Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Sentenza 12 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00603/2025REG.PROV.COLL.
N. 03752/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3752 del 2024, proposto dalla signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Prato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, n. 287 del 12 marzo 2024, resa tra le parti, concernente il diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellante;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- ha impugnato al T.a.r. di Firenze il diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare come collaboratrice familiare, presentata dalla signora Xu IA ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 43 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020.
1.1. In particolare, la Prefettura di Prato, Ufficio Territoriale del Governo, ha respinto la domanda con provvedimento n. -OMISSIS-del 3 aprile 2023 per l’assenza della dimostrazione del requisito di cui al comma 1 del citato art. 103 della permanenza nel territorio nazionale all’8 marzo 2020.
1.2. Secondo l’Amministrazione, la certificazione sanitaria del 28 marzo 2016, prodotta a tale fine, doveva ritenersi troppo risalente, non rilevando, in senso diverso, l’assenza di timbri in uscita nel passaporto.
2. Il T.a.r., con la sentenza indicata in epigrafe (n. 287 del 2024), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha ritenuto di condividere le considerazioni dell’Amministrazione anche sulla base della circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, prot. n. 4623, sull’onere probatorio e sulla non rilevanza, ai fini della regolarizzazione, della documentazione risalente.
2.2. Inoltre, secondo il giudice di primo grado, anche la documentazione sanitaria del 26 novembre 2019, prodotta dall’interessata prima dell’adozione del provvedimento impugnato, non avrebbe potuto essere idonea in quanto costituita da una prescrizione di farmaci in carta libera con intestazione e timbro del medico non riconducibile direttamente al Servizio Sanitario.
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello la signora -OMISSIS-, sostenendo, innanzitutto, che la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020 non avrebbe potuto modificare il dato normativo di cui al comma 1 dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 in presenza di un principio di prova fornito, anche con riferimento al 2019, in ordine alla sua presenza nel territorio nazionale.
3.1. Alla data del 26 novembre 2019 l’interessata risultava, infatti, in Italia, così come sarebbe stato dimostrato dalla certificazione medica prodotta. Tale circostanza, tuttavia, non sarebbe stata tenuta in considerazione dall’Amministrazione, mentre il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto la stessa inidonea in ragione della mancata riferibilità al Servizio Sanitario Nazionale.
3.3. In sostanza, per la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe stato carente nell’istruttoria e nella motivazione.
4. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Prato si sono costituiti in giudizio il 24 maggio 2024, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Il 7 giugno 2024 la ricorrente ha depositato il decreto n. 144 del 6 giugno 2024 con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato l’ha ammessa, in via anticipata e provvisoria, al beneficio richiesto.
6. Con ordinanza cautelare n. 2161 del 10 giugno 2024 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, atteso che l’appello presenta sufficienti elementi di fumus boni juris, in quanto la cittadina straniera ha fornito sufficienti elementi probatori circa la sua presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020, l’ultimo di quali – la certificazione medica del 26 novembre 2019 – prodotta poco prima dell’adozione del provvedimento impugnato, non è stata presa in dovuta considerazione da parte dell’Amministrazione; Sussiste, inoltre, il periculum in mora, in quanto l’appellante rischia l’espulsione” .
7. L’11 dicembre 2024 il difensore dell’appellante ha depositato una istanza di liquidazione del suo compenso.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2024.
9. L’appello è fondato.
10. Come già rilevato nella citata ordinanza di questa Sezione n. 2161 del 2024, la ricorrente aveva presentato all’Amministrazione, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, una prescrizione medica, datata 26 novembre 2019, con la quale le erano stati prescritti taluni farmaci. La prescrizione, che riporta un timbro e la firma del medico, è stata redatta da un professionista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (cfr. intestazione del certificato depositato sub allegato 5 all’appello).
10.1. Tale documento non è stato considerato nel provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare (cfr. decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato del 3 aprile 2023 - sub allegato 4 all’appello) ai fini dell’attestazione della presenza nel territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, così come previsto dall’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020.
10.2. Ed in effetti il provvedimento dell’Amministrazione ha fatto solo riferimento alla più risalente certificazione prodotta dall’interessata il 28 marzo 2016, affermando che la stessa non aveva prodotto “ alcuna altra documentazione ”.
11. Nel contesto sopra delineato, risulta evidente, al di là delle considerazioni sulla idoneità della certificazione depositata, che il provvedimento impugnato è carente sul piano dell’istruttoria e della motivazione. L’Amministrazione, infatti, anche alla luce della sua circolare esplicativa del 17 novembre 2020, avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta con pec del 30 marzo 2023 (cfr. allegato 6 all’appello) e la sua idoneità ad attestare la presenza della ricorrente nel territorio Italiano alla data dell’8 marzo 2020.
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, va accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, il ricorso di primo grado sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento del diniego impugnato.
13. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
14. Il decreto di ammissione al gratuito patrocinio n. -OMISSIS-, emesso in favore dell’appellante, va confermato, sussistendo i presupposti di legge.
15. Il Collegio ritiene, altresì, di pronunziarsi sull’istanza dell’11 dicembre 2024, avanzata dal difensore dell’appellante, di liquidazione degli onorari spettanti per l’attività svolta nel presente grado di giudizio, giudicandola meritevole di accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
15.1. A tale riguardo, occorre, invero, tener conto, da un lato, dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle spese di giustizia), che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale, e, dall’altro, dell’art. 130, dello stesso testo unico, che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori.
15.2. Nella suddetta prospettiva, ritiene il Collegio che, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, in fase cautelare e nel merito, risulti congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente giudizio, in complessivi euro 2.200,00(duemiladuecento/00), oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 3752 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Conferma l’ammissione della parte appellante al gratuito patrocinio a spese dello Stato e liquida al suo difensore complessivamente la somma di euro 2.200,00 (duemila duecento/00), oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.