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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 705 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 705/2023 promossa in grado di appello da:
(P. Iva ), in persona dell'Amministratore AR P.IVA_1 delegato pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Chierotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino – Via Governolo, n. 24, come da procura in atti.
– parte appellante –
contro
:
(P. Iva Controparte_1
, in persona del socio e amministratore , rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_1 dall'Avv. Giovanni Carlo Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acerra (NA) –
Via Antonio De Curtis n. 7, come da procura in atti.
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza
e per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1 A. Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1782/2023 emessa dal tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, Giudice dott.ssa
Silvia Vitrò, nell'ambito del giudizio NRG 6063/2019, depositata in cancelleria in data 26/04/2023, confermare il decreto ingiuntivo n. 10875/2018 emesso dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 26844/2018, ritenere comunque accertato l'inadempimento contrattuale della con conseguente riconoscimento del dovere di restituzione CP_1 delle somme erogate per i finanziamenti – a ad oggi da alcun soggetto rimborsate a – AR per un totale di euro 70.800,00 o in quell'altra veriore accertanda. B. Ritenere ed accertare già in origine pagate da le somme a titolo di provvigioni e AR commissioni per i contratti di finanziamento indicati da e conseguentemente CP_1 condannare quest'ultima alla restituzione dell'importo percepito e già corrisposto di euro 39.000,00 a titolo di pagamento delle provvigioni e commissioni delle pratiche di finanziamento in esecuzione della condanna del Giudice di prime cure, di cui euro 37.564,00 a titolo di capitale ed euro 1436,00 a titolo di interessi legali dalla domanda (25.02.2019), con gli interessi legali dalla data della ricezione fino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: ritenere proposta già in primo grado istanza implicita di verificazione delle sottoscrizioni sui contratti e delle fatture per provvigioni/commissioni disconosciute da controparte
e, se del caso, disporre apposita istruttoria per l'apertura del procedimento di verificazione o, alternativamente, accertare la veridicità delle sottoscrizioni dei contratti e delle fatture attraverso la loro comparazione con le altre scritture già prodotte in primo grado e provenienti dalla stessa
[...]
– doc. 01 – 07 e 10 bis.; Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non dovesse disporre la rimessione in istruttoria per l'apertura del procedimento di verificazione, ritenere comunque sufficiente la produzione documentale prodotta dall'appellante nel primo grado di giudizio e, conseguentemente, dichiarare come riconducibili a , contratti, Controparte_1 sottoscrizioni e fatture per provvigioni e di conseguenza provvedere anche all'accoglimento delle conclusioni in via principale di cui ai punti A) e B).
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per parte appellata:
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Torino, in via preliminare:
1. dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello proposto ai sensi degli artt. 342, 347 e 348 bis c.p.c., nonché nuove le domande indicate volte ad ottenere la verificazione di documenti disconosciuti in primo grado;
2. rigettare le richieste istruttorie, in quanto nuove ex art. 345 c.p.c. e comunque infondate;
3. dichiarare inammissibile la domanda sub a) delle conclusioni relativa alla risoluzione per inadempimento;
4. dichiarare inammissibile il terzo (domanda ex art 2409 c.c.) e quarto (eccezione ex art. 1189
c.c.) motivo d'appello, perché riferibili a fatti, causa petendi e petitum del tutto nuovi;
5. rigettare l'appello nel merito, confermando la sentenza in ogni sua parte;
in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, accogliere le eccezioni preliminari di rito relative all'incompetenza per territorio ed all'improcedibilità della domanda, revocando il decreto opposto;
2
6. condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma a titolo di ristoro per la pretestuosità dell'avversaria iniziativa processuale nonché alla refusione delle ulteriori spese e competenze professionali, oltre accessori, con attribuzione allo scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Controparte_1 Co (di seguito: “ ), commerciante di
[...] Controparte_1 CP_1 automobili, conveniva avanti al Tribunale di Torino la (di
AR seguito: “ ), banca e società di finanziamenti al consumo, chiedendo la revoca del
AR decreto ingiuntivo n. 10875/2018 emesso dallo stesso Tribunale in favore di per
AR complessivi Euro 70.800,93, oltre interessi e spese, per finanziamenti mai rimborsati, concessi, in base alla convenzione esistente tra e a tredici clienti di
AR CP_1 quest'ultima, acquirenti di autovetture.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si affermava che:
- il rapporto commerciale tra e risaliva al 2005, allorché AR CP_1 era ancora Finconsumo S.p.A.; AR
- con convenzione firmata il 30.5.2011, e regolavano ex novo i AR CP_1 loro rapporti;
- gli accordi intercorsi prevedevano che fosse l'unico soggetto in Controparte_1 [...] incaricato della raccolta dei moduli di richiesta di finanziamento, poi inoltrati a CP_1 per l'approvazione della pratica;
AR
- provvedeva a raccogliere la firma del cliente e constatato il CP_1 AR trasferimento di proprietà dell'autovettura acquistata dal cliente medesimo, liquidava il prezzo ad venditrice, sul conto corrente della stessa acceso presso CP_1
Unicredit Banca, filiale di Acerra, precedentemente comunicato e utilizzato costantemente dalla società da circa trent'anni;
- con cadenza mensile provvedeva, altresì, ad erogare ad una AR CP_1 provvigione per le pratiche di finanziamento pari ad euro 150,00/200,00 per spese di istruttoria, oltre al 2% dell'importo finanziato;
- a maggio 2018, il responsabile di zona di chiedeva un incontro urgente a AR
, in quanto sarebbero state individuate alcune pratiche di finanziamento che i clienti CP_1 avevano contestato: in particolare, si trattava di dodici acquirenti che negavano di avere acquistato autovetture da CP_1
- effettivamente riscontrava che nessuno dei dodici nominativi forniti da CP_1 AR aveva acquistato le vetture per le quali aveva ricevuto le proposte di AR finanziamento;
egli procedeva immediatamente a licenziare un proprio dipendente
(licenziamento in seguito revocato per l'estraneità ai fatti del dipendente in questione) e a denunciare la truffa all'Autorità Giudiziaria;
3 - scopriva, altresì, che le somme erogate da ai dodici “clienti fittizi” CP_1 AR erano confluite su una carta prepagata rilasciata da MO CH di IE (MPS) e intestata ad una certa , estranea alla società; Persona_1
- non aveva quindi concluso nessuno dei contratti indicati dalla CP_1 controparte, ad eccezione di quello relativo a;
non aveva ricevuto nessuno Parte_2 dei pagamenti menzionati da e non aveva mai proposto la vendita delle AR autovetture indicate;
- erano false le firme riconducibili a ed apposte sulle pratiche di prestito Controparte_1 intestate a tali , , e e le pratiche delle restanti posizioni non Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 risultavano nemmeno sottoscritte e dunque non si comprendeva come avesse AR potuto approvare i relativi finanziamenti.
contestava la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei contratti di CP_1 vendita e di finanziamento esibite da Affermava che l'azione proposta da AR AR si fondava su un illecito e non sul contratto. Sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo in alcun modo partecipato alla formazione di alcuno dei contratti di vendita e di finanziamento evocati nel ricorso monitorio. Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Torino in favore di quello di Nola, dove la stessa aveva sede. Eccepiva, nel CP_1 merito, l'infondatezza della domanda avversaria per inesistenza delle operazioni di vendita nonché
l'insussistenza del presupposto oggettivo dell'indebito ex art. 2033 c.c., non avendo
[...]
ricevuto alcun pagamento o bonifico a suo favore correlato ai contratti fittizi di Controparte_1 cui trattasi. Evidenziava il fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., avendo tenuto AR una condotta superficiale e negligente che escludeva qualsiasi responsabilità in capo ad
[...]
Rilevava che che opera professionalmente nel settore finanziario, aveva CP_1 AR eseguito bonifici per 70.800,00 su una carta prepagata intestata ad un soggetto diverso da
[...] che, sin dal 2005, già nel rapporto con Finconsumo, aveva sempre utilizzato lo stesso CP_1 conto corrente. Inoltre, aveva omesso di effettuare le opportune verifiche delle AR richieste di finanziamento, non avendo neppure contattato gli apparenti clienti. CP_1 proponeva domanda riconvenzionale per provvigioni non corrisposte per euro 14.872,35 e per omesso pagamento di pratiche di finanziamento per euro 22.700,00, per un totale di euro
37.564,00. Chiedeva, inoltre, condannarsi al risarcimento del danno per lesione AR dell'immagine. Contestava l'esistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà.
Si costituiva in primo grado la creditrice opposta, contestando le allegazioni e le domande avversarie, chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande riconvenzionali, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto, ammetteva la prova testimoniale e procedeva successivamente all'escussione dei testi, rinviando il procedimento per la precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
4 Con la sentenza n. 1782/2023, notificata il 26.04.2023, qui appellata, il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta e conseguentemente revocava il decreto opposto n. 10875/2018. Inoltre, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava a corrispondere ad AR la somma di euro 37.564,00 a titolo di pagamento delle provvigioni e delle CP_1 pratiche di finanziamento effettivamente concluse per oltre interessi legali dalla AR domanda giudiziale al saldo, respingendo l'ulteriore domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente. Infine, condannava alla rifusione delle spese di lite in favore AR dell'opponente, liquidandole in complessivi Euro 14.103,00, (di cui Euro 2.552,00 per fase di studio,
Euro 1.628,00 per fase introduttiva, Euro 5.670,00 per fase istruttoria e Euro 4.253,00 per fase decisoria), oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, con distrazione a favore del Difensore antistatario.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale osservando che l'azione proposta da era un'azione di responsabilità contrattuale fondata sulla convenzione sottoscritta il AR
30.05.2011, la quale, all'art. 12, attribuiva la competenza esclusiva del Foro di Torino, con accettazione specifica di detta clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (doc. 13), risultando tardivo il disconoscimento di firma di tale convenzione operato da solo con la CP_1 seconda memoria istruttoria.
Nel merito, il Tribunale riteneva che il tempestivo disconoscimento dei contratti di vendita e finanziamento effettuato da e la mancata istanza di verificazione da parte di CP_1 rendevano i relativi documenti inutilizzabili come prova del credito vantato da AR che non aveva provato la riferibilità dei contratti in questione ad AR CP_1
Analogamente argomentava il Tribunale sui pagamenti eseguiti da AR CP_1 aveva tempestivamente ed espressamente disconosciuto il documento 7 bis, contenente la copia delle fatture di vendita di automobili che riportavano l'IBAN – poi rivelatosi di una carta prepagata
MPS intestata a tale – su cui erano confluiti i bonifici effettuati da e Persona_1 AR oggetto di causa. Pertanto, la mancata istanza di verificazione da parte dell'opposta rendeva inutilizzabili dette fatture come mezzo per provare che il codice IBAN ivi indicato era stato fornito proprio da CP_1
Il primo giudice rilevava la mancanza degli elementi necessari per invocare una responsabilità di per mancata vigilanza del proprio dipendente (peraltro non identificato) in CP_1 assenza della relativa prova, il cui onere, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, incombeva su che intendeva farla valere. A tal proposito, il Giudice di prime cure osservava che AR aveva contestato di possedere credenziali di accesso al sistema informatico per il CP_1 caricamento delle domande di finanziamento e dei connessi contratti di vendita delle autovetture,
e non aveva superato tale contestazione, né attraverso prove documentali né con AR
l'escussione dei testi, posto che su tale punto le testimonianze erano discordanti. Precisava il primo giudice che “sebbene nei propri scritti difensivi faccia riferimento all'art. 2049 c.c. ed alla AR responsabilità per mancata vigilanza, la relativa domanda non viene specificamente formulata e nelle rassegnate conclusioni non ve ne è traccia. Anzi, in più occasioni ribadisce di aver AR
5 proposto un'azione di responsabilità contrattuale, basata sull'inadempimento di CP_1 alla convenzione intercorsa tra le parti. Sotto tutti i punti di vista, pertanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità extra contrattuale di : non ha fornito la prova degli CP_1 AR elementi costitutivi dell'art. 2049 c.c. e, a ben vedere, non ha neppure specificamente introdotto tale domanda”.
Quanto alla domanda riconvenzionale di per il pagamento delle provvigioni e CP_1 delle pratiche di finanziamento, il primo giudice rilevava che si era limitata a riferire di AR aver già pagato la somma richiesta a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN della carta prepagata
MPS, indicata nelle fatture del documento 7 bis. A seguito dell'espresso disconoscimento operato da e in assenza dell'istanza di verificazione da parte di dette fatture CP_1 AR non potevano essere utilizzate come mezzo per provare che quel codice IBAN (poi rivelatosi intestato ad un terzo, tale ) era stato fornito dalla stessa In Persona_1 CP_1 assenza di tale prova, non era possibile ritenere beneficiaria di quei versamenti. CP_1
Il primo Giudice riteneva, invece, infondata, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lesione all'immagine, non avendo provato né il fatto lesivo, né il danno CP_1 subito, né il nesso causale.
L'appello
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza del Tribunale di AR
Torino chiedendone la riforma e concludendo come riportato in epigrafe.
Con i primi due motivi di appello, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nel ritenere non formulata l'istanza di verificazione. Infatti, detta istanza deve intendersi formulata “per implicito”.
Inoltre, il Tribunale non ha valorizzato la circostanza per cui le credenziali di accesso al sistema informatico detenute da soggetto convenzionato, costituivano l'unica modalità CP_1 di trasmissione dei dati e delle informazioni tra le parti.
Con il terzo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha errato nel non AR considerare come riferibili ad se non altro ex art. 2049 c.c., le condotte illecite, CP_1 sottolineando come solo un collaboratore interno ad poteva accedere al portale CP_1 web dedicato all'invio delle richieste di finanziamento e delle relative fatture di vendita e conoscere i nominativi dei clienti finali, così come i termini commerciali per l'emissione delle fatture.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la parte di sentenza con cui il primo giudice ha considerato come non tenuta alla restituzione delle somme erogate da CP_1
a seguito della conclusione del contratto del Sig. . Precisa che AR Parte_2 [...] non ha riconosciuto dodici contratti, mentre ha considerato come veritiero quello a CP_1 nome del Sig. . Eppure, il , convenuto in giudizio da per Parte_2 Parte_2 AR il pagamento di ratei insoluti, ha disconosciuto la propria firma, confortato, in ciò, da una “perizia calligrafa”. L'appellante riferisce che “la controversia sorta con il Sig. si è conclusa con Parte_2 atto transattivo avente ad oggetto la rinuncia delle parti al procedimento in corso e trasmissione al
Sig. di quietanza liberatoria dalle obbligazioni nascenti dal contratto”. Parte_2
Con il quinto motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha accolto la domanda AR riconvenzionale di dovendo invece considerare solutorio il pagamento eseguito CP_1
6 sull'IBAN poi rivelatosi essere di una carta prepagata MPS intestata a tale , perché Persona_1
l'indicazione di tale IBAN poteva essere stata effettuata solo da provenendo dal CP_1 portale web al quale solo poteva accedere. CP_1
Si è costituita in appello concludendo come riportato in epigrafe e chiedendo,
CP_1 nel merito, la conferma della sentenza di primo grado. evidenzia: che non ha tempestivamente chiesto alcuna verificazione
CP_1 AR dei documenti disconosciuti né indicato mezzi di prova a supporto, né fornito alcuna prova che le presunte fatture di acquisto di auto dei “clienti fittizi” siano state emesse da che
CP_1 tali fatture, infatti, non risultano contabilizzate;
che non vi è prova che fosse in
CP_1 possesso di credenziali esclusive per l'accesso al portale web messo a disposizione di AR per il caricamento delle richieste di finanziamento e delle relative fatture;
che, pur contestando la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1304 c.c. intende profittare della transazione intercorsa tra e , nella quale ha rinunciato al proprio credito senza effettuare AR Parte_2 AR alcuna riserva di azione nei confronti dell'odierna appellata.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La narrazione della vicenda in questione sconta un'ambiguità di fondo: nessuna delle parti è stata in grado di allegare – e tantomeno di provare – una specifica ricostruzione degli accadimenti, in particolare per quanto concerne l'identità di chi abbia caricato i contratti di finanziamento e le fatture di cui trattasi sulla piattaforma web messa a disposizione di da parte di CP_1
AR
Le velate accuse reciproche non sono arrivate al punto di attribuire le condotte per cui è causa (la cui rilevanza penale è evidente) all'una o all'altra parte e neppure a terzi soggetti, benché almeno uno di essi sia stato nominativamente e logicamente individuato (quanto meno in via potenziale, in base al criterio del cui prodest) nella persona di tale , intestataria dell'IBAN su cui Persona_1 sono confluite sia le somme finanziate agli apparenti clienti di – id est, il prezzo CP_1 dei veicoli da loro apparentemente acquistati mediante un finanziamento – sia alcune provvigioni spettanti ad per generiche “attività di intermediazione servizi” – non legate, CP_1 quindi, ai finanziamenti de quibus.
L'incertezza fattuale della vicenda si riflette nella mutevolezza della strategia difensiva di che, nella fase monitoria, ha invocato l'art. 2041 c.c. (nella lettera di diffida e messa in AR mora datata 8 giugno 2018 avendo dichiarato che “in considerazione della mancata AR intestazione di otto delle autovetture … e del conseguente disconoscimento del finanziamento da parte dei clienti finali” considera “debitrice … per indebito arricchimento ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'articolo 2041 c.c. di una somma pari a euro 69.466,00”), per poi invocare, nella comparsa di risposta in primo grado, la responsabilità contrattuale di ed in CP_1 seguito introdurre delle mutationes libelli invocando, dapprima, la responsabilità dei padroni e dei
7 committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c. e, infine, la fattispecie del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c.
Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ha indicato che “l'azione AR promossa è relativa ad una situazione di inadempimento del rapporto di convenzionamento, da cui
è scaturita la richiesta di somme che sono state erogate al dealer per i contratti di cui è causa”.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha circoscritto la causa petendi, qualificando l'azione proposta da come un'azione di responsabilità contrattuale e indicando la convenzione AR sottoscritta dalle parti il 30 maggio 2011 quale titolo su cui la stessa si fonda. Tale parte della sentenza non è stata impugnata e il relativo accertamento è quindi divenuto definitivo.
Per quanto riguarda il titolo specifico, cioè la citata convenzione del 2011 (doc. 13 prodotto da in primo grado), nell'atto di comparsa di costituzione e risposta di in AR AR primo grado, si legge: “la ha inteso avvalersi delle condizioni contrattuali sottoscritte AR dall'opponente relative ad eventi successivi al perfezionamento dei contratti per cui, tra le varie cause, vengono citate la mancata consegna e/o intestazione, eventuali disconoscimenti di firma ed ogni altro evento che vada ad inficiare la regolarità del contratto. In tali ipotesi il convenzionato sarà obbligato alla restituzione delle somme ricevute a fronte del contratto di finanziamento e dunque in concreto le somme allo stesso erogate”. Benché non vi sia alcun riferimento esplicito ad una precisa clausola della convenzione, l'oggetto del richiamo deve ritenersi la clausola n. 8, la quale, tuttavia, presuppone che un contratto di finanziamento si sia perfezionato mediante corresponsione del relativo importo da parte di al soggetto convenzionato (cioè AR [...]
. Epperò, nel caso in esame, è pacifico tra le parti che abbia versato gli CP_1 AR importi dei finanziamenti non al convenzionato ma ad un terzo (la menzionata ), Persona_1 ciò che impedisce di ritenere applicabile la clausola n. 8 (non emergendo dall'istruttoria – come si dirà oltre – che l'IBAN di sia stato fornito da . L'analisi di questo Persona_1 CP_1 solo elemento già evidenzia che i fatti in questione non rientrano nel perimetro di responsabilità del convenzionato quale tracciato dalla convenzione posta alla base della causa petendi attorea.
Venendo, più specificamente, al primo motivo d'appello, si osserva che il Tribunale ha utilizzato, per escludere la riferibilità ad dei dodici contratti di finanziamento litigiosi, un CP_1 duplice percorso motivazionale: da un lato, esso ha ritenuto probatoriamente inutilizzabili le copie fotostatiche di detti contratti perché non ne aveva chiesto la verificazione, pur a fronte AR del disconoscimento avversario. Dall'altro, ha comunque ritenuto infondata l'istanza di verificazione, accertando che la sigla apposta sul contratto – che doveva, secondo Parte_2
fungere da scrittura di comparazione – era ictu oculi diversa dalle altre. Alla pagina 10 AR della sentenza impugnata si legge, infatti: “irrilevante risulta essere la difesa della convenuta sul punto che si limita a sostenere che “da un raffronto tra il timbro e la sigla dell'opponente presente su detto contratto [il prestito di ] e gli altri non vi è alcuna sostanziale differenza che possa Parte_2 far ritenere che non abbia apposto la propria sottoscrizione in calce” (cfr. Controparte_1 pagina 14 comparsa conclusionale). Premesso che suddetta affermazione non può in alcun modo
8 interpretarsi come istanza di verificazione, ma essa non è neppure veritiera, atteso che da una semplice comparazione dei contratti emerge ictu oculi che la sigla apposta sul timbro del contratto di , l'unico riconosciuto dall'opponente, è diversa da quelle in calce agli altri contratti Parte_2 disconosciuti”. Questa seconda, autonoma ratio decidendi afferente al merito della verificazione non è stata oggetto di uno specifico motivo d'appello ed è quindi passata in giudicato.
La prima parte del primo motivo di appello, concernente l'asserito errore del primo Giudice nel non avere considerato implicitamente proposta un'istanza di verificazione dei contratti di finanziamento, è dunque infondata in quanto una verificazione – negativa e definitiva – vi è stata.
Quanto ai contratti privi di firma manoscritta, non ha provato che soltanto AR [...] potesse caricarli sul sistema informatico né che disponesse di CP_1 CP_1 credenziali di accesso uniche che avrebbero permesso la tracciabilità degli inserimenti di dati nella piattaforma in questione. In proposito, la motivazione alle pagine 11-12 della sentenza di primo grado evidenzia che “l'esistenza delle credenziali di accesso riconducibili solo all'opposta è stata contestata dall'attrice e non ha superato siffatta contestazione né attraverso prove AR documentali né con l'escussione dei testi, atteso che anche su tale punto le relative testimonianze sono risultate discordanti: non vi è traccia della mail, indicata dal teste , con cui Tes_1 sarebbero state inviate al convenzionato il nome utente e la password;
lo stesso riferisce di Tes_1 non aver fornito lui alla gli strumenti necessari per l'utilizzo del portale e i Parte_3 codici per il primo accesso ed il teste ha affermato addirittura l'inesistenza di Testimone_2 suddetti codici”. Non vi è, quindi, alcun elemento fattuale emergente dall'istruttoria che consenta di escludere con un ragionevole grado di probabilità che soggetti estranei ad CP_1 abbiano avuto accesso alla piattaforma messa a disposizione da caricandovi i AR documenti di cui si discute. Anzi, la circostanza – pacifica – che la piattaforma fosse stata messa a disposizione di da parte di esclude, di per sé, che l'accesso fosse CP_1 AR riservato in via esclusiva ad rendendo invece plausibile – impregiudicata, CP_1 comunque, la possibilità di intromissione di un hacker totalmente estraneo alle parti in causa – che anche il personale di potesse operare direttamente sul sistema, o comunque AR interferire con i dati caricati. Poiché non esiste prova del fatto che l'accesso alla piattaforma per il caricamento dei contratti di finanziamento fosse esclusivamente riservato ad né CP_1 del fatto che gli upload effettuati fossero univocamente tracciabili, non è possibile attribuire alla parte appellata la paternità di tali contratti. Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo d'appello con cui si lamenta la mancata attribuzione ad dei suddetti contratti di CP_1 finanziamento è infondata.
Il secondo motivo di appello, riguardante l'asserito errore del primo Giudice nel non avere considerato implicitamente proposta un'istanza di verificazione delle fatture apparentemente emesse da e da quest'ultima disconosciute, è infondato. Pur volendo ammettere CP_1 che l'istanza di verificazione non richieda formule sacramentali, è comunque necessario che la volontà di proporla emerga in modo chiaro, certo e univoco, se non altro per consentire alla
9 controparte di difendersi nel sub-procedimento incidentale che dall'istanza scaturisce. L'appellante, nel primo grado di giudizio, non ha adeguatamente manifestato l'intento di richiedere la verificazione né – senza addurre ragioni di alcun tipo – ha prodotto gli originali delle scritture disconosciute, lasciando il Giudice privo di un'effettiva indicazione in tal senso. Ad ogni modo, deve rilevarsi che le sigle sulle fatture divergono ictu oculi rispetto alla sigla apposta per
[...] sul contratto , non disconosciuta da ma, soprattutto, CP_1 Parte_2 CP_1 divergono in modo eclatante dalla sottoscrizione apposta alla convenzione che, curiosamente, non
è mai stata indicata da come scrittura di comparazione. Inoltre, come detto a AR proposito dei contratti di finanziamento, non vi è alcun elemento acquisito nel corso dell'istruttoria atto a provare che proprio abbia effettuato l'upload dei documenti (da essa CP_1 stessa disconosciuti) sulla piattaforma messa a disposizione da AR
Il terzo motivo d'appello è inammissibile e comunque infondato. Il primo Giudice ha escluso la responsabilità di ai sensi dell'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei CP_1 committenti) per due ordini di ragioni, uno di natura probatoria e l'altro di natura processuale. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “ non ha fornito la prova degli elementi AR costitutivi dell'art. 2049 c.c. e, a ben vedere, non ha neppure specificamente introdotto tale domanda”. Tale motivazione del primo giudice sull'inesistenza di una domanda ai sensi dell'art. 2049 c.c. non è stata impugnata e quindi il relativo accertamento è passato in giudicato, con la conseguenza che non ha interesse ad appellare il percorso motivazionale alternativo, AR attinente al merito probatorio (Cass. civ., Sez. V, Ord. n. 115/2025). La domanda ai sensi dell'art. 2049 c.c. esula, comunque, dalla causa petendi ritualmente cristallizzata in primo grado, la quale, come si è detto, poggia esclusivamente sulla responsabilità contrattuale.
Il quarto motivo d'appello (“il Giudice di prime cure ha … errato nel considerare CP_1 come non tenuta alla restituzione delle somme erogate da a seguito della conclusione AR del contratto del sig. ”) è inammissibile per assoluta genericità, nel senso che Parte_2
l'appellante ha proposto una lettura alternativa dei fatti senza muovere specifiche censure alle argomentazioni svolte dal primo Giudice, che appaiono assolutamente lineari e coerenti con la premessa secondo cui la causa petendi della domanda di è esclusivamente la AR convenzione del 2011. Non è peraltro chiaro se (e sulla base di quale titolo) consideri AR
AUTO OCCASIONE coobbligata di . Qualora fosse così, non potrebbe Parte_2 AR pretendere da la restituzione di somme oggetto di rinuncia nell'ambito della CP_1 transazione con , non avendo espressamente riservato, ai sensi dell'art. 1301 c.c., il diritto Parte_2 di rivalersi sugli altri eventuali coobbligati.
Il quinto motivo di appello, con cui censura la condanna al pagamento delle AR provvigioni richieste da è in parte infondato e in parte inammissibile. CP_1
Per il Tribunale, le somme dovute non erano contestate, essendosi limitata ad eccepire AR
l'avvenuto pagamento delle stesse mediante accredito sulle coordinate (poi risultate afferenti ad una carta prepagata intestata a tale ) indicate in un documento prodotto in Persona_1
10 fotocopia e immediatamente disconosciuto da si duole della CP_1 AR mancata verificazione da parte del Giudice di prime cure di tale documento. La doglianza è infondata. A questo proposito, si richiamano tutte le argomentazioni già svolte relativamente al secondo motivo d'appello.
In primo grado è emerso, come detto, che i pagamenti effettuati da hanno beneficiato AR un terzo (tale ). L'appellante sostiene che i pagamenti in questione avrebbero Persona_1 dovuto comunque ritenersi liberatori perché effettuati “in buona fede”. Questa parte del motivo è inammissibile perché introduce un'eccezione nuova, basata sull'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente), che non può essere introdotta per la prima volta in appello (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 14/02/2023, n. 4589).
In definitiva, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a favore del
Difensore antistatario dell'appellata in complessivi euro 7.440,00
( per compensi – di cui euro 2.977,00 per la fase di Controparte_2 studio, euro 1.911,00 per quella introduttiva ed euro 2.552,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Respinge l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata.
2) Dichiara tenuta e condanna la a rimborsare alla AR [...]
le Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.440,00
( per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e Controparte_2
CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Carlo Esposito. 3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 28 marzo 2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 705/2023 promossa in grado di appello da:
(P. Iva ), in persona dell'Amministratore AR P.IVA_1 delegato pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Chierotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino – Via Governolo, n. 24, come da procura in atti.
– parte appellante –
contro
:
(P. Iva Controparte_1
, in persona del socio e amministratore , rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_1 dall'Avv. Giovanni Carlo Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acerra (NA) –
Via Antonio De Curtis n. 7, come da procura in atti.
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza
e per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1 A. Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1782/2023 emessa dal tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, Giudice dott.ssa
Silvia Vitrò, nell'ambito del giudizio NRG 6063/2019, depositata in cancelleria in data 26/04/2023, confermare il decreto ingiuntivo n. 10875/2018 emesso dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 26844/2018, ritenere comunque accertato l'inadempimento contrattuale della con conseguente riconoscimento del dovere di restituzione CP_1 delle somme erogate per i finanziamenti – a ad oggi da alcun soggetto rimborsate a – AR per un totale di euro 70.800,00 o in quell'altra veriore accertanda. B. Ritenere ed accertare già in origine pagate da le somme a titolo di provvigioni e AR commissioni per i contratti di finanziamento indicati da e conseguentemente CP_1 condannare quest'ultima alla restituzione dell'importo percepito e già corrisposto di euro 39.000,00 a titolo di pagamento delle provvigioni e commissioni delle pratiche di finanziamento in esecuzione della condanna del Giudice di prime cure, di cui euro 37.564,00 a titolo di capitale ed euro 1436,00 a titolo di interessi legali dalla domanda (25.02.2019), con gli interessi legali dalla data della ricezione fino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: ritenere proposta già in primo grado istanza implicita di verificazione delle sottoscrizioni sui contratti e delle fatture per provvigioni/commissioni disconosciute da controparte
e, se del caso, disporre apposita istruttoria per l'apertura del procedimento di verificazione o, alternativamente, accertare la veridicità delle sottoscrizioni dei contratti e delle fatture attraverso la loro comparazione con le altre scritture già prodotte in primo grado e provenienti dalla stessa
[...]
– doc. 01 – 07 e 10 bis.; Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non dovesse disporre la rimessione in istruttoria per l'apertura del procedimento di verificazione, ritenere comunque sufficiente la produzione documentale prodotta dall'appellante nel primo grado di giudizio e, conseguentemente, dichiarare come riconducibili a , contratti, Controparte_1 sottoscrizioni e fatture per provvigioni e di conseguenza provvedere anche all'accoglimento delle conclusioni in via principale di cui ai punti A) e B).
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per parte appellata:
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Torino, in via preliminare:
1. dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello proposto ai sensi degli artt. 342, 347 e 348 bis c.p.c., nonché nuove le domande indicate volte ad ottenere la verificazione di documenti disconosciuti in primo grado;
2. rigettare le richieste istruttorie, in quanto nuove ex art. 345 c.p.c. e comunque infondate;
3. dichiarare inammissibile la domanda sub a) delle conclusioni relativa alla risoluzione per inadempimento;
4. dichiarare inammissibile il terzo (domanda ex art 2409 c.c.) e quarto (eccezione ex art. 1189
c.c.) motivo d'appello, perché riferibili a fatti, causa petendi e petitum del tutto nuovi;
5. rigettare l'appello nel merito, confermando la sentenza in ogni sua parte;
in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, accogliere le eccezioni preliminari di rito relative all'incompetenza per territorio ed all'improcedibilità della domanda, revocando il decreto opposto;
2
6. condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma a titolo di ristoro per la pretestuosità dell'avversaria iniziativa processuale nonché alla refusione delle ulteriori spese e competenze professionali, oltre accessori, con attribuzione allo scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Controparte_1 Co (di seguito: “ ), commerciante di
[...] Controparte_1 CP_1 automobili, conveniva avanti al Tribunale di Torino la (di
AR seguito: “ ), banca e società di finanziamenti al consumo, chiedendo la revoca del
AR decreto ingiuntivo n. 10875/2018 emesso dallo stesso Tribunale in favore di per
AR complessivi Euro 70.800,93, oltre interessi e spese, per finanziamenti mai rimborsati, concessi, in base alla convenzione esistente tra e a tredici clienti di
AR CP_1 quest'ultima, acquirenti di autovetture.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si affermava che:
- il rapporto commerciale tra e risaliva al 2005, allorché AR CP_1 era ancora Finconsumo S.p.A.; AR
- con convenzione firmata il 30.5.2011, e regolavano ex novo i AR CP_1 loro rapporti;
- gli accordi intercorsi prevedevano che fosse l'unico soggetto in Controparte_1 [...] incaricato della raccolta dei moduli di richiesta di finanziamento, poi inoltrati a CP_1 per l'approvazione della pratica;
AR
- provvedeva a raccogliere la firma del cliente e constatato il CP_1 AR trasferimento di proprietà dell'autovettura acquistata dal cliente medesimo, liquidava il prezzo ad venditrice, sul conto corrente della stessa acceso presso CP_1
Unicredit Banca, filiale di Acerra, precedentemente comunicato e utilizzato costantemente dalla società da circa trent'anni;
- con cadenza mensile provvedeva, altresì, ad erogare ad una AR CP_1 provvigione per le pratiche di finanziamento pari ad euro 150,00/200,00 per spese di istruttoria, oltre al 2% dell'importo finanziato;
- a maggio 2018, il responsabile di zona di chiedeva un incontro urgente a AR
, in quanto sarebbero state individuate alcune pratiche di finanziamento che i clienti CP_1 avevano contestato: in particolare, si trattava di dodici acquirenti che negavano di avere acquistato autovetture da CP_1
- effettivamente riscontrava che nessuno dei dodici nominativi forniti da CP_1 AR aveva acquistato le vetture per le quali aveva ricevuto le proposte di AR finanziamento;
egli procedeva immediatamente a licenziare un proprio dipendente
(licenziamento in seguito revocato per l'estraneità ai fatti del dipendente in questione) e a denunciare la truffa all'Autorità Giudiziaria;
3 - scopriva, altresì, che le somme erogate da ai dodici “clienti fittizi” CP_1 AR erano confluite su una carta prepagata rilasciata da MO CH di IE (MPS) e intestata ad una certa , estranea alla società; Persona_1
- non aveva quindi concluso nessuno dei contratti indicati dalla CP_1 controparte, ad eccezione di quello relativo a;
non aveva ricevuto nessuno Parte_2 dei pagamenti menzionati da e non aveva mai proposto la vendita delle AR autovetture indicate;
- erano false le firme riconducibili a ed apposte sulle pratiche di prestito Controparte_1 intestate a tali , , e e le pratiche delle restanti posizioni non Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 risultavano nemmeno sottoscritte e dunque non si comprendeva come avesse AR potuto approvare i relativi finanziamenti.
contestava la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei contratti di CP_1 vendita e di finanziamento esibite da Affermava che l'azione proposta da AR AR si fondava su un illecito e non sul contratto. Sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo in alcun modo partecipato alla formazione di alcuno dei contratti di vendita e di finanziamento evocati nel ricorso monitorio. Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Torino in favore di quello di Nola, dove la stessa aveva sede. Eccepiva, nel CP_1 merito, l'infondatezza della domanda avversaria per inesistenza delle operazioni di vendita nonché
l'insussistenza del presupposto oggettivo dell'indebito ex art. 2033 c.c., non avendo
[...]
ricevuto alcun pagamento o bonifico a suo favore correlato ai contratti fittizi di Controparte_1 cui trattasi. Evidenziava il fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., avendo tenuto AR una condotta superficiale e negligente che escludeva qualsiasi responsabilità in capo ad
[...]
Rilevava che che opera professionalmente nel settore finanziario, aveva CP_1 AR eseguito bonifici per 70.800,00 su una carta prepagata intestata ad un soggetto diverso da
[...] che, sin dal 2005, già nel rapporto con Finconsumo, aveva sempre utilizzato lo stesso CP_1 conto corrente. Inoltre, aveva omesso di effettuare le opportune verifiche delle AR richieste di finanziamento, non avendo neppure contattato gli apparenti clienti. CP_1 proponeva domanda riconvenzionale per provvigioni non corrisposte per euro 14.872,35 e per omesso pagamento di pratiche di finanziamento per euro 22.700,00, per un totale di euro
37.564,00. Chiedeva, inoltre, condannarsi al risarcimento del danno per lesione AR dell'immagine. Contestava l'esistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà.
Si costituiva in primo grado la creditrice opposta, contestando le allegazioni e le domande avversarie, chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande riconvenzionali, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto, ammetteva la prova testimoniale e procedeva successivamente all'escussione dei testi, rinviando il procedimento per la precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
4 Con la sentenza n. 1782/2023, notificata il 26.04.2023, qui appellata, il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta e conseguentemente revocava il decreto opposto n. 10875/2018. Inoltre, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava a corrispondere ad AR la somma di euro 37.564,00 a titolo di pagamento delle provvigioni e delle CP_1 pratiche di finanziamento effettivamente concluse per oltre interessi legali dalla AR domanda giudiziale al saldo, respingendo l'ulteriore domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente. Infine, condannava alla rifusione delle spese di lite in favore AR dell'opponente, liquidandole in complessivi Euro 14.103,00, (di cui Euro 2.552,00 per fase di studio,
Euro 1.628,00 per fase introduttiva, Euro 5.670,00 per fase istruttoria e Euro 4.253,00 per fase decisoria), oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, con distrazione a favore del Difensore antistatario.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale osservando che l'azione proposta da era un'azione di responsabilità contrattuale fondata sulla convenzione sottoscritta il AR
30.05.2011, la quale, all'art. 12, attribuiva la competenza esclusiva del Foro di Torino, con accettazione specifica di detta clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (doc. 13), risultando tardivo il disconoscimento di firma di tale convenzione operato da solo con la CP_1 seconda memoria istruttoria.
Nel merito, il Tribunale riteneva che il tempestivo disconoscimento dei contratti di vendita e finanziamento effettuato da e la mancata istanza di verificazione da parte di CP_1 rendevano i relativi documenti inutilizzabili come prova del credito vantato da AR che non aveva provato la riferibilità dei contratti in questione ad AR CP_1
Analogamente argomentava il Tribunale sui pagamenti eseguiti da AR CP_1 aveva tempestivamente ed espressamente disconosciuto il documento 7 bis, contenente la copia delle fatture di vendita di automobili che riportavano l'IBAN – poi rivelatosi di una carta prepagata
MPS intestata a tale – su cui erano confluiti i bonifici effettuati da e Persona_1 AR oggetto di causa. Pertanto, la mancata istanza di verificazione da parte dell'opposta rendeva inutilizzabili dette fatture come mezzo per provare che il codice IBAN ivi indicato era stato fornito proprio da CP_1
Il primo giudice rilevava la mancanza degli elementi necessari per invocare una responsabilità di per mancata vigilanza del proprio dipendente (peraltro non identificato) in CP_1 assenza della relativa prova, il cui onere, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, incombeva su che intendeva farla valere. A tal proposito, il Giudice di prime cure osservava che AR aveva contestato di possedere credenziali di accesso al sistema informatico per il CP_1 caricamento delle domande di finanziamento e dei connessi contratti di vendita delle autovetture,
e non aveva superato tale contestazione, né attraverso prove documentali né con AR
l'escussione dei testi, posto che su tale punto le testimonianze erano discordanti. Precisava il primo giudice che “sebbene nei propri scritti difensivi faccia riferimento all'art. 2049 c.c. ed alla AR responsabilità per mancata vigilanza, la relativa domanda non viene specificamente formulata e nelle rassegnate conclusioni non ve ne è traccia. Anzi, in più occasioni ribadisce di aver AR
5 proposto un'azione di responsabilità contrattuale, basata sull'inadempimento di CP_1 alla convenzione intercorsa tra le parti. Sotto tutti i punti di vista, pertanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità extra contrattuale di : non ha fornito la prova degli CP_1 AR elementi costitutivi dell'art. 2049 c.c. e, a ben vedere, non ha neppure specificamente introdotto tale domanda”.
Quanto alla domanda riconvenzionale di per il pagamento delle provvigioni e CP_1 delle pratiche di finanziamento, il primo giudice rilevava che si era limitata a riferire di AR aver già pagato la somma richiesta a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN della carta prepagata
MPS, indicata nelle fatture del documento 7 bis. A seguito dell'espresso disconoscimento operato da e in assenza dell'istanza di verificazione da parte di dette fatture CP_1 AR non potevano essere utilizzate come mezzo per provare che quel codice IBAN (poi rivelatosi intestato ad un terzo, tale ) era stato fornito dalla stessa In Persona_1 CP_1 assenza di tale prova, non era possibile ritenere beneficiaria di quei versamenti. CP_1
Il primo Giudice riteneva, invece, infondata, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lesione all'immagine, non avendo provato né il fatto lesivo, né il danno CP_1 subito, né il nesso causale.
L'appello
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza del Tribunale di AR
Torino chiedendone la riforma e concludendo come riportato in epigrafe.
Con i primi due motivi di appello, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nel ritenere non formulata l'istanza di verificazione. Infatti, detta istanza deve intendersi formulata “per implicito”.
Inoltre, il Tribunale non ha valorizzato la circostanza per cui le credenziali di accesso al sistema informatico detenute da soggetto convenzionato, costituivano l'unica modalità CP_1 di trasmissione dei dati e delle informazioni tra le parti.
Con il terzo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha errato nel non AR considerare come riferibili ad se non altro ex art. 2049 c.c., le condotte illecite, CP_1 sottolineando come solo un collaboratore interno ad poteva accedere al portale CP_1 web dedicato all'invio delle richieste di finanziamento e delle relative fatture di vendita e conoscere i nominativi dei clienti finali, così come i termini commerciali per l'emissione delle fatture.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la parte di sentenza con cui il primo giudice ha considerato come non tenuta alla restituzione delle somme erogate da CP_1
a seguito della conclusione del contratto del Sig. . Precisa che AR Parte_2 [...] non ha riconosciuto dodici contratti, mentre ha considerato come veritiero quello a CP_1 nome del Sig. . Eppure, il , convenuto in giudizio da per Parte_2 Parte_2 AR il pagamento di ratei insoluti, ha disconosciuto la propria firma, confortato, in ciò, da una “perizia calligrafa”. L'appellante riferisce che “la controversia sorta con il Sig. si è conclusa con Parte_2 atto transattivo avente ad oggetto la rinuncia delle parti al procedimento in corso e trasmissione al
Sig. di quietanza liberatoria dalle obbligazioni nascenti dal contratto”. Parte_2
Con il quinto motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha accolto la domanda AR riconvenzionale di dovendo invece considerare solutorio il pagamento eseguito CP_1
6 sull'IBAN poi rivelatosi essere di una carta prepagata MPS intestata a tale , perché Persona_1
l'indicazione di tale IBAN poteva essere stata effettuata solo da provenendo dal CP_1 portale web al quale solo poteva accedere. CP_1
Si è costituita in appello concludendo come riportato in epigrafe e chiedendo,
CP_1 nel merito, la conferma della sentenza di primo grado. evidenzia: che non ha tempestivamente chiesto alcuna verificazione
CP_1 AR dei documenti disconosciuti né indicato mezzi di prova a supporto, né fornito alcuna prova che le presunte fatture di acquisto di auto dei “clienti fittizi” siano state emesse da che
CP_1 tali fatture, infatti, non risultano contabilizzate;
che non vi è prova che fosse in
CP_1 possesso di credenziali esclusive per l'accesso al portale web messo a disposizione di AR per il caricamento delle richieste di finanziamento e delle relative fatture;
che, pur contestando la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1304 c.c. intende profittare della transazione intercorsa tra e , nella quale ha rinunciato al proprio credito senza effettuare AR Parte_2 AR alcuna riserva di azione nei confronti dell'odierna appellata.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La narrazione della vicenda in questione sconta un'ambiguità di fondo: nessuna delle parti è stata in grado di allegare – e tantomeno di provare – una specifica ricostruzione degli accadimenti, in particolare per quanto concerne l'identità di chi abbia caricato i contratti di finanziamento e le fatture di cui trattasi sulla piattaforma web messa a disposizione di da parte di CP_1
AR
Le velate accuse reciproche non sono arrivate al punto di attribuire le condotte per cui è causa (la cui rilevanza penale è evidente) all'una o all'altra parte e neppure a terzi soggetti, benché almeno uno di essi sia stato nominativamente e logicamente individuato (quanto meno in via potenziale, in base al criterio del cui prodest) nella persona di tale , intestataria dell'IBAN su cui Persona_1 sono confluite sia le somme finanziate agli apparenti clienti di – id est, il prezzo CP_1 dei veicoli da loro apparentemente acquistati mediante un finanziamento – sia alcune provvigioni spettanti ad per generiche “attività di intermediazione servizi” – non legate, CP_1 quindi, ai finanziamenti de quibus.
L'incertezza fattuale della vicenda si riflette nella mutevolezza della strategia difensiva di che, nella fase monitoria, ha invocato l'art. 2041 c.c. (nella lettera di diffida e messa in AR mora datata 8 giugno 2018 avendo dichiarato che “in considerazione della mancata AR intestazione di otto delle autovetture … e del conseguente disconoscimento del finanziamento da parte dei clienti finali” considera “debitrice … per indebito arricchimento ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'articolo 2041 c.c. di una somma pari a euro 69.466,00”), per poi invocare, nella comparsa di risposta in primo grado, la responsabilità contrattuale di ed in CP_1 seguito introdurre delle mutationes libelli invocando, dapprima, la responsabilità dei padroni e dei
7 committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c. e, infine, la fattispecie del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c.
Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ha indicato che “l'azione AR promossa è relativa ad una situazione di inadempimento del rapporto di convenzionamento, da cui
è scaturita la richiesta di somme che sono state erogate al dealer per i contratti di cui è causa”.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha circoscritto la causa petendi, qualificando l'azione proposta da come un'azione di responsabilità contrattuale e indicando la convenzione AR sottoscritta dalle parti il 30 maggio 2011 quale titolo su cui la stessa si fonda. Tale parte della sentenza non è stata impugnata e il relativo accertamento è quindi divenuto definitivo.
Per quanto riguarda il titolo specifico, cioè la citata convenzione del 2011 (doc. 13 prodotto da in primo grado), nell'atto di comparsa di costituzione e risposta di in AR AR primo grado, si legge: “la ha inteso avvalersi delle condizioni contrattuali sottoscritte AR dall'opponente relative ad eventi successivi al perfezionamento dei contratti per cui, tra le varie cause, vengono citate la mancata consegna e/o intestazione, eventuali disconoscimenti di firma ed ogni altro evento che vada ad inficiare la regolarità del contratto. In tali ipotesi il convenzionato sarà obbligato alla restituzione delle somme ricevute a fronte del contratto di finanziamento e dunque in concreto le somme allo stesso erogate”. Benché non vi sia alcun riferimento esplicito ad una precisa clausola della convenzione, l'oggetto del richiamo deve ritenersi la clausola n. 8, la quale, tuttavia, presuppone che un contratto di finanziamento si sia perfezionato mediante corresponsione del relativo importo da parte di al soggetto convenzionato (cioè AR [...]
. Epperò, nel caso in esame, è pacifico tra le parti che abbia versato gli CP_1 AR importi dei finanziamenti non al convenzionato ma ad un terzo (la menzionata ), Persona_1 ciò che impedisce di ritenere applicabile la clausola n. 8 (non emergendo dall'istruttoria – come si dirà oltre – che l'IBAN di sia stato fornito da . L'analisi di questo Persona_1 CP_1 solo elemento già evidenzia che i fatti in questione non rientrano nel perimetro di responsabilità del convenzionato quale tracciato dalla convenzione posta alla base della causa petendi attorea.
Venendo, più specificamente, al primo motivo d'appello, si osserva che il Tribunale ha utilizzato, per escludere la riferibilità ad dei dodici contratti di finanziamento litigiosi, un CP_1 duplice percorso motivazionale: da un lato, esso ha ritenuto probatoriamente inutilizzabili le copie fotostatiche di detti contratti perché non ne aveva chiesto la verificazione, pur a fronte AR del disconoscimento avversario. Dall'altro, ha comunque ritenuto infondata l'istanza di verificazione, accertando che la sigla apposta sul contratto – che doveva, secondo Parte_2
fungere da scrittura di comparazione – era ictu oculi diversa dalle altre. Alla pagina 10 AR della sentenza impugnata si legge, infatti: “irrilevante risulta essere la difesa della convenuta sul punto che si limita a sostenere che “da un raffronto tra il timbro e la sigla dell'opponente presente su detto contratto [il prestito di ] e gli altri non vi è alcuna sostanziale differenza che possa Parte_2 far ritenere che non abbia apposto la propria sottoscrizione in calce” (cfr. Controparte_1 pagina 14 comparsa conclusionale). Premesso che suddetta affermazione non può in alcun modo
8 interpretarsi come istanza di verificazione, ma essa non è neppure veritiera, atteso che da una semplice comparazione dei contratti emerge ictu oculi che la sigla apposta sul timbro del contratto di , l'unico riconosciuto dall'opponente, è diversa da quelle in calce agli altri contratti Parte_2 disconosciuti”. Questa seconda, autonoma ratio decidendi afferente al merito della verificazione non è stata oggetto di uno specifico motivo d'appello ed è quindi passata in giudicato.
La prima parte del primo motivo di appello, concernente l'asserito errore del primo Giudice nel non avere considerato implicitamente proposta un'istanza di verificazione dei contratti di finanziamento, è dunque infondata in quanto una verificazione – negativa e definitiva – vi è stata.
Quanto ai contratti privi di firma manoscritta, non ha provato che soltanto AR [...] potesse caricarli sul sistema informatico né che disponesse di CP_1 CP_1 credenziali di accesso uniche che avrebbero permesso la tracciabilità degli inserimenti di dati nella piattaforma in questione. In proposito, la motivazione alle pagine 11-12 della sentenza di primo grado evidenzia che “l'esistenza delle credenziali di accesso riconducibili solo all'opposta è stata contestata dall'attrice e non ha superato siffatta contestazione né attraverso prove AR documentali né con l'escussione dei testi, atteso che anche su tale punto le relative testimonianze sono risultate discordanti: non vi è traccia della mail, indicata dal teste , con cui Tes_1 sarebbero state inviate al convenzionato il nome utente e la password;
lo stesso riferisce di Tes_1 non aver fornito lui alla gli strumenti necessari per l'utilizzo del portale e i Parte_3 codici per il primo accesso ed il teste ha affermato addirittura l'inesistenza di Testimone_2 suddetti codici”. Non vi è, quindi, alcun elemento fattuale emergente dall'istruttoria che consenta di escludere con un ragionevole grado di probabilità che soggetti estranei ad CP_1 abbiano avuto accesso alla piattaforma messa a disposizione da caricandovi i AR documenti di cui si discute. Anzi, la circostanza – pacifica – che la piattaforma fosse stata messa a disposizione di da parte di esclude, di per sé, che l'accesso fosse CP_1 AR riservato in via esclusiva ad rendendo invece plausibile – impregiudicata, CP_1 comunque, la possibilità di intromissione di un hacker totalmente estraneo alle parti in causa – che anche il personale di potesse operare direttamente sul sistema, o comunque AR interferire con i dati caricati. Poiché non esiste prova del fatto che l'accesso alla piattaforma per il caricamento dei contratti di finanziamento fosse esclusivamente riservato ad né CP_1 del fatto che gli upload effettuati fossero univocamente tracciabili, non è possibile attribuire alla parte appellata la paternità di tali contratti. Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo d'appello con cui si lamenta la mancata attribuzione ad dei suddetti contratti di CP_1 finanziamento è infondata.
Il secondo motivo di appello, riguardante l'asserito errore del primo Giudice nel non avere considerato implicitamente proposta un'istanza di verificazione delle fatture apparentemente emesse da e da quest'ultima disconosciute, è infondato. Pur volendo ammettere CP_1 che l'istanza di verificazione non richieda formule sacramentali, è comunque necessario che la volontà di proporla emerga in modo chiaro, certo e univoco, se non altro per consentire alla
9 controparte di difendersi nel sub-procedimento incidentale che dall'istanza scaturisce. L'appellante, nel primo grado di giudizio, non ha adeguatamente manifestato l'intento di richiedere la verificazione né – senza addurre ragioni di alcun tipo – ha prodotto gli originali delle scritture disconosciute, lasciando il Giudice privo di un'effettiva indicazione in tal senso. Ad ogni modo, deve rilevarsi che le sigle sulle fatture divergono ictu oculi rispetto alla sigla apposta per
[...] sul contratto , non disconosciuta da ma, soprattutto, CP_1 Parte_2 CP_1 divergono in modo eclatante dalla sottoscrizione apposta alla convenzione che, curiosamente, non
è mai stata indicata da come scrittura di comparazione. Inoltre, come detto a AR proposito dei contratti di finanziamento, non vi è alcun elemento acquisito nel corso dell'istruttoria atto a provare che proprio abbia effettuato l'upload dei documenti (da essa CP_1 stessa disconosciuti) sulla piattaforma messa a disposizione da AR
Il terzo motivo d'appello è inammissibile e comunque infondato. Il primo Giudice ha escluso la responsabilità di ai sensi dell'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei CP_1 committenti) per due ordini di ragioni, uno di natura probatoria e l'altro di natura processuale. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “ non ha fornito la prova degli elementi AR costitutivi dell'art. 2049 c.c. e, a ben vedere, non ha neppure specificamente introdotto tale domanda”. Tale motivazione del primo giudice sull'inesistenza di una domanda ai sensi dell'art. 2049 c.c. non è stata impugnata e quindi il relativo accertamento è passato in giudicato, con la conseguenza che non ha interesse ad appellare il percorso motivazionale alternativo, AR attinente al merito probatorio (Cass. civ., Sez. V, Ord. n. 115/2025). La domanda ai sensi dell'art. 2049 c.c. esula, comunque, dalla causa petendi ritualmente cristallizzata in primo grado, la quale, come si è detto, poggia esclusivamente sulla responsabilità contrattuale.
Il quarto motivo d'appello (“il Giudice di prime cure ha … errato nel considerare CP_1 come non tenuta alla restituzione delle somme erogate da a seguito della conclusione AR del contratto del sig. ”) è inammissibile per assoluta genericità, nel senso che Parte_2
l'appellante ha proposto una lettura alternativa dei fatti senza muovere specifiche censure alle argomentazioni svolte dal primo Giudice, che appaiono assolutamente lineari e coerenti con la premessa secondo cui la causa petendi della domanda di è esclusivamente la AR convenzione del 2011. Non è peraltro chiaro se (e sulla base di quale titolo) consideri AR
AUTO OCCASIONE coobbligata di . Qualora fosse così, non potrebbe Parte_2 AR pretendere da la restituzione di somme oggetto di rinuncia nell'ambito della CP_1 transazione con , non avendo espressamente riservato, ai sensi dell'art. 1301 c.c., il diritto Parte_2 di rivalersi sugli altri eventuali coobbligati.
Il quinto motivo di appello, con cui censura la condanna al pagamento delle AR provvigioni richieste da è in parte infondato e in parte inammissibile. CP_1
Per il Tribunale, le somme dovute non erano contestate, essendosi limitata ad eccepire AR
l'avvenuto pagamento delle stesse mediante accredito sulle coordinate (poi risultate afferenti ad una carta prepagata intestata a tale ) indicate in un documento prodotto in Persona_1
10 fotocopia e immediatamente disconosciuto da si duole della CP_1 AR mancata verificazione da parte del Giudice di prime cure di tale documento. La doglianza è infondata. A questo proposito, si richiamano tutte le argomentazioni già svolte relativamente al secondo motivo d'appello.
In primo grado è emerso, come detto, che i pagamenti effettuati da hanno beneficiato AR un terzo (tale ). L'appellante sostiene che i pagamenti in questione avrebbero Persona_1 dovuto comunque ritenersi liberatori perché effettuati “in buona fede”. Questa parte del motivo è inammissibile perché introduce un'eccezione nuova, basata sull'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente), che non può essere introdotta per la prima volta in appello (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 14/02/2023, n. 4589).
In definitiva, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a favore del
Difensore antistatario dell'appellata in complessivi euro 7.440,00
( per compensi – di cui euro 2.977,00 per la fase di Controparte_2 studio, euro 1.911,00 per quella introduttiva ed euro 2.552,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Respinge l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata.
2) Dichiara tenuta e condanna la a rimborsare alla AR [...]
le Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.440,00
( per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e Controparte_2
CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Carlo Esposito. 3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 28 marzo 2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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