipendio del mese di settembre per €.2.143,00 da cui vanno detratte le spese complessive per €.1.467,72 ed un residuo di
€.1.307,96, a cui si aggiunge l'ultimo stipendio documentato in atti per €.1.362,00 e spese complessive per €.2.303,93 residuando in definitiva una somma imputabile a competenze lavorative di parte convenuta per €.366,03.
pagina 6 di 11 In nota conclusiva sull'analisi degli estratti conto di cui sopra va osservato come si sono imputate le spese a titolo personale di cui si è lamentata nella presente sede parte attrice imputandole dapprima alle somme di competenza della controparte in quanto derivanti da suoi proventi lavorativi accreditati sul conto corrente cointestato e dappoi analizzando l'eventuale residuo, il cui pagamento è avvenuto con somme da imputarsi ai proventi di reddito attoreo, come rilevante o meno sotto il profilo dell'indebito arricchimento, alla luce dei principi di giurisprudenza già sopra richiamati. Tale metodo certamente ha escluso dall'imputazione e dalla valutazione tutte le altre somme in uscita, pure presenti negli estratti conto analizzati, in forza dell'impostazione della domanda attorea e del limite imposto al Giudice dal principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, anche con riguardo a fatti costitutivi della domanda attorea documentati in atti ma non allegati dalla parte, e come tali esclusi dal petitum rimesso al Giudice. Detto in altri termini, è la parte attrice che, per come ha inteso allegare i fatti in seno all'atto introduttivo, ha limitato la propria allegazione alle condizioni economiche attoree, di parte convenuta e della coppia complessiva, alla sola differenza retributiva di stipendio tra i conviventi, tuttavia, tale metodo è errato in quanto la valutazione corretta passa per la ricostruzione del complessivo quadro patrimoniale dei conviventi da un lato e dall'analisi di tutti gli esborsi dall'altro, essendo necessario comprendere le spese quotidiane che ciascun convivente assumeva, alla luce, peraltro, delle spese imputabili a ciascun minore a carico di uno o dell'altro convivente, nonché determinare e valutare l'eventuale contributo di carattere non economico (casalingo e manuale/intellettuale di ogni altro tipo) che esso forniva alla coppia;
solo effettuata tale ricostruzione in modo puntuale e preciso è possibile comprendere il contributo che ciascun soggetto ha reso nell'interesse della coppia e, alla luce delle sue possibilità economiche e materiali, comprendere se una singola movimentazione anche di basso valore possa esulare dalla solidarietà famigliare e in definitiva dall'elargizione a titolo di obbligazione morale o meno. Ove la parte attrice, come nel caso di specie, agisca approssimativamente valutando l'intero periodo di convivenza e sommando solo alcuni esborsi nell'allegazione dei fatti che andavano circostanziati e valutati, non può essere sopperita da parte del Giudice con un'indagine esplorativa volta a ricostruire oltre ai fatti narrati dalle parti in atti anche esborsi non meglio noti nell'interesse di uno o dell'altro convivente ovvero nell'interesse comune non emergente di per sé dall'estratto del conto corrente in atti, di talchè l'attribuzione delle singole altre voci di cui ai conti correnti come spese nell'interesse della famiglia condivise in misura più o meno egualitaria o come spese da attribuirsi in misura più o meno esclusiva a parte attrice non può essere effettuata, essendo la stessa parte attrice che non ha compiutamente ricostruito l'andamento del conto corrente e l'imputabilità degli esborsi a una o pagina 7 di 11 all'altra parte, mostrando solo una visione parziale di alcune spese di cui essa si duole, come esborso complessivo effettuato in un dato momento in luogo, invece, di singoli pagamenti da analizzarsi come tali nell'alveo dell'evoluzione del rapporto di coppia. Ne consegue che tutte le altre uscite del conto corrente cointestato sono state imputate a spese di competenza attorea in quanto così è stata impostata la domanda ex art. 2041 c.c. da parte della richiedente e nei limiti della domanda avanzata e della ricostruzione fattuale effettuata.
L'attrice esercita, poi, l'azione ex art. 2041 c.c. con riguardo alla somma di €.22.500,00 per l'acquisto di motociclo, poi sostituito con altro acquisto e pagamento della differenza per €.7.200,00; la domanda
è infondata e non merita alcun accoglimento. In fatto va rilevato come la stessa parte attrice deduce che si trattava di un prestito di denaro ovvero di una somma elargita per essere restituita secondo lo schema contrattuale tipico del mutuo ex art. 1813 c.c.. Che le parti fossero o meno conviventi more uxorio è del tutto irrilevante in quanto si è trattata di un'elargizione economica avvenuto dietro espresso accordo di restituzione della somma tra i paciscenti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013), ciò che configura proprio la causa tipica e concreta del contratto di mutuo. L'arricchimento senza causa trova, invece, applicazione nei casi in cui un convivente effettui elargizioni a favore dell'altro senza alcuna pattuizione di restituzione, ma in forza del mero vincolo di solidarietà famigliare, che divengono, tuttavia, ripetibili ove sproporzionati rispetto alla capacità economica di colui che tale elargizione sostiene. Orbene nel caso di specie, è del tutto occasionale che la somma erogata sia avvenuta tra conviventi, avendo specifica causa nel prestito di denaro con impegno del mutuatario alla restituzione di quanto ricevuto a proprie mani. Ne consegue che l'azione di arricchimento domandata da Pt_1 non può trovare alcun accoglimento essendo avanzata in violazione dell'art. 2042 c.c. che
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prevede tale azione come residuale, ovvero come esperibile solo laddove il soggetto che ha subito il depauperamento patrimoniale non abbia altra azione tipica. In diritto deve affermarsi il carattere sussidiario dell'azione di che trattasi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20747 del 03/10/2007; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5072 del 05/04/2001) con la condivisione del seguente principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo
pagina 8 di 11 dalla previsione del suo esito.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11038 del 09/05/2018; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 25461 del 16/12/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12265 del 10/06/2005; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11067 del 15/07/2003). Ne consegue che la domanda sul punto va respinta in forza della stessa prospettazione attorea dei fatti che ha proceduto ad un errato inquadramento giuridico della questione fattuale con conseguente erronea domanda ex art. 2041 c.c. in luogo dell'azione spettante alla parte ex contractu.
La parte attrice domanda, da ultimo, l'azione di arricchimento con riguardo ad una serie di pagamenti che oltre ad essere pacifici tra le parti, ex art. 115 c.p.c. in quanto non contestati dal convenuto in seno alla comparsa costitutiva depositata, sono documentati dall'estratto del conto corrente prodotto sub. doc. 3 e intestato alla sola parte attrice. Tra di essi va annoverata la somma di €.5.504,70 quale pagamento dell'attrice per l'estinzione di un debito della controparte avverso l'Agenzia delle Entrate, la somma di €.20.000,00 pagata quale seconda tranche della caparra, la somma di €.9.400,00 per il pagamento delle spese notarili necessarie al compimento dell'acquisto immobiliare in capo a parte convenuta, la spesa di €.2.500,00 attinente al corrispettivo dell'idraulico per opere attinenti all'immobile di proprietà esclusiva di parte convenuta ed €.9.400,00 di cui al documento 12 di parte attrice attinenti al corrispettivo dell'acquisto dell'immobile. Tali somme esulano da normali doveri di solidarietà tra conviventi more uxorio in forza del loro ammontare di particolare rilievo alla luce dello stipendio attoreo, nonché delle finalità volte all'estinzione di debiti fiscali di esclusiva competenza di e alla proprietà immobiliare del convenuto. La domanda attorea deve, invece, essere CP_1 respinta con riguardo alla somma di €.957,34 di cui al documento sub. doc. 9 in quanto essa è sì volta all'estinzione di un finanziamento contratto da parte convenuta, per una somma che, pur ove considerata in combinato disposto con l'altra somma di €.405,82 derivante dalle spese in eccesso imputabili a rispetto alle proprie entrate stipendiali secondo quanto già sopra analizzato CP_1
per il conto corrente comune nello stesso mese di che trattasi, non supera la soglia di donazione di modico valore, attinente a mera liberalità che il convivente effettui nel corso della convivenza a favore dell'altro, tanto più che parte convenuta ha dedotto come egli non fosse in condizione di accendere un mutuo, di talchè l'estinzione del pregresso debito finanziario era di interesse della coppia che all'epoca aveva intenzione di recarsi a vivere nella proprietà immobiliare di parte convenuta, senza che ciò implichi ad oggi un esborso (a differenza di quelli in precedenza analizzati) che sia “utile” alla proprietà che rimane oggi in capo a parte convenuta. Ne consegue che tanto per la somma di modico pagina 9 di 11 valore, quanto per la sua finalità tale somma rientra nell'alveo delle obbligazioni naturali non ripetibili a seguito della cessazione del rapporto di convivenza more uxorio.
Infine, parte attrice esercita l'azione ex art. 2041 c.c. con riguardo al pagamento di n. 2 rate del mutuo intestato a nel dicembre del 2019, rilevando che il debitore principale non vi aveva CP_1
provveduto e che essa aveva prestato fideiussione in favore della banca. La domanda è infondata dovendosi richiamare quanto già sopra statuito in punto di residualità dell'azione di arricchimento senza causa, di talchè il fideiussione che versi a favore della banca quanto debendo per effetto e a causa della garanzia personale prestata deve esperire avverso il debitore principale apposita domanda di regresso ex art. 1950 c.c.. Ne consegue che l'azione esercitata è erronea e va respinta.
Deve, quindi, concludersi con l'accoglimento della domanda attorea per la somma capitale di
€.84.453,90, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. decorrenti sulle singole somme rivalutate di anno in anno dalle singole date di pagamento, così determinate: 9 agosto 2018 per la somma di €.3.371,46, 31 gennaio 2019 per la somma di €.17.771,62, 15 marzo 2019 per la somma di €.15.353,38, 31 maggio 2019 per la somma di
€.1.152,71, 7 dicembre 2018 (doc. 8) per la somma di €.5.504,70, 23 aprile 2019 per la somma di
€.20.000, 30 settembre 2019 (doc. 3) per la somma di €.9.400,00, 31 luglio 2019 (doc. 3) per la somma di €.2.500,00 e 30 settembre 2019 per la somma di €.9,400,00 (doc. 12) fino alla presente pronuncia
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1884 del 11/02/2002); somma complessiva (capitale rivalutato più interessi) su cui decorrono gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.84.453,90), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva del compenso minimo previsto per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e la non trattazione di nuove questioni di rilevanza giuridica nell'alveo della fase decisoria rispetto a quanto già trattato dalle parti con gli atti introduttivi. Gli onorari vengono, pertanto liquidati pagina 10 di 11 in €.786,00 per esborsi e in €.9.142,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna (CF: ) al pagamento a favore di (CF: CP_1 C.F._1 Parte_1
della somma di €.84.453,90, ex art. 2041 c.c., oltre accessori come in parte C.F._2
motiva;
- condanna (CF: ) alla refusione delle spese di lite del presente CP_1 C.F._1
giudizio in favore di (CF: che liquida nella somma di €.786,00 Parte_1 C.F._2
per esborsi e in €.9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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