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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2023
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1067/2023, all'udienza del 17/01/2025, alle ore 9.30, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'avv. MICHELE ORSITTO in sostituzione degli avv.ti VALENTINO Parte_1
SIMONE e ATZENI FRANCESCO;
per l'avv. ILARA RAPAZZUOLI in sostituzione dell'avv. FEDERICI STEFANIA CP_1
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni, riportandosi alle note depositate in atti.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione per tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. Chiede quindi la conferma de d.i. opposto, con condanna della controparte al pagamento del dovuto, oltre alle spese di lite.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino N. R.G. 1067/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1067 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Livorno, via Parte_1 C.F._1
Calzabigi n. 4, presso lo studio degli avv. SIMONE VALENTINO e FRANCESCO ATZENI, che lo rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- opponente
e
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale CP_1 P.IVA_1
procuratore, (P.I. ), elettivamente domiciliata in La Spezia, via Fontevivo CP_2 P.IVA_2
n. 21/N, presso lo studio dell'avv. STEFANIA FEDERICI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico del procedimento monitorio ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- opposta
OGGETTO: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario”.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.1.2025 e da scritti difensivi.
Motivi della Decisione
Con d.i. n. 69/2023 dell'11.1.2023 (RG n. 4199/2022) il Tribunale di Pisa, su ricorso di – CP_1
e, per essa, di - ha ingiunto a (e a CP_2 Parte_1 Parte_2 di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, la somma di € 48.380,05 oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di mancato rimborso del contratto di finanziamento n. 741510478, ab origine intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sottoscritto in data 18.02.2010 (riferimento
NDC100042539). Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda dichiarare preliminarmente: - la mancanza di legittimità in capo ad a trasferire Controparte_3
qualsiasi contratto nei confronti di non essendovi prova dell'avvenuta cessione da BANCA CP_1
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ad e conseguentemente nel merito - Controparte_3
dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e per essa al procuratore CP_1 CP_2
sia per il predetto motivo che anche per mancata prova che il contratto trasferito a
[...] CP_1
sia stato effettivamente inserito nella cartolarizzazione ex art. 58 TUB asseritamente avvenuta tra
e - in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, Controparte_3 CP_1
annullabile e/o inefficace per i motivi sopra argomentati. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
A sostegno della propria opposizione, l'attore ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla ingiungente, assumendo che il diritto di credito azionato sarebbe stato oggetto, nel tempo, di plurime cessioni alla base delle quali il creditore originario sarebbe da individuarsi in BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA. In tesi, detto creditore avrebbe ceduto il diritto ad CP_3
la quale, a sua volta, avrebbe ceduto il medesimo credito a . Tuttavia, in atti non vi
[...] CP_1
sarebbe prova dei mutamenti di titolarità che si sono susseguiti con riferimento alla singola posizione azionata, trattandosi di cessione di crediti in blocco ex art 58 TUB non accompagnata dal deposito di documenti idonei al fine di individuare, in modo specifico, il rapporto oggetto di cessione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2023, si è costituita la opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, in via preliminare, l'erronea scelta del rito nonché la nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art
163 n. 7 c.p.c.
La ingiungente ha altresì replicato in ordine alla propria legittimazione attiva e domandato la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 30.11.2023, è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c.
La causa – medio tempore assegnata a questo giudice - è stata istruita per tabulas e successivamente rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previo deposito di note conclusive.
*****
1. Prima di esaminare funditus le questioni giuridiche prospettate, si deve precisare che alcuna nullità inficia il presente giudizio, essendo state applicate le norme del Codice di procedura civile in vigore ratione temporis guardando al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, che segna – come noto – la litispendenza rilevante ai fini dell'applicazione della riforma di cui al d.lgs. n.
149/2022.
Inoltre, come già rilevato, è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, essendo stata avviata – con esito negativo – la procedura di mediazione.
2. Tanto chiarito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata, atteso che dalla lettura dei documenti prodotti dalla difesa opposta emerge la titolarità, in capo a , del diritto di credito CP_1
sostanziale azionato in sede monitoria.
In tema di cessione dei crediti in blocco, si rammenta che l'art. 58 TUB dispone che la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
In ordine all'individuazione specifica dei rapporti oggetto di cessione, si osserva che la Suprema
Corte – con orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi - ha affermato: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (Cass. civ., sez. VI, 28/06/2022, n.
20739).
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha di recente statuito: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.” (Cass. civ., sez. I, 22/04/2024, n. 10860). Nella specie, dalla lettura dell'all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta si ricava che l'avviso della cessione del diritto di credito azionato da MP (cedente) ad (cessionaria) è stato CP_3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n.7 del 16-1-2020, mentre la successiva cessione da (cedente) a (cessionaria) è stata pubblicata CP_3 CP_1
in G.U. in data 9.1.2021 (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta e all. 3 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Quanto alla prima pubblicazione in G.U. (del 2020), è appena il caso di evidenziare la possibilità di accedere con facilità alle informazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato in GU, consultabile sul sito Internet mediante collegamento al link ivi indicato;
a fronte di tale facoltà, documentata dalla difesa opposta, la parte opponente non ha mosso contestazioni circostanziate in ordine alla esistenza e alla portata oggettiva della cessione, avuto particolare riguardo alla inclusione del credito nella cessione in blocco, non avendo neppure allegato di avere effettuato l'accesso al sito e di avere ricevuto risposta negativa in merito all'inclusione del proprio debito nella cessione.
Quanto alla seconda pubblicazione (anno 2021), dalla consultazione dell'estratto della G.U. da ultimo richiamata si ricava il trasferimento in blocco sono “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i "Crediti BMP" e i
"Crediti MPCS" e, congiuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre
1983 e il mese di agosto 2019”, tra i quali senza dubbio rientra anche quello verso l'odierno opponente.
Infatti, come ammesso dallo stesso opponente, questi in data 18.02.2010 ha sottoscritto con MONTE
DEI PASCHI DI SIENA il contratto di finanziamento dal quale ha tratto origine il credito oggetto di causa;
MP, con nota del 04.09.2017 (all. 2 al fascicolo della opposta) ha dichiarato la revoca di tutti gli affidamenti in essere con il conseguente immediato trasferimento della posizione a sofferenza.
Non residuano pertanto dubbi sul fatto che il diritto di credito azionato in sede monitoria da CP_1 rientrasse nella categoria dei “crediti in sofferenza” (tra il 1983 e il 2019) ceduti da MP ad
[...]
, dunque, da . CP_3 CP_3 CP_1
E' in ogni caso irrilevante l'attività lavorativa svolta dall'opponente (facchino) all'epoca dei fatti, atteso che l'accesso all'elenco delle posizioni cedute mediante semplice “click” sul link chiaramente indicato non presuppone il possesso di competenze tecniche (o professionali) specifiche.
3. In conclusione, attesa l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione prospettato, la domanda attorea non merita accoglimento;
al rigetto dell'opposizione segue la conferma del d.i. opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri minimi di rifermento (a motivo della bassa complessità delle questioni prospettate e della decisione ex art. 281 sexies c.p.c.) e dell'attività istruttoria in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 69/2023 dell'11.1.2023 (RG n. 4199/2022);
2) CONDANNA la parte opponente alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, all'udienza del 17 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1067/2023, all'udienza del 17/01/2025, alle ore 9.30, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'avv. MICHELE ORSITTO in sostituzione degli avv.ti VALENTINO Parte_1
SIMONE e ATZENI FRANCESCO;
per l'avv. ILARA RAPAZZUOLI in sostituzione dell'avv. FEDERICI STEFANIA CP_1
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni, riportandosi alle note depositate in atti.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione per tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. Chiede quindi la conferma de d.i. opposto, con condanna della controparte al pagamento del dovuto, oltre alle spese di lite.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino N. R.G. 1067/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1067 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Livorno, via Parte_1 C.F._1
Calzabigi n. 4, presso lo studio degli avv. SIMONE VALENTINO e FRANCESCO ATZENI, che lo rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- opponente
e
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale CP_1 P.IVA_1
procuratore, (P.I. ), elettivamente domiciliata in La Spezia, via Fontevivo CP_2 P.IVA_2
n. 21/N, presso lo studio dell'avv. STEFANIA FEDERICI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico del procedimento monitorio ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- opposta
OGGETTO: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario”.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.1.2025 e da scritti difensivi.
Motivi della Decisione
Con d.i. n. 69/2023 dell'11.1.2023 (RG n. 4199/2022) il Tribunale di Pisa, su ricorso di – CP_1
e, per essa, di - ha ingiunto a (e a CP_2 Parte_1 Parte_2 di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, la somma di € 48.380,05 oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di mancato rimborso del contratto di finanziamento n. 741510478, ab origine intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sottoscritto in data 18.02.2010 (riferimento
NDC100042539). Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda dichiarare preliminarmente: - la mancanza di legittimità in capo ad a trasferire Controparte_3
qualsiasi contratto nei confronti di non essendovi prova dell'avvenuta cessione da BANCA CP_1
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ad e conseguentemente nel merito - Controparte_3
dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e per essa al procuratore CP_1 CP_2
sia per il predetto motivo che anche per mancata prova che il contratto trasferito a
[...] CP_1
sia stato effettivamente inserito nella cartolarizzazione ex art. 58 TUB asseritamente avvenuta tra
e - in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, Controparte_3 CP_1
annullabile e/o inefficace per i motivi sopra argomentati. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
A sostegno della propria opposizione, l'attore ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla ingiungente, assumendo che il diritto di credito azionato sarebbe stato oggetto, nel tempo, di plurime cessioni alla base delle quali il creditore originario sarebbe da individuarsi in BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA. In tesi, detto creditore avrebbe ceduto il diritto ad CP_3
la quale, a sua volta, avrebbe ceduto il medesimo credito a . Tuttavia, in atti non vi
[...] CP_1
sarebbe prova dei mutamenti di titolarità che si sono susseguiti con riferimento alla singola posizione azionata, trattandosi di cessione di crediti in blocco ex art 58 TUB non accompagnata dal deposito di documenti idonei al fine di individuare, in modo specifico, il rapporto oggetto di cessione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2023, si è costituita la opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, in via preliminare, l'erronea scelta del rito nonché la nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art
163 n. 7 c.p.c.
La ingiungente ha altresì replicato in ordine alla propria legittimazione attiva e domandato la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 30.11.2023, è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c.
La causa – medio tempore assegnata a questo giudice - è stata istruita per tabulas e successivamente rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previo deposito di note conclusive.
*****
1. Prima di esaminare funditus le questioni giuridiche prospettate, si deve precisare che alcuna nullità inficia il presente giudizio, essendo state applicate le norme del Codice di procedura civile in vigore ratione temporis guardando al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, che segna – come noto – la litispendenza rilevante ai fini dell'applicazione della riforma di cui al d.lgs. n.
149/2022.
Inoltre, come già rilevato, è stata soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, essendo stata avviata – con esito negativo – la procedura di mediazione.
2. Tanto chiarito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata, atteso che dalla lettura dei documenti prodotti dalla difesa opposta emerge la titolarità, in capo a , del diritto di credito CP_1
sostanziale azionato in sede monitoria.
In tema di cessione dei crediti in blocco, si rammenta che l'art. 58 TUB dispone che la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
In ordine all'individuazione specifica dei rapporti oggetto di cessione, si osserva che la Suprema
Corte – con orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi - ha affermato: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (Cass. civ., sez. VI, 28/06/2022, n.
20739).
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha di recente statuito: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.” (Cass. civ., sez. I, 22/04/2024, n. 10860). Nella specie, dalla lettura dell'all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta si ricava che l'avviso della cessione del diritto di credito azionato da MP (cedente) ad (cessionaria) è stato CP_3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n.7 del 16-1-2020, mentre la successiva cessione da (cedente) a (cessionaria) è stata pubblicata CP_3 CP_1
in G.U. in data 9.1.2021 (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta e all. 3 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Quanto alla prima pubblicazione in G.U. (del 2020), è appena il caso di evidenziare la possibilità di accedere con facilità alle informazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato in GU, consultabile sul sito Internet mediante collegamento al link ivi indicato;
a fronte di tale facoltà, documentata dalla difesa opposta, la parte opponente non ha mosso contestazioni circostanziate in ordine alla esistenza e alla portata oggettiva della cessione, avuto particolare riguardo alla inclusione del credito nella cessione in blocco, non avendo neppure allegato di avere effettuato l'accesso al sito e di avere ricevuto risposta negativa in merito all'inclusione del proprio debito nella cessione.
Quanto alla seconda pubblicazione (anno 2021), dalla consultazione dell'estratto della G.U. da ultimo richiamata si ricava il trasferimento in blocco sono “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i "Crediti BMP" e i
"Crediti MPCS" e, congiuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre
1983 e il mese di agosto 2019”, tra i quali senza dubbio rientra anche quello verso l'odierno opponente.
Infatti, come ammesso dallo stesso opponente, questi in data 18.02.2010 ha sottoscritto con MONTE
DEI PASCHI DI SIENA il contratto di finanziamento dal quale ha tratto origine il credito oggetto di causa;
MP, con nota del 04.09.2017 (all. 2 al fascicolo della opposta) ha dichiarato la revoca di tutti gli affidamenti in essere con il conseguente immediato trasferimento della posizione a sofferenza.
Non residuano pertanto dubbi sul fatto che il diritto di credito azionato in sede monitoria da CP_1 rientrasse nella categoria dei “crediti in sofferenza” (tra il 1983 e il 2019) ceduti da MP ad
[...]
, dunque, da . CP_3 CP_3 CP_1
E' in ogni caso irrilevante l'attività lavorativa svolta dall'opponente (facchino) all'epoca dei fatti, atteso che l'accesso all'elenco delle posizioni cedute mediante semplice “click” sul link chiaramente indicato non presuppone il possesso di competenze tecniche (o professionali) specifiche.
3. In conclusione, attesa l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione prospettato, la domanda attorea non merita accoglimento;
al rigetto dell'opposizione segue la conferma del d.i. opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri minimi di rifermento (a motivo della bassa complessità delle questioni prospettate e della decisione ex art. 281 sexies c.p.c.) e dell'attività istruttoria in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 69/2023 dell'11.1.2023 (RG n. 4199/2022);
2) CONDANNA la parte opponente alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, all'udienza del 17 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino