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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2024, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1274/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promossa da C.F. 1 ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte 1 cf: domiciliato a Palermo, Largo Nicolò Sanseverino n.10, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Caronia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e C.F. 2 ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 cf: domiciliata a Villabate (PA), Corso Vittorio Emanuele n. 508, presso lo studio dell'Avv. Nunzia
Giannone, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione consensuale (e divorzio - cessazione degli effetti civili); conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 2 e CP 2Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 27.6.2024,
[...] premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 16.12.2009 a Villabate (PA)
- trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, dell'anno 2009 - dal quale sono nate le figlie Persona_1 il 21.2.2013 e Persona 2 il 6.1.2012, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di Parte_2 di versare ad CP 2
[...] la complessiva somma mensile di € 700,00 (€3 50,00 per ciascuna), a titolo di contribuito al mantenimento delle due figlie minori, oltre a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per ciascuna figlia;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale venga assegnata alla madre, che vi abiterà insieme alle figlie minori;
le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco essendo economicamente indipendenti. Nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza del
26.11.2024, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale. Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto delle figlie minori (art. 473bis.4 cpc).
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civile del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione, in via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità della stessa, alla luce del disposto dell'art. 473 bis.48 cpc, secondo cui "Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale" (co. 1; cfr. Cass., S.U., n. 28727/2023 in materia di ricorsi congiunti).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni (sei mesi nel caso sub iudice), la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore - come da separata ordinanza - per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, riservando all'esito la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
edIl Tribunale, come sopra composto, omologa la separazione consensuale tra Parte 2
Controparte 2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 27.6.2024, confermate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1274/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promossa da C.F. 1 ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte 1 cf: domiciliato a Palermo, Largo Nicolò Sanseverino n.10, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Caronia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e C.F. 2 ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 cf: domiciliata a Villabate (PA), Corso Vittorio Emanuele n. 508, presso lo studio dell'Avv. Nunzia
Giannone, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione consensuale (e divorzio - cessazione degli effetti civili); conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 2 e CP 2Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 27.6.2024,
[...] premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 16.12.2009 a Villabate (PA)
- trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, dell'anno 2009 - dal quale sono nate le figlie Persona_1 il 21.2.2013 e Persona 2 il 6.1.2012, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di Parte_2 di versare ad CP 2
[...] la complessiva somma mensile di € 700,00 (€3 50,00 per ciascuna), a titolo di contribuito al mantenimento delle due figlie minori, oltre a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per ciascuna figlia;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale venga assegnata alla madre, che vi abiterà insieme alle figlie minori;
le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco essendo economicamente indipendenti. Nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza del
26.11.2024, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale. Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto delle figlie minori (art. 473bis.4 cpc).
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civile del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione, in via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità della stessa, alla luce del disposto dell'art. 473 bis.48 cpc, secondo cui "Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale" (co. 1; cfr. Cass., S.U., n. 28727/2023 in materia di ricorsi congiunti).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni (sei mesi nel caso sub iudice), la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore - come da separata ordinanza - per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, riservando all'esito la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
edIl Tribunale, come sopra composto, omologa la separazione consensuale tra Parte 2
Controparte 2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 27.6.2024, confermate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.