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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito elle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 11/2022 + 3922/2022
TRA
, in persona del l.r.p.t. con sede in Castrovillari alla c.da Parte_1
Schiavello, p.iva rapp.ta e difesa dagli avvocati Roberto Laghi e Flavio P.IVA_1
Vincenzo Ponte, presso il cui studio in Castrovillari al c.so Calabria n. 118 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in Castrovillari, Via Militerni, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Parisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, Circonvallazione
Trionfale n. 123, giusta procura in atti
RESISTENTE - OPPOSTO
Motivi della decisione
1. Il fatto
Con ricorso depositato in data 3.1.2022 parte opponente esponeva di aver avuto notificato in data 30.11.2021 il decreto ingiuntivo n. 145/2021, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 5.304,12 oltre spese, a titolo di retribuzioni delle Controparte_1
mensilità di febbraio 2020 (per Euro 2.282,16), tredicesima mensilità del 2019 (per Euro
1.510,98), e quattordicesima mensilità del 2019 (per Euro 1.510,98).
Chiedeva, con le conclusioni del proprio ricorso: “- in via preliminare, accertato che la somma ingiunta è stata richiesta al lordo e non al netto, dichiararla non dovuta con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo;
- nel merito:
1) accertare e dichiarare che le somme ingiunte sono richieste al lordo e dunque eccedenti la reale somma spettante al lavoratore, da calcolare al netto della busta paga;
2) accertare e dichiarare che il lavoratore ha ricevuto una somma in acconto relativamente alla mensilità di febbraio 2020 pari ad Euro 385,00; 3) accertare e dichiarare il diritto della opponente a trattenere una somma pari alla retribuzione netta che il lavoratore percepiva, del periodo di 20 giorni, a titolo di indennità di mancato preavviso delle dimissioni, calcolata in Euro 1.414,00.”.
In particolare, evidenziava che le somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente ingiunte erano state calcolate al lordo delle ritenute fiscali, e pertanto contestava la somma ingiunta in quanto maggiore di quella effettivamente dovuta, evidenziando di aver già versato i contributi dovuti.
Eccepiva, inoltre, di aver corrisposto la somma di € 385,00 in acconto per la mensilità di febbraio 2020 a mezzo bonifico bancario, ma che detta somma non era stata scomputata dal dovuto.
Sottolineava che il lavoratore si era dimesso senza alcun preavviso, mentre avrebbe dovuto fornire 20 giorni di preavviso all'azienda, con conseguente diritto della opponente a trattenere la somma di € 1.414,00 per tale motivazione dal totale del dovuto.
Si costituiva in giudizio , contestando con varie argomentazioni la domanda Controparte_1
della ricorrente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, evidenziava che le somme erano state correttamente calcolate al lordo delle ritenute, poichè il pagamento era da considerarsi comunque tardivo. Contestava la ricezione della somma di € 385,00 a titolo di acconto per la mensilità di febbraio 2020 ed eccepiva che le dimissioni erano da considerarsi per giusta causa, con conseguente insussistenza del diritto al preavviso da parte della ricorrente.
Con separato ricorso rubricato al n.r.g. 3922/2022 e poi riunito al presente, parte ricorrente proponeva opposizione al precetto notificato dal a fronte della concessione della CP_1
provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, con le medesime argomentazioni di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 27.4.2023 le parti dichiaravano di rinunciare al giudizio di opposizione a precetto, e pertanto, relativamente a tale giudizio, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo, invece, le parti, all'udienza con deposito di note scritte hanno precisato le conclusioni e la controversia viene decisa, all'esito della camera di consiglio.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. In via preliminare
Va intanto ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
3. Nel merito. Sulla liquidazione al lordo delle somme.
Nel merito, deve darsi atto che l'opposizione si fonda principalmente sull'argomento che al lavoratore spettino le somme indicate in busta paga, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Alcuna contestazione viene sollevata in ordine all'an e del credito azionato con il monitorio opposto, tanto che la parte datoriale conclude insistendo per il riconoscimento della minor somma corrispondente all'importo netto, per i titoli dedotti nel procedimento monitorio, come desunti dalle buste paga emesse in quell'arco temporale. A sua volta, il lavoratore non contesta che la minor somma indicata nell'opposizione corrisponda effettivamente al netto del dovuto e maturato nell'arco temporale meglio indicato in ricorso.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che il motivo di opposizione sia infondato alla luce del costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento, a mente del quale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali. Ciò in quanto il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice è chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata), su cui non ha il potere di interferire restando le dette somme assoggettate a tassazione secondo il criterio cd di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno effettivamente percepite (cfr. ex multis
Cass n. 21010/2013; n. 9795/2020; Cass. n. 9800/2020).
Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, avendo la Corte di Cassazione rilevato che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota dei contributi a carico del lavoratore, è prevista dalla L. n. 218 del 1952, art. 19, in relazione alla sola retribuzione "corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", mentre, ai sensi del successivo art. 23, comma 1, della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi, anche per la quota a carico del lavoratore.
(cfr. ex multis Cass. n. 18897/2019).
Testualmente la Suprema Corte ha ritenuto che “… e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”(in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; da ultimo anche Cass. n. 8017/2019).
E ancora, “… e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21010 del 13/09/2013).
Nel caso di specie, peraltro, a fronte della pacifica circostanza che le somme dovute al lavoratore non siano state erogate alle scadenze previste, si deve aggiungere che, contrariamente a quanto assunto dal datore di lavoro opponente, non vi è la prova specifica e concreta che questi abbia provveduto all'integrale e tempestivo pagamento dell'onere fiscale e contributivo posto a suo carico. In tal senso, infatti, nessuna prova è stata fornita.
Atteso, quindi, che il giudice può liquidare solo somme al lordo, deve ritenersi che, correttamente, sia stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo complessivamente riconosciuto in via monitoria.
4. Nel merito. Sul pagamento dell'acconto per la mensilità di febbraio 2020.
Con riferimento all'eccezione relativa al pagamento della somma di € 385,00 come acconto sulla retribuzione del mese di febbraio 2020, deve evidenziarsi che la copia della distinta di bonifico, mancante dell'identificativo CRO e della prova dell'uscita della somma dalla disponibilità del conto corrente da cui sarebbe stato effettuato il bonifico rende non dimostrata la circostanza del pagamento.
Nello specifico, parte resistente contesta la ricezione della somma e parte ricorrente nulla ha prodotto o anche solo dedotto circa l'effettivo pagamento delle somme.
In effetti, la disposizione di bonifico prodotta dimostra solo che l'ordinante abbia richiesto l'esecuzione di bonifico, ma non l'effettiva esecuzione dello stesso.
Pertanto, anche tale eccezione risulta infondata.
5. Nel merito. Sulla indennità di preavviso richiesta a compensazione.
Con riferimento alla domanda svolta da parte ricorrente in ordine alla indennità di preavviso, pari ad € 1414,00, deve evidenziarsi che essa non risulta accoglibile.
Ed infatti, come emerso nel corso del giudizio, al momento della presentazione delle dimissioni (11.2.2020) l'odierna ricorrente/opponente era inadempiente di numerose mensilità della retribuzione dovute al con conseguente configurazione della giusta CP_1
causa di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa.
La circostanza che al momento della presentazione e della comunicazione delle dimissioni il lavoratore abbia comunicato che si trattasse di dimissioni volontarie non incide sul potere di qualificazione delle stesse, rimesso al potere del Giudice.
Nel caso in esame, tenuto conto della pacifica sussistenza di un inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento degli emolumenti dovuti al lavoratore da parte della società datoriale, non può che ritenersi sussistente la giusta causa di recesso, con conseguente rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'indennità di preavviso avanzata dalla odierna opponente.
6. Sui presunti pagamenti ricevuti in acconto.
Parte ricorrente/opponente evidenzia che nel corso del rapporto di lavoro avrebbe corrisposto alcuni acconti per le retribuzioni dovute in favore del CP_1
In particolare, nelle date del 03.07.2019, 04.09.2019 e 06.11.2019.
Ai fini del giudizio, a prescindere dalla contestazione di parte opposta in ordine alla ricezione di detti acconti, la circostanza non ha alcun rilievo, poiché le somme ingiunte attengono ad altre e diverse mensilità, non oggetto del presente giudizio.
7. Sul giudizio di opposizione a precetto.
Con riferimento al giudizio di opposizione a precetto a seguito della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 145/2021, rubricato al n.r.g. 3922/2022, deve evidenziarsi che a seguito di rinuncia agli atti e seguente accettazione della stessa, detto giudizio deve dichiararsi estinto.
8. Conclusioni.
In sostanza, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 145/2021 è sfornita di qualsivoglia substrato probatorio e pertanto va rigettata.
Deve essere dichiarato estinto il giudizio recante n.r.g. 3922/2022.
Assorbite tutte le ulteriori doglianze formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
Vengono compensate per quanto attiene al giudizio 3922/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, così provvede: definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2. Dichiara estinto il giudizio rubricato al n. 3922/2022;
3. condanna parte opponente, in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Castrovillari, 22-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito elle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 11/2022 + 3922/2022
TRA
, in persona del l.r.p.t. con sede in Castrovillari alla c.da Parte_1
Schiavello, p.iva rapp.ta e difesa dagli avvocati Roberto Laghi e Flavio P.IVA_1
Vincenzo Ponte, presso il cui studio in Castrovillari al c.so Calabria n. 118 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in Castrovillari, Via Militerni, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Parisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, Circonvallazione
Trionfale n. 123, giusta procura in atti
RESISTENTE - OPPOSTO
Motivi della decisione
1. Il fatto
Con ricorso depositato in data 3.1.2022 parte opponente esponeva di aver avuto notificato in data 30.11.2021 il decreto ingiuntivo n. 145/2021, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 5.304,12 oltre spese, a titolo di retribuzioni delle Controparte_1
mensilità di febbraio 2020 (per Euro 2.282,16), tredicesima mensilità del 2019 (per Euro
1.510,98), e quattordicesima mensilità del 2019 (per Euro 1.510,98).
Chiedeva, con le conclusioni del proprio ricorso: “- in via preliminare, accertato che la somma ingiunta è stata richiesta al lordo e non al netto, dichiararla non dovuta con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo;
- nel merito:
1) accertare e dichiarare che le somme ingiunte sono richieste al lordo e dunque eccedenti la reale somma spettante al lavoratore, da calcolare al netto della busta paga;
2) accertare e dichiarare che il lavoratore ha ricevuto una somma in acconto relativamente alla mensilità di febbraio 2020 pari ad Euro 385,00; 3) accertare e dichiarare il diritto della opponente a trattenere una somma pari alla retribuzione netta che il lavoratore percepiva, del periodo di 20 giorni, a titolo di indennità di mancato preavviso delle dimissioni, calcolata in Euro 1.414,00.”.
In particolare, evidenziava che le somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente ingiunte erano state calcolate al lordo delle ritenute fiscali, e pertanto contestava la somma ingiunta in quanto maggiore di quella effettivamente dovuta, evidenziando di aver già versato i contributi dovuti.
Eccepiva, inoltre, di aver corrisposto la somma di € 385,00 in acconto per la mensilità di febbraio 2020 a mezzo bonifico bancario, ma che detta somma non era stata scomputata dal dovuto.
Sottolineava che il lavoratore si era dimesso senza alcun preavviso, mentre avrebbe dovuto fornire 20 giorni di preavviso all'azienda, con conseguente diritto della opponente a trattenere la somma di € 1.414,00 per tale motivazione dal totale del dovuto.
Si costituiva in giudizio , contestando con varie argomentazioni la domanda Controparte_1
della ricorrente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, evidenziava che le somme erano state correttamente calcolate al lordo delle ritenute, poichè il pagamento era da considerarsi comunque tardivo. Contestava la ricezione della somma di € 385,00 a titolo di acconto per la mensilità di febbraio 2020 ed eccepiva che le dimissioni erano da considerarsi per giusta causa, con conseguente insussistenza del diritto al preavviso da parte della ricorrente.
Con separato ricorso rubricato al n.r.g. 3922/2022 e poi riunito al presente, parte ricorrente proponeva opposizione al precetto notificato dal a fronte della concessione della CP_1
provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, con le medesime argomentazioni di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 27.4.2023 le parti dichiaravano di rinunciare al giudizio di opposizione a precetto, e pertanto, relativamente a tale giudizio, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo, invece, le parti, all'udienza con deposito di note scritte hanno precisato le conclusioni e la controversia viene decisa, all'esito della camera di consiglio.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. In via preliminare
Va intanto ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
3. Nel merito. Sulla liquidazione al lordo delle somme.
Nel merito, deve darsi atto che l'opposizione si fonda principalmente sull'argomento che al lavoratore spettino le somme indicate in busta paga, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Alcuna contestazione viene sollevata in ordine all'an e del credito azionato con il monitorio opposto, tanto che la parte datoriale conclude insistendo per il riconoscimento della minor somma corrispondente all'importo netto, per i titoli dedotti nel procedimento monitorio, come desunti dalle buste paga emesse in quell'arco temporale. A sua volta, il lavoratore non contesta che la minor somma indicata nell'opposizione corrisponda effettivamente al netto del dovuto e maturato nell'arco temporale meglio indicato in ricorso.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che il motivo di opposizione sia infondato alla luce del costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento, a mente del quale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali. Ciò in quanto il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice è chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata), su cui non ha il potere di interferire restando le dette somme assoggettate a tassazione secondo il criterio cd di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno effettivamente percepite (cfr. ex multis
Cass n. 21010/2013; n. 9795/2020; Cass. n. 9800/2020).
Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, avendo la Corte di Cassazione rilevato che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota dei contributi a carico del lavoratore, è prevista dalla L. n. 218 del 1952, art. 19, in relazione alla sola retribuzione "corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", mentre, ai sensi del successivo art. 23, comma 1, della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi, anche per la quota a carico del lavoratore.
(cfr. ex multis Cass. n. 18897/2019).
Testualmente la Suprema Corte ha ritenuto che “… e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”(in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; da ultimo anche Cass. n. 8017/2019).
E ancora, “… e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21010 del 13/09/2013).
Nel caso di specie, peraltro, a fronte della pacifica circostanza che le somme dovute al lavoratore non siano state erogate alle scadenze previste, si deve aggiungere che, contrariamente a quanto assunto dal datore di lavoro opponente, non vi è la prova specifica e concreta che questi abbia provveduto all'integrale e tempestivo pagamento dell'onere fiscale e contributivo posto a suo carico. In tal senso, infatti, nessuna prova è stata fornita.
Atteso, quindi, che il giudice può liquidare solo somme al lordo, deve ritenersi che, correttamente, sia stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo complessivamente riconosciuto in via monitoria.
4. Nel merito. Sul pagamento dell'acconto per la mensilità di febbraio 2020.
Con riferimento all'eccezione relativa al pagamento della somma di € 385,00 come acconto sulla retribuzione del mese di febbraio 2020, deve evidenziarsi che la copia della distinta di bonifico, mancante dell'identificativo CRO e della prova dell'uscita della somma dalla disponibilità del conto corrente da cui sarebbe stato effettuato il bonifico rende non dimostrata la circostanza del pagamento.
Nello specifico, parte resistente contesta la ricezione della somma e parte ricorrente nulla ha prodotto o anche solo dedotto circa l'effettivo pagamento delle somme.
In effetti, la disposizione di bonifico prodotta dimostra solo che l'ordinante abbia richiesto l'esecuzione di bonifico, ma non l'effettiva esecuzione dello stesso.
Pertanto, anche tale eccezione risulta infondata.
5. Nel merito. Sulla indennità di preavviso richiesta a compensazione.
Con riferimento alla domanda svolta da parte ricorrente in ordine alla indennità di preavviso, pari ad € 1414,00, deve evidenziarsi che essa non risulta accoglibile.
Ed infatti, come emerso nel corso del giudizio, al momento della presentazione delle dimissioni (11.2.2020) l'odierna ricorrente/opponente era inadempiente di numerose mensilità della retribuzione dovute al con conseguente configurazione della giusta CP_1
causa di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa.
La circostanza che al momento della presentazione e della comunicazione delle dimissioni il lavoratore abbia comunicato che si trattasse di dimissioni volontarie non incide sul potere di qualificazione delle stesse, rimesso al potere del Giudice.
Nel caso in esame, tenuto conto della pacifica sussistenza di un inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento degli emolumenti dovuti al lavoratore da parte della società datoriale, non può che ritenersi sussistente la giusta causa di recesso, con conseguente rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'indennità di preavviso avanzata dalla odierna opponente.
6. Sui presunti pagamenti ricevuti in acconto.
Parte ricorrente/opponente evidenzia che nel corso del rapporto di lavoro avrebbe corrisposto alcuni acconti per le retribuzioni dovute in favore del CP_1
In particolare, nelle date del 03.07.2019, 04.09.2019 e 06.11.2019.
Ai fini del giudizio, a prescindere dalla contestazione di parte opposta in ordine alla ricezione di detti acconti, la circostanza non ha alcun rilievo, poiché le somme ingiunte attengono ad altre e diverse mensilità, non oggetto del presente giudizio.
7. Sul giudizio di opposizione a precetto.
Con riferimento al giudizio di opposizione a precetto a seguito della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 145/2021, rubricato al n.r.g. 3922/2022, deve evidenziarsi che a seguito di rinuncia agli atti e seguente accettazione della stessa, detto giudizio deve dichiararsi estinto.
8. Conclusioni.
In sostanza, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 145/2021 è sfornita di qualsivoglia substrato probatorio e pertanto va rigettata.
Deve essere dichiarato estinto il giudizio recante n.r.g. 3922/2022.
Assorbite tutte le ulteriori doglianze formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
Vengono compensate per quanto attiene al giudizio 3922/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, così provvede: definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2. Dichiara estinto il giudizio rubricato al n. 3922/2022;
3. condanna parte opponente, in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Castrovillari, 22-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone