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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/06/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 7/2025 R.G.P.U., promosso da:
in persona del Presidente e l.r.p.t. con Parte_1 ricorso depositato in data 22.01.2025;
PARTE RICORRENTE
AVV. FRANCESCO MISURALE
CONTRO
“ con sede legale in CARRARA (MS), frazione Avenza, via Toniolo n.15, Controparte_1
C.F. e P.I. , nella persona del suo Amministratore Unico;
P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITA
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * * IL COLLEGIO
- ritenuto che le notificazioni relative all'istanza di apertura di liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale ordinario di Massa, si siano regolarmente perfezionate;
- rilevato che parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione;
- rilevato infatti che, come risulta dal verbale dell'udienza di costituzione del contraddittorio, celebrata in data 12.06.2025, la notificazione al debitore eseguita a mezzo pec ad opera della Cancelleria fallimentare si è perfezionata in data 24.01.2025;
- ritenuto dunque che il contraddittorio sia stato costituito e sia integro;
- svolta l'udienza di costituzione del contraddittorio il giorno 12.06.2025, al cui esito lo scrivente GD si è riservato di riferire al Collegio;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata per il giorno 12.6.2025:
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società risulta avere sede legale in CA (MS), Controparte_1 frazione Avenza, via Toniolo n. 15, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, parte ricorrente ha evidenziato che ha debiti che paiono certi, Controparte_1 liquidi ed esigibili per Euro 607.700,56 relativi a ruoli/avvisi di addebito, avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati.
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante acquisizione_ a mezzo pec_ dalle banche dati dell' , dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Parte_1 Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, per un importo complessivo pari a € 261.593,90 (ottenuto dalla differenza tra quanto indicato da nell'ambito dell'istruttoria disposta d'ufficio _ euro 869.294,46 e il CP_2 debito evidenziato da stessa nel presente ricorso quale parte ricorrente _ euro CP_2
607.700,56) (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da “Elenco cartelle/avvisi” proveniente da , depositato in data Controparte_3
27.01.2025 nel fascicolo telematico, depurato dall'importo già evidenziato da parte ricorrente ovvero da ), nonché per euro 316.518,94 nei confronti Parte_1 di , come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi depositata in data 10.02.2025 CP_4 dall'Ente all'interno del fascicolo telematico e per euro 242.303,46 nei confronti di
[...]
, come da prospetto inviato dal creditore istituzionale in data 18.3.2025 Parte_1
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata ampiamente superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “frantumazione di pietre e mineralii vari fuori dalla cava” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, l'ultimo bilancio depositato dalla resistente si riferisce all'esercizio chiuso al 31.12.2021, dal quale emergono valori soprasoglia e, in particolare, un attivo pari ad euro 984.312, un passivo per euro 1.362,467,00 e ricavi per euro 1.070,482,00. Ciò premsso, giova, a questo punto, ricordare quanto segue:
- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di non aver mai superaro alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il primo dei ricorsi per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affiché l'impresa sia considerata “non minore” e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- ciò rafforza, sul piano probatorio, la presente decisione, se si pensa che, in presenza, come nella specie, di una regolare notificazione del ricorso al debitore (nella specie mediante deposito del plico presso la Casa Comunale di CA), il debitore aveva l'onere di costituirsi o quanto meno di provare di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa “minore” non assoggettabile a liqudiazione giudiziale, onere che nella specie il debitore non ha assolto, non essendosi in alcun modo costituito e non avendo in alcun modo depositato (anche senza costituirsi), bilanci, dati o elementi tali da dimostrare di essere impresa minore;
- sul punto va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che, in caso di impossibilità di determinare l'attivo patrimoniale contabile e i ricavi, considerato che l'art. 121, in correlazione all'art. 2 c. 1 lett. d) del CCII, pone a carico del debitore l'onere di di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento
“congiunto” dei parametri dimensionali ivi prescritti (Cass, n. 24548/2016 e sez VI Ord. N. 9507 del 22/05/2020 in tema di fallimento estensibile alla liquidazione giudiziale trattandosi dei medesimi presupposti di fallibilità), la mancata produzione dei bilanci, o comunque il risalente deposito dell'ultimo bilancio, come nel caso che ci occupa, non può che porsi a sfavore del debitore (Cass. n. 11309 del 2009);
- tali oneri si desumono, inoltre, dalle seguenti norme:
o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
o art. 41.4 CCII: “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concerntenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
Tutti gli elementi sopra evidenziati appaiono idonei a fondare il superamento dei presupposti dimensionali richiesti dall'art. 121 CCII nonchè a fornire conforto, rafforzamento e riscontro alla operativià della presunzione di superamento delle soglie dimensionali di soggezione a liquidazione giudiziale.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attiva” come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 18.01.2024, depositata in pari data dal Registro Imprese, nell'amibito dell'istruttoria a quest'ultimo delegata.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività.
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti:
- Euro 607.700,56 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione come meglio sopra specificato (giova sottolineare che si tratta non di un singolo debito inadempiuti ma della somma di più debiti restati inadempiuti nel tempo);
- D'altra parte, dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio emerge una ulteriore esposizione debitoria nei confronti dell pari ad € 261.593,90, totale residuo al Controparte_5 netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 27.01.2025. Dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge anche un ingente debito nei confronti di per euro CP_4
316.518,94, nonché per euro 242.303,46 nei confronti di . Parte_1
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto. Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali, Crisi e insolvenza delle imprese, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I. (D.lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14 s.m.i, tra cui da ultimo il D.lgs. 13 Settembre 2024, n. 136):
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della CP_6
con sede legale in CARRARA (MS), frazione Avenza, via Toniolo n.15,
[...]
C.F. e P.I. , P.IVA_1
2. NOMINA, quale Giudice Delegato alla procedura, il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatore il Dr. iscritto allo “Elenco dei Persona_1 soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa, n. 10235, del 18.05.2023, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. CP_7
4. SEGNALA alla Curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.lgs. 14/2019 s.m.i. (CCII): “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. INFORMA ED AVVISA che l'art. 9 C.C.I.I. dispone testualmente quanto segue: “1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente”;
6. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
7. FISSA al giorno 17.10.2025 ore 10.30 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 ss. D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
9. “AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice”;
10. ORDINA che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. DISPONE la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella Camera di consiglio tenuta il giorno 20.06.2025, su relazione del Dr. Alessandro Pellegri.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice relatore-estensore
Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Fallimentare
Dr. Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 7/2025 R.G.P.U., promosso da:
in persona del Presidente e l.r.p.t. con Parte_1 ricorso depositato in data 22.01.2025;
PARTE RICORRENTE
AVV. FRANCESCO MISURALE
CONTRO
“ con sede legale in CARRARA (MS), frazione Avenza, via Toniolo n.15, Controparte_1
C.F. e P.I. , nella persona del suo Amministratore Unico;
P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITA
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * * IL COLLEGIO
- ritenuto che le notificazioni relative all'istanza di apertura di liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale ordinario di Massa, si siano regolarmente perfezionate;
- rilevato che parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione;
- rilevato infatti che, come risulta dal verbale dell'udienza di costituzione del contraddittorio, celebrata in data 12.06.2025, la notificazione al debitore eseguita a mezzo pec ad opera della Cancelleria fallimentare si è perfezionata in data 24.01.2025;
- ritenuto dunque che il contraddittorio sia stato costituito e sia integro;
- svolta l'udienza di costituzione del contraddittorio il giorno 12.06.2025, al cui esito lo scrivente GD si è riservato di riferire al Collegio;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata per il giorno 12.6.2025:
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società risulta avere sede legale in CA (MS), Controparte_1 frazione Avenza, via Toniolo n. 15, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, parte ricorrente ha evidenziato che ha debiti che paiono certi, Controparte_1 liquidi ed esigibili per Euro 607.700,56 relativi a ruoli/avvisi di addebito, avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati.
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante acquisizione_ a mezzo pec_ dalle banche dati dell' , dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Parte_1 Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, per un importo complessivo pari a € 261.593,90 (ottenuto dalla differenza tra quanto indicato da nell'ambito dell'istruttoria disposta d'ufficio _ euro 869.294,46 e il CP_2 debito evidenziato da stessa nel presente ricorso quale parte ricorrente _ euro CP_2
607.700,56) (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da “Elenco cartelle/avvisi” proveniente da , depositato in data Controparte_3
27.01.2025 nel fascicolo telematico, depurato dall'importo già evidenziato da parte ricorrente ovvero da ), nonché per euro 316.518,94 nei confronti Parte_1 di , come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi depositata in data 10.02.2025 CP_4 dall'Ente all'interno del fascicolo telematico e per euro 242.303,46 nei confronti di
[...]
, come da prospetto inviato dal creditore istituzionale in data 18.3.2025 Parte_1
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata ampiamente superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “frantumazione di pietre e mineralii vari fuori dalla cava” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, l'ultimo bilancio depositato dalla resistente si riferisce all'esercizio chiuso al 31.12.2021, dal quale emergono valori soprasoglia e, in particolare, un attivo pari ad euro 984.312, un passivo per euro 1.362,467,00 e ricavi per euro 1.070,482,00. Ciò premsso, giova, a questo punto, ricordare quanto segue:
- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di non aver mai superaro alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il primo dei ricorsi per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affiché l'impresa sia considerata “non minore” e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- ciò rafforza, sul piano probatorio, la presente decisione, se si pensa che, in presenza, come nella specie, di una regolare notificazione del ricorso al debitore (nella specie mediante deposito del plico presso la Casa Comunale di CA), il debitore aveva l'onere di costituirsi o quanto meno di provare di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa “minore” non assoggettabile a liqudiazione giudiziale, onere che nella specie il debitore non ha assolto, non essendosi in alcun modo costituito e non avendo in alcun modo depositato (anche senza costituirsi), bilanci, dati o elementi tali da dimostrare di essere impresa minore;
- sul punto va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che, in caso di impossibilità di determinare l'attivo patrimoniale contabile e i ricavi, considerato che l'art. 121, in correlazione all'art. 2 c. 1 lett. d) del CCII, pone a carico del debitore l'onere di di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento
“congiunto” dei parametri dimensionali ivi prescritti (Cass, n. 24548/2016 e sez VI Ord. N. 9507 del 22/05/2020 in tema di fallimento estensibile alla liquidazione giudiziale trattandosi dei medesimi presupposti di fallibilità), la mancata produzione dei bilanci, o comunque il risalente deposito dell'ultimo bilancio, come nel caso che ci occupa, non può che porsi a sfavore del debitore (Cass. n. 11309 del 2009);
- tali oneri si desumono, inoltre, dalle seguenti norme:
o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
o art. 41.4 CCII: “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concerntenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
Tutti gli elementi sopra evidenziati appaiono idonei a fondare il superamento dei presupposti dimensionali richiesti dall'art. 121 CCII nonchè a fornire conforto, rafforzamento e riscontro alla operativià della presunzione di superamento delle soglie dimensionali di soggezione a liquidazione giudiziale.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attiva” come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 18.01.2024, depositata in pari data dal Registro Imprese, nell'amibito dell'istruttoria a quest'ultimo delegata.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività.
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti:
- Euro 607.700,56 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione come meglio sopra specificato (giova sottolineare che si tratta non di un singolo debito inadempiuti ma della somma di più debiti restati inadempiuti nel tempo);
- D'altra parte, dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio emerge una ulteriore esposizione debitoria nei confronti dell pari ad € 261.593,90, totale residuo al Controparte_5 netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 27.01.2025. Dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge anche un ingente debito nei confronti di per euro CP_4
316.518,94, nonché per euro 242.303,46 nei confronti di . Parte_1
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto. Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali, Crisi e insolvenza delle imprese, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I. (D.lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14 s.m.i, tra cui da ultimo il D.lgs. 13 Settembre 2024, n. 136):
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della CP_6
con sede legale in CARRARA (MS), frazione Avenza, via Toniolo n.15,
[...]
C.F. e P.I. , P.IVA_1
2. NOMINA, quale Giudice Delegato alla procedura, il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatore il Dr. iscritto allo “Elenco dei Persona_1 soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa, n. 10235, del 18.05.2023, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. CP_7
4. SEGNALA alla Curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.lgs. 14/2019 s.m.i. (CCII): “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. INFORMA ED AVVISA che l'art. 9 C.C.I.I. dispone testualmente quanto segue: “1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente”;
6. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
7. FISSA al giorno 17.10.2025 ore 10.30 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 ss. D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
9. “AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice”;
10. ORDINA che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. DISPONE la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella Camera di consiglio tenuta il giorno 20.06.2025, su relazione del Dr. Alessandro Pellegri.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice relatore-estensore
Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Tribunale e del Collegio Fallimentare
Dr. Giulio Giuntoli