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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16156 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25531/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCARELLI Parte_1 C.F._1
DANILO, elettivamente domiciliato in Onorato Gaetani I° 10 04022 Fondi Italia
ATTORE contro
Controparte_1
) (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. , elettivamente domiciliato in
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto che la resistente ha documentato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla moglie del ricorrente .
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il è interessato CP_2 da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da una enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande CP_2 corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. pagina 1 di 2 “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25531/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCARELLI Parte_1 C.F._1
DANILO, elettivamente domiciliato in Onorato Gaetani I° 10 04022 Fondi Italia
ATTORE contro
Controparte_1
) (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. , elettivamente domiciliato in
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto che la resistente ha documentato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla moglie del ricorrente .
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il è interessato CP_2 da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da una enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande CP_2 corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. pagina 1 di 2 “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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