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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/02/2024, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 13/2/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2852/2019 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MAGNANI GIANLUCA, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., resistente contumace nonché
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca, CP_2 terzo chiamato
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto a percepire per il periodo di servizio prestato pre ruolo gli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – di cui al CCNL comparto Scuola applicato, riconosciuti al personale a tempo indeterminato, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive nonché regolarizzazione della posizione contributiva;
domanda altresì, previa eventuale disapplicazione della normativa nazionale e annullamento dei decreti di ricostruzione carriera già emessi, la condanna al riconoscimento ai fini sia giuridici che dell'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna, o in subordine limitatamente ai servizi svolti fino al 31 agosto di ciascun anno.
2. chiede, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità, condannare il CP_2 convenuto al pagamento, in favore dell' dei contributi, ovvero delle differenze contributive, oltre CP_2 sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto e comunque sempre nei limiti della prescrizione quinquennale.
Fatto e diritto
1. La ricorrente allega e documenta di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dal 1.9.2007 come docente laureata abilitata Controparte_1 all'insegnamento nella classe di concorso A346 ed attualmente presta servizio presso l' di Org_1
Morlupo (RM). Allega altresì di aver precedentemente svolto attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, nella propria classe di concorso fin dall'anno 1996; che, per tutto il periodo precedente l'immissione in ruolo, gli sarebbe stata corrisposta soltanto la retribuzione iniziale;
che, con decreto di ricostruzione della carriera del 29.3.2011, l'anzianità pregressa le sarebbe stata riconosciuta solo parzialmente. Parte ricorrente ha lamentato una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti ab origine a tempo indeterminato, a fronte del mancato riconoscimento degli anni di servizio prestato precedentemente l'immissione in ruolo al fine dell'anzianità di servizio rilevante alla maturazione degli scatti stipendiali di cui ai CCNL applicabili al rapporto.
2. La ricorrente ha pertanto chiesto accertarsi, ai fini giuridici ed economici, il suo diritto al computo integrale dell'anzianità maturata, tanto ai fini della retribuzione relativa al periodo di precariato quanto ai fini della ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione a rifonderle le differenze retributive omesse per il periodo preruolo nonché a collocarla al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata, e con condanna al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali maturati in base a tale ricostruzione.
3. Il convenuto è rimasto contumace. L a seguito di integrazione del CP_1 CP_2 contraddittorio disposta nei suoi confronti, ha chiesto, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità, condannare il convenuto al pagamento, in proprio favore, dei contributi, ovvero delle differenze contributive, oltre sanzioni ed interessi ex lege, da quantificarsi a cura dell'Istituto, nei limiti della prescrizione quinquennale.
4. A fronte di richiesta di regolarizzazione della situazione contributiva, è stato integrato il CP_ contraddittorio con che si è costituito chiedendo la condanna del resistente a versare le CP_1 differenze contributive dovute, nei limiti della prescrizione.
5. La domanda è parzialmente fondata (relativamente al quantum), e può essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n.
22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945).
7. Più nel dettaglio, la normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi
– per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto.
8. L'interpretazione di tale clausola offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene in modo ormai consolidato il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, quale è nel comparto scuola il servizio non di ruolo. La clausola può infatti essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, imponendogli ove necessario la disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 ), per richiedere da parte del lavoratore a tempo determinato Persona_1
l'applicazione di una condizione di impiego più favorevole riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit., punto 42), quali le maggiorazioni retributive derivanti dall'anzianità di servizio del lavoratore, spettanti quindi anche ai lavoratori a termine a meno che sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata). Tali ragioni oggettive non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
9. Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata
(Cass. 22558/2016, 23868/2016, 8945/2017) in base alla quale la diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE comporta la disapplicazione delle norme dei CCNL che commisurano le retribuzioni dei dipendenti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, prescindendo dall'anzianità maturata, con conseguente riconoscimento integrale di tale anzianità nella ricostruzione della carriera.
10. La successiva giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, ha ulteriormente chiarito tali principi, sancendo che la richiamata Clausola 4 deve essere Per_2 interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto in modo non integrale dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.
11. Da ultimo la Suprema Corte, da ultimo (Cass., 28.11.2019 n. 31149), ha affermato che:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato”.
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, chiarito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, come da tempo chiarito dalla Corte di Giustizia che nega la possibilità di fare della clausola 4 un'interpretazione restrittiva, permanendo anche dopo la stabilizzazione l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine in virtù dell'interesse del lavoratore che voglia far valere il periodo di lavoro svolto a tempo determinato fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, punto 36).
La Corte ha altresì riscontrato l'assenza di ragioni oggettive che giustificano la differenza di regime con i lavoratori di ruolo per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999 ed in particolare l'irrilevanza della temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
La Corte ha infine sottolineato l'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni in danno dei docenti ab origine assunti con contratto a tempo indeterminato, ipotesi che si produrrebbe laddove nella ricostruzione della carriera dei docenti assunti con contratti a temine si applicasse anche il criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, posto che ciò comporterebbe il raggiungimento di un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato pur a fronte di una prestazione temporalmente inferiore.
12. In conclusione, alla stregua dei richiamati criteri e principi espressi dalla normativa e giurisprudenza comunitaria nonché dalla giurisprudenza di legittimità, perché sussista una discriminazione tra assunti a tempo determinato ed indeterminato è necessario che l'anzianità calcolata in base alla normativa speciale da ultimo richiamata sia inferiore rispetto a quella effettiva. Non potrebbe quindi ritenersi discriminatorio il trattamento riservato al docente assunto a tempo indeterminato solo perché gli è stato applicato l'abbattimento dopo il primo quadriennio, previsto dalle norme in astratto, essendo necessario riscontrare se, in concreto, tale strumento di compensazione sia comunque stato meno favorevole rispetto all'ipotesi di computo integrale di tutti – ma solo di essi – i periodi effettivamente lavorati. Si deve quindi confrontare l'anzianità effettiva di servizio, e non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, con quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, e solo ove la prima sia maggiore della seconda potrà dirsi che il lavoratore a tempo determinato abbia subito una discriminazione rispetto a quello a tempo indeterminato.
13. Ai fini del calcolo dell'anzianità effettiva, occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la
Corte di Cassazione da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
14. Detti principi si applicano ad entrambe le domande formulate dalla parte, essendo appunto irrilevante, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale richiamata, avendo entrambe ad oggetto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato, sebbene ai fini di due distinte domande di condanna, la prima avente ad oggetto le somme maturate prima dell'immissione in ruolo, la seconda avente ad oggetto le somme maturate successivamente all'immissione in ruolo.
15. Quanto agli effetti economici che tale calcolo ha sulla situazione stipendiale del lavoratore, deve considerarsi che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” ma che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
16. Applicando gli illustrati principi di diritto al caso di specie, in base alle allegazioni della ricorrente contenute in ricorso quanto ai periodi lavorati, la stessa avrebbe svolto servizio pre-ruolo per complessivi anni 11, a fronte degli anni 8 e mesi 8 che le sono stati riconosciuti con la ricostruzione di carriera operata dal . La ricorrente, tuttavia, ha calcolato l'anzianità effettiva come se ciascuno CP_1 dei contratti a tempo determinato avesse coperto l'intero anno scolastico, quando dalle stesse allegazioni contenute a pag. 2 del ricorso risulta che la stessa abbia prestato servizio pre ruolo per totali giorni 3.186, ossia per un totale a 8 anni 8 mesi e 22 giorni.
17. Ne consegue il rigetto della domanda sub B, in quanto la ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo operata in base alla fictio iuris di cui alla normativa nazionale risulta più favorevole per le ricorrente, rispetto alla valutazione dei periodi effettivamente lavorati, sicché non sussiste, nel caso di specie, alcuna discriminazione rispetto agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato.
18. E' invece fondata la domanda sub A, relativa al riconoscimento dell'anzianità di carriera per il periodo pre ruolo, durante il quale la ricorrente risulta aver ricevuto sempre la retribuzione iniziale, come da cedolini in atti. A fronte dell'erronea quantificazione del periodo effettivamente lavorato, come già esposto, tale ricalcolo è stato effettuato dal CTU all'uopo nominato, con la precisazione che non è stato possibile porre a base della decisione il primo conteggi depositato dal consulente in quanto inclusivo di periodi che, sebbene risultanti dagli atti di causa, non sono stati compiutamente allegati in ricorso, precipuamente in relazione agli a.s. precedenti al 1996/1997. Quanto
a tali periodi, il difetto di allegazione risulta assorbente rispetto a qualsiasi elemento probatorio: è infatti appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del
19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati (cfr.
Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
19. La relazione del consulente, emendata rispetto al suddetto profilo a fronte di richiesta di integrazioni da parte di questo giudicante, che ha ritenuto dovuta alla lavoratrice differenze retributive per un totale di 5.038,69 euro in relazione al periodo pre ruolo, in base alle retribuzioni indicate nella tabella annessa al CCNL del Comparto Scuola vigente per ciascun anno scolastico (in atti), ed ai dati contenuti nella documentazione allegata al ricorso (certificati di servizio, cedolini stipendiali).
20. In parziale accoglimento della domanda il deve quindi essere condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.038,69, oltre rivalutazione ed interessi legali da ogni singola maturazione al saldo, nonché alle regolarizzazione della posizione contributiva nei limiti CP_ della domanda dell'
21. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione del carattere sopravvenuto del descritto quadro giurisprudenziale rispetto al decreto di ricostruzione della carriera.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2852/2019 r.g.: dichiara il diritto di a percepire in relazione al periodo di servizio preruolo dall'a.s. Parte_1
1996/1997 all'a.s. 2006/2007 gli incrementi stipendiali riconosciuti al personale a tempo indeterminato e condanna il a corrispondere alla stessa ricorrente la somma complessiva di Controparte_1 euro 5.038,69, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno scolastico 1996/1997 sino all'anno scolastico 2006/2007, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
CP_ condanna del resistente a versare all' le differenze contributive conseguentemente CP_1 dovute, nei limiti della prescrizione. rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa interamente le spese processuali.
Tivoli, 13.2.2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 13/2/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2852/2019 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MAGNANI GIANLUCA, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., resistente contumace nonché
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca, CP_2 terzo chiamato
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto a percepire per il periodo di servizio prestato pre ruolo gli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – di cui al CCNL comparto Scuola applicato, riconosciuti al personale a tempo indeterminato, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive nonché regolarizzazione della posizione contributiva;
domanda altresì, previa eventuale disapplicazione della normativa nazionale e annullamento dei decreti di ricostruzione carriera già emessi, la condanna al riconoscimento ai fini sia giuridici che dell'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna, o in subordine limitatamente ai servizi svolti fino al 31 agosto di ciascun anno.
2. chiede, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità, condannare il CP_2 convenuto al pagamento, in favore dell' dei contributi, ovvero delle differenze contributive, oltre CP_2 sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto e comunque sempre nei limiti della prescrizione quinquennale.
Fatto e diritto
1. La ricorrente allega e documenta di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dal 1.9.2007 come docente laureata abilitata Controparte_1 all'insegnamento nella classe di concorso A346 ed attualmente presta servizio presso l' di Org_1
Morlupo (RM). Allega altresì di aver precedentemente svolto attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, nella propria classe di concorso fin dall'anno 1996; che, per tutto il periodo precedente l'immissione in ruolo, gli sarebbe stata corrisposta soltanto la retribuzione iniziale;
che, con decreto di ricostruzione della carriera del 29.3.2011, l'anzianità pregressa le sarebbe stata riconosciuta solo parzialmente. Parte ricorrente ha lamentato una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti ab origine a tempo indeterminato, a fronte del mancato riconoscimento degli anni di servizio prestato precedentemente l'immissione in ruolo al fine dell'anzianità di servizio rilevante alla maturazione degli scatti stipendiali di cui ai CCNL applicabili al rapporto.
2. La ricorrente ha pertanto chiesto accertarsi, ai fini giuridici ed economici, il suo diritto al computo integrale dell'anzianità maturata, tanto ai fini della retribuzione relativa al periodo di precariato quanto ai fini della ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione a rifonderle le differenze retributive omesse per il periodo preruolo nonché a collocarla al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata, e con condanna al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali maturati in base a tale ricostruzione.
3. Il convenuto è rimasto contumace. L a seguito di integrazione del CP_1 CP_2 contraddittorio disposta nei suoi confronti, ha chiesto, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità, condannare il convenuto al pagamento, in proprio favore, dei contributi, ovvero delle differenze contributive, oltre sanzioni ed interessi ex lege, da quantificarsi a cura dell'Istituto, nei limiti della prescrizione quinquennale.
4. A fronte di richiesta di regolarizzazione della situazione contributiva, è stato integrato il CP_ contraddittorio con che si è costituito chiedendo la condanna del resistente a versare le CP_1 differenze contributive dovute, nei limiti della prescrizione.
5. La domanda è parzialmente fondata (relativamente al quantum), e può essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n.
22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945).
7. Più nel dettaglio, la normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi
– per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto.
8. L'interpretazione di tale clausola offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene in modo ormai consolidato il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, quale è nel comparto scuola il servizio non di ruolo. La clausola può infatti essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, imponendogli ove necessario la disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 ), per richiedere da parte del lavoratore a tempo determinato Persona_1
l'applicazione di una condizione di impiego più favorevole riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit., punto 42), quali le maggiorazioni retributive derivanti dall'anzianità di servizio del lavoratore, spettanti quindi anche ai lavoratori a termine a meno che sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata). Tali ragioni oggettive non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
9. Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata
(Cass. 22558/2016, 23868/2016, 8945/2017) in base alla quale la diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE comporta la disapplicazione delle norme dei CCNL che commisurano le retribuzioni dei dipendenti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, prescindendo dall'anzianità maturata, con conseguente riconoscimento integrale di tale anzianità nella ricostruzione della carriera.
10. La successiva giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, ha ulteriormente chiarito tali principi, sancendo che la richiamata Clausola 4 deve essere Per_2 interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto in modo non integrale dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.
11. Da ultimo la Suprema Corte, da ultimo (Cass., 28.11.2019 n. 31149), ha affermato che:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato”.
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, chiarito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, come da tempo chiarito dalla Corte di Giustizia che nega la possibilità di fare della clausola 4 un'interpretazione restrittiva, permanendo anche dopo la stabilizzazione l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine in virtù dell'interesse del lavoratore che voglia far valere il periodo di lavoro svolto a tempo determinato fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, punto 36).
La Corte ha altresì riscontrato l'assenza di ragioni oggettive che giustificano la differenza di regime con i lavoratori di ruolo per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999 ed in particolare l'irrilevanza della temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
La Corte ha infine sottolineato l'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni in danno dei docenti ab origine assunti con contratto a tempo indeterminato, ipotesi che si produrrebbe laddove nella ricostruzione della carriera dei docenti assunti con contratti a temine si applicasse anche il criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, posto che ciò comporterebbe il raggiungimento di un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato pur a fronte di una prestazione temporalmente inferiore.
12. In conclusione, alla stregua dei richiamati criteri e principi espressi dalla normativa e giurisprudenza comunitaria nonché dalla giurisprudenza di legittimità, perché sussista una discriminazione tra assunti a tempo determinato ed indeterminato è necessario che l'anzianità calcolata in base alla normativa speciale da ultimo richiamata sia inferiore rispetto a quella effettiva. Non potrebbe quindi ritenersi discriminatorio il trattamento riservato al docente assunto a tempo indeterminato solo perché gli è stato applicato l'abbattimento dopo il primo quadriennio, previsto dalle norme in astratto, essendo necessario riscontrare se, in concreto, tale strumento di compensazione sia comunque stato meno favorevole rispetto all'ipotesi di computo integrale di tutti – ma solo di essi – i periodi effettivamente lavorati. Si deve quindi confrontare l'anzianità effettiva di servizio, e non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, con quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, e solo ove la prima sia maggiore della seconda potrà dirsi che il lavoratore a tempo determinato abbia subito una discriminazione rispetto a quello a tempo indeterminato.
13. Ai fini del calcolo dell'anzianità effettiva, occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la
Corte di Cassazione da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
14. Detti principi si applicano ad entrambe le domande formulate dalla parte, essendo appunto irrilevante, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale richiamata, avendo entrambe ad oggetto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato, sebbene ai fini di due distinte domande di condanna, la prima avente ad oggetto le somme maturate prima dell'immissione in ruolo, la seconda avente ad oggetto le somme maturate successivamente all'immissione in ruolo.
15. Quanto agli effetti economici che tale calcolo ha sulla situazione stipendiale del lavoratore, deve considerarsi che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” ma che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
16. Applicando gli illustrati principi di diritto al caso di specie, in base alle allegazioni della ricorrente contenute in ricorso quanto ai periodi lavorati, la stessa avrebbe svolto servizio pre-ruolo per complessivi anni 11, a fronte degli anni 8 e mesi 8 che le sono stati riconosciuti con la ricostruzione di carriera operata dal . La ricorrente, tuttavia, ha calcolato l'anzianità effettiva come se ciascuno CP_1 dei contratti a tempo determinato avesse coperto l'intero anno scolastico, quando dalle stesse allegazioni contenute a pag. 2 del ricorso risulta che la stessa abbia prestato servizio pre ruolo per totali giorni 3.186, ossia per un totale a 8 anni 8 mesi e 22 giorni.
17. Ne consegue il rigetto della domanda sub B, in quanto la ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo operata in base alla fictio iuris di cui alla normativa nazionale risulta più favorevole per le ricorrente, rispetto alla valutazione dei periodi effettivamente lavorati, sicché non sussiste, nel caso di specie, alcuna discriminazione rispetto agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato.
18. E' invece fondata la domanda sub A, relativa al riconoscimento dell'anzianità di carriera per il periodo pre ruolo, durante il quale la ricorrente risulta aver ricevuto sempre la retribuzione iniziale, come da cedolini in atti. A fronte dell'erronea quantificazione del periodo effettivamente lavorato, come già esposto, tale ricalcolo è stato effettuato dal CTU all'uopo nominato, con la precisazione che non è stato possibile porre a base della decisione il primo conteggi depositato dal consulente in quanto inclusivo di periodi che, sebbene risultanti dagli atti di causa, non sono stati compiutamente allegati in ricorso, precipuamente in relazione agli a.s. precedenti al 1996/1997. Quanto
a tali periodi, il difetto di allegazione risulta assorbente rispetto a qualsiasi elemento probatorio: è infatti appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del
19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati (cfr.
Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
19. La relazione del consulente, emendata rispetto al suddetto profilo a fronte di richiesta di integrazioni da parte di questo giudicante, che ha ritenuto dovuta alla lavoratrice differenze retributive per un totale di 5.038,69 euro in relazione al periodo pre ruolo, in base alle retribuzioni indicate nella tabella annessa al CCNL del Comparto Scuola vigente per ciascun anno scolastico (in atti), ed ai dati contenuti nella documentazione allegata al ricorso (certificati di servizio, cedolini stipendiali).
20. In parziale accoglimento della domanda il deve quindi essere condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.038,69, oltre rivalutazione ed interessi legali da ogni singola maturazione al saldo, nonché alle regolarizzazione della posizione contributiva nei limiti CP_ della domanda dell'
21. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione del carattere sopravvenuto del descritto quadro giurisprudenziale rispetto al decreto di ricostruzione della carriera.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2852/2019 r.g.: dichiara il diritto di a percepire in relazione al periodo di servizio preruolo dall'a.s. Parte_1
1996/1997 all'a.s. 2006/2007 gli incrementi stipendiali riconosciuti al personale a tempo indeterminato e condanna il a corrispondere alla stessa ricorrente la somma complessiva di Controparte_1 euro 5.038,69, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno scolastico 1996/1997 sino all'anno scolastico 2006/2007, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
CP_ condanna del resistente a versare all' le differenze contributive conseguentemente CP_1 dovute, nei limiti della prescrizione. rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa interamente le spese processuali.
Tivoli, 13.2.2024
Il Giudice
Sibilla Ottoni