Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/03/2025, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05641/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5641 del 2019, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valter Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Roma, 11;
contro
LE AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Cadeddu, Arturo Leone, Chiara Tortorella, Jacopo NardeLL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.P.A. Tim, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera nr.-OMISSIS- emessa dal CORECOM Abruzzo l'8 febbraio 2019 e notificata il successivo 12 febbraio 2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LE AL S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.
In particolare il giudizio riguarda la contestata legittimità della delibera nr.-OMISSIS- emessa dal Corecom Abruzzo.
I motivi di doglianza attengono a “ VIOLAZIONE di LEGGE; VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell’ARTICOLO 2697 c.c.; VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli ARTICOLI 115 e 116 c.p.c. ECCESSO DI POTERE; TRAVISAMENTO dei FATTI POSTI al VAGLIO della DECISIONE ”
Si è costituita in giudizio LE AL formulando eccezione di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso, nonché di inammissibilità del medesimo e domandando comunque il respingimento del gravame in quanto infondato.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso appare anzitutto irricevibile e comunque inammissibile in quanto depositato tardivamente, essendo assoggettato ai termini di cui all’art. 119 c.p.a..
La LE infatti evidenzia che la controversia in esame è soggetta al termine dimidiato di quindici giorni per il deposito del ricorso, che decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione, ai sensi degli artt. 45 e 119, comma 2, c.p.a.; nel caso di specie F.LL Di NI ha notificato il ricorso in data 15 aprile 2019 tramite p.e.c., sia a Corecom, sia a LE, e ha poi provveduto al deposito soltanto in data 15 maggio 2019.
Sulla questione di cui sopra la ricorrente non ha dedotto specificamente nonostante sia stata invita a farlo anche in udienza ex art. 73 comma 3 c.p.a..
Inoltre il ricorso non è stato notificato all’AGCOM, autorità alla quale il provvedimento adottato risulta “funzionalmente imputabile” (cfr. Cons. Stato, sent. n. 3080/2018); la ricorrente ha infatti notificato il ricorso solo a LE e Corecom, senza provvedere alla necessaria notifica anche all’AGCOM; non sussiste ad avviso del Collegio necessità o possibilità di integrare il contraddittorio in quanto il ricorso è manifestamente irricevibile per la ragione di cui sopra; e comunque il ricorrente non ha replicato nemmeno in udienza.
Il ricorso è altresì infondato, perché con la migrazione ad altro operatore (ossia “Other Licensed Operator” – OLO) della linea principale 085/4156844 – rispetto alla quale è stata formulata richiesta di migrazione nel 2017 – alla quale era legato anche l’aggiuntivo n. 085/4173159, tale ultimo numero è stato automaticamente dismesso, in assenza di specifica richiesta di segno contrario da parte del soggetto istante.
La ricorrente, laddove avesse voluto conservare il menzionato numero, avrebbe dovuto comunicare a LE una linea alternativa sulla quale attestarlo, cosa che non è stata fatta.
Ne discende quindi che qualsiasi pretesa nei confronti di LE risulta priva di fondamento, sia in fatto sia in diritto, come correttamente accertato nella decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile, inammissibile ed infondato. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della LE delle spese di lite che liquida in euro 3.000 (tremila) oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Marianna Scali, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
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