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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4962/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4962/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRASSO ROBERTO
e
SE AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO C.F._2
ROBERTO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. Dalla casa coniugale esce la moglie ON RE che trasferirà altrove la propria residenza.
La casa coniugale rimane pertanto assegnata al signor , unitamente ai Parte_1
beni mobili e suppellettili che la arredano, presso la quale manterranno la residenza anche i figli minori e Persona_1 Persona_2
3. I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I coniugi prevedono espressamente una frequentazione paritaria secondo il seguente concordato calendario. I figli minori resteranno con il padre la prima e la terza settimana del mese, pernottamenti compresi, dal lunedì alla domenica sera, cena compresa, allorquando il padre accompagnerà i bambini presso il domicilio materno. La madre potrà tenere con sé i figli minori la seconda e la quarta settimana di ogni mese, pernottamenti compresi, dal lunedì alla domenica sera, cena compresa, al lorquando la madre accompagnerà i figli presso il domicilio paterno.
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza, avendo cura di alternare annualmente le festività principali;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Le spese per le vacanze che i figli minori trascorreranno con il padre e/o con i parenti della linea paterna saranno sostenute per intero dal signor così come la signora ON sosterrà quelle per Persona_1
le vacanze che i minori trascorreranno con sé o con i propri genitori;
saranno, invece, a caric o dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese relative alle vacanze che i minori trascorreranno con terze persone non parenti o da soli, con la precisazione che in tal ultima ipotesi le spese relative dovranno essere preventivamente concordate per iscritto (anche messaggi whatsApp) tra i genitori, oltre che documentalmente provate dal genitore che ne richiederà il pagamento.
Qualora entrambi i genitori lo ritenessero opportuno e nell'esclusivo interesse dei minori, potranno essere organizzate congiuntamente le festività natalizie, pasquali, i giorni di compleanno, nonché
derogare eccezionalmente, previo accordo tra i genitori, alle predette frequentazioni e visite nei periodi di vacanza scolastica.
5. Per l'effetto del regime di affidamento congiunto effettivo paritario applicato, porre a carico di ciascun genitore, un contributo al mantenimento in favore dei figli in modo diretto, in ragione del permanere dei minori presso l'uno e l'altro genitore in tempi paritari, nonché in virtù di una parità sostanziale dei redditi dei genitori.
6. Vengono poste a carico dei genitori le spese di natura straordinaria necessarie per i figli minori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Modena secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, purché prescritti;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattame nti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
(compreso fondo cassa richiesto dalla scuola ed assicurazione scolastica) e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa comunque con il programma di studi;
c) gite scola stiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) alloggio abitativo, qualora la distanza tra la sede universitaria ed il luogo di residenza dello studente non sia agevolmente raggiungibile con mezzi pubblici, che garantiscano la puntuale frequentazione delle lezioni obbligatorie - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) conseguimento della patente di guida;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di cus todia (baby sitter); c) viaggi e vacanze con terze persone o da soli;
d) acquisto e manutenzione straordinaria dell'auto o motorino o moto;
e) acquisto del telefono cellulare. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente tramite messaggi whatsApp;
a fronte della richiesta scritta di un genitore,
l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta e comunque non oltre 15 giorni) l'eventuale dissenso, espresso per iscritto ed esplicitamente motivato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento. Nei successivi
10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare la parte che ha anticipato la spesa. Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei minori ed a consegnarne copia all'altro genitore.
7. L'assegno unico universale nonché gli eventuali “bonus” che sono ora e/o saranno in futuro riconosciuti a favore della genitorialità e/o a favore dei figli saranno percepiti dai coniugi in ragione del 50% ciascuno
ALTRE DISPOSIZIONI
8. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà a carico di ciascuno nei confronti dell'altro.
9. Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopraestesi.
10. Con l'esatto adempimento dei presenti patti, i coniugi dichiarano di non vantare reciproche pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di rinunciare reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, impegnandosi comunque per il futuro a far fronte personalmente al proprio mantenimento coi propri redditi e patrimoni.
11. I coniugi dichiarano che non residua alcun'altra questione patrimoniale tra loro, nulla più avendo a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa ivi comprese eventuali questioni pregresse dipendenti dal rapporto coniugale, avendo definito, al di fuori e prima della sottoscrizione del presente atto, ogni loro pendenza.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e SE AN, ogni diversa Parte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a EN il 24/03/1982 e SE AN nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n.241, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale