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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 964/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 964/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_8 C.F._8 atti, dall'avv. Francesco Falcone, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di lui, con sede in
Sant'Arcangelo (PZ), alla via Filippo Turati, n. 20
RICORRENTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._9 dall'avv. Vincenzo Savino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Potenza, alla Via del
Gallitello, n. 177
RESISTENTE
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c..; 1168 c.c.; 1169 c.c.)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 05/07/2017 , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 agivano nei confronti di al fine di essere reintegrati nel possesso dell'area scoperta Controparte_1
pagina 1 di 8 parallela all'ingresso del fabbricato, utilizzata dagli stessi per accedere ai garage sia a piedi che con autovetture, nonché per il parcheggio delle stesse e come spazio di manovra, assumendo di esserne stati spogliati da parte resistente.
A sostegno della loro domanda i ricorrenti assumevano: di essere proprietari e possessori di locali, quali garages e appartamenti, facenti parte del fabbricato e di accedere allo stesso da sempre, sia a piedi che con le proprie autovetture, attraverso una striscia di terreno ad esso prospiciente, avente una larghezza di 6 metri circa;
di avere adibito la lunghezza di detta striscia, a confine con la proprietà del sig. , quotidianamente a parcheggio delle proprie autovetture, lasciando libero il Parte_9 passaggio ad altri mezzi;
di aver provveduto negli anni alla manutenzione dell'area, versando su di essa misto di fiume e materiale arido per evitare la formazione di pozzanghere durante periodi piovosi;
di essere stato loro precluso dal 31.05.2017 l'accesso ad una parte dell'area da parte del sig. CP_1
il quale ponendo una serie di paletti di ferro ed una rete in polietilene di colore arancione
[...]
lungo tutta la sua lunghezza, dimezzava lo spazio della striscia, rendendo impossibile qualsiasi manovra o accesso;
di aver provveduto successivamente il sig. ad infiggere nei pozzetti con CP_1
colata di cemento dei paletti di ferro tubolare di circa un metro, spogliandoli definitivamente del possesso di tale area.
Per tali motivi, i ricorrenti chiedevano al Giudice di disporre la reintegrazione nel possesso della porzione di terreno controversa e per l'effetto ordinare al il ripristino dello stato dei luoghi CP_1 mediante la rimozione dei paletti in ferro e della rete. In via istruttoria chiedevano l'ammissione delle prove orali.
nel costituirsi in giudizio deduceva che l'invocata tutela possessoria era priva di Controparte_1 fondamento, atteso che l'ordinamento non tutela alcun diritto reale di parcheggio;
che i ricorrenti non accedevano più ai garage con le loro vetture, in quanto tali locali erano da tempo utilizzati come magazzini o tavernette, e che in ogni caso non avevano mai esercitato alcun potere di fatto sull'area in questione;
che egli, in quanto proprietario di tale area, aveva concesso agli abitanti dello stabile solo un diritto di accesso al fabbricato lungo una striscia di larghezza di metri tre collocata tra l'androne e la pubblica via e che solo per mera tolleranza aveva acconsentito che i condomini si servissero dell'aera.
Per tali motivi concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio , eccependo in un unico motivo l'inammissibilità della Controparte_1
All'esito della fase sommaria monocratica, acquisita la documentazione ed escussi gli informatori, con ordinanza del 21.03.2018 il Giudice accoglieva integralmente l'interdetto possessorio. L'ordinanza di reintegra in possesso veniva eseguita forzosamente come da verbale dell'11.07.2018.
pagina 2 di 8 Avverso la suddetta ordinanza di accoglimento, il resistente proponeva reclamo al Collegio, il quale il
25.07.2018 rigettava il reclamo e confermava l'ordinanza impugnata, condannando il sig. alle CP_1
spese di lite.
Con ricorso ex art. 703, co. 4, c.p.c., depositato il 09.09.2018 e notificato ai ricorrenti il 16.04.2019,
l'originario resistente formulava istanza di instaurazione del giudizio di merito possessorio chiedendo all'adito Tribunale, ad integrale revoca del provvedimento emesso in sede cautelare possessoria, di “-
Dichiarare e ritenere l'inammissibilità della domanda di reintegrazione nel possesso nella dedotta servitù di passaggio;
-Rigettare la domanda proposta dei ricorrenti perché infondata in fatto e in diritto;
-Dichiarare sussistente il diritto di proprietà del Sig. sulla porzione di terreno Controparte_1 individuata nel N.C.E.U. del Comune di Sant'Arcangelo al f. 22 particella 68 sub 17 e, per la lesione subita a causa della mancata realizzazione delle opere previste, condannare i ricorrenti al risarcimento del danno subito dallo stesso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. da quantificare in base al valore dell'opera non realizzata, delle spese sostenute, e del mancato guadagno previsto;
-Condannare i ricorrenti al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Con memoria difensiva del 16.05.2019 si costituivano gli originari ricorrenti riportandosi integralmente al ricorso depositato, chiedendo di “rigettare le conclusioni rassegnate nell'istanza del 21/09/2018 di prosecuzione per il merito del presente giudizio atteso che le domande ivi formulate sono da ritenersi inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, in data 21/03/2018 n. cron.
1465/2018 del 27/03/2018, nell'ambito del presente procedimento civile iscritto al n. 964/2017 R.G.”.
Fissata la prima udienza di comparizione per il giorno 21.05.2019, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e per mezzo di informatori e, all'esito di una serie di rinvii dettati da esigenze di carico del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.02.2025.
Spirato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. emesso in data 18.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle conclusioni così come precisate dalle parti, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, si ritiene, all'esito della fase a cognizione piena, che l'ordinanza pronunciata nella fase interdittale debba essere confermata.
pagina 3 di 8 Preliminarmente va disatteso l'assunto di , secondo cui gli originari ricorrenti non Controparte_1 avrebbero prospettato la lesione del possesso di una servitù di passaggio sull'area prospiciente il fabbricato in cui insistono le rispettive unità immobiliari, attenendo la situazione prospettata unicamente alla reintegra nel possesso della striscia di terreno in contesa, dagli stessi adibita a parcheggio delle loro autovetture.
Orbene, in adesione a quanto già esplicitato in motivazione dal Collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento di interdetto possessorio reso nella fase sommaria, la ricostruzione offerta dall'originario resistente non può essere condivisa, in quanto non aderente alla situazione di fatto dedotta dai ricorrenti in prima fase, i quali hanno chiaramente prospettato di servirsi della striscia di terreno in contesa non solo per parcheggiarvi le proprie autovettura, ma anche per effettuare le manovre di accesso e di uscita dai locali garage, praticandovi, dunque, un attraversamento non solo pedonale ma anche carrabile. Ne consegue che la qualificazione della fattispecie possessoria effettuata tanto dal giudice di prime cure, quanto dal giudice del reclamo, va senz'altro condivisa.
La domanda deve essere quindi qualificata come azione di reintegra nel possesso ex artt. 1168 c.c. e
1169 c.c. della servitù di passaggio esercitata sulla striscia di terreno controversa.
Tale azione, come è noto, rientra nel novero delle azioni a tutela del possesso e non della proprietà, difatti non occorre per avere tutela possessoria che vi sia un titolo che attribuisca un diritto reale sul bene, giacché quel che si tutela con le azioni possessorie è una situazione di fatto conforme all'esercizio di un diritto reale, esercitata anche in assenza di titolo, ovvero il c.d. “ius possessionis”.L'esame dei titoli, quindi, può essere consentito solo “ad colorandam possessionem”, cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso, la quale deve comunque essere fornita anche quando sia stato prodotto il titolo attributivo del diritto reale (cfr. Cass. civ., sent. n. 24026 del 27.12.2004; in senso conforme Cass. civ., sent. n.
4279 del 22.02.2011).
Ciò posto, giova preliminarmente precisare che le condizioni per la promozione dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c. sono la privazione del possesso violenta (cioè contro la volontà del possessore, per cui non è necessaria una violenza fisica o minaccia, cfr. Cass. 16985/2013) o clandestina (cioè all'insaputa dell'attore, purché l'inconsapevolezza non sia stata determinata dalla negligenza dello spogliato o di persone che lo rappresentino, cfr. Cass. n. 12740/2006; n. 5215/2014), nonché, ancor prima, la dimostrazione dell'esercizio del possesso in data precedente allo spoglio: ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione è necessario accertare il possesso o la detenzione qualificata del soggetto pagina 4 di 8 spogliato al momento dello spoglio, restando irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in un'epoca anteriore (Cass. Sez. II 27.12.93 n. 12790).
Con specifico riferimento, poi, alla “reintegra del possesso di una servitù di passaggio, non è necessario che esistano, com'è invece richiesto per l'usucapione, opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito era effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante” (cfr Cass. civ., sent. n. 10470 del 07.10.1991; in termini Cass. civ., sent. n. 24026 del
27.12.2004, secondo cui “ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato”Cass. civ., sent. n. 9562 del
09.05.2005).
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata, tanto nella fase sommaria quanto nel presente giudizio a cognizione piena, è emerso che gli originari ricorrenti possono senz'altro vantare un possesso sulla porzione di area scoperta posta nelle adiacenze dell'ingresso del fabbricato e dinanzi ai garage, avendo utilizzato la stessa sia quale area di parcheggio sia quale spazio di manovra e di attraversamento per accedere ai locali garage. Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni tanto degli informatori nella fase sommaria, quanto dei testi escussi nella fase di merito, della cui attendibilità non vi è modo di dubitare.
Sul punto va precisato quanto alle deposizioni rese dagli informatori, che costoro hanno prestato la dichiarazione di impegno prima di deporre, sicché le sommarie informazioni rese nella fase sommaria possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze (cfr Cass. civ., sent. n. 24705 del
21.11.2006; Cass. civ., ord. n. 22778 del 04.10.2013). Nella fase sommaria, all'udienza del 03.10.2017, veniva escusso il sig. , proprietario dell'immobile contiguo all'area controversa, il Parte_9
quale riferiva che i ricorrenti erano soliti sostare con le proprie autovetture su tale spazio, ovvero più precisamente lungo la recinzione che separa il viale di accesso della sua abitazione dall'area antistante ai garage del fabbricato condominiale dei ricorrenti;
e che tale area era utilizzata normalmente per le manovre di ingresso e di uscita dai garage;
questi confermava inoltre l'apposizione della recinzione da parte del resistente. A seguire, all'udienza del 24.10.2017, veniva sentita la sig.ra , la Testimone_1 quale, abitando nell'edificio sito dall'altro lato di via Di Giacomo, dichiarava che le auto dei ricorrenti venivano abitualmente posteggiate sull'area antistante i garage e poi ricoverate all'interno di questi,
pagina 5 di 8 precisando che ciascuno occupava lo spazio posto immediatamente di fronte al rispettivo garage, al fine di non creare ostacolo al passaggio e alla manovra degli altri condomini, e che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2017 il resistente aveva collocato la recinzione di cui si è detto, impedendo l'uso dell'area ed il passaggio. Per parte resistente venivano invece escussi i sigg.ri e Testimone_2
Il primo affermava che per conto del resistente si era recato suoi luoghi circa due o Testimone_3 tre volte all'anno per pulire la proprietà da erba e rifiuti, precisando che si trattava di “un viale vicino a un condominio” e che tale attività era svolta “alla fine del viale dove c'è una discesa”, dove non aveva mai visto auto parcheggiate diverse da quelle del resistente, facendo riferimento alla scarpata sul retro dell'edificio. Il secondo invece riferiva di essersi recato circa 8 o 9 anni prima presso la palazzina sita in via G. Di Giacomo insieme al Maresciallo della Guardia Forestale per effettuare un sopralluogo, a seguito di lamentele dovute alla presenza di piante di acacie spinose i cui rami si ergevano nelle vicinanze del balcone di uno degli abitanti della palazzina. Quanto all'esatta identificazione del luogo relativo al suo intervento, l'informatore precisava che “le piante si trovavano al limitare tra la parte dell'aera pianeggiante di pertinenza del fabbricato e quella scoscesa che si trova a fianco”, facendo riferimento alla scarpata nel retro dell'edificio. Risulta evidente come i testimoni introdotti da parte resistente riferiscano su circostanze così generiche da non poter smentire quanto affermato dai testi introdotti dai ricorrenti.
Nella fase di merito, all'udienza del 04.07.2022, veniva escussa la sig.ra la quale con Tes_4
riferimento alla circostanza n. 1) della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. di parte attrice, riferiva
“confermo la circostanza, io dal 1994 abito al civico 48 di via Salvatore di Giacomo del Comune di
Sant'Arcangelo e ho sempre visto quotidianamente i ricorrenti utilizzare la striscia di terreno adiacente all'ingresso dell'immobile per parcheggiare le macchine ed accedere alle corsie garages”; confermava tutti i capi di prova articolati, aggiungendo al capo n. 7) di non aver mai visto prima il sig.
e di aver notato improvvisamente, “da un giorno all'altro”, la rete arancione. Controparte_1
Veniva poi ascoltato alla medesima udienza il sig. , geometra e genero del sig. ON
, il quale dopo aver riconosciuto la paternità della perizia tecnica, affermava di non Controparte_1 essere a conoscenza della revoca dell'autorizzazione dei lavori del Comune di Sant'Arcangelo. Riferiva che da quando la rete era stata forzosamente rimossa, i condomini parcheggiavano liberamente sull'area, come accadeva prima che venisse apposta. Dichiarava che il suocero faceva manutenzione più volte all'anno su tutta l'area antistante, laterale e retrostante alla palazzina ed era del tutto contrario al fatto che i condomini parcheggiassero le loro autovetture;
infatti, vietava il parcheggio “...non solo sulla striscia di terreno ma proprio su tutta l'area per la sua totale estensione”. Confermava la circostanza per cui nonostante il avesse apposto i paletti, delimitando l'area, “le auto potevano CP_1
pagina 6 di 8 camminare ed entrare nei locali garage di proprietà dei condòmini”, che “tutto il cantiere fu divelto, non ricordo di preciso ma circa due o tre volte, abbiamo fatto pure le denunce ed è stato in seguito ripristinato, prima dell'ordinanza del Tribunale” e che dopo l'ordinanza del Tribunale il cantiere veniva smantellato e i condomini utilizzavano nuovamente l'area per il parcheggio delle loro auto.
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, accertata la ricorrenza in capo ai ricorrenti originari di un possesso tutelabile, deve ritenersi che la condotta tenuta da abbia integrato senza Controparte_1
dubbio atto di spoglio del possesso della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1168 c.c., avendo di fatto inibito agli originari ricorrenti sia la possibilità di parcheggiare le proprie automobili lungo la striscia di terreno per cui è causa, sia la possibilità di effettuare le manovre di accesso e di uscita dai garage con le autovetture medesime. Né, contrariamente a quanto sostenuto da , vale ad escludere la Controparte_1 clandestinità dello spoglio la circostanza che il diritto dei ricorrenti di parcheggiare sull'area sarebbe stato escluso dall'atto di compravendita delle unità immobiliari, posto che, come efficacemente ribadito dal Collegio in sede di reclamo, nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso. (cfr. Cass. Civ. n. 4908/98).
La domanda ex art. 703, comma 4 c.p.c. deve essere dunque rigettata, restando assorbito ogni altro profilo, con integrale conferma dell'ordinanza emessa in fase interdittale con la quale è stato ordinato al sig. il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione dei paletti in ferro e della Controparte_1
rete.
Quanto alle spese di lite, queste seguono il principio della soccombenza, in ragione del quale il deve essere condannato a rimborsare agli originari ricorrenti le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglio di riferimento, individuato il valore della lite nello scaglione tra € 1.101,00 e € 5.200,00, alla stregua di quanto opinato dal giudice della fase sommaria. Parimenti va escluso l'aumento del compenso del difensore previsto per l'ipotesi in cui questi assista più soggetti aventi la medesima posizione, stante la perfetta identità di petitum e causa petendi delle domande possessorie cumulativamente proposti dagli originari ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso ex art. 703, co. 4, c.p.c. proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_1 integralmente l'ordinanza interdittale depositata in data 27.03.2018;
pagina 7 di 8 - condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 che liquida in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle Parte_8
spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 15/05/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 964/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_8 C.F._8 atti, dall'avv. Francesco Falcone, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di lui, con sede in
Sant'Arcangelo (PZ), alla via Filippo Turati, n. 20
RICORRENTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._9 dall'avv. Vincenzo Savino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Potenza, alla Via del
Gallitello, n. 177
RESISTENTE
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c..; 1168 c.c.; 1169 c.c.)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 05/07/2017 , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 agivano nei confronti di al fine di essere reintegrati nel possesso dell'area scoperta Controparte_1
pagina 1 di 8 parallela all'ingresso del fabbricato, utilizzata dagli stessi per accedere ai garage sia a piedi che con autovetture, nonché per il parcheggio delle stesse e come spazio di manovra, assumendo di esserne stati spogliati da parte resistente.
A sostegno della loro domanda i ricorrenti assumevano: di essere proprietari e possessori di locali, quali garages e appartamenti, facenti parte del fabbricato e di accedere allo stesso da sempre, sia a piedi che con le proprie autovetture, attraverso una striscia di terreno ad esso prospiciente, avente una larghezza di 6 metri circa;
di avere adibito la lunghezza di detta striscia, a confine con la proprietà del sig. , quotidianamente a parcheggio delle proprie autovetture, lasciando libero il Parte_9 passaggio ad altri mezzi;
di aver provveduto negli anni alla manutenzione dell'area, versando su di essa misto di fiume e materiale arido per evitare la formazione di pozzanghere durante periodi piovosi;
di essere stato loro precluso dal 31.05.2017 l'accesso ad una parte dell'area da parte del sig. CP_1
il quale ponendo una serie di paletti di ferro ed una rete in polietilene di colore arancione
[...]
lungo tutta la sua lunghezza, dimezzava lo spazio della striscia, rendendo impossibile qualsiasi manovra o accesso;
di aver provveduto successivamente il sig. ad infiggere nei pozzetti con CP_1
colata di cemento dei paletti di ferro tubolare di circa un metro, spogliandoli definitivamente del possesso di tale area.
Per tali motivi, i ricorrenti chiedevano al Giudice di disporre la reintegrazione nel possesso della porzione di terreno controversa e per l'effetto ordinare al il ripristino dello stato dei luoghi CP_1 mediante la rimozione dei paletti in ferro e della rete. In via istruttoria chiedevano l'ammissione delle prove orali.
nel costituirsi in giudizio deduceva che l'invocata tutela possessoria era priva di Controparte_1 fondamento, atteso che l'ordinamento non tutela alcun diritto reale di parcheggio;
che i ricorrenti non accedevano più ai garage con le loro vetture, in quanto tali locali erano da tempo utilizzati come magazzini o tavernette, e che in ogni caso non avevano mai esercitato alcun potere di fatto sull'area in questione;
che egli, in quanto proprietario di tale area, aveva concesso agli abitanti dello stabile solo un diritto di accesso al fabbricato lungo una striscia di larghezza di metri tre collocata tra l'androne e la pubblica via e che solo per mera tolleranza aveva acconsentito che i condomini si servissero dell'aera.
Per tali motivi concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio , eccependo in un unico motivo l'inammissibilità della Controparte_1
All'esito della fase sommaria monocratica, acquisita la documentazione ed escussi gli informatori, con ordinanza del 21.03.2018 il Giudice accoglieva integralmente l'interdetto possessorio. L'ordinanza di reintegra in possesso veniva eseguita forzosamente come da verbale dell'11.07.2018.
pagina 2 di 8 Avverso la suddetta ordinanza di accoglimento, il resistente proponeva reclamo al Collegio, il quale il
25.07.2018 rigettava il reclamo e confermava l'ordinanza impugnata, condannando il sig. alle CP_1
spese di lite.
Con ricorso ex art. 703, co. 4, c.p.c., depositato il 09.09.2018 e notificato ai ricorrenti il 16.04.2019,
l'originario resistente formulava istanza di instaurazione del giudizio di merito possessorio chiedendo all'adito Tribunale, ad integrale revoca del provvedimento emesso in sede cautelare possessoria, di “-
Dichiarare e ritenere l'inammissibilità della domanda di reintegrazione nel possesso nella dedotta servitù di passaggio;
-Rigettare la domanda proposta dei ricorrenti perché infondata in fatto e in diritto;
-Dichiarare sussistente il diritto di proprietà del Sig. sulla porzione di terreno Controparte_1 individuata nel N.C.E.U. del Comune di Sant'Arcangelo al f. 22 particella 68 sub 17 e, per la lesione subita a causa della mancata realizzazione delle opere previste, condannare i ricorrenti al risarcimento del danno subito dallo stesso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. da quantificare in base al valore dell'opera non realizzata, delle spese sostenute, e del mancato guadagno previsto;
-Condannare i ricorrenti al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Con memoria difensiva del 16.05.2019 si costituivano gli originari ricorrenti riportandosi integralmente al ricorso depositato, chiedendo di “rigettare le conclusioni rassegnate nell'istanza del 21/09/2018 di prosecuzione per il merito del presente giudizio atteso che le domande ivi formulate sono da ritenersi inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, in data 21/03/2018 n. cron.
1465/2018 del 27/03/2018, nell'ambito del presente procedimento civile iscritto al n. 964/2017 R.G.”.
Fissata la prima udienza di comparizione per il giorno 21.05.2019, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e per mezzo di informatori e, all'esito di una serie di rinvii dettati da esigenze di carico del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.02.2025.
Spirato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. emesso in data 18.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle conclusioni così come precisate dalle parti, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, si ritiene, all'esito della fase a cognizione piena, che l'ordinanza pronunciata nella fase interdittale debba essere confermata.
pagina 3 di 8 Preliminarmente va disatteso l'assunto di , secondo cui gli originari ricorrenti non Controparte_1 avrebbero prospettato la lesione del possesso di una servitù di passaggio sull'area prospiciente il fabbricato in cui insistono le rispettive unità immobiliari, attenendo la situazione prospettata unicamente alla reintegra nel possesso della striscia di terreno in contesa, dagli stessi adibita a parcheggio delle loro autovetture.
Orbene, in adesione a quanto già esplicitato in motivazione dal Collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento di interdetto possessorio reso nella fase sommaria, la ricostruzione offerta dall'originario resistente non può essere condivisa, in quanto non aderente alla situazione di fatto dedotta dai ricorrenti in prima fase, i quali hanno chiaramente prospettato di servirsi della striscia di terreno in contesa non solo per parcheggiarvi le proprie autovettura, ma anche per effettuare le manovre di accesso e di uscita dai locali garage, praticandovi, dunque, un attraversamento non solo pedonale ma anche carrabile. Ne consegue che la qualificazione della fattispecie possessoria effettuata tanto dal giudice di prime cure, quanto dal giudice del reclamo, va senz'altro condivisa.
La domanda deve essere quindi qualificata come azione di reintegra nel possesso ex artt. 1168 c.c. e
1169 c.c. della servitù di passaggio esercitata sulla striscia di terreno controversa.
Tale azione, come è noto, rientra nel novero delle azioni a tutela del possesso e non della proprietà, difatti non occorre per avere tutela possessoria che vi sia un titolo che attribuisca un diritto reale sul bene, giacché quel che si tutela con le azioni possessorie è una situazione di fatto conforme all'esercizio di un diritto reale, esercitata anche in assenza di titolo, ovvero il c.d. “ius possessionis”.L'esame dei titoli, quindi, può essere consentito solo “ad colorandam possessionem”, cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso, la quale deve comunque essere fornita anche quando sia stato prodotto il titolo attributivo del diritto reale (cfr. Cass. civ., sent. n. 24026 del 27.12.2004; in senso conforme Cass. civ., sent. n.
4279 del 22.02.2011).
Ciò posto, giova preliminarmente precisare che le condizioni per la promozione dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c. sono la privazione del possesso violenta (cioè contro la volontà del possessore, per cui non è necessaria una violenza fisica o minaccia, cfr. Cass. 16985/2013) o clandestina (cioè all'insaputa dell'attore, purché l'inconsapevolezza non sia stata determinata dalla negligenza dello spogliato o di persone che lo rappresentino, cfr. Cass. n. 12740/2006; n. 5215/2014), nonché, ancor prima, la dimostrazione dell'esercizio del possesso in data precedente allo spoglio: ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione è necessario accertare il possesso o la detenzione qualificata del soggetto pagina 4 di 8 spogliato al momento dello spoglio, restando irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in un'epoca anteriore (Cass. Sez. II 27.12.93 n. 12790).
Con specifico riferimento, poi, alla “reintegra del possesso di una servitù di passaggio, non è necessario che esistano, com'è invece richiesto per l'usucapione, opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito era effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante” (cfr Cass. civ., sent. n. 10470 del 07.10.1991; in termini Cass. civ., sent. n. 24026 del
27.12.2004, secondo cui “ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato”Cass. civ., sent. n. 9562 del
09.05.2005).
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata, tanto nella fase sommaria quanto nel presente giudizio a cognizione piena, è emerso che gli originari ricorrenti possono senz'altro vantare un possesso sulla porzione di area scoperta posta nelle adiacenze dell'ingresso del fabbricato e dinanzi ai garage, avendo utilizzato la stessa sia quale area di parcheggio sia quale spazio di manovra e di attraversamento per accedere ai locali garage. Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni tanto degli informatori nella fase sommaria, quanto dei testi escussi nella fase di merito, della cui attendibilità non vi è modo di dubitare.
Sul punto va precisato quanto alle deposizioni rese dagli informatori, che costoro hanno prestato la dichiarazione di impegno prima di deporre, sicché le sommarie informazioni rese nella fase sommaria possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze (cfr Cass. civ., sent. n. 24705 del
21.11.2006; Cass. civ., ord. n. 22778 del 04.10.2013). Nella fase sommaria, all'udienza del 03.10.2017, veniva escusso il sig. , proprietario dell'immobile contiguo all'area controversa, il Parte_9
quale riferiva che i ricorrenti erano soliti sostare con le proprie autovetture su tale spazio, ovvero più precisamente lungo la recinzione che separa il viale di accesso della sua abitazione dall'area antistante ai garage del fabbricato condominiale dei ricorrenti;
e che tale area era utilizzata normalmente per le manovre di ingresso e di uscita dai garage;
questi confermava inoltre l'apposizione della recinzione da parte del resistente. A seguire, all'udienza del 24.10.2017, veniva sentita la sig.ra , la Testimone_1 quale, abitando nell'edificio sito dall'altro lato di via Di Giacomo, dichiarava che le auto dei ricorrenti venivano abitualmente posteggiate sull'area antistante i garage e poi ricoverate all'interno di questi,
pagina 5 di 8 precisando che ciascuno occupava lo spazio posto immediatamente di fronte al rispettivo garage, al fine di non creare ostacolo al passaggio e alla manovra degli altri condomini, e che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2017 il resistente aveva collocato la recinzione di cui si è detto, impedendo l'uso dell'area ed il passaggio. Per parte resistente venivano invece escussi i sigg.ri e Testimone_2
Il primo affermava che per conto del resistente si era recato suoi luoghi circa due o Testimone_3 tre volte all'anno per pulire la proprietà da erba e rifiuti, precisando che si trattava di “un viale vicino a un condominio” e che tale attività era svolta “alla fine del viale dove c'è una discesa”, dove non aveva mai visto auto parcheggiate diverse da quelle del resistente, facendo riferimento alla scarpata sul retro dell'edificio. Il secondo invece riferiva di essersi recato circa 8 o 9 anni prima presso la palazzina sita in via G. Di Giacomo insieme al Maresciallo della Guardia Forestale per effettuare un sopralluogo, a seguito di lamentele dovute alla presenza di piante di acacie spinose i cui rami si ergevano nelle vicinanze del balcone di uno degli abitanti della palazzina. Quanto all'esatta identificazione del luogo relativo al suo intervento, l'informatore precisava che “le piante si trovavano al limitare tra la parte dell'aera pianeggiante di pertinenza del fabbricato e quella scoscesa che si trova a fianco”, facendo riferimento alla scarpata nel retro dell'edificio. Risulta evidente come i testimoni introdotti da parte resistente riferiscano su circostanze così generiche da non poter smentire quanto affermato dai testi introdotti dai ricorrenti.
Nella fase di merito, all'udienza del 04.07.2022, veniva escussa la sig.ra la quale con Tes_4
riferimento alla circostanza n. 1) della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. di parte attrice, riferiva
“confermo la circostanza, io dal 1994 abito al civico 48 di via Salvatore di Giacomo del Comune di
Sant'Arcangelo e ho sempre visto quotidianamente i ricorrenti utilizzare la striscia di terreno adiacente all'ingresso dell'immobile per parcheggiare le macchine ed accedere alle corsie garages”; confermava tutti i capi di prova articolati, aggiungendo al capo n. 7) di non aver mai visto prima il sig.
e di aver notato improvvisamente, “da un giorno all'altro”, la rete arancione. Controparte_1
Veniva poi ascoltato alla medesima udienza il sig. , geometra e genero del sig. ON
, il quale dopo aver riconosciuto la paternità della perizia tecnica, affermava di non Controparte_1 essere a conoscenza della revoca dell'autorizzazione dei lavori del Comune di Sant'Arcangelo. Riferiva che da quando la rete era stata forzosamente rimossa, i condomini parcheggiavano liberamente sull'area, come accadeva prima che venisse apposta. Dichiarava che il suocero faceva manutenzione più volte all'anno su tutta l'area antistante, laterale e retrostante alla palazzina ed era del tutto contrario al fatto che i condomini parcheggiassero le loro autovetture;
infatti, vietava il parcheggio “...non solo sulla striscia di terreno ma proprio su tutta l'area per la sua totale estensione”. Confermava la circostanza per cui nonostante il avesse apposto i paletti, delimitando l'area, “le auto potevano CP_1
pagina 6 di 8 camminare ed entrare nei locali garage di proprietà dei condòmini”, che “tutto il cantiere fu divelto, non ricordo di preciso ma circa due o tre volte, abbiamo fatto pure le denunce ed è stato in seguito ripristinato, prima dell'ordinanza del Tribunale” e che dopo l'ordinanza del Tribunale il cantiere veniva smantellato e i condomini utilizzavano nuovamente l'area per il parcheggio delle loro auto.
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, accertata la ricorrenza in capo ai ricorrenti originari di un possesso tutelabile, deve ritenersi che la condotta tenuta da abbia integrato senza Controparte_1
dubbio atto di spoglio del possesso della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1168 c.c., avendo di fatto inibito agli originari ricorrenti sia la possibilità di parcheggiare le proprie automobili lungo la striscia di terreno per cui è causa, sia la possibilità di effettuare le manovre di accesso e di uscita dai garage con le autovetture medesime. Né, contrariamente a quanto sostenuto da , vale ad escludere la Controparte_1 clandestinità dello spoglio la circostanza che il diritto dei ricorrenti di parcheggiare sull'area sarebbe stato escluso dall'atto di compravendita delle unità immobiliari, posto che, come efficacemente ribadito dal Collegio in sede di reclamo, nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso. (cfr. Cass. Civ. n. 4908/98).
La domanda ex art. 703, comma 4 c.p.c. deve essere dunque rigettata, restando assorbito ogni altro profilo, con integrale conferma dell'ordinanza emessa in fase interdittale con la quale è stato ordinato al sig. il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione dei paletti in ferro e della Controparte_1
rete.
Quanto alle spese di lite, queste seguono il principio della soccombenza, in ragione del quale il deve essere condannato a rimborsare agli originari ricorrenti le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglio di riferimento, individuato il valore della lite nello scaglione tra € 1.101,00 e € 5.200,00, alla stregua di quanto opinato dal giudice della fase sommaria. Parimenti va escluso l'aumento del compenso del difensore previsto per l'ipotesi in cui questi assista più soggetti aventi la medesima posizione, stante la perfetta identità di petitum e causa petendi delle domande possessorie cumulativamente proposti dagli originari ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso ex art. 703, co. 4, c.p.c. proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_1 integralmente l'ordinanza interdittale depositata in data 27.03.2018;
pagina 7 di 8 - condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 che liquida in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle Parte_8
spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 15/05/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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